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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2023
REPY BLICA ITALIABBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. est. Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 91/2023 promossa da:
Parte_1 (c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. VALORI
VANIA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(), con il patrocinio dell'avv. (c.f. C.F. 1 Controparte_1
GORI GIOVANNI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
Controparte_2
PARTE APPELLATA-contumace trattenuta in decisione in data 16 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ecc. Ma riformare l'impugnata la sentenza n. 523/2022 del 09.06.2022 Rep. n. 901/2022 del Tribunale di Siena, Dr.ssa A. Verzillo (rg.
3179/2021) che condanna l'appellante, in solido con la Controparte_3
[...] al risarcimento del danno subito da parte attrice liquidato in € 4.700,00, oltre alla
,
refusione delle spese legali a favore dell'avv. G. Gori e al contributo unificato relativo allo scaglione di riferimento, annullandone gli effetti, con conseguente condanna alla restituzione dell'importo versato di € 7.833,77 con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, in entrambi i giudizi".
Per parte appellata: “Rigettare l'appello e Confermare la sentenza impugnata per tutti i motivi indicati nel presente atto.Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 523/2022 del Tribunale di Siena, in materia di danni da cosa in custodia
I FATTI DI CAUSA
ha interposto appello avverso la sentenza n. 523/2022 La Parte_1
pubblicata il 9.6.2022 con cui il Tribunale di Siena l'ha condannata in solido con la al pagamento in favore dell'attrice [...] Controparte_3
della somma di euro 4700,00 maggiorato di interessi e rivalutazione a _1
titolo di risarcimento del danno all'autovettura di sua proprietà cagionato dalla caduta di un albero.
L'attrice a fondamento della domanda spiegata dinanzi la Tribunale ha dedotto che il 6 giugno 2019, alla guida della propria autovettura Dacia targata FH875RH, si trovava a percorrere la Strada Provinciale n. 18/A del Monte Amiata, quando giunta all'altezza della località Bosco Impero, Abbadia San Salvatore, impattava contro un albero che, improvvisamente, cadeva sulla carreggiata, colpendo la parte anteriore del veicolo e provocando l'esplosione degli airbag anteriori. L'autovettura, non più marciante, veniva trasportata presso la Carrozzeria Zilianti Srls di Abbadia
San Salvatore. Con pec del 1 agosto 2019 l'attrice denunciava il sinistro sia nei
, in qualità di Ente proprietario della strada, sia nei confronti della Parte_1
CP_2 in qualità di soggetto confronti della Controparte_3
proprietario del terreno da cui era caduto l'albero, allegando il preventivo della
Carrozzeria Zilianti Srls ove il veicolo era stato messo a disposizione per essere visionato dai periti di fiducia delle controparti, successivamente inviando le fatture emesse dalla medesima autofficina una volta eseguite le riparazioni. In diritto l'attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di entrambe le convenute, in subordine ex art. 2043 c.c.
Parte_1Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avversa domanda perché non provata nei suoi elementi costitutivi nonché la sussistenza di una propria responsabilità a qualunque titolo, in particolare l'amministrazione convenuta ha eccepito come non sia configurabile alcuna insidia né dal punto di vista oggettivo, in ragione della rilevante dimensione del tronco dell'albero occupante tutta la larghezza della sede stradale, che soggettivo per le ottime condizioni meteo di una giornata primaverile, cielo terso, manto stradale asciutto, orario diurno del sinistro, tutte circostanze indicate nel rapporto di servizio del
06.06.2019 redatto dalla Polizia Municipale( doc. 2 comparsa di costituzione); ha comunque contestato la sussistenza di una propria responsabilità anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie il caso fortuito, per essere l'albero in perfetto stato vegetativo -con conseguente impossibilità di prevederne il crollo e/o comunque per la condotta di guida totalmente inadeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada da parte della Sig.ra CP_1 come dimostrato dalla circostanza che la medesima non è stata in grado di ricordare se l'albero sia caduto al suo passaggio o si trovasse già sulla strada. Ha concluso chiedendo pertanto il rigetto dell'avversa domanda. E' rimasta invece contumace la convenuta Controparte_3
[...]
