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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2024, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO TERESA, presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. GAETINI LAURA e dall'avv. IRENZE Controparte_1
GIULIA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 20.09.2024.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ALPIGNANO il 20/05/1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 4.3.1995 e il 18.12.2000. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 12/04/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese.
All'udienza del 24/10/2023 i coniugi venivano sentiti personalmente dal Giudice Relatore e il tentativo di conciliazione dava esito negativo;
il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati.
A scioglimento della riserva assunta il 24/10/2023 il Giudice ritenuta matura la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
All'udienza del 23/09/2024, innanzi al Giudice Relatore, i difensori davano atto di aver depositato istanza di conversione della separazione giudiziale in separazione consensuale, con precisazioni delle conclusioni in forma congiunta ed allegazione delle condizioni congiunte sottoscritte da entrambe le parti.
I difensori hanno pertanto concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che i coniugi sono comproprietari nella percentuale del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Alpignano (TO), Via XI Febbraio n. 51/B e relative pertinenze, immobili come meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Alpignano come segue: - abitazione di tipo civile sita in Alpignano, via XI Febbraio n. 51: foglio 7 particella 51 subalterno 202, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 83 mq, rendita catastale 542,28 - cantina sita in Alpignano, via XI Febbraio n. 51 piano S1: foglio 7 particella 51 subalterno 203, categoria C/2, classe U, consistenza 6 mq, rendita catastale 21,38 - autorimessa sita in Alpignano, via XI Febbraio n. 47 piano S1: foglio 7 particella 51 subalterno 62, categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita catastale 89,66 - autorimessa sita in
Alpignano, via XI Febbraio n. 49 piano T: foglio 7 particella 51 subalterno 87, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, rendita catastale 56,40 il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata alle condizioni di separazione consensuale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione coniugale e, quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dell'accordo di separazione consensuale e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, e che la signora si Parte_1 impegna ed obbliga a trasferire al corrispettivo convenuto di euro 85.000,00 (ottantacinquemila,00) la predetta quota di comproprietà indivisa pari a ½ dei sopra descritti immobili in capo al Sig. _1
, che si impegna ed obbliga ad acquistare. Il sig. si impegna a corrispondere alla signora
[...] _1
a titolo di acconto sul corrispettivo del trasferimento immobiliare, l'importo di euro Parte_1
15.000,00 (quindicimila) a mezzo bonifico bancario entro il termine massimo di giorni 15 dalla data dell'udienza del 23.09.2024. Le parti concordano di stipulare il rogito notarile di trasferimento immobiliare (spese di rogito e spese annesse e conseguenti saranno a carico della parte acquirente) entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza di separazione ricettiva del presente accordo. In detta sede di trasferimento verrà corrisposto il saldo di euro 70.000, (settantamila//00). Il Sig. _1
, che dal mese di gennaio 2024 gode e dispone in via esclusiva dell'immobile comune, si obbliga
[...]
a farsi carico esclusivo e integralmente, fino al momento dell'effettiva cessione immobiliare a mezzo rogito notarile, compreso eventuali sanatorie e quant'altro necessario per il trasferimento immobiliare, di tutte le spese condominiali, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di qualunque altra spesa ordinaria e straordinaria connessa al godimento dell'immobile comune, maturata sino ad oggi e maturanda fino al momento dell'effettivo rogito notarile, e di ogni altro onere, tasse e spese che dovesse eventualmente giungere in futuro alla in relazione all'immobile in oggetto di Parte_1 qualsivoglia genere.
pagina 3 di 4 DISPONE che il Sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 assegno di euro 500,00 a titolo di mantenimento del coniuge, da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che con l'integrale e puntuale corretto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro esistente e pertanto di nulla avere più a che pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o causale connessa alla vicenda coniugale e all'immobile in comproprietà;
DICHIARA che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.10.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO TERESA, presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. GAETINI LAURA e dall'avv. IRENZE Controparte_1
GIULIA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 20.09.2024.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ALPIGNANO il 20/05/1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 4.3.1995 e il 18.12.2000. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 12/04/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese.
All'udienza del 24/10/2023 i coniugi venivano sentiti personalmente dal Giudice Relatore e il tentativo di conciliazione dava esito negativo;
il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati.
A scioglimento della riserva assunta il 24/10/2023 il Giudice ritenuta matura la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
All'udienza del 23/09/2024, innanzi al Giudice Relatore, i difensori davano atto di aver depositato istanza di conversione della separazione giudiziale in separazione consensuale, con precisazioni delle conclusioni in forma congiunta ed allegazione delle condizioni congiunte sottoscritte da entrambe le parti.
I difensori hanno pertanto concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che i coniugi sono comproprietari nella percentuale del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Alpignano (TO), Via XI Febbraio n. 51/B e relative pertinenze, immobili come meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Alpignano come segue: - abitazione di tipo civile sita in Alpignano, via XI Febbraio n. 51: foglio 7 particella 51 subalterno 202, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 83 mq, rendita catastale 542,28 - cantina sita in Alpignano, via XI Febbraio n. 51 piano S1: foglio 7 particella 51 subalterno 203, categoria C/2, classe U, consistenza 6 mq, rendita catastale 21,38 - autorimessa sita in Alpignano, via XI Febbraio n. 47 piano S1: foglio 7 particella 51 subalterno 62, categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita catastale 89,66 - autorimessa sita in
Alpignano, via XI Febbraio n. 49 piano T: foglio 7 particella 51 subalterno 87, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, rendita catastale 56,40 il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata alle condizioni di separazione consensuale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione coniugale e, quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dell'accordo di separazione consensuale e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, e che la signora si Parte_1 impegna ed obbliga a trasferire al corrispettivo convenuto di euro 85.000,00 (ottantacinquemila,00) la predetta quota di comproprietà indivisa pari a ½ dei sopra descritti immobili in capo al Sig. _1
, che si impegna ed obbliga ad acquistare. Il sig. si impegna a corrispondere alla signora
[...] _1
a titolo di acconto sul corrispettivo del trasferimento immobiliare, l'importo di euro Parte_1
15.000,00 (quindicimila) a mezzo bonifico bancario entro il termine massimo di giorni 15 dalla data dell'udienza del 23.09.2024. Le parti concordano di stipulare il rogito notarile di trasferimento immobiliare (spese di rogito e spese annesse e conseguenti saranno a carico della parte acquirente) entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza di separazione ricettiva del presente accordo. In detta sede di trasferimento verrà corrisposto il saldo di euro 70.000, (settantamila//00). Il Sig. _1
, che dal mese di gennaio 2024 gode e dispone in via esclusiva dell'immobile comune, si obbliga
[...]
a farsi carico esclusivo e integralmente, fino al momento dell'effettiva cessione immobiliare a mezzo rogito notarile, compreso eventuali sanatorie e quant'altro necessario per il trasferimento immobiliare, di tutte le spese condominiali, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di qualunque altra spesa ordinaria e straordinaria connessa al godimento dell'immobile comune, maturata sino ad oggi e maturanda fino al momento dell'effettivo rogito notarile, e di ogni altro onere, tasse e spese che dovesse eventualmente giungere in futuro alla in relazione all'immobile in oggetto di Parte_1 qualsivoglia genere.
pagina 3 di 4 DISPONE che il Sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 assegno di euro 500,00 a titolo di mantenimento del coniuge, da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che con l'integrale e puntuale corretto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro esistente e pertanto di nulla avere più a che pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o causale connessa alla vicenda coniugale e all'immobile in comproprietà;
DICHIARA che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.10.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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