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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 864/2024
CORTE D'APPELLO DI ZE
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 864/2024 promossa da
– con gli Avv.ti Panizza Samuel e Tuci Alessandro Parte_1
APPELLANTE contro
– con l'Avv. Vitagliano Massimo Controparte_1
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
cessazione della materia del contendere. Spese compensate di questo grado.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 808/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di FI (pubblicata in data 11.03.2024), chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
pagina 1 di 3 -si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
04.07.2024, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto;
-all'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'08.10.2024 la Presidente Istruttrice formulava proposta conciliativa, la quale contemplava la rinuncia all'appello da parte di la Parte_1
compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio e la restituzione da parte di della somma già ricevuta da controparte, a titolo di spese di lite per il Controparte_1
primo grado di giudizio, detratti euro 3100,00. La Presidente Istruttrice assegnava alle parti termine di un mese dalla data dell'udienza per comunicare l'adesione o meno alla anzidetta proposta conciliativa, riservandosi – in caso di mancata adesione – sulla istanza sospensiva limitatamente al capo della sentenza impugnata di condanna ad un facere; la Presidente
Istruttrice inoltre non ammetteva la prova testimoniale riproposta in quanto attinente a fatti non contestati ovvero irrilevanti ai fini del decidere;
-con note depositate in data 05.11.2024 esprimeva la propria adesione Controparte_1
alla proposta conciliativa formulata;
-con note depositate sempre in data 05.11.2024 comunicava, a sua volta, Parte_1
la propria adesione alla proposta conciliativa, a condizione tuttavia che le parti rinunciassero reciprocamente ad ogni pretesa e contestazione che traesse titolo dai fatti di causa;
-con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 07.11.2024 la Presidente Istruttrice, al fine di verificare la intervenuta transazione tra le parti, rinviava la causa all'udienza del
02.12.2024;
-all'udienza del 02.12.2024 parte appellante ribadiva la propria adesione alla proposta conciliativa con le specificazioni indicate nell'atto di adesione (rinuncia all'appello, rinuncia ad ogni pretesa degli atti causa da entrambe le parti, pagamento – già effettuato da controparte – della quota parte dell'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di primo grado);
-con ordinanza del 02.12.2024 la Presidente Istruttrice invitava parte appellata a dichiarare se accettava o meno la condizione sub lett. B) di cui alla nota di parte appellante del 05.11.2024 e fissava udienza davanti a sé per il giorno 17.12.2024;
-con nota autorizzata, depositata il 06.12.2024, comunicava la propria Controparte_1
accettazione della condizione sub b) della controproposta di Parte_1
pagina 2 di 3 -all'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto accordo transattivo alle condizioni di cui in atti, e sopra specificate con conseguente richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
-la Presidente istruttrice riferiva al Collegio alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2024;
-ritenuto di dover provvedere in conformità alla suddetta richiesta;
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
FI, 17.12.2024
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 3 di 3
CORTE D'APPELLO DI ZE
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 864/2024 promossa da
– con gli Avv.ti Panizza Samuel e Tuci Alessandro Parte_1
APPELLANTE contro
– con l'Avv. Vitagliano Massimo Controparte_1
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
cessazione della materia del contendere. Spese compensate di questo grado.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 808/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di FI (pubblicata in data 11.03.2024), chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
pagina 1 di 3 -si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
04.07.2024, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto;
-all'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'08.10.2024 la Presidente Istruttrice formulava proposta conciliativa, la quale contemplava la rinuncia all'appello da parte di la Parte_1
compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio e la restituzione da parte di della somma già ricevuta da controparte, a titolo di spese di lite per il Controparte_1
primo grado di giudizio, detratti euro 3100,00. La Presidente Istruttrice assegnava alle parti termine di un mese dalla data dell'udienza per comunicare l'adesione o meno alla anzidetta proposta conciliativa, riservandosi – in caso di mancata adesione – sulla istanza sospensiva limitatamente al capo della sentenza impugnata di condanna ad un facere; la Presidente
Istruttrice inoltre non ammetteva la prova testimoniale riproposta in quanto attinente a fatti non contestati ovvero irrilevanti ai fini del decidere;
-con note depositate in data 05.11.2024 esprimeva la propria adesione Controparte_1
alla proposta conciliativa formulata;
-con note depositate sempre in data 05.11.2024 comunicava, a sua volta, Parte_1
la propria adesione alla proposta conciliativa, a condizione tuttavia che le parti rinunciassero reciprocamente ad ogni pretesa e contestazione che traesse titolo dai fatti di causa;
-con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 07.11.2024 la Presidente Istruttrice, al fine di verificare la intervenuta transazione tra le parti, rinviava la causa all'udienza del
02.12.2024;
-all'udienza del 02.12.2024 parte appellante ribadiva la propria adesione alla proposta conciliativa con le specificazioni indicate nell'atto di adesione (rinuncia all'appello, rinuncia ad ogni pretesa degli atti causa da entrambe le parti, pagamento – già effettuato da controparte – della quota parte dell'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di primo grado);
-con ordinanza del 02.12.2024 la Presidente Istruttrice invitava parte appellata a dichiarare se accettava o meno la condizione sub lett. B) di cui alla nota di parte appellante del 05.11.2024 e fissava udienza davanti a sé per il giorno 17.12.2024;
-con nota autorizzata, depositata il 06.12.2024, comunicava la propria Controparte_1
accettazione della condizione sub b) della controproposta di Parte_1
pagina 2 di 3 -all'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto accordo transattivo alle condizioni di cui in atti, e sopra specificate con conseguente richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
-la Presidente istruttrice riferiva al Collegio alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2024;
-ritenuto di dover provvedere in conformità alla suddetta richiesta;
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
FI, 17.12.2024
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Isabella Mariani
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