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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7396/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 tra:
cod.fisc. Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto, a seguito di decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del
Tribunale di Latina, Dott. RC Pietricola, in data 04.11.2021 (doc. n.1), dall'Avv.
RC OR del Foro di Latina, presso il cui studio in CodiceFiscale_1
Latina, via Adua n.34, è elettivamente domiciliato
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO con sede in piazza Salimbeni 3 - C.F Controparte_1 CP_1
e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena P.IVA_2
Contr Gruppo IVA - partita IVA aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_3
Tutela dei Depositi, NC iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
AN , codice NC , codice Gruppo 1030.6 - Controparte_1 CP_3 in persona del Dott. in qualità di Deliberante con funzione “Credito CP_4
Problematico” e livello di procura E5 della Controparte_1 come tale legale rappresentante della medesima giusta procura del 15.06.2021 a rogito Dott. Notaio in (rep. n. 40.124/ racc. 20.466) - Persona_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mannocchi del Foro di Roma (cod. fisc. ) giusta procura speciale alle liti, sottoscritta CodiceFiscale_2 digitalmente, apposta su foglio separato ma materialmente congiunta al presente atto, così da intendersi in calce allo stesso (ex art. 83, co. 3 c.p.c.) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha riassunto dinanzi a questa Corte in diversa composizione il giudizio nei confronti
[...] della a seguito della ordinanza con cui la S.C., in Controparte_1 accoglimento del ricorso dalla medesima attrice proposto avverso la sentenza di questo
Ufficio n. 5178/19, ha statuito il seguente principio:
“- che, in particolare, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto - cui questo
Collegio intende dare continuità - secondo cui il curatore del fallimento della società di pag. 2/7 persone ha la legittimazione ad agire per la revocatoria degli atti di disposizione del socio, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e quello del socio siano distinte,
l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai finì del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari, ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo;
- che ne consegue che è del tutto indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse (vedi Cass. n. 1103/2016; vedi anche
Cass. n. 22279/2017; Cass. 28/07/2010, n. 17675; Cass. 20/10/2006, n. 22629; Cass.
25/05/2001, n. 7105).”
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento delle disposizioni e conformandosi al principio di diritto e comunque a quanto statuito nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 29284/21, accertata l'irrilevanza ed infondatezza delle deduzioni ed accezioni ed adverso sollevate, confermare definitivamente, ritenendola valida a tutti gli effetti, la sentenza di primo grado n. 3087/2011, emessa dal Tribunale di Latina, con ogni conseguenza anche in ordine alle ulteriori somme dovute a titolo di interessi maturati e maturandi.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione in ordine alla condanna della convenuta CP_1 al pagamento dei compensi della fase del processo celebratasi dinanzi alla Corte di
Cassazione e della presente fase processuale dinanzi alla intestata Corte territoriale. Contr Si è costituita la la quale, nel contestare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, ha invece così concluso:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 3087 del 28.11.2011, rigettare tutte le domande proposte dal Parte_1 contro in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
pag. 3/7 in ogni caso: condannare la Curatela del fallimento a Parte_1 pagare alla NC appellante la somma di € 17.151,18 a titolo di restituzione di quanto corrispostole dalla NC in data 20.1.2012 (cfr. docc. 8 e 9 – All. C) a seguito della sentenza impugnata, per evitare l'aggravio delle spese legali dell'esecuzione, oltre interessi legali dal 20.1.2012 fino alla data dell'effettivo pagamento;
Con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio”.
Ala udienza a trattazione scritta del 15.4.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento presso altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere alla ricomposizione del nuovo Collegio decidente.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sempre sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda ex art. 67 comma 2 L.F. proposta dal nei confronti della banca con riferimento al pagamento della somma di € Parte_1
10.329,14 in favore della banca mediante assegno bancario tratto sulla Controparte_5
a pagamento di un pregresso credito da questa vantato ed in seguito ad
[...] una transazione intervenuta in data 4.6.2004.
Detto pagamento era stato effettuato come sopra detto solo qualche giorno prima del fallimento della di dichiarato con sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_1 del 13.11.2001, da tale per conto della Lancia. Persona_2
Il Tribunale ha pertanto ritenuto sussistenti tanto il requisito oggettivo che soggettivo per l'accoglimento della domanda essendo la banca a conoscenza della situazione deficitaria della società debitrice sia per le sue qualità di professionista, sia per avere essa stessa instaurato una procedura esecutiva nei confronti della stessa. Contr Inoltre, il credito era stato già anticipatamente ceduto dalla ad altra società sicchè non sarebbe stato possibile incassare la somma in suo favore versata.
L'istituto ha impugnato dinanzi alla Corte di Appello la sentenza adducendo tra gli altri motivi la carenza di legittimazione attiva del fallimento della società essendo stato il pag. 4/7 pagamento oggetto di causa effettuato per conto della socia, ovvero della per cui Pt_1 sarebbe stato legittimato ad agire il Fallimento di quest'ultima. Il Collegio ha accolto detta eccezione ed ha accolto il gravame.
La S.C., investita dalla procedura odierna attrice ha accolto il ricorso affermando, invece, la piena legittimazione ad agire del Fallimento attoreo e quindi, così risolto tale profilo, il
Collegio è oggi chiamato a decidere sugli altri motivi della originaria impugnazione proposta dalla avverso la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva dichiarato la CP_1 inefficacia e, quindi, disposto la revoca del pagamento con condanna della banca alla immediata restituzione della corrispondente somma in favore della procedura.
Va preliminarmente disattesa la nuova eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca per avere essa agito in realtà quale mandataria della a cui il credito era Parte_3 stato effettivamente ceduto.
La eccezione oltre che nuova è anche infondata.
Non risulta, infatti, che la banca avesse agito nella riscossione della somma oggetto di causa nella sua qualità di mandataria della cessionaria la quale, infatti, risulta essere stata anche ammessa allo stato passivo della società.
Venendo al merito, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito oggettivo, la sentenza di prime cure ha correttamente evidenziato oltre alla non contestata verifica del periodo sospetto (pochi giorni intercorsi tra la dichiarazione di fallimento della società debitrice e l'avvenuto pagamento), anche la piena attribuibilità di esso alla ME Pt_1 quale socia della . Parte_1
A tal fine la difesa della banca sostiene che essendo stato il pagamento effettuato da un terzo, sarebbe stata necessaria la prova che il curatore del avrebbe dovuto Parte_1 fornire, della provenienza della somma versata dal patrimonio della società o della signora
Pt_1
La doglianza non è condivisibile proprio alla stregua della circostanza che il pagamento risulta essere stato eseguito dal terzo “per conto” della nel contesto di una Pt_1
Contr operazione transattiva per la estinzione del debito vantato dalla
In sostanza, non può parlarsi di atto di liberalità del terzo nei confronti della banca e/o della Lancia avendo lo agito proprio quale mandatario di quest'ultima. Per_2
pag. 5/7 A tal proposito il Collegio ben conosce la giurisprudenza di Legittimità richiamata dalla difesa della NC la quale ha affermato che “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L.F., "ex" articolo 67, e' esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché' questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla
"par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione interazione con il patrimonio del fallito (Cass., sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 142, m. 559534, Cass., sez. 1, 17 a- aprile 2007, n. 9143, m. 596649). Per stabilire dunque se e' revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, e' determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali” (Cass. 23.12.2015 n. 25928).
Tuttavia che la operazione sia stata effettuata a carico della società e con il denaro della stessa emerge senza ombra di dubbio dell'estratto conto della stessa ritualmente depositato in atto.
Ne consegue, che il gravame sul punto non era certamente meritevole di accoglimento.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo di censura relativo alla dedotta mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 67 cit. L.F., rappresentato dalla scientia decotionis della banca in ordine allo stato di insolvenza della . Parte_1
In effetti, risulta per tabulas che lo stesso istituto aveva azionato una procedura esecutiva a carico della società e il versamento è stato eseguito nel contesto di una operazione transattiva con la debitrice.
Ne consegue, che anche sotto tale profilo la domanda attorea era da accogliersi nei termini di cui alla sentenza di prime cure.
Venendo al regime delle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta dal ogni ulteriore domanda Parte_4 Parte_1 ed eccezione disattese, così provvede:
a conferma della sentenza del Tribunale di Latina, accerta e dichiara l'inefficacia e, quindi, revoca il pagamento per complessivi € 10.329,14 incassato dalla convenuta, ex art. 67 comma 2 L.F., con la conseguenza che la stessa va condannata alla restituzione in favore della curatela attrice della somma di € 10.329,14 oltre interessi al saggio legale, dalla data della domanda al soddisfo.
Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come da sentenza del Tribunale di Latina, nonché a quelle del primo giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 3.585,00 oltre spese generali, IVA e CPA, a quelle del Giudizio di Legittimità che si liquidano in complessivi € 3.082,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, da ultimo, del presente giudizio di riassunzione che liquidano in €
5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7396/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 tra:
cod.fisc. Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto, a seguito di decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del
Tribunale di Latina, Dott. RC Pietricola, in data 04.11.2021 (doc. n.1), dall'Avv.
