TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6045/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 26/10/1981 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. COLONNA ROMANO GIOVANNI
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BIAGIO SAGLIOCCO
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 23/04/2024 l'intimazione di pagamento n.
02820249005464468/000, relativa ai contributi dovuti alla
[...]
, per complessivi € 1.249,39, Controparte_2 relativi alla cartella n. 02820160030486171000.
Segnatamente, il ricorrente ha contestato la pretesa creditoria, sostenendo che il diritto a riscuotere tali somme si fosse prescritto in cinque anni;
ha, inoltre, prospettato di non aver ricevuto alcuna notificazione antecedentemente al 23.04.2024.
Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, di dichiarare non dovuti i contributi opposti, con vittoria di spese di lite.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva cristallizzata nella cartella di pagamento opposta. Parte ricorrente, infatti, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti contributivi e dei relativi accessori.
RICOSTRUZIONE DEI RIMEDI ESPERIBILI
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
2 1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del c.d. rimedio recuperatorio.
PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Con riguardo alla disciplina della prescrizione dei crediti contributivi sebbene l'art. 3 l. 335/1995 preveda un termine di prescrizione quinquennale “per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, tale previsione non si applica alle contribuzioni dovute alla in base Controparte_2 all'art. 66 l. 247/2012 che esclude l'applicabilità ai contributi dovuti alla della disciplina summenzionata. CP_2
Ne consegue che l'assenza di un termine speciale di prescrizione per tale fattispecie comporta l'applicazione del termine ordinario decennale, così come sancito dall'art. 2946 c.c.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente propone come unico motivo di doglianza la prescrizione dei contributi successiva alla notifica della cartella di pagamento.
3 L'opposizione all'esecuzione, infatti, è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo. Allo stesso modo, non può trovare applicazione, il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi in quanto l'unico motivo dedotto
(prescrizione successiva alla notifica) riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità di un atto della procedura esecutiva (il quomodo exequendi).
Nel caso in esame, i contributi sono dovuti per le annualità 2014/2015.
L ha depositato la seguente Controparte_3 documentazione:
- prova della notifica, a mezzo pec, della cartella opposta in data
24.1.2017, come da ricevuta di avvenuta consegna allegata;
- intimazione di pagamento n. 02820199013985987000 relativa alla cartella opposta, notificata a mezzo pec in data 9.10.2019, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata.
Tanto premesso, tenuto conto che l'intimazione di pagamento n.
02820249005464468/000 è stata notificata in data in data 23/04/2024, non è maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
NOTIFICA A MEZZO PEC
Non sono condivisibili, inoltre, le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica a mezzo pec.
Il dato normativo di riferimento, per quanto riguarda la notifica a mezzo pec, è l'art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973 secondo cui “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
4 richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Sulla base di tale disposizione, quindi, risulta ammissibile la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale.
Non è condivisibile, il motivo di opposizione relativo alla violazione del d.l.
179/2012 in quanto parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione dei pubblici registri dalla quale emerga il mancato inserimento dell'indirizzo pec cui sono stati notificati gli atti. Allo stesso modo, non risulta prodotta alcuna certificazione dei pubblici registri attestante il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente.
Va dato, poi, conto del fatto che, ove l'atto, pur in presenza di qualsivoglia vizio della notifica, sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, opera il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Tale principio statuisce che la nullità di un atto non può essere dichiarata se l'atto stesso, nonostante il vizio formale, ha conseguito il suo scopo.
In queste ipotesi, la nullità della notifica, qualora sussistente, non può essere pronunciata, in quanto l'atto ha esaurito la sua funzione informativa nei confronti del destinatario, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 18684/2023; cfr. anche Cass.
19327/2024), “2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo
p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta
5 provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023)”.
Di tale concreto pregiudizio la parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura. Sono, di conseguenza, da ritenersi infondati, e pertanto da respingersi, i motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta. Allo stesso modo, non può ritenersi nulla la notifica a mezzo pec in quanto gli atti sono stati notificati a mezzo pec allo stesso indirizzo cui è stata poi notificata l'intimazione opposta nel presente giudizio. Difettano, inoltre, in radice i presupposti per vagliare la sussistenza di vizi della notificazione, giacché appare inequivocabile che l'atto impugnato sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, infatti, l'avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente comprova la sua piena e inequivocabile conoscenza dell'atto e di tutte le informazioni in esso contenute.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che Parte_2 si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
6 3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite, con attribuzione al Controparte_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6045/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 26/10/1981 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. COLONNA ROMANO GIOVANNI
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BIAGIO SAGLIOCCO
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 23/04/2024 l'intimazione di pagamento n.