Il Tribunale di Siena, senza concedere i termini ex art.. 183 comma VI c.p.c, sulla
base delle allegazioni dell' attrice e della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c ha accolto la domanda così argomentando: “Ex art.2051 cc, chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni è tenuto a fornire la prova limitandosi a dimostrare esclusivamente l'evento dannoso accaduto sulla pubblica via ed il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, circostanza questa pacifica nel presente giudizio, perché non contestata e che si evince agevolmente dai documenti versati in atti, in particolare dal rapporto fotografico (doc. 7 all.citaz), ma ancor di più dal doc.2 all.comp.di cost. (rapporto di servizio redatto dalla Polizia municipale di Abbadia
s.Salvatore)
In proposito il giudice rileva che dalle foto si evince
- che il danno prodotto ha interessato la parte antero-laterale destra del veicolo che l'albero è caduto dal terreno prospiciente la strada sul lato destro secondo la direzione di
-
marcia del veicolo coinvolto
-che la posizione post-urto del veicolo è obliqua rispetto alla direzione di marcia, con la parte anteriore verso il margine destro
-che la caduta è stata determinata da uno sradicamento delle radici dell'albero, vale a dire che il terreno ove era piantato il medesimo avrebbe richiesto interventi di "consolidamento del suolo"
Se ne deduce che la caduta dell'albero è stata una circostanza repentina ed imprevedibile, costituente insidia, per la conducente attrice, che è stata posta nell'assoluta impossibilità di porre in essere una qualsivoglia manovra per evitare l'ostacolo Di nessun rilievo ai fini del decidere, è la dichiarazione dell'attrice che precisa di non essere in grado di ricordare se l'albero fosse caduto al suo passaggio, ovvero in un tempo anteriore
Invero, se l'albero si fosse trovato sulla carreggiata in momento anteriore al passaggio dell'auto e l'urto fosse stato causato dalla distrazione della conducente, il danno riportato dal veicolo avrebbe interessato unicamente la parte anteriore Ex art.2051 c.c., il custode deve dare la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. Cass.
11802/2016). L'onere di custodia non viene meno neanche laddove la pianta caduta si trovi in proprietà altrui. Detta circostanza induce a ritenere la responsabilità solidale tra il proprietario della pianta ed il custode della strada.
L'ente proprietario della strada non ha fornito alcuna prova sul punto Invero "dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché
appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza" (cfr. Cass. 23562/2011;
Cass. 15302/2013). Inoltre "Nel caso in cui l'albero si trovi su un terreno privato, sussiste comunque responsabilità dell'Ente, eventualmente ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, “benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o
-
farle rimuove sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione"
(cfr. Cass 22330/2014; Cass. 6141/2018).
La domanda merita accoglimento
Il danno ammonta ad €4.700,00, di cui alla fattura n 49A del 27.08.2019 per € 4.191,92 e alla fattura n. 13 del 28.02.2020 di € 508,08" Parte_2 ha impugnato tale decisione con un unico articolato motivo di appello, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. da parte del primo giudice, per aver affermato l'esistenza del nesso di causalità e del danno, nonostante l'attrice non abbia provato la dinamica del sinistro né l'effettivo danno conseguente all'autovettura; ha poi osservato che la caduta improvvisa dell'albero che insisteva su terreno di proprietà della convenuta contumace, ha costituito un caso fortuito, poiché la pianta era sana, le condizioni atmosferiche erano ottime, pertanto si è trattato di un evento eccezionale, in alcun modo prevedibile e prevenibile da parte della Parte_1 quale ente proprietario della strada;
ha censurato infine le argomentazione del primo giudice laddove ha escluso che il sinistro sia imputabile alla stessa danneggiata, nonostante questa non si sia avveduta della presenza del grosso albero che tagliava trasversalmente l'intera sede stradale, in ottime condizioni di visibilità e in pieno giorno.
L'appellante, ha quindi concluso per il rigetto della domanda nei propri confronti ed ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado in data 16.09.2022, per l'importo complessivo di € 7.833,77, di cui €
2.488,77 per spese legali.
L'appellata si è costituita chiedendo la reiezione dell'impugnazione perché infondata, con integrale conferma della sentenza gravata. La Controparte_3 appellata è rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del
11 settembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1.Il perimetro della decisione
In limine va dato atto del passaggio in giudicato per mancanza di impugnazione della sentenza del Tribunale di Siena nei confronti della Parte_3
[...] condannata in solido con la Parte_1 al risarcimento
, del danno in favore della attrice, in applicazione del consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma " Cass. 20559/2014); e ancora più chiaramente si esprime Cass. Ord.
