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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2553/22 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IG Parenti del Foro di Roma e Parte_1
IG De Rasis, del Foro di Foggia (FG), domiciliato come in atti
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Silvestri e dall'Avv.to Fabio CP_1
Liberatore del foro di Sulmona e dom.to come in atti,
e contro
giusta procura generale Controparte_2 rilasciata il giorno 24.03.2023 dal Notaio , notaio Pubblico, regolarmente iscritto Persona_1 all'albo dei notai Pubblici dello stato (apostille n. UPTT-X1-184050 del Persona_2
29.03.2023), rappresentata e difesa dall'Avv.to Gabriele Silvestri e dall'Avv.to Fabio Liberatore del foro di Sulmona, dom.ta come in atti.
CONVENUTA
E nei confronti di
difesa e rappresentata dall'Avv. De Rasis, dom.ta come in atti CP_3
ZA AT
, Controparte_4
CHIAMATI CONTUMACI
OGGETTO: riconoscimento autenticità sottoscrizioni in scrittura privata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio i suoi coeredi del padre defunto deducendo di aver acquistato da loro, con scrittura privata del 2008 la proprietà dell'immobile del de cuius che era pervenuto pro quota, a loro ed alla loro madre, per successione;
ha dedotto che la scrittura privata non sia stata mai registrata, né trascritta presso la conservatoria di competenza.
Ha lamentato che il fratello e la moglie del fratello coobligato, deceduto nelle more, avessero negato la loro presenza all'atto di autenticazione dinanzi al Notaio intervenuto molti anni dopo nel 2020
Ha chiesto che questo giudice, riconosciuta l'autenticazione della scrittura privata ordinasse la sua trascrizione nei registri immobiliari.
Più dettagliatamente l'attore ha concluso come segue: “·accertare e dichiarare con sentenza costitutiva ex artt. 2644, 2657 e 2652 c.c. che con scrittura autenticata di compravendita del 18.03.2008 sottoscritta in Australia in lingua italiana (all. 3 – scrittura privata autenticata) il coerede, odierno attore Sig. acquistava dagli altri coeredi, quale la madre Parte_2
e i fratelli , e , l'intera proprietà dell'immobile sito in l'Aquila – Via Per_3 CP_1 CP_3 CP_5
Largo della Costa n. 14, distinto in catasto al fg. 34, part. 1018 sub 3 ( che comprende anche il fg. 34 part. 1021 ed il subalterno 1 e fg. 34 part. 1022 graffati), fg. 34 part. 1021 sub 3, fg. 34 part. 1021 sub 6 (ex fg. 34 part. 1021 subalterno 4), fg. n. 34 part. 1018 subalterno 7 e fg. 34 part. 1021 subalterno n.5; · Accertato che il prezzo di compravendita del fabbricato di €. 30.000,00 è stato già interamente percepito dagli odierni convenuti, a seguito dell'acquisto effettuato da parte dell'attore con la scrittura privata autenticata di compravendita del 18.03.2008 sottoscritta in Australia in lingua italiana (all.
3 - scrittura privata autenticata), ritenere e dichiarare che gli odierni convenuti non hanno adempiuto all'obbligazione di trasferire all'attore l'immobile compravenduto con la scrittura privata autenticata de quo;
· pronunciare la sentenza costitutiva ex artt. 2644, 2657 e 2652 c.c. che ordini la trascrizione della scrittura privata autenticata di compravendita del 18.03.2008 sottoscritta in Australia in lingua italiana (all.
3 - scrittura privata autenticata) e che tenga luogo dell'inadempimento degli odierni convenuti e che trasferisca così all'attore la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e previa liberazione dello stesso da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, così come emersi in corso di giudizio;
· ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la emananda sentenza in favore del Sig. , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: quale legittimo proprietario del fabbricato sito nel Comune di C.F._1
L'Aquila, sito in Via Largo della Costa n. 14 (AQ), distinto al NCEU di L'Aquila al foglio n. 34, particella n. 1018, subalterno n. 3 (che comprende anche il foglio n. 34 particella n. 1021 subalterno n. 1 e Foglio 34 particella n. 1022, graffati), Foglio 34 particella 1021 sub 3, foglio n. 34, particella n. 1021, subalterno n. 6 (ex foglio n. 34, particella n. 1021, subalterno n. 4) foglio n. 34, particella n. 1018, subalterno n. 7 e foglio n. 34, particella n. 1021 subalterno n. 5, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità”.
Si sono costituiti i convenuti, fratello e cognata dell'attore; hanno negato che l'intero immobile de quo fosse stato oggetto della compravendita in esame, essendo proprietario non CP_1 solo della quota ereditata bensì anche di altra quota acquisita in proprietà esclusiva a diverso titolo e non oggetto della scrittura privata. Hanno contestato l'autenticità della scrittura privata ed concluso come segue: “Respinta ogni richiesta di controparte In via preliminare Dichiarare prescritta la domanda attorea, ovvero improcedibile per mancanza dell'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010; Nel merito -Accertare e dichiarare che la scrittura privata del 18.03.2008 è priva di autenticazione ed è affetta da nullità per carenza degli elementi essenziali del contratto;
-Rigettare la domanda nel merito perché infondata;
-Rigettare la domanda attorea poiché indeterminata avendo ad oggetto anche unità immobiliari di esclusiva proprietà del convenuto;
In via subordinata Dichiarare inammissibile la domanda attorea CP_1 difettando la stessa dei requisiti di cui all'art. 2703 c.c., ovvero rigettarla per indeterminatezza;
In via ulteriormente gradata Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere la domanda attorea vorrà ritenere la scrittura privata non autenticata produttiva di effetti solo e limitatamente alla porzione del fabbricato di proprietà del Sig. e nello specifico Persona_4 per la sola quota pari ad ½ degli immobili censiti in catasto al fg 34 mappale 1018 sub. 3; 1021 sub. 1 e 1022, fg. 34 mappale 1021 sub. 3, fg. 34 mappale 1021 sub. 4 (attualmente sub. n.6) e per l'intero di quelle censiti al fg. 34, mappale 1018 sub. 5 e fg. 34, mappale 1021 sub.
7. Voglia altresì il Giudice, in ogni caso, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...]_4 Controparte_4
(Australia) il 25.10.1993 eredi unitamente alla Sig.ra del Sig. Controparte_2 Parte_3
. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.”
[...]
A seguito di provvedimento giudiziale sono stati chiamati al fine dell'integrazione del contradittorio, gli eredi, figli di dei quali si è costituita solo nulla Parte_3 CP_3 opponendo alla domanda attorea.
L'istruttoria ha visto prova documentale.
La causa è stata trattenuta a decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scrittura privata di cui si chiede il riconoscimento di autenticità, non costituisce titolo che accerti l'acquisizione della proprietà dell'intero immobile de quo, come vorrebbe intendere parte attrice. Non costituisce nemmeno titolo di acquisto delle porzioni in esso indicate per mancanza della autenticità di ognuna delle sottoscrizioni.
Risulta per tabulas, provato dal convenuto , che egli era proprietario non solo della CP_1 quota ereditata dal padre bensì anche di altra quota acquisita a diverso titolo e porzione dell'immobile de quo e non indicata nella scrittura privata in esame. La circostanza è provata in atti con il doc. n. 6 allegato all'atto di costituzione e che consiste nell'atto del notaio Persona_5
del 22 agosto 1979 n.128016/16391 di Repertorio, registrato all'Aquila l'11.09.1979 al
[...]
n. 3256, trascritto all'Aquila il 17 settembre 1979. Dalla perizia di parte, (all A doc. 7) rilevano i beni/quote di proprietà esclusiva di . CP_1
Dette quote sono ulteriori e diverse rispetto a quelle di cui all'atto di compravendita del quale si discute. L'immobile pertanto non era stato oggetto di trasferimento nella s a interezza all'odierno attore.
Quanto all'autenticazione della scrittura privata, va osservato in punto di diritto che la scrittura privata, qualora autenticata, costituisce titolo di proprietà dei beni in essa indicati;
ha dunque effetti traslativi e la sua trascrizione avrebbe valore di pubblicità notizia. Invero, nel caso che ci occupa, l'autenticazione della scrittura privata manca. Essa mancava all'atto delle sottoscrizioni sicuramente;
rispetto al periodo successivo, lo stesso attore, dichiara in atti che su proprio incarico il Notaio di Melbourne, aveva convocato i suoi germani Persona_6
( e nonché la vedova del germano (sig.ra in CP_3 CP_1 Parte_3 Controparte_2
) al fine di sottoscrivere nuovamente la scrittura privata di compravendita del 18.03.2008, CP_1 con autentica delle firme per procedere alla trascrizione ma che soltanto la sig.ra era CP_3 comparsa dinanzi il Notaio in Melbourne in data 29.04.2022, e pertanto solo la sua firma era stata autenticata dal notaio. Tuttavia in data ancora precedente, il 22.11.2019, la stessa aveva CP_1 rilasciato procura speciale all'Avv. IG De Rasis per rinunciare anche all'eredità degli immobili siti in L'Aquila Fraz. San Gregorio per cui è causa;
tale scelta risulta in contrasto con la vendita intervenuta nel 2018 e getta dubbi sulla autenticità e sui tempi e modi delle attività indicate per la autenticazione richiamata del 2022.
Ma anche stante l'autenticazione della firma di non sarebbe sufficiente mancando le altre. CP_3
Infatti, nell'anno 2022, al momento in cui il notaio avrebbe voluto autenticare le firme apposte nel 2008, era deceduto, tanto che il notaio aveva convocato i suoi eredi, la moglie ed i CP_1 figli;
ai fini della produttività degli effetti dell'atto sottoscritto nel 2008, a nulla sarebbe valsa l'autenticazione delle sottoscrizioni degli eredi di uno dei sottoscrittori dell'epoca.
La scrittura privata pertanto, per non essere stata autenticata, non ha prodotto l'effetto traslativo della proprietà in capo a . Parte_1
La domanda pertanto non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice dichiarando priva di effetti giuridici la scrittura privata di compravendita del 18.03.2008;
- Condanna parte attrice alla refusione a favore di ciascuno dei convenuti costituiti, degli onorari di lite che liquida in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, 18.12.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2553/22 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IG Parenti del Foro di Roma e Parte_1
IG De Rasis, del Foro di Foggia (FG), domiciliato come in atti
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Silvestri e dall'Avv.to Fabio CP_1
Liberatore del foro di Sulmona e dom.to come in atti,
e contro
giusta procura generale Controparte_2 rilasciata il giorno 24.03.2023 dal Notaio , notaio Pubblico, regolarmente iscritto Persona_1 all'albo dei notai Pubblici dello stato (apostille n. UPTT-X1-184050 del Persona_2
29.03.2023), rappresentata e difesa dall'Avv.to Gabriele Silvestri e dall'Avv.to Fabio Liberatore del foro di Sulmona, dom.ta come in atti.
CONVENUTA
E nei confronti di
difesa e rappresentata dall'Avv. De Rasis, dom.ta come in atti CP_3
ZA AT
, Controparte_4
CHIAMATI CONTUMACI
OGGETTO: riconoscimento autenticità sottoscrizioni in scrittura privata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio i suoi coeredi del padre defunto deducendo di aver acquistato da loro, con scrittura privata del 2008 la proprietà dell'immobile del de cuius che era pervenuto pro quota, a loro ed alla loro madre, per successione;
ha dedotto che la scrittura privata non sia stata mai registrata, né trascritta presso la conservatoria di competenza.
Ha lamentato che il fratello e la moglie del fratello coobligato, deceduto nelle more, avessero negato la loro presenza all'atto di autenticazione dinanzi al Notaio intervenuto molti anni dopo nel 2020
Ha chiesto che questo giudice, riconosciuta l'autenticazione della scrittura privata ordinasse la sua trascrizione nei registri immobiliari.
