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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 83185/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice
dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83185/2018 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VIZZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIZZONE DOMENICO;
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SPARTERA LILIANA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FLAMINIO 19
00100 ROMA presso il difensore avv. SPARTERA LILIANA
(C.F. , con il patrocinio CP_3 CP_4 C.F._3
dell'avv. TERRACCIANO BIANCA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA
CRESCENZIO 20 00193 ROMA presso il difensore avv. TERRACCIANO BIANCA
MARIA;
CONVENUTI
1 OGGETTO: invalidità testamento, scioglimento comunione ereditaria, pagamento frutti civili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
24/9/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha premesso che i propri genitori e Controparte_1 Controparte_5
avevano acquistato due porzioni di beni immobili siti in Roma in via CP_6
Ceprano e in via Paliano e che all'esito della morte ab intestato di si CP_6
era determinata una comunione tra la madre e i fratelli e Controparte_7
in questi termini: Controparte_2
a) per la quota di 12/18 del diritto di proprietà; Controparte_5
b) per la quota di 2/18 del diritto di proprietà; Controparte_7
c) per la quota di 2/18 del diritto di proprietà; Controparte_2
d) per la quota di 2/18 del diritto di proprietà Controparte_1
Ha esposto che con testamento olografo del 01.01.1999 BE DO aveva così disposto: lascio a mia figlia nata il [...] oltre alla quota che le spetta Controparte_1
quale erede legittima, l'ulteriore quota di un terzo di cui posso liberamente disporre, sui miei beni costituiti dall'immobile sito in via Ceprano con cantina e bocs sito in via Paliano 68”
Ha esposto che con atto di compravendita del giorno 8 novembre 2002 per atto notaio
(rep. 35661 – racc. 8363) la sig.ra aveva ceduto alla figlia Per_1 Controparte_5
la nuda proprietà per quota di 4/6 dei predetti immobili, negozio Controparte_1
successivamente annullato con sentenza passato in giudicato, in ragione della incapacità della disponente.
Ha esposto che in data 25/11/08 era deceduta e che il relictum era Controparte_5
così costituito:
2 porzione di appartamento facente parte del fabbricato sito alla Via Ceprano n. 39, primo piano e distinto con il numero interno 7, composto di tre camere, cucina, bagno e annesso locale cantina, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio
635, p.lla 603, sub 30 graffato con sub 31, z.c. 4, cat. A/4, cl. 3,5 vani, superficie catastale mq 79, totale escluse aree scoperte mq 77, (P.T-1), Via Ceprano n. 39, R.C.
723,04 (doc. 3); porzione box auto facente parte del fabbricato sito alla Via Paliano n. 68, piano seminterrato e distinto con il numero interno 11, di circa mq 20 (venti), censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 635, p.lla 105, sub. 29, z.c. 4, cat.
C/6, cl. 7, consistenza mq 23, superficie catastale mq 23, Via Paliano n. 68°, piano
S1, interno 11, R.C. euro 192,43 (doc. 4), di proprietà della de cuius per la quota di
2/3 .
Ha convenuto in giudizio i fratelli e tenuto conto delle disposizioni contenute nel testamento olografo della madre ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
Si è costituito che ha eccepito la mancanza della qualità di erede Controparte_2
di parte attrice per non avere accettato l'eredità.
Ha esposto che la convenuta, confidando nella validità del contratto di compravendita della nuda proprietà di 4/6 e di cui al menzionato giudizio, nelle more della causa di primo grado ed a ridosso del decesso della (2013), Controparte_5
aveva concesso in locazione per 24 mesi sia l'appartamento di via Ceprano 39
(canone mensile € 750,00) che il box di via Paliano 68 (canone mensile € 150,00) per
24 mesi, devolvendo ai fratelli la sola quota di 2/18 della proprietà acquisita per successione del padre;
segnatamente:
- € 2.016,00, in luogo di € 6.000,00 procapite, a titolo di frutti per il canone di locazione dell'immobile di Via Ceprano 39, residuando in suo favore la differenza di
€ 3.984,00;
- € 408,00, in luogo di € 1200,00 procapite, a titolo di frutti per il canone di locazione del box di via palliano 68/A, residuando in suo favore la differenza di € 792,00
3 Ha esposto di avere diritto alla restituzione delle somme in questione.
Ha concluso chiedendo: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di divisione ereditaria avanzata dall'attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, estromettere la medesima dal presente giudizio per caducazione dei diritti ereditari sul patrimonio della di Lei madre, sig.ra
, e, previa determinazione della consistenza del relictum, disporne Controparte_5
la divisione ereditaria tra i coeredi e in Controparte_2 Controparte_7
parti uguali al 50%;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Tribunale dovesse riconoscere in capo alla sig.ra la qualifica di Controparte_1
erede, accertare e dichiarare che l'attrice ha accettato tacitamente l'eredità della di
Lei madre, per fatti concludenti per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto, previa determinazione del relictum, disporne la divisione tra i coeredi CP_1
e ex lege nella misura di 1/3
[...] Controparte_2 Controparte_7
cadauno.
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig. di Controparte_2
vedersi riconoscere i frutti derivanti dalla locazione dell'immobile di via Ceprano 39
e del box di via Paliano 68/A per tutti i motivi sopra esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere al medesimo la Controparte_1
somma di € 4.776,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia
Si è costituita che ha contestato la domanda. Controparte_7
Ha impugnato il testamento olografo della madre deducendo che lo stesso era stato artificiosamente corretto da parte di una terza mano ed era stato altresì retrodatato rispetto alla data apparente.
Ha sostenuto che la data era stata posta al di sotto della sottoscrizione e in due differenti versioni e, pertanto, non poteva mai assumere quel requisito di certezza che la legge impone. Infine, ha dedotto che mancava il requisito dell'autografia totale del
4 testamento, non riconoscendo la signora la calligrafia della Controparte_7
madre in ogni parte del testamento.
Ha esposto che, pertanto, l'asse ereditario andava diviso in parti uguali e non secondo il testamento.
Ha esposto che la parte attrice aveva ha incassato i frutti delle comproprietà immobiliari dal decesso della madre (25.11.2008) per i due anni successivi nella misura dei 14/18, anziché di 1/3 e di avere pertanto diritto alla restituzione delle maggiori somme incassate.
Ha dedotto di essere creditrice di per le spese anticipate a titolo di Controparte_1
trascrizione (€.397,00) e registrazione delle sentenze di annullamento dell'atto di compravendita del primo e secondo grado (€.168,00 + €.200,00), per un importo complessivo di €.765,00.
HA concluso chiedendo: accogliere la domanda divisionale;
in via riconvenzionale, accogliere la domanda di nullità e/o annullabilità del testamento olografo asseritamente sottoscritto dalla signora e, per Controparte_5
l'effetto, procedere alla divisione giudiziale del compendio, previa determinazione della sua consistenza e delle singole quote ideali di spettanza dei singoli compartecipi, stabilite ex lege in un terzo per ciascun condividente;
condannare la signora a corrispondere alla signora Controparte_1 CP_7
la somma complessiva di €.13.653,00 o di quella maggiore o minore
[...]
risultante all'esito dell'istruttoria.
La domanda di scioglimento della comunione deve essere accolta nei limiti di seguito precisati;
deve essere respinta la domanda di declaratoria della nullità del testamento e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati la domanda di condanna alla restituzione di somme incassate dalla parte attrice.
L'invalidità del testamento.
5 Il testamento olografo della de cuius è stato impugnato dalla sola convenuta
[...]
per difetto di autografia e mancanza di data certa. CP_7
E' noto che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Sez. 2
- , Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Nel caso di specie la parte convenuta non ha assolto a detto onere;
si è limitata, infatti, a produrre una ctp di parte in comparsa di costituzione. Tuttavia, non risulta allegata alcuna scrittura di comparazione e nel corso del procedimento la parte non ha coltivato la domanda, non ha depositato le memorie ex art. 183 cpc e non ha articolato alcun mezzo di prova;
neppure ha richiesto ctu.
La consulenza di parte come è noto (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018) non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Il testamento risulta, infine, datato e ai sensi dell'art. 602 cc la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria
In primo luogo, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per assenza della qualità di erede di parte attrice. Lo stesso convenuto che l'ha eccepita, infatti, ha riferito che l'attrice ha riscosso, unitamente alle altre parti del giudizio, le somme sul conto corrente intestato alla de cuius. Inoltre, il giudizio è stato preceduto
6 dalla mediazione che come è noto implica accettazione tacita dell'eredità (Cass. N.
10655 del 1° aprile 2022).
Nel merito della domanda va premesso che il ctu ha riscontrato le seguenti difformità nei beni da dividere: per quanto concerne l'appartamento, questo non corrisponde all'ultimo progetto approvato. Le difformità riguardano:
- il prospetto nord mostra un balcone che, nel disegno di progetto approvato, sarebbe dovuto esser a servizio del soggiorno mentre, nella realtà, è posizionato in prossimità della cucina;
- presenza di una rientranza del muro, in adiacenza alla zona di ingresso, assente nel disegno approvato dal Comune di Roma.
L'immobile è stato realizzato in maniera difforme al progetto approvato e quindi, non può ritenersi conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
Il box auto è stato realizzato in maniera difforme al progetto approvato e quindi, non può ritenersi conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
Le difformità del box sono risultate insanabili mentre quelle dell'appartamento sono sanabili mediante SCIA in sanatoria prevista dall'art.37 del DPR 380/2001
La parte attrice ha allegato la in questione e chiesto procedersi alla divisione CP_8
unicamente dell'appartamento rinunciando a quella del box.
Tale domanda può essere ammessa.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al Giudice istruttore per le operazioni relative alla divisione mediante vendita all'incanto del bene.
7 La domanda di restituzione delle somme incassate dall'attrice.
I convenuti hanno sostenuto che la parte attrice ha gestito i beni immobili e ripartito i frutti da questi ricavati come se fosse proprietaria dei beni secondo le quote derivanti dall'atto di trasferimento di questi poi annullato per l'incapacità della madre.
Domanda che deve essere accolta, non essendo stata in alcun modo contestati tali fatti;
le somme vanno ripartite secondo le quote determinate in forza del testamento olografo la cui invalidità non è stata provata.
Le quote sono le seguenti:
13/27, Controparte_1
proprietaria per 7/27 Controparte_7
proprietaria per 7/27. Controparte_2
Gli importi incassati e non contestati sono i seguenti per le seguenti causali: locazione per 24 mesi sia dell'appartamento di via Ceprano 39 (canone mensile €
750,00) che del box di via Paliano 68 (canone mensile € 150,00). La parte attrice ha corrisposto ai fratelli la sola quota di 2/18.
Per la locazione dell'appartamento, invece, spetta la somma pari ad €. 2.650,66, così calcolata: €. 4.666,66 (750 canone mensile per 24 mesi diviso 27 x7) – 2.016,00
(somma corrisposta dalla attrice)
Per l'affitto del box spetta la somma di €. 495,33, così calcolata: €. 933,33 (408,00 per 24 diviso 27 per 7) – €. 408 (somma corrisposta dall'attrice).
Di tali importi si deve tenere conto nella determinazione delle singole quote all'esito del completamento del procedimento divisionale.
La convenuta ha sostenuto di essere creditrice di Controparte_7 CP_1
per le spese anticipate a titolo di trascrizione (€.397,00) e registrazione delle
[...]
sentenze di primo e secondo grado (€.168,00 + €.200,00), per un importo complessivo di €.765,00. Dette somme che sarebbero dovuto in conseguenza dell'esito favorevole di altro giudizio introdotto nei confronti della parte attrice, non sono dovute perchè la parte è già munita di titolo esecutivo per ottenerli posto che la
8 condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese precedenti e conseguenti alla sentenza.
In ragione di quanto premesso, previo rigetto della domanda di declaratoria della invalidità del testamento, deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al solo appartamento e accertato il diritto di credito nei termini suindicati.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Collegio non definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Respinge la domanda di declaratoria della invalidità del testamento olografo del 01.01.1999 di Controparte_5
2) Dichiara lo scioglimento della comunione in relazione alla porzione di appartamento facente parte del fabbricato sito alla Via Ceprano n. 39, primo piano e distinto con il numero interno 7, composto di tre camere, cucina, bagno e annesso locale cantina, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio 635, p.lla 603, sub 30 graffato con sub 31, z.c. 4, cat. A/4, cl. 3,5 vani, secondo le seguenti quote: proprietaria per 13/27, Controparte_1 [...]
proprietaria per 7/27, proprietaria per 7/27; CP_7 Controparte_2
3) Accerta il diritto di credito di e nei Controparte_2 Controparte_7
confronti di per la somma di €. 3.145,99 ciascuno;
Controparte_1
4) Rimette la causa sul ruolo innanzi al Giudice istruttore per procedere alle operazioni divisionali come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice
dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83185/2018 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VIZZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIZZONE DOMENICO;
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SPARTERA LILIANA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FLAMINIO 19
00100 ROMA presso il difensore avv. SPARTERA LILIANA
(C.F. , con il patrocinio CP_3 CP_4 C.F._3
dell'avv. TERRACCIANO BIANCA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA
CRESCENZIO 20 00193 ROMA presso il difensore avv. TERRACCIANO BIANCA
MARIA;
CONVENUTI
1 OGGETTO: invalidità testamento, scioglimento comunione ereditaria, pagamento frutti civili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
24/9/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha premesso che i propri genitori e Controparte_1 Controparte_5
avevano acquistato due porzioni di beni immobili siti in Roma in via CP_6
Ceprano e in via Paliano e che all'esito della morte ab intestato di si CP_6
era determinata una comunione tra la madre e i fratelli e Controparte_7
in questi termini: Controparte_2
a) per la quota di 12/18 del diritto di proprietà; Controparte_5
b) per la quota di 2/18 del diritto di proprietà; Controparte_7
c) per la quota di 2/18 del diritto di proprietà; Controparte_2
d) per la quota di 2/18 del diritto di proprietà Controparte_1
Ha esposto che con testamento olografo del 01.01.1999 BE DO aveva così disposto: lascio a mia figlia nata il [...] oltre alla quota che le spetta Controparte_1
quale erede legittima, l'ulteriore quota di un terzo di cui posso liberamente disporre, sui miei beni costituiti dall'immobile sito in via Ceprano con cantina e bocs sito in via Paliano 68”
Ha esposto che con atto di compravendita del giorno 8 novembre 2002 per atto notaio
(rep. 35661 – racc. 8363) la sig.ra aveva ceduto alla figlia Per_1 Controparte_5
la nuda proprietà per quota di 4/6 dei predetti immobili, negozio Controparte_1
successivamente annullato con sentenza passato in giudicato, in ragione della incapacità della disponente.
Ha esposto che in data 25/11/08 era deceduta e che il relictum era Controparte_5
così costituito:
2 porzione di appartamento facente parte del fabbricato sito alla Via Ceprano n. 39, primo piano e distinto con il numero interno 7, composto di tre camere, cucina, bagno e annesso locale cantina, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio
635, p.lla 603, sub 30 graffato con sub 31, z.c. 4, cat. A/4, cl. 3,5 vani, superficie catastale mq 79, totale escluse aree scoperte mq 77, (P.T-1), Via Ceprano n. 39, R.C.
723,04 (doc. 3); porzione box auto facente parte del fabbricato sito alla Via Paliano n. 68, piano seminterrato e distinto con il numero interno 11, di circa mq 20 (venti), censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 635, p.lla 105, sub. 29, z.c. 4, cat.
C/6, cl. 7, consistenza mq 23, superficie catastale mq 23, Via Paliano n. 68°, piano
S1, interno 11, R.C. euro 192,43 (doc. 4), di proprietà della de cuius per la quota di
2/3 .
Ha convenuto in giudizio i fratelli e tenuto conto delle disposizioni contenute nel testamento olografo della madre ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
Si è costituito che ha eccepito la mancanza della qualità di erede Controparte_2
di parte attrice per non avere accettato l'eredità.
Ha esposto che la convenuta, confidando nella validità del contratto di compravendita della nuda proprietà di 4/6 e di cui al menzionato giudizio, nelle more della causa di primo grado ed a ridosso del decesso della (2013), Controparte_5
aveva concesso in locazione per 24 mesi sia l'appartamento di via Ceprano 39
(canone mensile € 750,00) che il box di via Paliano 68 (canone mensile € 150,00) per
24 mesi, devolvendo ai fratelli la sola quota di 2/18 della proprietà acquisita per successione del padre;
segnatamente:
- € 2.016,00, in luogo di € 6.000,00 procapite, a titolo di frutti per il canone di locazione dell'immobile di Via Ceprano 39, residuando in suo favore la differenza di
€ 3.984,00;
- € 408,00, in luogo di € 1200,00 procapite, a titolo di frutti per il canone di locazione del box di via palliano 68/A, residuando in suo favore la differenza di € 792,00
3 Ha esposto di avere diritto alla restituzione delle somme in questione.
Ha concluso chiedendo: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di divisione ereditaria avanzata dall'attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, estromettere la medesima dal presente giudizio per caducazione dei diritti ereditari sul patrimonio della di Lei madre, sig.ra
, e, previa determinazione della consistenza del relictum, disporne Controparte_5
la divisione ereditaria tra i coeredi e in Controparte_2 Controparte_7
parti uguali al 50%;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Tribunale dovesse riconoscere in capo alla sig.ra la qualifica di Controparte_1
erede, accertare e dichiarare che l'attrice ha accettato tacitamente l'eredità della di
Lei madre, per fatti concludenti per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto, previa determinazione del relictum, disporne la divisione tra i coeredi CP_1
e ex lege nella misura di 1/3
[...] Controparte_2 Controparte_7
cadauno.
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig. di Controparte_2
vedersi riconoscere i frutti derivanti dalla locazione dell'immobile di via Ceprano 39
e del box di via Paliano 68/A per tutti i motivi sopra esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere al medesimo la Controparte_1
somma di € 4.776,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia
Si è costituita che ha contestato la domanda. Controparte_7
Ha impugnato il testamento olografo della madre deducendo che lo stesso era stato artificiosamente corretto da parte di una terza mano ed era stato altresì retrodatato rispetto alla data apparente.
Ha sostenuto che la data era stata posta al di sotto della sottoscrizione e in due differenti versioni e, pertanto, non poteva mai assumere quel requisito di certezza che la legge impone. Infine, ha dedotto che mancava il requisito dell'autografia totale del
4 testamento, non riconoscendo la signora la calligrafia della Controparte_7
madre in ogni parte del testamento.
Ha esposto che, pertanto, l'asse ereditario andava diviso in parti uguali e non secondo il testamento.
Ha esposto che la parte attrice aveva ha incassato i frutti delle comproprietà immobiliari dal decesso della madre (25.11.2008) per i due anni successivi nella misura dei 14/18, anziché di 1/3 e di avere pertanto diritto alla restituzione delle maggiori somme incassate.
Ha dedotto di essere creditrice di per le spese anticipate a titolo di Controparte_1
trascrizione (€.397,00) e registrazione delle sentenze di annullamento dell'atto di compravendita del primo e secondo grado (€.168,00 + €.200,00), per un importo complessivo di €.765,00.
HA concluso chiedendo: accogliere la domanda divisionale;
in via riconvenzionale, accogliere la domanda di nullità e/o annullabilità del testamento olografo asseritamente sottoscritto dalla signora e, per Controparte_5
l'effetto, procedere alla divisione giudiziale del compendio, previa determinazione della sua consistenza e delle singole quote ideali di spettanza dei singoli compartecipi, stabilite ex lege in un terzo per ciascun condividente;
condannare la signora a corrispondere alla signora Controparte_1 CP_7
la somma complessiva di €.13.653,00 o di quella maggiore o minore
[...]
risultante all'esito dell'istruttoria.
La domanda di scioglimento della comunione deve essere accolta nei limiti di seguito precisati;
deve essere respinta la domanda di declaratoria della nullità del testamento e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati la domanda di condanna alla restituzione di somme incassate dalla parte attrice.
L'invalidità del testamento.
5 Il testamento olografo della de cuius è stato impugnato dalla sola convenuta
[...]
per difetto di autografia e mancanza di data certa. CP_7
E' noto che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Sez. 2
- , Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Nel caso di specie la parte convenuta non ha assolto a detto onere;
si è limitata, infatti, a produrre una ctp di parte in comparsa di costituzione. Tuttavia, non risulta allegata alcuna scrittura di comparazione e nel corso del procedimento la parte non ha coltivato la domanda, non ha depositato le memorie ex art. 183 cpc e non ha articolato alcun mezzo di prova;
neppure ha richiesto ctu.
La consulenza di parte come è noto (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018) non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Il testamento risulta, infine, datato e ai sensi dell'art. 602 cc la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria
In primo luogo, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per assenza della qualità di erede di parte attrice. Lo stesso convenuto che l'ha eccepita, infatti, ha riferito che l'attrice ha riscosso, unitamente alle altre parti del giudizio, le somme sul conto corrente intestato alla de cuius. Inoltre, il giudizio è stato preceduto
6 dalla mediazione che come è noto implica accettazione tacita dell'eredità (Cass. N.
10655 del 1° aprile 2022).