24728/2018 : “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati."
2. La dinamica del sinistro ( primo motivo di appello)
Con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto assolto da parte della danneggiata l'onere probatorio sulla medesima gravante, non avendo invece questa dimostrato né l'esatta dinamica del sinistro né il danno conseguente alla propria autovettura. La doglianza è fondata La signora CP_1 nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, contenente una scarna descrizione del sinistro, ha allegato che in data 6 giugno 2019 mentre percorreva la strada provinciale n. 18/A del Monte Amiata, località Bosco Impero,
Abbadia San Salvatore, a bordo della sua autovettura, impattava con una pianta che improvvisamente cadeva sulla carreggiata, colpiva la parte anteriore della carrozzeria del veicolo, provocando altresì l'esplosione degli airbag anteriori.
Non sono state depositate memorie ex art. 183 comma VI c.p.c né l'attrice ha formulato istanze istruttorie, limitandosi ad affermare la sussistenza della responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. perchéControparte_3
Parte_1 inproprietaria del terreno su cui si trovava l'albero caduto e della qualità di proprietaria della strada teatro del sinistro ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c.. Con riferimento a tale ultima fattispecie non vi è stata alcuna allegazione circa il comportamento colposo imputabile alla Parte_1
Quest'ultima nel costituirsi dinanzi al Tribunale di Siena ha prodotto il verbale redatto dalla Polizia Municipale ( all.to 5 fascicolo appellante) intervenuta su chiamata dei Carabinieri della Stazione di Montalcino, da cui si apprende che la mattina del 6 giugno 2019 gli agenti della P.M. giunti sul posto intorno alle ore 9.35 constatavano la presenza sulla strada provinciale de qua sia di un albero di alto fusto caduto trasversalmente sulla carreggiata che della signora CP_1 e della sua
vettura Dacia. La donna nell'immediatezza del fatto dapprima dichiarava di aver sentito improvvisamente un forte colpo sul l'auto, di essere scesa dall'abitacolo constatando la rottura della parte anteriore della carrozzeria, poi invece precisava che forse per la presenza di sole che batteva sul vetro anteriore della autovettura e forse per il colore grigio dell'albero simile a quello dell'asfalto, non aveva notato se la pianta era già a terra oppure no, in tal modo quindi contraddicendosi con la prima descrizione dell'evento, ovvero che l'albero fosse improvvisamente caduto mentre percorreva la strada. Nel verbale non vi sono rilievi tecnici, descrizioni della condizione della strada, se per esempio vi fossero segni di frenata, vi è solo una documentazione fotografica in cui la vettura della CP_1 si trova in posizione trasversale con la parte anteriore vicino all'albero ma non a ridosso. La Strada appare divisa in due careggiate da una striscia continua bianca, quindi ipotizzando come naturale che la macchina marciasse in direzione del punto caduta sulla corsia di sinistra non si comprende come abbia assunto siffatta posizione di quiete trasversale.
Anche i danni al veicolo sono appena visibili sul lato anteriore laterale sinistro, fatto che esclude sia che l'albero sia caduta al passaggio della autovettura perché altrimenti vi sarebbero segni quantomeno sul cofano anteriore, ma nemmeno conferma la descrizione contenuta in citazione del sinistro, ovvero che l'albero colpiva per l'intero la carrozzeria anteriore della macchina. La descrizione delle riparazioni effettuate dalla Carrozzeria Zilianti Srls di Abbadia San Salvatore. nell'agosto 2019, come da preventivo e fattura allegate in atto di citazione (doc.
4) in particolare quelle alla parte anteriore destra, non corrisponde ai danni visibili nelle fotografie scattate dalla P.M..
