Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2024, proposto da
TA AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Vibonati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - dell'atto del 18.3.2024, prot. n. 6848-P, attraverso cui l'organo tutorio statale ha espresso il parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto (all.1), comunicato a mezzo pec in pari data;
b - del diniego espresso dal Comune di Vibonati, in ordine all'istanza di autorizzazione n. 22/2023, del 26.3.2024, con cui ha disposto la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta con istanza del 17.2.2024, prot. n. 1008, relativa alla realizzazione di un parcheggio seminterrato a servizio di un fabbricato esistente (all.2).
c - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente e, comunque, lesivo degli interessi dell'ente ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 16 maggio 2024 e depositato il successivo 22 maggio la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica nonché il parere negativo adottato dalla locale Soprintendenza in ordine all’istanza presentata per la realizzazione di un parcheggio seminterrato a servizio di un fabbricato esistente sito nel Comune di Vibonati (fg. 24, p.lle n. 178 e 176).
1.1. Premette la ricorrente di aver formulato nel 2021 istanza per la ristrutturazione edilizia del suddetto fabbricato, mediante demolizione e successiva ricostruzione con aumento volumetrico del 35%, nonché per la realizzazione di un parcheggio seminterrato, di una piscina e per la sistemazione delle aree pertinenziali.
In sede di disamina di tale pratica la Soprintendenza aveva rilevato, con nota prot. n. 25951 del 29.11.2021, che “ i movimenti di terra, i locali interrati, le eccessive opere di sistemazione esterna realizzazione di terrazzamenti (scavi e rilevati), parcheggi, piscina, area pavimentata, recinzioni ecc. modificano sostanzialmente l’aspetto esteriore dei luoghi introducendo componenti tipologiche estranee al contesto e detrattori del paesaggio tutelato, che contribuiscono ad alimentare l’impatto ambientale modificando in maniera sostanziale la località ”.
Avendo l’interessata modificato gli elaborati progettuali, eliminando la piscina e il garage, la Soprintendenza ha espresso, con nota prot. n. 377 del 10.01.2022, parere favorevole alla realizzazione delle opere, con prescrizioni; sono stati quindi rilasciati il permesso a costruire n. 12/2022 e l’autorizzazione paesaggistica n. 1/2022, aventi ad oggetto unicamente le opere di demolizione e ricostruzione del fabbricato.
In data 7.3.2022 la ricorrente ha presentato nuova istanza per la sola sistemazione dello spazio esterno mediante la realizzazione di un’autorimessa seminterrata e di una piscina; con nota prot. n. 21914-P del 10.10.2022 la Soprintendenza ha trasmesso preavviso di rigetto.
La ricorrente ha pertanto provveduto ad emendare nuovamente la proposta progettuale, espungendo la piscina.
A seguito di preavviso di diniego, cui la ricorrente ha replicato con articolate memorie tecniche, con il gravato provvedimento del 18 marzo 2024 la Soprintendenza ha espresso parere negativo, cui ha fatto seguito il diniego di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Vibonati, pure fatto oggetto di gravame.
2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, così rubricato: “ VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione degli artt. 1 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del D. L.vo 42/2004 e, segnatamente, dell’art. 146; ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà in atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza, compatibilità, imparzialità e buona amministrazione. Assenza di motivazione, ovvero motivazione insufficiente e/o apparente. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Violazione dell’art. 97 Cost. ”.
3. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, insistendo per il rigetto del gravame siccome infondato.
4. Con ordinanza n. 219 del 19 giugno 2024 è stata respinta la domanda cautelare; l’appello cautelare proposto da parte ricorrente è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3232 del 30 agosto 2024.
5. Previo deposito, da parte ricorrente, di relazione integrativa e ulteriore memoria, all’udienza pubblica del 5 febbraio 2024 la causa è stata introitata in decisione.
