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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.238/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano, Marcedone Ivano e Tomaselli Pier Luigi;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._1
giudizio dall'Avv. Antonino Tribulato e dall'avv. Filadelfo Tribulato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito n. 598 2017
00018511 06.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.131 del 17 febbraio 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, pronunciandosi in ordine all'opposizione proposta da CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 598 2017 00018511 06, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 10.458,50 pretesa dall' a titolo CP_2
di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno
2011, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale formulata dal , dichiarava l'illegittimità CP_1
dell'iscrizione a ruolo e annullava l'avviso di addebito, compensando le spese.
Il primo decidente, istruita la causa, accertava, infatti, che l'avviso impugnato, notificato al in data 12.12.2017, originava da un accertamento fiscale CP_1
eseguito dall'Agenzia delle Entrate nel 2016, con il quale era stato accertato il maggior reddito percepito dall'odierno appellato quale socio della Samoter Sud snc per l'anno 2011; che lo stesso avviso era stato emesso in data 24.11.2017, in pendenza di un giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria di Siracusa, proposto dal in data 12.8.2016 per l'impugnazione dell'atto di CP_1
accertamento; che la pendenza del giudizio tributario inibiva l'emissione dell'avviso di addebito, avvenuta in violazione dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e in carenza di potere.
l in data 10.4.2023; l'appellato Parte_2 CP_2
resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con il primo motivo di gravame, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e dell'art. 24, d.lgs. 46/1999, in relazione agli artt. 1
d.lgs. 462/1997 e 39 d.lgs. 98/2011, impugnando la sentenza nella parte in cui ha annullato l'avviso di addebito sul presupposto dell'illegittimità della sua emissione in pendenza del ricorso tributario avverso l'atto di accertamento presupposto, senza considerare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il giudice non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare l'illegittimità del titolo, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale.
2. L'appellante, poi, riproponendo, ai sensi dell'art.346 c.p.c. le deduzioni già spiegate in primo grado, rileva che, alla luce del principio di unificazione degli accertamenti fiscali e contributivi di cui al d.lgs. n. 462/1997, nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica dell'avviso opposto.
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito chiariti.
Come è noto l'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99 inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecutivo.
Tuttavia, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che tale opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333).
La Corte di cassazione (vd. Cass. n. 14149/2012; 12102/2017; 12025/2019), con orientamento consolidato condiviso da questo Ufficio, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità per l' di avvalersi del titolo esecutivo, CP_3
ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
4. Con il ricorso di primo grado l'opponente, in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità e nullità dell'avviso opposto, aveva contestato anche la fondatezza della pretesa contributiva, negando di avere avuto redditi superiori al minimale sui quali si fondava la pretesa di maggiori contributi e allegando, anche se in modo generico, l'erroneità dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre aveva evidenziato che l'accertamento presupposto era insufficiente a fondare nel merito il maggior credito contributivo, trovando esso a sua volta il proprio presupposto nell'accertamento effettuato nei confronti della società di persone Samoter Sud S.n.c., della quale era socio, non prodotto dall' . CP_2
In via ulteriormente subordinata l'opponente aveva eccepito la prescrizione e, nel costituirsi nel presente grado, ha riproposto tale eccezione.
5. A tale ultimo riguardo si osserva che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (vd. Cass. n. 8217/2022) ha affermato, in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ai sensi della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle
Entrate abbia accertato un maggior reddito, ai sensi del d.lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf., fra tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del 2021); il richiamato principio risulta in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (R.D.L. n. 1827 del
1935, art. 55) (fra tante, Cass., n, 1511 del 2021).
La Corte di cassazione (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf., fra tante,
Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha pure chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' , sicché ove il maggior contributo CP_2
previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento, come nella specie, entro il termine quinquennale di prescrizione, incide sia sul rapporto tributario sia su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_2
Ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e cioè, nel caso di specie, il 9 luglio 2012, trattandosi di accertamento del maggior reddito ricavato nell'anno 2011 (DPCM del 6 giugno
2012 che ha spostato la scadenza del 18 giugno 2012 a quella del 9 luglio 2012 senza la maggiorazione).
L'avviso di accertamento è stato notificato prima del decorso del termine prescrizionale, come si evince dall'impugnazione dello stesso davanti al giudice tributario con ricorso del 12.8.2016, con conseguente idoneità della notifica dell'avviso di addebito da parte dell' - avvenuta il 12.12.2017 - a impedire CP_2
ulteriormente la maturazione della prescrizione.
6. Nel merito del credito, poi, si rileva che nelle more del presente giudizio, il ricorso tributario è stato deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa il 10.1.2023, con la sentenza n. 774/03/2023. Il giudice tributario ha rilevato che, essendo il ricorso relativo a reddito di partecipazione del a CP_1
società di persone, ex art. 5 DPR 917/1986, detto reddito dipende dalla determinazione di quello della società Somoter Sud dei f.lli SO & C. S.n.c., come quantificato, con la precedente sentenza della stessa sezione terza della
Corte, n. 1479/2022 del 15.3.2022, depositata il 5.4.2022, parzialmente favorevole al contribuente. Ne ha fatto derivare l'accoglimento del ricorso nei limiti della quota di partecipazione di al reddito giudizialmente CP_1
accertato nei confronti della società.
Nel rilevare che nessuna specifica contestazione l'appellato aveva mosso in ordine al maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società, si rileva, condividendo la decisione del giudice tributario, che anche i contributi sul maggior reddito imputato al socio pro quota sono dovuti nei limiti della quota di partecipazione al reddito prodotto dalla società, nella misura determinata con la sentenza sopra richiamata.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, tenuto conto del decisum.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parzialmente riforma della sentenza impugnata, condanna al versamento dei contributi previdenziali dovuti sul maggior CP_1
reddito accertato, pro quota, in relazione a quello determinato nei confronti della società Somoter Sud dei f.lli SO & C. S.n.c. con la sentenza n. 1479/2022 del 15.3.2022, depositata il 5.4.2022, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, sezione terza.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.800,00
e per il presente grado in € 3.000,00, oltre spese generali (15%). Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese