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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE - Controversie del lavoro
n. 1952/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per il il dott. FAVARO STEFANO Controparte_1
per l'avv. Luca Baradel, in sostituzione dell'avv. DALLA TORRE Controparte_2
CRISTIANO,
Il dott. Favaro si riporta al ricorso in opposizione e contesta la memoria, insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni prese compresa la richiesta di chiamata in causa della
Ragioneria.
L'avv. Baradel si riporta alla memoria e insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1952/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro p.t.,
- opponente - con il patrocinio degli avv.ti CAPPONI STEFANO, FAVARO STEFANO, ROCCO
MARIA CHIARA
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
- convenuta - con il patrocinio dell'avv. DALLA TORRE CRISTIANO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.9.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di è stato emesso dal Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 633/2024 del 19.7.2024 (RG n. 1501/2024), con cui è stato ingiunto al
[...]
Cont
(di seguito solo ) il pagamento della somma di € 2530,15 Controparte_1
a titolo di differenze retributive residue ancora dovute in forza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 52/2021, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Nello specifico, la ricorrente ha allegato (i) che “Con sentenza n. 52/2021 il Tribunale di pagina 2 di 9 Venezia accertava e dichiarava il diritto dell'odierna ricorrente “al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati” e condannava il “a riconoscere detta anzianità di Controparte_1
servizio e a collocare” la ricorrente “nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrispondere le conseguenti differenze stipendiali maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria””;
Cont (ii) che il provvedeva a corrispondere le differenze retributive solo parzialmente con gli stipendi dei mesi dicembre 2021 e settembre 2022, applicando ritenute previdenziali in realtà non più addebitabili al lavoratore per una somma pari a quella oggetto di domanda monitoria;
(iii) che il ritardo da parte dell'Amministrazione fondava il diritto della lavoratrice ad ottenere integralmente le retribuzioni, senza ritenuta alcuna.
Cont Il ha proposto opposizione, instaurando il presente giudizio, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_4
quale ente pagatore competente a liquidare le differenze
[...]
retributive, eccependo in subordine il difetto di giurisdizione del G.O. in favore di quello amministrativo quale giudice di ottemperanza, e concludendo comunque, nel merito, per la revoca del decreto opposto.
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi:
1. assenza di prova scritta a sostegno della domanda monitoria;
Cont
2. insussistenza di ritardo nel pagamento dei contributi da parte del;
3. illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione, vietato dall'art. 22 co. 36 l.
724/1994 in relazione ai crediti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.
si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando la fondatezza di Controparte_2
tutti i motivi ad eccezione dell'ultimo, sul punto evidenziando di non aver richiesto, con la domanda monitoria, il cumulo tra interessi e rivalutazione, ma solo gli interessi.
pagina 3 di 9 La causa è stata discussa alla prima udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni ribadite dalle parti in quella sede.
***
È fondato unicamente il motivo con cui si lamenta l'illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione, mentre l'opposizione va per il resto rigettata.
Sono del tutto condivisibili gli argomenti già spesi dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 105/2025 (doc. 6 di parte convenuta opposta), che qui si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. cpc.
Preliminarmente, si manifesta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius, difetto di titolarità del rapporto azionato in giudizio), e ciò esclude anche che possa accogliersi la domanda di chiamata in causa del terzo MEF.
Invero, è pacifico che il presente giudizio segua quello già deciso con sentenza n. 52/2021
(doc. 3 di parte convenuta), che ha accertato il diritto dell'odierna ricorrente “al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi
Cont pre-ruolo prestati” e condannato il “a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocare” la ricorrente “nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrispondere le conseguenti differenze stipendiali
maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”, sulla base di un'articolata motivazione che ha riconosciuto la normativa interna dettata dagli artt. 485 e
489 T.U. 297/1994, ed il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali previste invece per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio, come contrastante con il principio di non discriminazione tra docenti in ruolo e docenti assunti a tempo determinato, perché non giustificato da ragioni oggettive ai sensi della Direttiva CE 1999/70.
