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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1467/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1467/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Potenza il 12.6.1972, residente in [...] alla Località Imperatore n. 108, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSCIACCHIO FAUSTINA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Potenza alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.10.1981, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO ROSARIO BASILE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._4
1 R.G. N. 1467/2025 V.G.
alla P.zza Mario Pagano n. 8 presso lo studio del difensore, pec: iuffrè.it; Email_2
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 17.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in IG (PZ) il 28.7.2008, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie gemelle e (Potenza, Persona_1 Persona_2
11.11.2008), e che con sentenza di separazione personale n. 296/2023 del 27.2.2023, presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 22.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale versato in atti, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in IG (PZ) il 28.7.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 24, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle seguenti condizioni:
«a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e in data 28.07.2008 in Controparte_1 Parte_1
2 R.G. N. 1467/2025 V.G.
IG (Pz) e trascritto nel Registro Degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune al N. 24 P. II S.A Anno 2008,
b) Ordinare al Comune di IG (Pz) all'Ufficiale dello Stato Civile, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio c) Dichiarare compensate le spese legali d) Omologare le seguenti
CONDIZIONI
Per quanto riguarda l'affidamento a) Le figlie minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione ove egli dimora, sita in IG (Pz) in Località Imperatore n. 108
Per quanto riguarda il diritto di visita b) La mamma ha ampia facoltà di vederli quando vuole presso l'abitazione del padre e tre liberi giorni a settimana, dalle h. 16.00 alle h. 20.00 staranno a casa della mamma, ed a scelta, con pernottamento.
Durante il fine settimana:
c) Il secondo ed il quarto sabato del mese, ovvero dalle h. 13.00 del sabato alle h.20.00 della domenica successiva la mamma potrà tenere con sé le figlie con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno scolastico successivo
Durante le festività
d) Durante le festività del 1 e 2 Novembre, dell'Immacolata, del S. Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua, Pasquetta, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto e festa patronale, verrà osservato il criterio dell'alternanza nella gestione dei minori, compreso il pernottamento.
Durante le vacanze estive e) I minori staranno con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, le cui date verranno concordate tra le parti le quali si comunicheranno, altresì, i periodi di ferie con congruo anticipo;
f) i coniugi si impegnano a comunicare il luogo di vacanza ove porteranno con sé i minori e garantiranno la comunicazione dei bambini con l'altro genitore;
g) il padre e la madre qualora volessero portare con sé le figlie in viaggio in Italia e/o all'Estero, dovranno necessariamente chiedere il consenso e l'approvazione all'altro
3 R.G. N. 1467/2025 V.G.
coniuge e dettagliare il viaggio nonché consentire il collegamento tra i figli e l'altro genitore;
detto consenso è necessario qualora i nonni e/o i parenti volessero trascorrere una giornata intera con i bambini al di fuori della residenza di entrambi i coniugi.
Per quanto riguarda il mantenimento delle minori h) La madre, verserà, per il mantenimento delle figlie, a titolo di contributo, la somma di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutata secondo gli indici istat del costo vita;
detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, sull'IBAN:
[...] della UniCredit, intestato a Parte_1
Per le spese comuni i) Per quanto riguarda le spese comuni (es. ricarica cellulare, paghetta settimanale, abbonamento autobus scuola, attività ricreative..) saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali
Per le spese straordinarie l) Le spese straordinarie (spese mediche, abbigliamento straordinario etc) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, preventivamente concordate e rendicontate.
Richiesta passaporto m) I coniugi esprimono reciproco consenso per la richiesta e rilascio di passaporto per se stessi e per le figli minori;
6) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
7) I coniugi devono rispettare le esigenze di vita, educative e di studio della prole nell'esercizio delle suddette facoltà, procurando di non creare intralci e/o difficoltà e collaborando tra loro curando altresì incontri con nonni ed altri familiari;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
4 R.G. N. 1467/2025 V.G.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di separazione del 2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 17.7.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse delle figlie e (Potenza, 11.11.2008), attualmente Per_1 Per_2 di anni 1, sia in riferimento all'aspetto relazionale concernente l'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
5 R.G. N. 1467/2025 V.G.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1467 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG (PZ) il 28.7.2008 da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti C.F._3 di matrimonio del Comune di IG (PZ) al N. 24, Parte II, Serie A, Anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1467/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Potenza il 12.6.1972, residente in [...] alla Località Imperatore n. 108, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSCIACCHIO FAUSTINA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Potenza alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.10.1981, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO ROSARIO BASILE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._4
1 R.G. N. 1467/2025 V.G.
alla P.zza Mario Pagano n. 8 presso lo studio del difensore, pec: iuffrè.it; Email_2
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 17.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in IG (PZ) il 28.7.2008, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie gemelle e (Potenza, Persona_1 Persona_2
11.11.2008), e che con sentenza di separazione personale n. 296/2023 del 27.2.2023, presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 22.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale versato in atti, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in IG (PZ) il 28.7.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 24, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle seguenti condizioni:
«a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e in data 28.07.2008 in Controparte_1 Parte_1
2 R.G. N. 1467/2025 V.G.
IG (Pz) e trascritto nel Registro Degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune al N. 24 P. II S.A Anno 2008,
b) Ordinare al Comune di IG (Pz) all'Ufficiale dello Stato Civile, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio c) Dichiarare compensate le spese legali d) Omologare le seguenti
CONDIZIONI
Per quanto riguarda l'affidamento a) Le figlie minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione ove egli dimora, sita in IG (Pz) in Località Imperatore n. 108
Per quanto riguarda il diritto di visita b) La mamma ha ampia facoltà di vederli quando vuole presso l'abitazione del padre e tre liberi giorni a settimana, dalle h. 16.00 alle h. 20.00 staranno a casa della mamma, ed a scelta, con pernottamento.
Durante il fine settimana:
c) Il secondo ed il quarto sabato del mese, ovvero dalle h. 13.00 del sabato alle h.20.00 della domenica successiva la mamma potrà tenere con sé le figlie con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno scolastico successivo
Durante le festività
d) Durante le festività del 1 e 2 Novembre, dell'Immacolata, del S. Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua, Pasquetta, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto e festa patronale, verrà osservato il criterio dell'alternanza nella gestione dei minori, compreso il pernottamento.
Durante le vacanze estive e) I minori staranno con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, le cui date verranno concordate tra le parti le quali si comunicheranno, altresì, i periodi di ferie con congruo anticipo;
f) i coniugi si impegnano a comunicare il luogo di vacanza ove porteranno con sé i minori e garantiranno la comunicazione dei bambini con l'altro genitore;
g) il padre e la madre qualora volessero portare con sé le figlie in viaggio in Italia e/o all'Estero, dovranno necessariamente chiedere il consenso e l'approvazione all'altro
3 R.G. N. 1467/2025 V.G.
coniuge e dettagliare il viaggio nonché consentire il collegamento tra i figli e l'altro genitore;
detto consenso è necessario qualora i nonni e/o i parenti volessero trascorrere una giornata intera con i bambini al di fuori della residenza di entrambi i coniugi.
Per quanto riguarda il mantenimento delle minori h) La madre, verserà, per il mantenimento delle figlie, a titolo di contributo, la somma di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutata secondo gli indici istat del costo vita;
detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, sull'IBAN:
[...] della UniCredit, intestato a Parte_1
Per le spese comuni i) Per quanto riguarda le spese comuni (es. ricarica cellulare, paghetta settimanale, abbonamento autobus scuola, attività ricreative..) saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali
Per le spese straordinarie l) Le spese straordinarie (spese mediche, abbigliamento straordinario etc) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, preventivamente concordate e rendicontate.
Richiesta passaporto m) I coniugi esprimono reciproco consenso per la richiesta e rilascio di passaporto per se stessi e per le figli minori;
6) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
7) I coniugi devono rispettare le esigenze di vita, educative e di studio della prole nell'esercizio delle suddette facoltà, procurando di non creare intralci e/o difficoltà e collaborando tra loro curando altresì incontri con nonni ed altri familiari;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
4 R.G. N. 1467/2025 V.G.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di separazione del 2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 17.7.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse delle figlie e (Potenza, 11.11.2008), attualmente Per_1 Per_2 di anni 1, sia in riferimento all'aspetto relazionale concernente l'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
5 R.G. N. 1467/2025 V.G.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1467 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG (PZ) il 28.7.2008 da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti C.F._3 di matrimonio del Comune di IG (PZ) al N. 24, Parte II, Serie A, Anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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