Da queste ultime infatti sembrerebbe che il veicolo abbia urtato contro l'albero che era già caduto a terra con la parte anteriore sinistra (infatti si nota danno al lunotto)
e non che la pianta abbia impattato mentre precipitava sulla parte anteriore della autovettura;
nemmeno si spiega la posizione di quiete trasversale assunta dal veicolo, in assenza di una descrizione da parte dell'attrice della propria condotta di guida, ma anzi è in contraddizione con le allegazioni contenute in atto di citazione, in base alle quali la conducente viaggiava sul proprio senso di marcia andando ad impattare contro l'albero improvvisamente caduto, senza compiere alcuna manovra di evitamento dell'ostacolo. .L' esplosione degli airbag anteriori lato guida e passeggero non trova riscontro nei rilievi fotografici della Polizia Municipale e la foto allegata all'atto di citazione (doc. 7) è priva di data certa;
infine nemmeno è dimostrato che l'autovettura, non più marciante, sia stata trasportata presso la Carrozzeria Zilianti, la quale infatti non risulta abbia emesso una fattura a tale
_1 né tantomeno se ne dà atto nel verbale della titolo nei confronti della
Polizia Municipale. L'attrice, come lamentato dall'appellante, non ha dunque assolto al proprio onere probatorio circa l'esatta modalità di verificazione del sinistro, il danno conseguente ed il nesso eziologico fra quest'ultimo e l'evento lesivo, pertanto, in riforma, della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria nei confronti della deve essere respinta, con assorbimento degli altri motivi di Parte_1
gravame, perché presupponenti il positivo accertamento degli elementi costitutivi della pretesa fatta dalla attrice-appellata.
3. La domanda restitutoria della Parte_2
nell'atto di citazione in appello ha dichiarato di aver dato esecuzione
[...]
alla sentenza impugnata, corrispondendo alla danneggiata la somma complessiva di
€ 7.833,77 comprensiva anche di spese legali. La circostanza del suddetto pagamento non è stata oggetto di alcuna espressa contestazione da parte dell'appellata, la quale quindi è tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
A tale proposito si osserva come l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo
Cass. n° 34011/2021).
4. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423
del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 01).
Ciò posto, l'attrice-appellata in quanto soccombente nei confronti della Parte_1
,[...] è tenuta a rifonderle le spese di entrambi i giudizi nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fino ad euro 5200,00) con esclusione per entrambi i gradi della fase istruttoria in quanto non espletata e di quella decisionale, atteso il mancato deposito da parte della Parte_1 degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. sia dinanzi al Tribunale che nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 523/2022 del Parte_1 Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di Controparte_1 nei confronti della Parte_1 e per l'effetto:
2) condanna Controparte_1 a restituire alla Parte_1 la somma di euro 7.833,77 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
3) condanna Controparte_1 al pagamento in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo in € 850,00 per compensi professionali e per il secondo in € 1.072,00 per compensi professionali, oltre per entrambi al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BLICA ITALIABBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. est. Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 91/2023 promossa da:
Parte_1 (c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. VALORI
VANIA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(), con il patrocinio dell'avv. (c.f. C.F. 1 Controparte_1
GORI GIOVANNI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
Controparte_2
PARTE APPELLATA-contumace trattenuta in decisione in data 16 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ecc. Ma riformare l'impugnata la sentenza n. 523/2022 del 09.06.2022 Rep. n. 901/2022 del Tribunale di Siena, Dr.ssa A. Verzillo (rg.
3179/2021) che condanna l'appellante, in solido con la Controparte_3
[...] al risarcimento del danno subito da parte attrice liquidato in € 4.700,00, oltre alla
,
refusione delle spese legali a favore dell'avv. G. Gori e al contributo unificato relativo allo scaglione di riferimento, annullandone gli effetti, con conseguente condanna alla restituzione dell'importo versato di € 7.833,77 con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, in entrambi i giudizi".
Per parte appellata: “Rigettare l'appello e Confermare la sentenza impugnata per tutti i motivi indicati nel presente atto.Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 523/2022 del Tribunale di Siena, in materia di danni da cosa in custodia
I FATTI DI CAUSA
ha interposto appello avverso la sentenza n. 523/2022 La Parte_1
pubblicata il 9.6.2022 con cui il Tribunale di Siena l'ha condannata in solido con la al pagamento in favore dell'attrice [...] Controparte_3
della somma di euro 4700,00 maggiorato di interessi e rivalutazione a _1
titolo di risarcimento del danno all'autovettura di sua proprietà cagionato dalla caduta di un albero.
L'attrice a fondamento della domanda spiegata dinanzi la Tribunale ha dedotto che il 6 giugno 2019, alla guida della propria autovettura Dacia targata FH875RH, si trovava a percorrere la Strada Provinciale n. 18/A del Monte Amiata, quando giunta all'altezza della località Bosco Impero, Abbadia San Salvatore, impattava contro un albero che, improvvisamente, cadeva sulla carreggiata, colpendo la parte anteriore del veicolo e provocando l'esplosione degli airbag anteriori. L'autovettura, non più marciante, veniva trasportata presso la Carrozzeria Zilianti Srls di Abbadia
San Salvatore. Con pec del 1 agosto 2019 l'attrice denunciava il sinistro sia nei
, in qualità di Ente proprietario della strada, sia nei confronti della Parte_1
CP_2 in qualità di soggetto confronti della Controparte_3
proprietario del terreno da cui era caduto l'albero, allegando il preventivo della
Carrozzeria Zilianti Srls ove il veicolo era stato messo a disposizione per essere visionato dai periti di fiducia delle controparti, successivamente inviando le fatture emesse dalla medesima autofficina una volta eseguite le riparazioni. In diritto l'attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di entrambe le convenute, in subordine ex art. 2043 c.c.
Parte_1Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avversa domanda perché non provata nei suoi elementi costitutivi nonché la sussistenza di una propria responsabilità a qualunque titolo, in particolare l'amministrazione convenuta ha eccepito come non sia configurabile alcuna insidia né dal punto di vista oggettivo, in ragione della rilevante dimensione del tronco dell'albero occupante tutta la larghezza della sede stradale, che soggettivo per le ottime condizioni meteo di una giornata primaverile, cielo terso, manto stradale asciutto, orario diurno del sinistro, tutte circostanze indicate nel rapporto di servizio del
06.06.2019 redatto dalla Polizia Municipale( doc. 2 comparsa di costituzione); ha comunque contestato la sussistenza di una propria responsabilità anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie il caso fortuito, per essere l'albero in perfetto stato vegetativo -con conseguente impossibilità di prevederne il crollo e/o comunque per la condotta di guida totalmente inadeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada da parte della Sig.ra CP_1 come dimostrato dalla circostanza che la medesima non è stata in grado di ricordare se l'albero sia caduto al suo passaggio o si trovasse già sulla strada. Ha concluso chiedendo pertanto il rigetto dell'avversa domanda. E' rimasta invece contumace la convenuta Controparte_3
[...]
Il Tribunale di Siena, senza concedere i termini ex art.. 183 comma VI c.p.c, sulla
base delle allegazioni dell' attrice e della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c ha accolto la domanda così argomentando: “Ex art.2051 cc, chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni è tenuto a fornire la prova limitandosi a dimostrare esclusivamente l'evento dannoso accaduto sulla pubblica via ed il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, circostanza questa pacifica nel presente giudizio, perché non contestata e che si evince agevolmente dai documenti versati in atti, in particolare dal rapporto fotografico (doc. 7 all.citaz), ma ancor di più dal doc.2 all.comp.di cost. (rapporto di servizio redatto dalla Polizia municipale di Abbadia
s.Salvatore)
In proposito il giudice rileva che dalle foto si evince
- che il danno prodotto ha interessato la parte antero-laterale destra del veicolo che l'albero è caduto dal terreno prospiciente la strada sul lato destro secondo la direzione di
-
marcia del veicolo coinvolto
-che la posizione post-urto del veicolo è obliqua rispetto alla direzione di marcia, con la parte anteriore verso il margine destro
-che la caduta è stata determinata da uno sradicamento delle radici dell'albero, vale a dire che il terreno ove era piantato il medesimo avrebbe richiesto interventi di "consolidamento del suolo"
Se ne deduce che la caduta dell'albero è stata una circostanza repentina ed imprevedibile, costituente insidia, per la conducente attrice, che è stata posta nell'assoluta impossibilità di porre in essere una qualsivoglia manovra per evitare l'ostacolo Di nessun rilievo ai fini del decidere, è la dichiarazione dell'attrice che precisa di non essere in grado di ricordare se l'albero fosse caduto al suo passaggio, ovvero in un tempo anteriore
Invero, se l'albero si fosse trovato sulla carreggiata in momento anteriore al passaggio dell'auto e l'urto fosse stato causato dalla distrazione della conducente, il danno riportato dal veicolo avrebbe interessato unicamente la parte anteriore Ex art.2051 c.c., il custode deve dare la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. Cass.
11802/2016). L'onere di custodia non viene meno neanche laddove la pianta caduta si trovi in proprietà altrui. Detta circostanza induce a ritenere la responsabilità solidale tra il proprietario della pianta ed il custode della strada.
L'ente proprietario della strada non ha fornito alcuna prova sul punto Invero "dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché
appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza" (cfr. Cass. 23562/2011;
Cass. 15302/2013). Inoltre "Nel caso in cui l'albero si trovi su un terreno privato, sussiste comunque responsabilità dell'Ente, eventualmente ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, “benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o
-
farle rimuove sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione"
(cfr. Cass 22330/2014; Cass. 6141/2018).
La domanda merita accoglimento
Il danno ammonta ad €4.700,00, di cui alla fattura n 49A del 27.08.2019 per € 4.191,92 e alla fattura n. 13 del 28.02.2020 di € 508,08" Parte_2 ha impugnato tale decisione con un unico articolato motivo di appello, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. da parte del primo giudice, per aver affermato l'esistenza del nesso di causalità e del danno, nonostante l'attrice non abbia provato la dinamica del sinistro né l'effettivo danno conseguente all'autovettura; ha poi osservato che la caduta improvvisa dell'albero che insisteva su terreno di proprietà della convenuta contumace, ha costituito un caso fortuito, poiché la pianta era sana, le condizioni atmosferiche erano ottime, pertanto si è trattato di un evento eccezionale, in alcun modo prevedibile e prevenibile da parte della Parte_1 quale ente proprietario della strada;
ha censurato infine le argomentazione del primo giudice laddove ha escluso che il sinistro sia imputabile alla stessa danneggiata, nonostante questa non si sia avveduta della presenza del grosso albero che tagliava trasversalmente l'intera sede stradale, in ottime condizioni di visibilità e in pieno giorno.
L'appellante, ha quindi concluso per il rigetto della domanda nei propri confronti ed ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado in data 16.09.2022, per l'importo complessivo di € 7.833,77, di cui €
2.488,77 per spese legali.
L'appellata si è costituita chiedendo la reiezione dell'impugnazione perché infondata, con integrale conferma della sentenza gravata. La Controparte_3 appellata è rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del
11 settembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1.Il perimetro della decisione
In limine va dato atto del passaggio in giudicato per mancanza di impugnazione della sentenza del Tribunale di Siena nei confronti della Parte_3
[...] condannata in solido con la Parte_1 al risarcimento
, del danno in favore della attrice, in applicazione del consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma " Cass. 20559/2014); e ancora più chiaramente si esprime Cass. Ord.
24728/2018 : “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati."
2. La dinamica del sinistro ( primo motivo di appello)
Con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto assolto da parte della danneggiata l'onere probatorio sulla medesima gravante, non avendo invece questa dimostrato né l'esatta dinamica del sinistro né il danno conseguente alla propria autovettura. La doglianza è fondata La signora CP_1 nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, contenente una scarna descrizione del sinistro, ha allegato che in data 6 giugno 2019 mentre percorreva la strada provinciale n. 18/A del Monte Amiata, località Bosco Impero,
Abbadia San Salvatore, a bordo della sua autovettura, impattava con una pianta che improvvisamente cadeva sulla carreggiata, colpiva la parte anteriore della carrozzeria del veicolo, provocando altresì l'esplosione degli airbag anteriori.
Non sono state depositate memorie ex art. 183 comma VI c.p.c né l'attrice ha formulato istanze istruttorie, limitandosi ad affermare la sussistenza della responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. perchéControparte_3
Parte_1 inproprietaria del terreno su cui si trovava l'albero caduto e della qualità di proprietaria della strada teatro del sinistro ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c.. Con riferimento a tale ultima fattispecie non vi è stata alcuna allegazione circa il comportamento colposo imputabile alla Parte_1
Quest'ultima nel costituirsi dinanzi al Tribunale di Siena ha prodotto il verbale redatto dalla Polizia Municipale ( all.to 5 fascicolo appellante) intervenuta su chiamata dei Carabinieri della Stazione di Montalcino, da cui si apprende che la mattina del 6 giugno 2019 gli agenti della P.M. giunti sul posto intorno alle ore 9.35 constatavano la presenza sulla strada provinciale de qua sia di un albero di alto fusto caduto trasversalmente sulla carreggiata che della signora CP_1 e della sua
vettura Dacia. La donna nell'immediatezza del fatto dapprima dichiarava di aver sentito improvvisamente un forte colpo sul l'auto, di essere scesa dall'abitacolo constatando la rottura della parte anteriore della carrozzeria, poi invece precisava che forse per la presenza di sole che batteva sul vetro anteriore della autovettura e forse per il colore grigio dell'albero simile a quello dell'asfalto, non aveva notato se la pianta era già a terra oppure no, in tal modo quindi contraddicendosi con la prima descrizione dell'evento, ovvero che l'albero fosse improvvisamente caduto mentre percorreva la strada. Nel verbale non vi sono rilievi tecnici, descrizioni della condizione della strada, se per esempio vi fossero segni di frenata, vi è solo una documentazione fotografica in cui la vettura della CP_1 si trova in posizione trasversale con la parte anteriore vicino all'albero ma non a ridosso. La Strada appare divisa in due careggiate da una striscia continua bianca, quindi ipotizzando come naturale che la macchina marciasse in direzione del punto caduta sulla corsia di sinistra non si comprende come abbia assunto siffatta posizione di quiete trasversale.
Anche i danni al veicolo sono appena visibili sul lato anteriore laterale sinistro, fatto che esclude sia che l'albero sia caduta al passaggio della autovettura perché altrimenti vi sarebbero segni quantomeno sul cofano anteriore, ma nemmeno conferma la descrizione contenuta in citazione del sinistro, ovvero che l'albero colpiva per l'intero la carrozzeria anteriore della macchina. La descrizione delle riparazioni effettuate dalla Carrozzeria Zilianti Srls di Abbadia San Salvatore. nell'agosto 2019, come da preventivo e fattura allegate in atto di citazione (doc.
4) in particolare quelle alla parte anteriore destra, non corrisponde ai danni visibili nelle fotografie scattate dalla P.M..
Da queste ultime infatti sembrerebbe che il veicolo abbia urtato contro l'albero che era già caduto a terra con la parte anteriore sinistra (infatti si nota danno al lunotto)
e non che la pianta abbia impattato mentre precipitava sulla parte anteriore della autovettura;
nemmeno si spiega la posizione di quiete trasversale assunta dal veicolo, in assenza di una descrizione da parte dell'attrice della propria condotta di guida, ma anzi è in contraddizione con le allegazioni contenute in atto di citazione, in base alle quali la conducente viaggiava sul proprio senso di marcia andando ad impattare contro l'albero improvvisamente caduto, senza compiere alcuna manovra di evitamento dell'ostacolo. .L' esplosione degli airbag anteriori lato guida e passeggero non trova riscontro nei rilievi fotografici della Polizia Municipale e la foto allegata all'atto di citazione (doc. 7) è priva di data certa;
infine nemmeno è dimostrato che l'autovettura, non più marciante, sia stata trasportata presso la Carrozzeria Zilianti, la quale infatti non risulta abbia emesso una fattura a tale
_1 né tantomeno se ne dà atto nel verbale della titolo nei confronti della
Polizia Municipale. L'attrice, come lamentato dall'appellante, non ha dunque assolto al proprio onere probatorio circa l'esatta modalità di verificazione del sinistro, il danno conseguente ed il nesso eziologico fra quest'ultimo e l'evento lesivo, pertanto, in riforma, della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria nei confronti della deve essere respinta, con assorbimento degli altri motivi di Parte_1
gravame, perché presupponenti il positivo accertamento degli elementi costitutivi della pretesa fatta dalla attrice-appellata.
3. La domanda restitutoria della Parte_2
nell'atto di citazione in appello ha dichiarato di aver dato esecuzione
[...]
alla sentenza impugnata, corrispondendo alla danneggiata la somma complessiva di
€ 7.833,77 comprensiva anche di spese legali. La circostanza del suddetto pagamento non è stata oggetto di alcuna espressa contestazione da parte dell'appellata, la quale quindi è tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
A tale proposito si osserva come l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo
Cass. n° 34011/2021).
4. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423
del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 01).
Ciò posto, l'attrice-appellata in quanto soccombente nei confronti della Parte_1
,[...] è tenuta a rifonderle le spese di entrambi i giudizi nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fino ad euro 5200,00) con esclusione per entrambi i gradi della fase istruttoria in quanto non espletata e di quella decisionale, atteso il mancato deposito da parte della Parte_1 degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. sia dinanzi al Tribunale che nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 523/2022 del Parte_1 Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di Controparte_1 nei confronti della Parte_1 e per l'effetto:
2) condanna Controparte_1 a restituire alla Parte_1 la somma di euro 7.833,77 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
3) condanna Controparte_1 al pagamento in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo in € 850,00 per compensi professionali e per il secondo in € 1.072,00 per compensi professionali, oltre per entrambi al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.