Si tratta, come è evidente dalla lettura del provvedimento, di una pronuncia di condanna pagina 4 di 9 generica, che non contiene alcuna quantificazione del dovuto a titolo di differenze stipendiali né alcun altro elemento da cui il dovuto possa desumersi con sicurezza per effetto di un mero calcolo aritmetico.
La condanna è stata correttamente pronunciata nei confronti della controparte contrattuale
Cont dell'odierna ricorrente, ossia il , come tale titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione di corrispondere la retribuzione alla lavoratrice.
Il ha in questa sede dedotto che “il versamento delle differenze retributive è CP_1
disposto dalla dello Stato territorialmente competente, unico organo Controparte_4
adibito ai pagamenti del personale, che è quindi anche l'organo deputato alla liquidazione delle stesse”.
Ciò non toglie, però, che unico titolare del rapporto contrattuale con la lavoratrice, e
Cont dunque anche dell'obbligazione che in esso trovi fonte, rimane il , ed è pertanto correttamente a costui che la lavoratrice non può che rivolgersi per ottenere il pagamento del dovuto.
Ancora in via preliminare va rigettata anche l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Si è supra detto che la sentenza n. 52/2021 è una pronuncia di condanna generica, che non contiene alcuna quantificazione del dovuto a titolo di differenze stipendiali né alcun altro elemento da cui il dovuto possa desumersi con sicurezza per effetto di un mero calcolo aritmetico.
Ne consegue che essa non soddisfa, quanto alla azionabilità in via esecutiva del diritto riconosciuto alla , i criteri di legge per essere riconosciuta come titolo esecutivo. CP_2
Nel caso di specie, la lavoratrice ha proposto ricorso in via monitoria proprio per ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente, e non si è limitata ad agire per ottenere in via coatta l'adempimento non spontaneamente assicurato dalla controparte obbligata.
pagina 5 di 9 Ne consegue che non rileva richiamare la normativa in materia di ottemperanza ad obblighi imposti alla PA, né è fondato sostenere che il giudizio, come tale, dovesse essere incardinato avanti al Giudice amministrativo quale giudice dell'ottemperanza a norma dell'art. 112 Cpa.
Nel merito, poi, i primi due motivi di opposizione sono parimenti infondati.
Va ricordato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'accertamento della mera regolarità formale dell'ingiunzione ovvero della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge processuale per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, ma ricorrente in sede monitoria, che pertanto assume la posizione sostanziale di attore, laddove l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto ed ha pertanto l'onere di provare la fondatezza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Ciò è sufficiente per escludere che il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta il fatto che la prova scritta monitoria non sarebbe stata idonea e sufficiente a giustificare l'emissione del decreto, possa trovare accoglimento.
Neppure fondato è il secondo motivo.
Cont Il sostiene che l'art. 23 l. n. 218/1952, secondo cui “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non
versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con
l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in
tutto o in parte il pagamento del contributo”, non troverebbe applicazione nel caso di specie (in cui si discute di ricostruzione della carriera), o comunque impedirebbe di
Cont ritenere configurato a danno del un “ritardo” nel pagamento dei contributi, poiché, a pagina 6 di 9 Cont monte, non sussisterebbe alcun termine entro cui il avrebbe dovuto provvedervi, nel caso di specie.
Come già evidenziato nel precedente di merito sopra citato, la tesi non è condivisibile perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito
retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n.
25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). E' stato
precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al
momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa
a quella retributiva, deve essere adempiuta (Cass. L. 18.8.2021 n. 23071).
Ciò posto, se con la pronuncia n. 52/2021 del Tribunale di Venezia è stato accertato il diritto vantato dalla nonché il fatto che esso è stato leso dall'inadempimento del CP_2
Cont
in ragione di una riconosciuta disparità di trattamento vietata dalla Direttiva CE
1999/70, entrata in vigore ben prima che si instaurasse il rapporto di lavoro e sorgessero pertanto le corrispettive obbligazioni tra le parti, appare evidente che è al tempo del mancato riconoscimento ai lavoratori “discriminati” quali lavoratori a tempo determinato delle differenze retributive in misura pari a quelle riconosciute al personale di ruolo che va
Cont temporalmente ricondotto l'inadempimento del , e non invece al successivo momento pagina 7 di 9 della pronuncia giudiziale che tale inadempimento abbia accertato.
Cont I pagamenti parziali disposti dal risalgono pacificamente ai mesi di dicembre 2021 e settembre 2022, sono dunque successivi alla pronuncia n. 52/2021, e non posso pertanto che essere ritenuti tardivi, con la conseguenza che le trattenute previdenziali non erano più operabili, e che il pagamento delle somme corrispondenti avrebbe dovuto essere integralmente disposto nei confronti della lavoratrice, che ha quindi legittimamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto.
Rimane da considerare l'ultimo motivo di opposizione, relativo al cumulo di interessi e rivalutazione.
Emerge dagli atti che in sede monitoria alcuna domanda di pagamento cumulativo di interessi e rivalutazione è stata proposta dalla , che in questa sede ha pertanto ha CP_2
Cont dichiarato di aderire alla eccezione del .
Ciò impone di revocare il decreto comunque emesso, pronunciando direttamente sulla domanda di condanna originariamente proposta in sede monitoria, accogliendola, senza disporre il cumulo tra interessi e rivalutazione in ossequio alla normativa speciale riconosciuta applicabile da entrambe le parti al caso di specie, in cui si verte in materia di pubblico impiego privatizzato (art. 22 co. 36 l. 724/1994).
L'esito del giudizio rende evidente la integrale soccombenza del opponente, sul CP_1
quale devono pertanto gravare le spese di lite, liquidate applicando il DM 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, nel senso precisato in parte motiva:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il in persona del a Controparte_1 CP_5 pagina 8 di 9 corrispondere a per le causali di cui al ricorso monitorio la somma di Controparte_2
€ 2.530,15 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna il in persona del a Controparte_1 CP_5
rifondere a le spese di questo giudizio che si liquidano Controparte_2
complessivamente in € 2.059,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Cristiano Dalla
Torre ex art. 93 cpc.
Sentenza resa ex art. 429 cpc.
Padova, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
SEZIONE I CIVILE - Controversie del lavoro
n. 1952/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per il il dott. FAVARO STEFANO Controparte_1
per l'avv. Luca Baradel, in sostituzione dell'avv. DALLA TORRE Controparte_2
CRISTIANO,
Il dott. Favaro si riporta al ricorso in opposizione e contesta la memoria, insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni prese compresa la richiesta di chiamata in causa della
Ragioneria.
L'avv. Baradel si riporta alla memoria e insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1952/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro p.t.,
- opponente - con il patrocinio degli avv.ti CAPPONI STEFANO, FAVARO STEFANO, ROCCO
MARIA CHIARA
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
- convenuta - con il patrocinio dell'avv. DALLA TORRE CRISTIANO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.9.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di è stato emesso dal Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 633/2024 del 19.7.2024 (RG n. 1501/2024), con cui è stato ingiunto al
[...]
Cont
(di seguito solo ) il pagamento della somma di € 2530,15 Controparte_1
a titolo di differenze retributive residue ancora dovute in forza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 52/2021, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Nello specifico, la ricorrente ha allegato (i) che “Con sentenza n. 52/2021 il Tribunale di pagina 2 di 9 Venezia accertava e dichiarava il diritto dell'odierna ricorrente “al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati” e condannava il “a riconoscere detta anzianità di Controparte_1
servizio e a collocare” la ricorrente “nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrispondere le conseguenti differenze stipendiali maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria””;
Cont (ii) che il provvedeva a corrispondere le differenze retributive solo parzialmente con gli stipendi dei mesi dicembre 2021 e settembre 2022, applicando ritenute previdenziali in realtà non più addebitabili al lavoratore per una somma pari a quella oggetto di domanda monitoria;
(iii) che il ritardo da parte dell'Amministrazione fondava il diritto della lavoratrice ad ottenere integralmente le retribuzioni, senza ritenuta alcuna.
Cont Il ha proposto opposizione, instaurando il presente giudizio, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_4
quale ente pagatore competente a liquidare le differenze
[...]
retributive, eccependo in subordine il difetto di giurisdizione del G.O. in favore di quello amministrativo quale giudice di ottemperanza, e concludendo comunque, nel merito, per la revoca del decreto opposto.
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi:
1. assenza di prova scritta a sostegno della domanda monitoria;
Cont
2. insussistenza di ritardo nel pagamento dei contributi da parte del;
3. illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione, vietato dall'art. 22 co. 36 l.
724/1994 in relazione ai crediti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.
si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando la fondatezza di Controparte_2
tutti i motivi ad eccezione dell'ultimo, sul punto evidenziando di non aver richiesto, con la domanda monitoria, il cumulo tra interessi e rivalutazione, ma solo gli interessi.
pagina 3 di 9 La causa è stata discussa alla prima udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni ribadite dalle parti in quella sede.
***
È fondato unicamente il motivo con cui si lamenta l'illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione, mentre l'opposizione va per il resto rigettata.
Sono del tutto condivisibili gli argomenti già spesi dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 105/2025 (doc. 6 di parte convenuta opposta), che qui si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. cpc.
Preliminarmente, si manifesta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius, difetto di titolarità del rapporto azionato in giudizio), e ciò esclude anche che possa accogliersi la domanda di chiamata in causa del terzo MEF.
Invero, è pacifico che il presente giudizio segua quello già deciso con sentenza n. 52/2021
(doc. 3 di parte convenuta), che ha accertato il diritto dell'odierna ricorrente “al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi
Cont pre-ruolo prestati” e condannato il “a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocare” la ricorrente “nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrispondere le conseguenti differenze stipendiali
maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”, sulla base di un'articolata motivazione che ha riconosciuto la normativa interna dettata dagli artt. 485 e
489 T.U. 297/1994, ed il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali previste invece per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio, come contrastante con il principio di non discriminazione tra docenti in ruolo e docenti assunti a tempo determinato, perché non giustificato da ragioni oggettive ai sensi della Direttiva CE 1999/70.
Si tratta, come è evidente dalla lettura del provvedimento, di una pronuncia di condanna pagina 4 di 9 generica, che non contiene alcuna quantificazione del dovuto a titolo di differenze stipendiali né alcun altro elemento da cui il dovuto possa desumersi con sicurezza per effetto di un mero calcolo aritmetico.
La condanna è stata correttamente pronunciata nei confronti della controparte contrattuale
Cont dell'odierna ricorrente, ossia il , come tale titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione di corrispondere la retribuzione alla lavoratrice.
Il ha in questa sede dedotto che “il versamento delle differenze retributive è CP_1
disposto dalla dello Stato territorialmente competente, unico organo Controparte_4
adibito ai pagamenti del personale, che è quindi anche l'organo deputato alla liquidazione delle stesse”.
Ciò non toglie, però, che unico titolare del rapporto contrattuale con la lavoratrice, e
Cont dunque anche dell'obbligazione che in esso trovi fonte, rimane il , ed è pertanto correttamente a costui che la lavoratrice non può che rivolgersi per ottenere il pagamento del dovuto.
Ancora in via preliminare va rigettata anche l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Si è supra detto che la sentenza n. 52/2021 è una pronuncia di condanna generica, che non contiene alcuna quantificazione del dovuto a titolo di differenze stipendiali né alcun altro elemento da cui il dovuto possa desumersi con sicurezza per effetto di un mero calcolo aritmetico.
Ne consegue che essa non soddisfa, quanto alla azionabilità in via esecutiva del diritto riconosciuto alla , i criteri di legge per essere riconosciuta come titolo esecutivo. CP_2
Nel caso di specie, la lavoratrice ha proposto ricorso in via monitoria proprio per ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente, e non si è limitata ad agire per ottenere in via coatta l'adempimento non spontaneamente assicurato dalla controparte obbligata.
pagina 5 di 9 Ne consegue che non rileva richiamare la normativa in materia di ottemperanza ad obblighi imposti alla PA, né è fondato sostenere che il giudizio, come tale, dovesse essere incardinato avanti al Giudice amministrativo quale giudice dell'ottemperanza a norma dell'art. 112 Cpa.
Nel merito, poi, i primi due motivi di opposizione sono parimenti infondati.
Va ricordato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'accertamento della mera regolarità formale dell'ingiunzione ovvero della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge processuale per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, ma ricorrente in sede monitoria, che pertanto assume la posizione sostanziale di attore, laddove l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto ed ha pertanto l'onere di provare la fondatezza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Ciò è sufficiente per escludere che il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta il fatto che la prova scritta monitoria non sarebbe stata idonea e sufficiente a giustificare l'emissione del decreto, possa trovare accoglimento.
Neppure fondato è il secondo motivo.
Cont Il sostiene che l'art. 23 l. n. 218/1952, secondo cui “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non
versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con
l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in
tutto o in parte il pagamento del contributo”, non troverebbe applicazione nel caso di specie (in cui si discute di ricostruzione della carriera), o comunque impedirebbe di
Cont ritenere configurato a danno del un “ritardo” nel pagamento dei contributi, poiché, a pagina 6 di 9 Cont monte, non sussisterebbe alcun termine entro cui il avrebbe dovuto provvedervi, nel caso di specie.
Come già evidenziato nel precedente di merito sopra citato, la tesi non è condivisibile perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito
retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n.
25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). E' stato
precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al
momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa
a quella retributiva, deve essere adempiuta (Cass. L. 18.8.2021 n. 23071).
Ciò posto, se con la pronuncia n. 52/2021 del Tribunale di Venezia è stato accertato il diritto vantato dalla nonché il fatto che esso è stato leso dall'inadempimento del CP_2
Cont
in ragione di una riconosciuta disparità di trattamento vietata dalla Direttiva CE
1999/70, entrata in vigore ben prima che si instaurasse il rapporto di lavoro e sorgessero pertanto le corrispettive obbligazioni tra le parti, appare evidente che è al tempo del mancato riconoscimento ai lavoratori “discriminati” quali lavoratori a tempo determinato delle differenze retributive in misura pari a quelle riconosciute al personale di ruolo che va
Cont temporalmente ricondotto l'inadempimento del , e non invece al successivo momento pagina 7 di 9 della pronuncia giudiziale che tale inadempimento abbia accertato.
Cont I pagamenti parziali disposti dal risalgono pacificamente ai mesi di dicembre 2021 e settembre 2022, sono dunque successivi alla pronuncia n. 52/2021, e non posso pertanto che essere ritenuti tardivi, con la conseguenza che le trattenute previdenziali non erano più operabili, e che il pagamento delle somme corrispondenti avrebbe dovuto essere integralmente disposto nei confronti della lavoratrice, che ha quindi legittimamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto.
Rimane da considerare l'ultimo motivo di opposizione, relativo al cumulo di interessi e rivalutazione.
Emerge dagli atti che in sede monitoria alcuna domanda di pagamento cumulativo di interessi e rivalutazione è stata proposta dalla , che in questa sede ha pertanto ha CP_2
Cont dichiarato di aderire alla eccezione del .
Ciò impone di revocare il decreto comunque emesso, pronunciando direttamente sulla domanda di condanna originariamente proposta in sede monitoria, accogliendola, senza disporre il cumulo tra interessi e rivalutazione in ossequio alla normativa speciale riconosciuta applicabile da entrambe le parti al caso di specie, in cui si verte in materia di pubblico impiego privatizzato (art. 22 co. 36 l. 724/1994).
L'esito del giudizio rende evidente la integrale soccombenza del opponente, sul CP_1
quale devono pertanto gravare le spese di lite, liquidate applicando il DM 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, nel senso precisato in parte motiva:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il in persona del a Controparte_1 CP_5 pagina 8 di 9 corrispondere a per le causali di cui al ricorso monitorio la somma di Controparte_2
€ 2.530,15 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna il in persona del a Controparte_1 CP_5
rifondere a le spese di questo giudizio che si liquidano Controparte_2
complessivamente in € 2.059,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Cristiano Dalla
Torre ex art. 93 cpc.
Sentenza resa ex art. 429 cpc.
Padova, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9