Più dettagliatamente l'attore ha concluso come segue: “·accertare e dichiarare con sentenza costitutiva ex artt. 2644, 2657 e 2652 c.c. che con scrittura autenticata di compravendita del 18.03.2008 sottoscritta in Australia in lingua italiana (all. 3 – scrittura privata autenticata) il coerede, odierno attore Sig. acquistava dagli altri coeredi, quale la madre Parte_2
e i fratelli , e , l'intera proprietà dell'immobile sito in l'Aquila – Via Per_3 CP_1 CP_3 CP_5
Largo della Costa n. 14, distinto in catasto al fg. 34, part. 1018 sub 3 ( che comprende anche il fg. 34 part. 1021 ed il subalterno 1 e fg. 34 part. 1022 graffati), fg. 34 part. 1021 sub 3, fg. 34 part. 1021 sub 6 (ex fg. 34 part. 1021 subalterno 4), fg. n. 34 part. 1018 subalterno 7 e fg. 34 part. 1021 subalterno n.5; · Accertato che il prezzo di compravendita del fabbricato di €. 30.000,00 è stato già interamente percepito dagli odierni convenuti, a seguito dell'acquisto effettuato da parte dell'attore con la scrittura privata autenticata di compravendita del 18.03.2008 sottoscritta in Australia in lingua italiana (all.
3 - scrittura privata autenticata), ritenere e dichiarare che gli odierni convenuti non hanno adempiuto all'obbligazione di trasferire all'attore l'immobile compravenduto con la scrittura privata autenticata de quo;
· pronunciare la sentenza costitutiva ex artt. 2644, 2657 e 2652 c.c. che ordini la trascrizione della scrittura privata autenticata di compravendita del 18.03.2008 sottoscritta in Australia in lingua italiana (all.
3 - scrittura privata autenticata) e che tenga luogo dell'inadempimento degli odierni convenuti e che trasferisca così all'attore la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e previa liberazione dello stesso da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, così come emersi in corso di giudizio;
· ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la emananda sentenza in favore del Sig. , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: quale legittimo proprietario del fabbricato sito nel Comune di C.F._1
L'Aquila, sito in Via Largo della Costa n. 14 (AQ), distinto al NCEU di L'Aquila al foglio n. 34, particella n. 1018, subalterno n. 3 (che comprende anche il foglio n. 34 particella n. 1021 subalterno n. 1 e Foglio 34 particella n. 1022, graffati), Foglio 34 particella 1021 sub 3, foglio n. 34, particella n. 1021, subalterno n. 6 (ex foglio n. 34, particella n. 1021, subalterno n. 4) foglio n. 34, particella n. 1018, subalterno n. 7 e foglio n. 34, particella n. 1021 subalterno n. 5, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità”.
Si sono costituiti i convenuti, fratello e cognata dell'attore; hanno negato che l'intero immobile de quo fosse stato oggetto della compravendita in esame, essendo proprietario non CP_1 solo della quota ereditata bensì anche di altra quota acquisita in proprietà esclusiva a diverso titolo e non oggetto della scrittura privata. Hanno contestato l'autenticità della scrittura privata ed concluso come segue: “Respinta ogni richiesta di controparte In via preliminare Dichiarare prescritta la domanda attorea, ovvero improcedibile per mancanza dell'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010; Nel merito -Accertare e dichiarare che la scrittura privata del 18.03.2008 è priva di autenticazione ed è affetta da nullità per carenza degli elementi essenziali del contratto;
-Rigettare la domanda nel merito perché infondata;
-Rigettare la domanda attorea poiché indeterminata avendo ad oggetto anche unità immobiliari di esclusiva proprietà del convenuto;
In via subordinata Dichiarare inammissibile la domanda attorea CP_1 difettando la stessa dei requisiti di cui all'art. 2703 c.c., ovvero rigettarla per indeterminatezza;
In via ulteriormente gradata Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere la domanda attorea vorrà ritenere la scrittura privata non autenticata produttiva di effetti solo e limitatamente alla porzione del fabbricato di proprietà del Sig. e nello specifico Persona_4 per la sola quota pari ad ½ degli immobili censiti in catasto al fg 34 mappale 1018 sub. 3; 1021 sub. 1 e 1022, fg. 34 mappale 1021 sub. 3, fg. 34 mappale 1021 sub. 4 (attualmente sub. n.6) e per l'intero di quelle censiti al fg. 34, mappale 1018 sub. 5 e fg. 34, mappale 1021 sub.