Nel merito della domanda va premesso che il ctu ha riscontrato le seguenti difformità nei beni da dividere: per quanto concerne l'appartamento, questo non corrisponde all'ultimo progetto approvato. Le difformità riguardano:
- il prospetto nord mostra un balcone che, nel disegno di progetto approvato, sarebbe dovuto esser a servizio del soggiorno mentre, nella realtà, è posizionato in prossimità della cucina;
- presenza di una rientranza del muro, in adiacenza alla zona di ingresso, assente nel disegno approvato dal Comune di Roma.
L'immobile è stato realizzato in maniera difforme al progetto approvato e quindi, non può ritenersi conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
Il box auto è stato realizzato in maniera difforme al progetto approvato e quindi, non può ritenersi conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
Le difformità del box sono risultate insanabili mentre quelle dell'appartamento sono sanabili mediante SCIA in sanatoria prevista dall'art.37 del DPR 380/2001
La parte attrice ha allegato la in questione e chiesto procedersi alla divisione CP_8
unicamente dell'appartamento rinunciando a quella del box.
Tale domanda può essere ammessa.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al Giudice istruttore per le operazioni relative alla divisione mediante vendita all'incanto del bene.
7 La domanda di restituzione delle somme incassate dall'attrice.
I convenuti hanno sostenuto che la parte attrice ha gestito i beni immobili e ripartito i frutti da questi ricavati come se fosse proprietaria dei beni secondo le quote derivanti dall'atto di trasferimento di questi poi annullato per l'incapacità della madre.
Domanda che deve essere accolta, non essendo stata in alcun modo contestati tali fatti;
le somme vanno ripartite secondo le quote determinate in forza del testamento olografo la cui invalidità non è stata provata.
Le quote sono le seguenti:
13/27, Controparte_1
proprietaria per 7/27 Controparte_7
proprietaria per 7/27. Controparte_2
Gli importi incassati e non contestati sono i seguenti per le seguenti causali: locazione per 24 mesi sia dell'appartamento di via Ceprano 39 (canone mensile €
750,00) che del box di via Paliano 68 (canone mensile € 150,00). La parte attrice ha corrisposto ai fratelli la sola quota di 2/18.
Per la locazione dell'appartamento, invece, spetta la somma pari ad €. 2.650,66, così calcolata: €. 4.666,66 (750 canone mensile per 24 mesi diviso 27 x7) – 2.016,00
(somma corrisposta dalla attrice)
Per l'affitto del box spetta la somma di €. 495,33, così calcolata: €. 933,33 (408,00 per 24 diviso 27 per 7) – €. 408 (somma corrisposta dall'attrice).
Di tali importi si deve tenere conto nella determinazione delle singole quote all'esito del completamento del procedimento divisionale.
La convenuta ha sostenuto di essere creditrice di Controparte_7 CP_1
per le spese anticipate a titolo di trascrizione (€.397,00) e registrazione delle
[...]
sentenze di primo e secondo grado (€.168,00 + €.200,00), per un importo complessivo di €.765,00. Dette somme che sarebbero dovuto in conseguenza dell'esito favorevole di altro giudizio introdotto nei confronti della parte attrice, non sono dovute perchè la parte è già munita di titolo esecutivo per ottenerli posto che la
8 condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese precedenti e conseguenti alla sentenza.
In ragione di quanto premesso, previo rigetto della domanda di declaratoria della invalidità del testamento, deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al solo appartamento e accertato il diritto di credito nei termini suindicati.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Collegio non definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Respinge la domanda di declaratoria della invalidità del testamento olografo del 01.01.1999 di Controparte_5
2) Dichiara lo scioglimento della comunione in relazione alla porzione di appartamento facente parte del fabbricato sito alla Via Ceprano n. 39, primo piano e distinto con il numero interno 7, composto di tre camere, cucina, bagno e annesso locale cantina, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio 635, p.lla 603, sub 30 graffato con sub 31, z.c. 4, cat. A/4, cl. 3,5 vani, secondo le seguenti quote: proprietaria per 13/27, Controparte_1 [...]
proprietaria per 7/27, proprietaria per 7/27; CP_7 Controparte_2
3) Accerta il diritto di credito di e nei Controparte_2 Controparte_7
confronti di per la somma di €. 3.145,99 ciascuno;
Controparte_1
4) Rimette la causa sul ruolo innanzi al Giudice istruttore per procedere alle operazioni divisionali come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
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