02820249005464468/000, relativa ai contributi dovuti alla
[...]
, per complessivi € 1.249,39, Controparte_2 relativi alla cartella n. 02820160030486171000.
Segnatamente, il ricorrente ha contestato la pretesa creditoria, sostenendo che il diritto a riscuotere tali somme si fosse prescritto in cinque anni;
ha, inoltre, prospettato di non aver ricevuto alcuna notificazione antecedentemente al 23.04.2024.
Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, di dichiarare non dovuti i contributi opposti, con vittoria di spese di lite.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva cristallizzata nella cartella di pagamento opposta. Parte ricorrente, infatti, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti contributivi e dei relativi accessori.
RICOSTRUZIONE DEI RIMEDI ESPERIBILI
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
2 1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del c.d. rimedio recuperatorio.
PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Con riguardo alla disciplina della prescrizione dei crediti contributivi sebbene l'art. 3 l. 335/1995 preveda un termine di prescrizione quinquennale “per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, tale previsione non si applica alle contribuzioni dovute alla in base Controparte_2 all'art. 66 l. 247/2012 che esclude l'applicabilità ai contributi dovuti alla della disciplina summenzionata. CP_2
Ne consegue che l'assenza di un termine speciale di prescrizione per tale fattispecie comporta l'applicazione del termine ordinario decennale, così come sancito dall'art. 2946 c.c.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente propone come unico motivo di doglianza la prescrizione dei contributi successiva alla notifica della cartella di pagamento.
3 L'opposizione all'esecuzione, infatti, è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo. Allo stesso modo, non può trovare applicazione, il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi in quanto l'unico motivo dedotto
(prescrizione successiva alla notifica) riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità di un atto della procedura esecutiva (il quomodo exequendi).
Nel caso in esame, i contributi sono dovuti per le annualità 2014/2015.
L ha depositato la seguente Controparte_3 documentazione:
- prova della notifica, a mezzo pec, della cartella opposta in data
24.1.2017, come da ricevuta di avvenuta consegna allegata;
- intimazione di pagamento n. 02820199013985987000 relativa alla cartella opposta, notificata a mezzo pec in data 9.10.2019, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata.
Tanto premesso, tenuto conto che l'intimazione di pagamento n.
02820249005464468/000 è stata notificata in data in data 23/04/2024, non è maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
NOTIFICA A MEZZO PEC
Non sono condivisibili, inoltre, le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica a mezzo pec.
Il dato normativo di riferimento, per quanto riguarda la notifica a mezzo pec, è l'art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973 secondo cui “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
4 richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Sulla base di tale disposizione, quindi, risulta ammissibile la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale.
Non è condivisibile, il motivo di opposizione relativo alla violazione del d.l.
179/2012 in quanto parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione dei pubblici registri dalla quale emerga il mancato inserimento dell'indirizzo pec cui sono stati notificati gli atti. Allo stesso modo, non risulta prodotta alcuna certificazione dei pubblici registri attestante il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente.
Va dato, poi, conto del fatto che, ove l'atto, pur in presenza di qualsivoglia vizio della notifica, sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, opera il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Tale principio statuisce che la nullità di un atto non può essere dichiarata se l'atto stesso, nonostante il vizio formale, ha conseguito il suo scopo.
In queste ipotesi, la nullità della notifica, qualora sussistente, non può essere pronunciata, in quanto l'atto ha esaurito la sua funzione informativa nei confronti del destinatario, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 18684/2023; cfr. anche Cass.
19327/2024), “2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo
p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta
5 provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023)”.
Di tale concreto pregiudizio la parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura. Sono, di conseguenza, da ritenersi infondati, e pertanto da respingersi, i motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta. Allo stesso modo, non può ritenersi nulla la notifica a mezzo pec in quanto gli atti sono stati notificati a mezzo pec allo stesso indirizzo cui è stata poi notificata l'intimazione opposta nel presente giudizio. Difettano, inoltre, in radice i presupposti per vagliare la sussistenza di vizi della notificazione, giacché appare inequivocabile che l'atto impugnato sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, infatti, l'avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente comprova la sua piena e inequivocabile conoscenza dell'atto e di tutte le informazioni in esso contenute.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che Parte_2 si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
6 3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite, con attribuzione al Controparte_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
7