7. Voglia altresì il Giudice, in ogni caso, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...]_4 Controparte_4
(Australia) il 25.10.1993 eredi unitamente alla Sig.ra del Sig. Controparte_2 Parte_3
. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.”
[...]
A seguito di provvedimento giudiziale sono stati chiamati al fine dell'integrazione del contradittorio, gli eredi, figli di dei quali si è costituita solo nulla Parte_3 CP_3 opponendo alla domanda attorea.
L'istruttoria ha visto prova documentale.
La causa è stata trattenuta a decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scrittura privata di cui si chiede il riconoscimento di autenticità, non costituisce titolo che accerti l'acquisizione della proprietà dell'intero immobile de quo, come vorrebbe intendere parte attrice. Non costituisce nemmeno titolo di acquisto delle porzioni in esso indicate per mancanza della autenticità di ognuna delle sottoscrizioni.
Risulta per tabulas, provato dal convenuto , che egli era proprietario non solo della CP_1 quota ereditata dal padre bensì anche di altra quota acquisita a diverso titolo e porzione dell'immobile de quo e non indicata nella scrittura privata in esame. La circostanza è provata in atti con il doc. n. 6 allegato all'atto di costituzione e che consiste nell'atto del notaio Persona_5
del 22 agosto 1979 n.128016/16391 di Repertorio, registrato all'Aquila l'11.09.1979 al
[...]
n. 3256, trascritto all'Aquila il 17 settembre 1979. Dalla perizia di parte, (all A doc. 7) rilevano i beni/quote di proprietà esclusiva di . CP_1
Dette quote sono ulteriori e diverse rispetto a quelle di cui all'atto di compravendita del quale si discute. L'immobile pertanto non era stato oggetto di trasferimento nella s a interezza all'odierno attore.
Quanto all'autenticazione della scrittura privata, va osservato in punto di diritto che la scrittura privata, qualora autenticata, costituisce titolo di proprietà dei beni in essa indicati;
ha dunque effetti traslativi e la sua trascrizione avrebbe valore di pubblicità notizia. Invero, nel caso che ci occupa, l'autenticazione della scrittura privata manca. Essa mancava all'atto delle sottoscrizioni sicuramente;
rispetto al periodo successivo, lo stesso attore, dichiara in atti che su proprio incarico il Notaio di Melbourne, aveva convocato i suoi germani Persona_6
( e nonché la vedova del germano (sig.ra in CP_3 CP_1 Parte_3 Controparte_2
) al fine di sottoscrivere nuovamente la scrittura privata di compravendita del 18.03.2008, CP_1 con autentica delle firme per procedere alla trascrizione ma che soltanto la sig.ra era CP_3 comparsa dinanzi il Notaio in Melbourne in data 29.04.2022, e pertanto solo la sua firma era stata autenticata dal notaio. Tuttavia in data ancora precedente, il 22.11.2019, la stessa aveva CP_1 rilasciato procura speciale all'Avv. IG De Rasis per rinunciare anche all'eredità degli immobili siti in L'Aquila Fraz. San Gregorio per cui è causa;
tale scelta risulta in contrasto con la vendita intervenuta nel 2018 e getta dubbi sulla autenticità e sui tempi e modi delle attività indicate per la autenticazione richiamata del 2022.
Ma anche stante l'autenticazione della firma di non sarebbe sufficiente mancando le altre. CP_3
Infatti, nell'anno 2022, al momento in cui il notaio avrebbe voluto autenticare le firme apposte nel 2008, era deceduto, tanto che il notaio aveva convocato i suoi eredi, la moglie ed i CP_1 figli;
ai fini della produttività degli effetti dell'atto sottoscritto nel 2008, a nulla sarebbe valsa l'autenticazione delle sottoscrizioni degli eredi di uno dei sottoscrittori dell'epoca.
La scrittura privata pertanto, per non essere stata autenticata, non ha prodotto l'effetto traslativo della proprietà in capo a . Parte_1
La domanda pertanto non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice dichiarando priva di effetti giuridici la scrittura privata di compravendita del 18.03.2008;
- Condanna parte attrice alla refusione a favore di ciascuno dei convenuti costituiti, degli onorari di lite che liquida in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, 18.12.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani