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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15450/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. IS MA anche in sostituzione dell'avv. MEZZATESTA EMANUELA per parte ricorrente nonché l'avv. SANZONE SABRINA in sostituzione dell'avv. BERRETTA
US per l'AR; nessuno è presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:27 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15450 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti MEZZATESTA EMANUELA e Parte_1
IS MA
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERRETTA US
-resistente-
Controparte_1
- convenuta contumace- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
- rigetta il ricorso;
2 - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della AR, che liquida complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la AR e l' Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di di pagamento n. 296 2024
9032701591000 (erroneamente qualificata quale cartella esattoriale) contenente i crediti ingiunti con le cartelle n. 296 2021 0075132910000, n.
296 2022 0062483673000, n. 296 2023 0005849080000 e i ruoli in essa incorporati, deducendone l'illegittimità per omessa o carente motivazione, decadenza per violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e conseguente irritualità della notifica e intercorsa prescrizione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio resisteva in giudizio la
AR, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l'
[...]
di cui deve dichiararsi la contumacia. Controparte_1
Senza alcuna istruzione, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente
AR di violazione del termine di cui all'art. 24 del D.Lgs 46/1999, atteso che tale termine è dettato per l'impugnazione delle cartelle di pagamento e non certo delle intimazioni di pagamento che assumendo la natura del precetto non sono soggette al termine sopra indicato.
Va viceversa accolta l'eccezione relativa alla violazione del principio ne bis in idem in ordine alla cartella n. 29620230005849080000, sulla quale questo Tribunale ha già statuito con sentenza 4657/2024 del 15.11.2024, non potendo pertanto il Tribunale conoscere nuovamente dello stesso titolo.
Va poi rilevato che la parte ricorrente non ha, tra i motivi di ricorso
3 contestato l'omessa notifica delle cartelle intimate, limitandosi a contestare per esse la violazione da parte dell'agente delle riscossione all'atto della notifica, dell'art. 26 del DPR 602/1973, deducendo che: “L'agente della riscossione deve notificare ai sensi dell'art.26 del dpr 602/73 la cartella di pagamento entro il 31 dicembre: del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo;
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli articoli 36 bis del DPR 602/73 e 54 del DPR 633/72;
o del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73” nulla però, oltre l'allegazione delle suddette regole indicare in quale delle eventuali ipotesi di decadenza si incorso l'agente della riscossione né quale irregolarità abbia comesso.
Si riporta il testo dell'art. 26 citato ratione temporis In vigore dal
06/12/2017, come modificato da: Legge del 04/12/2017 n. 172. [La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.(*) La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,
4 diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune (1).
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.
60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (2)].
Appare così evidente che tale contestazione, così formulata, anche visto il testo della norma di cui si invoca la violazione, appare generica e indistinta, non sufficientemente specificata e, come tale, non degna di accoglimento, non essendo ben chiaro quale sia la violazione commessa;
assumendo pertanto il solo valore di una mera clausola di stile.
Ciò posto, data per pacifica tra le parti l'avvenuta notificazione delle cartelle sottese all'intimazione, non contestata in sé, va valutato il secondo motivo di ricorso, ossia l'eccezione di prescrizione del credito.
Sul punto deve preliminarmente osservarsi che, posta come assodata la notificazione delle cartelle intimate, la loro mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del
5 credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017), ivi compresa la eventuale prescrizione maturata prima della formazione del ruolo esattoriale.
Osservando che, comunque l'eventuale irregolarità della notifica ai sensi della citata norma (qualora specificata dal ricorrente) avrebbe dovuta essere contestata in sede di opposizione a cartella e non in sede di opposizione a intimazione di pagamento, nonché, ex art. 617 C.p.c., entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, essendo un vizio formale dell'atto e non riguardando il merito della pretesa.
Ciò premesso, avuto riguardo l'eccezione di prescrizione, la stessa è del tutto infondata;
l'intimazione impugnata ha evidentemente interrotto il termine quinquennale di cui all'art. 3 comma 9° della L.
8.8.1995 n. 335.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/10/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15450/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. IS MA anche in sostituzione dell'avv. MEZZATESTA EMANUELA per parte ricorrente nonché l'avv. SANZONE SABRINA in sostituzione dell'avv. BERRETTA
US per l'AR; nessuno è presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:27 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15450 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti MEZZATESTA EMANUELA e Parte_1
IS MA
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERRETTA US
-resistente-
Controparte_1
- convenuta contumace- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
- rigetta il ricorso;
2 - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della AR, che liquida complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la AR e l' Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di di pagamento n. 296 2024
9032701591000 (erroneamente qualificata quale cartella esattoriale) contenente i crediti ingiunti con le cartelle n. 296 2021 0075132910000, n.
296 2022 0062483673000, n. 296 2023 0005849080000 e i ruoli in essa incorporati, deducendone l'illegittimità per omessa o carente motivazione, decadenza per violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e conseguente irritualità della notifica e intercorsa prescrizione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio resisteva in giudizio la
AR, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l'
[...]
di cui deve dichiararsi la contumacia. Controparte_1
Senza alcuna istruzione, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente
AR di violazione del termine di cui all'art. 24 del D.Lgs 46/1999, atteso che tale termine è dettato per l'impugnazione delle cartelle di pagamento e non certo delle intimazioni di pagamento che assumendo la natura del precetto non sono soggette al termine sopra indicato.
Va viceversa accolta l'eccezione relativa alla violazione del principio ne bis in idem in ordine alla cartella n. 29620230005849080000, sulla quale questo Tribunale ha già statuito con sentenza 4657/2024 del 15.11.2024, non potendo pertanto il Tribunale conoscere nuovamente dello stesso titolo.
Va poi rilevato che la parte ricorrente non ha, tra i motivi di ricorso
3 contestato l'omessa notifica delle cartelle intimate, limitandosi a contestare per esse la violazione da parte dell'agente delle riscossione all'atto della notifica, dell'art. 26 del DPR 602/1973, deducendo che: “L'agente della riscossione deve notificare ai sensi dell'art.26 del dpr 602/73 la cartella di pagamento entro il 31 dicembre: del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo;
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli articoli 36 bis del DPR 602/73 e 54 del DPR 633/72;
o del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73” nulla però, oltre l'allegazione delle suddette regole indicare in quale delle eventuali ipotesi di decadenza si incorso l'agente della riscossione né quale irregolarità abbia comesso.
Si riporta il testo dell'art. 26 citato ratione temporis In vigore dal
06/12/2017, come modificato da: Legge del 04/12/2017 n. 172. [La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.(*) La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,
4 diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune (1).
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.
60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (2)].
Appare così evidente che tale contestazione, così formulata, anche visto il testo della norma di cui si invoca la violazione, appare generica e indistinta, non sufficientemente specificata e, come tale, non degna di accoglimento, non essendo ben chiaro quale sia la violazione commessa;
assumendo pertanto il solo valore di una mera clausola di stile.
Ciò posto, data per pacifica tra le parti l'avvenuta notificazione delle cartelle sottese all'intimazione, non contestata in sé, va valutato il secondo motivo di ricorso, ossia l'eccezione di prescrizione del credito.
Sul punto deve preliminarmente osservarsi che, posta come assodata la notificazione delle cartelle intimate, la loro mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del
5 credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017), ivi compresa la eventuale prescrizione maturata prima della formazione del ruolo esattoriale.
Osservando che, comunque l'eventuale irregolarità della notifica ai sensi della citata norma (qualora specificata dal ricorrente) avrebbe dovuta essere contestata in sede di opposizione a cartella e non in sede di opposizione a intimazione di pagamento, nonché, ex art. 617 C.p.c., entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, essendo un vizio formale dell'atto e non riguardando il merito della pretesa.
Ciò premesso, avuto riguardo l'eccezione di prescrizione, la stessa è del tutto infondata;
l'intimazione impugnata ha evidentemente interrotto il termine quinquennale di cui all'art. 3 comma 9° della L.
8.8.1995 n. 335.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/10/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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