RC OR del Foro di Latina, presso il cui studio in CodiceFiscale_1
Latina, via Adua n.34, è elettivamente domiciliato
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO con sede in piazza Salimbeni 3 - C.F Controparte_1 CP_1
e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena P.IVA_2
Contr Gruppo IVA - partita IVA aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_3
Tutela dei Depositi, NC iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
AN , codice NC , codice Gruppo 1030.6 - Controparte_1 CP_3 in persona del Dott. in qualità di Deliberante con funzione “Credito CP_4
Problematico” e livello di procura E5 della Controparte_1 come tale legale rappresentante della medesima giusta procura del 15.06.2021 a rogito Dott. Notaio in (rep. n. 40.124/ racc. 20.466) - Persona_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mannocchi del Foro di Roma (cod. fisc. ) giusta procura speciale alle liti, sottoscritta CodiceFiscale_2 digitalmente, apposta su foglio separato ma materialmente congiunta al presente atto, così da intendersi in calce allo stesso (ex art. 83, co. 3 c.p.c.) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha riassunto dinanzi a questa Corte in diversa composizione il giudizio nei confronti
[...] della a seguito della ordinanza con cui la S.C., in Controparte_1 accoglimento del ricorso dalla medesima attrice proposto avverso la sentenza di questo
Ufficio n. 5178/19, ha statuito il seguente principio:
“- che, in particolare, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto - cui questo
Collegio intende dare continuità - secondo cui il curatore del fallimento della società di pag. 2/7 persone ha la legittimazione ad agire per la revocatoria degli atti di disposizione del socio, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e quello del socio siano distinte,
l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai finì del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari, ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo;
- che ne consegue che è del tutto indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse (vedi Cass. n. 1103/2016; vedi anche
Cass. n. 22279/2017; Cass. 28/07/2010, n. 17675; Cass. 20/10/2006, n. 22629; Cass.
25/05/2001, n. 7105).”
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento delle disposizioni e conformandosi al principio di diritto e comunque a quanto statuito nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 29284/21, accertata l'irrilevanza ed infondatezza delle deduzioni ed accezioni ed adverso sollevate, confermare definitivamente, ritenendola valida a tutti gli effetti, la sentenza di primo grado n. 3087/2011, emessa dal Tribunale di Latina, con ogni conseguenza anche in ordine alle ulteriori somme dovute a titolo di interessi maturati e maturandi.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione in ordine alla condanna della convenuta CP_1 al pagamento dei compensi della fase del processo celebratasi dinanzi alla Corte di
Cassazione e della presente fase processuale dinanzi alla intestata Corte territoriale. Contr Si è costituita la la quale, nel contestare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, ha invece così concluso:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 3087 del 28.11.2011, rigettare tutte le domande proposte dal Parte_1 contro in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
pag. 3/7 in ogni caso: condannare la Curatela del fallimento a Parte_1 pagare alla NC appellante la somma di € 17.151,18 a titolo di restituzione di quanto corrispostole dalla NC in data 20.1.2012 (cfr. docc. 8 e 9 – All. C) a seguito della sentenza impugnata, per evitare l'aggravio delle spese legali dell'esecuzione, oltre interessi legali dal 20.1.2012 fino alla data dell'effettivo pagamento;
Con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio”.
Ala udienza a trattazione scritta del 15.4.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento presso altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere alla ricomposizione del nuovo Collegio decidente.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sempre sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda ex art. 67 comma 2 L.F. proposta dal nei confronti della banca con riferimento al pagamento della somma di € Parte_1
10.329,14 in favore della banca mediante assegno bancario tratto sulla Controparte_5
a pagamento di un pregresso credito da questa vantato ed in seguito ad
[...] una transazione intervenuta in data 4.6.2004.
Detto pagamento era stato effettuato come sopra detto solo qualche giorno prima del fallimento della di dichiarato con sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_1 del 13.11.2001, da tale per conto della Lancia. Persona_2
Il Tribunale ha pertanto ritenuto sussistenti tanto il requisito oggettivo che soggettivo per l'accoglimento della domanda essendo la banca a conoscenza della situazione deficitaria della società debitrice sia per le sue qualità di professionista, sia per avere essa stessa instaurato una procedura esecutiva nei confronti della stessa. Contr Inoltre, il credito era stato già anticipatamente ceduto dalla ad altra società sicchè non sarebbe stato possibile incassare la somma in suo favore versata.
L'istituto ha impugnato dinanzi alla Corte di Appello la sentenza adducendo tra gli altri motivi la carenza di legittimazione attiva del fallimento della società essendo stato il pag. 4/7 pagamento oggetto di causa effettuato per conto della socia, ovvero della per cui Pt_1 sarebbe stato legittimato ad agire il Fallimento di quest'ultima. Il Collegio ha accolto detta eccezione ed ha accolto il gravame.
La S.C., investita dalla procedura odierna attrice ha accolto il ricorso affermando, invece, la piena legittimazione ad agire del Fallimento attoreo e quindi, così risolto tale profilo, il
Collegio è oggi chiamato a decidere sugli altri motivi della originaria impugnazione proposta dalla avverso la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva dichiarato la CP_1 inefficacia e, quindi, disposto la revoca del pagamento con condanna della banca alla immediata restituzione della corrispondente somma in favore della procedura.
Va preliminarmente disattesa la nuova eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca per avere essa agito in realtà quale mandataria della a cui il credito era Parte_3 stato effettivamente ceduto.
La eccezione oltre che nuova è anche infondata.
Non risulta, infatti, che la banca avesse agito nella riscossione della somma oggetto di causa nella sua qualità di mandataria della cessionaria la quale, infatti, risulta essere stata anche ammessa allo stato passivo della società.
Venendo al merito, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito oggettivo, la sentenza di prime cure ha correttamente evidenziato oltre alla non contestata verifica del periodo sospetto (pochi giorni intercorsi tra la dichiarazione di fallimento della società debitrice e l'avvenuto pagamento), anche la piena attribuibilità di esso alla ME Pt_1 quale socia della . Parte_1
A tal fine la difesa della banca sostiene che essendo stato il pagamento effettuato da un terzo, sarebbe stata necessaria la prova che il curatore del avrebbe dovuto Parte_1 fornire, della provenienza della somma versata dal patrimonio della società o della signora
Pt_1
La doglianza non è condivisibile proprio alla stregua della circostanza che il pagamento risulta essere stato eseguito dal terzo “per conto” della nel contesto di una Pt_1
Contr operazione transattiva per la estinzione del debito vantato dalla
In sostanza, non può parlarsi di atto di liberalità del terzo nei confronti della banca e/o della Lancia avendo lo agito proprio quale mandatario di quest'ultima. Per_2
pag. 5/7 A tal proposito il Collegio ben conosce la giurisprudenza di Legittimità richiamata dalla difesa della NC la quale ha affermato che “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L.F., "ex" articolo 67, e' esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché' questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla
"par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione interazione con il patrimonio del fallito (Cass., sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 142, m. 559534, Cass., sez. 1, 17 a- aprile 2007, n. 9143, m. 596649). Per stabilire dunque se e' revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, e' determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali” (Cass. 23.12.2015 n. 25928).
Tuttavia che la operazione sia stata effettuata a carico della società e con il denaro della stessa emerge senza ombra di dubbio dell'estratto conto della stessa ritualmente depositato in atto.
Ne consegue, che il gravame sul punto non era certamente meritevole di accoglimento.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo di censura relativo alla dedotta mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 67 cit. L.F., rappresentato dalla scientia decotionis della banca in ordine allo stato di insolvenza della . Parte_1
In effetti, risulta per tabulas che lo stesso istituto aveva azionato una procedura esecutiva a carico della società e il versamento è stato eseguito nel contesto di una operazione transattiva con la debitrice.
Ne consegue, che anche sotto tale profilo la domanda attorea era da accogliersi nei termini di cui alla sentenza di prime cure.
Venendo al regime delle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta dal ogni ulteriore domanda Parte_4 Parte_1 ed eccezione disattese, così provvede:
a conferma della sentenza del Tribunale di Latina, accerta e dichiara l'inefficacia e, quindi, revoca il pagamento per complessivi € 10.329,14 incassato dalla convenuta, ex art. 67 comma 2 L.F., con la conseguenza che la stessa va condannata alla restituzione in favore della curatela attrice della somma di € 10.329,14 oltre interessi al saggio legale, dalla data della domanda al soddisfo.
Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come da sentenza del Tribunale di Latina, nonché a quelle del primo giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 3.585,00 oltre spese generali, IVA e CPA, a quelle del Giudizio di Legittimità che si liquidano in complessivi € 3.082,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, da ultimo, del presente giudizio di riassunzione che liquidano in €
5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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