6. La ricorrente in sintesi deduce, a confutazione delle valutazioni dell’autorità tutoria, che la proposta progettuale è stata rimodulata in modo da determinare il minimo impatto ambientale, anche considerato che l’immobile si trova in contesto già densamente antropizzato ove sono state realizzate altre abitazioni con annesse pertinenze simili a quella proposta; il garage, realizzato sfruttando la normale conformazione del terreno che presenta un terrazzamento naturale, implica minimi movimenti di terra, non necessitando di alcuno sbancamento, e non sviluppa alcuna volumetria, trattandosi di struttura aperta retta solo da pilastri; il provvedimento non tiene conto dell’impraticabilità di ulteriori soluzioni progettuali né considera che la mancata realizzazione dell’intervento potrebbe comportare - in assenza di una barriera tra il fabbricato e il terrazzo naturale sottostante - seri pericoli per la sicurezza delle persone.
Deduce poi che la Soprintendenza non ha minimamente preso in considerazione le controdeduzioni formulate, limitandosi a reiterare pedissequamente le medesime motivazioni già compendiate nel parere negativo del novembre 2021, senza tener conto delle progressive rimodulazioni del progetto. Infine, contesta la violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo, non avendo l’organo tutorio indicato modifiche progettuali funzionali a rendere coerenti le opere con i valori di zona.
6.1. Il Collegio, confermando la valutazione cautelare, ritiene l’infondatezza del gravame.
6.2. Per consolidata giurisprudenza il giudizio affidato all'Amministrazione in materia di autorizzazione paesaggistica è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità.
L'apprezzamento compiuto è quindi sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche con riferimento alla correttezza del criterio tecnico utilizzato e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità - affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile - può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, qualora i risultati cui l'attività amministrativa sia pervenuta si presentino come evidentemente irragionevoli o palesemente disfunzionali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892).
6.3. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, il Collegio osserva che le valutazioni negative espresse nel parere impugnato non evidenziano sintomi di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore nei presupposti, tali da giustificare il sindacato caducatorio di questo giudice.
Il gravato parere, infatti, richiamato l’oggetto della proposta progettuale e previa descrizione del contesto in cui essa si inserisce (“ versante di una collinetta…caratterizzato dalla presenza di una rigogliosa vegetazione che ne ammanta i pendi ”) ha adeguatamente motivato le ragioni di contrasto con il vincolo paesaggistico, facendo leva sulle caratteristiche strutturali e tipologiche dell’opera. In dettaglio, è stato rilevato che il locale seminterrato da adibire a garage risulta eccessivo nelle dimensioni plano-volumetriche e presenta caratteristiche tipologiche estranee rispetto a quelle dell’architettura tradizionale locale, evidenziando che l’intervento proposto “ alimentato anche dagli eccessivi movimenti di terra e dalle opere di contenimento ” altererebbe notevolmente lo stato originario dei luoghi, antropizzando notevolmente il contesto ambientale, anche in ragione della localizzazione dell’opera in area eccessivamente esposta alla pubblica visuale.
Orbene, a fronte di tale ampia ed esaustiva motivazione, affatto stereotipata, le censure sviluppate da parte ricorrente non valgono a confutare i rilievi dell’autorità tutoria, sostanziandosi piuttosto nella pretesa di sostituire il proprio soggettivo giudizio a quello riservato all’amministrazione.
Giova infatti osservare che:
- quanto all’eccessiva movimentazione di suolo, l’affermazione contenuta in ricorso secondo cui “ i movimenti terra in progetto saranno modestissimi in quanto trattasi di area già edificata da uno stabile mentre l’opera da realizzarsi va ad inserirsi nell’area antistante, mediante modesta asportazione di terreno ” risulta contraddetta dalla richiamata necessità di uno spiombamento del terreno sul lato monte (cfr. ricorso pag. 5) e dalla relazione paesaggistica, ove si fa riferimento all’asportazione di materiale di coltre superficiale e all’approfondimento per la realizzazione del piano di posa, con scavi in altezze comprese tra 0,50 e 1,00 ml dall’attuale piano di campagna (cfr. relazione paesaggistica, pag. 12);
- anche in ordine alle dimensioni plano-volumetriche dell’opera, non risultano condivisibili le deduzioni di parte ricorrente secondo cui l’intervento in questione, consistendo in un locale seminterrato non interamente chiuso, ma bensì aperto su due lati, sarebbe “paragonabile ad una tettoia aperta sul lato sud e sul lato est ed esposta verso il mare, che non comporta alcun ampliamento volumetrico, se non per i due vani tecnici che sono necessari per l’alloggiamento delle strutture essenziali per il funzionamento dell’impianto fotovoltaico già assentito dal Comune ”, considerate le dimensioni complessive del locale (140 mq) e atteso che nei giudizi paesistici assume rilievo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 giugno 2020, n. 1172; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 1° febbraio 2018, n. 712) e che, come già chiarito anche da questo Tribunale, " hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza” (T.A.R. Campania, NO, sez. II, 21 maggio 2024, n. 1105 e n. 486/2023);
- non risulta inoltre dirimente la circostanza che l’immobile oggetto dell’intervento si trovi in un contesto “ già densamente abitato dove sono state realizzate altre abitazioni con annesse pertinenze simili a quella proposta ”, considerato che l'avvenuta edificazione delle zone contermini all'area tutelata non legittima di per sé ulteriori lesioni al bene, costituzionalmente tutelato, del paesaggio.
Non si ravvisa inoltre la dedotta omessa motivazione sulle controdeduzioni formulate, atteso che il parere impugnato dà espressamente atto dell’intervenuto esame delle osservazioni proposte, alle quali replica puntualmente (ritenendo che “ non aggiungano alcun elemento di novità a quanto riscontrato, in senso negativo, sul progetto originale presentato, ma con esse si perseveri nel mantenimento delle originarie forme e modalità realizzative, nonostante le richieste di soluzioni alternative…che non è stata data alcuna dimostrazione della non invasività dell’opera, ma solo la descrizione del materiale eventualmente usato e della sua collocazione nel contesto paesaggistico di riferimento, semplicemente asserendo la pretesa omogeneità dei realizzando manufatto con i fabbricati circostanti… che non è stata precisata … quale vantaggio trarrebbe il paesaggio dalla realizzazione dell’opera proposta a fronte della modifica dei luoghi comunque necessaria, per espressa affermazione dell’interessato “spiombamento del terreno sul lato monte per la realizzazione del muro di contenimento”.. che non è meritevole di accoglimento l’osservazione secondo cui “l’intervento in questione consiste in un locale seminterrato non chiuso, ma aperto, paragonabile ad una tettoia, aperta sul lato sud e sul lato est ed esposta verso il mare ”) e fermo restando che in ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a confutare in maniera analitica le osservazioni del privato, potendosi limitare ad una replica che faccia intendere le motivazioni del mancato accoglimento, dovendosi anzi ritenere, in materia di autorizzazione paesaggistica, che “ l’intera motivazione del provvedimento, in cui si mettono in luce le caratteristiche del progetto in rapporto al contesto nel quale si inserisce, costituisce replica alle osservazioni presentate nel corso del procedimento ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 197)”.
L’asserita violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo è poi smentita per tabulas alla luce del suggerimento, formulato dalla Soprintendenza nel preavviso dirigetto, di “ individuazione di un’area alternativa all’interno del lotto di proprietà sulla quale edificare il locale garage più defilata, meno esposta alle pubbliche visuali e meno invasiva dal punto di vista movimenti/sbancamenti di terra ”; d’altronde, né la ritenuta impraticabilità di soluzioni progettuali alternative né le modifiche nel tempo apportate alle istanze autorizzatorie possono ritenersi idonee a comportare ex se la compatibilità paesaggistica del progetto presentato, ove, come nel caso di specie, ritenuto in contrasto con le preminenti esigenze di tutela del paesaggio con valutazione immune da vizi. Del pari è a dirsi con riguardo all’asserito pericolo per la sicurezza delle persone determinato dall’assenza di una barriera tra il fabbricato e il terrazzo naturale sottostante, presumibilmente fronteggiabile con interventi di diversa natura.
7. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO