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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/02/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele
Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr.
133/2023 R.G., promossa con ricorso depositato il
6.11.2023 da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Pasqua del Foro Parte_1
di Rovereto, giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con gli avv.ti Raimund Bauer e Marta Odorizzi, giusta delega allegata alla CP_1
memoria di costituzione
CONVENUTA
In punto: riscatto anni di studio a fini pensionistici
CONCLUSIONI
RICORRENTE: “- accertare e dichiarare il diritto del dott. ad Parte_1
ottenere il riscatto ai fini previdenziali degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso universitario in Medicina e Chirurgia (anni sei) e della specializzazione in Oftalmologia (anni quattro) alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda di riscatto ossia il gennaio 1992;
1 - di conseguenza ordinare all' di provvedere al calcolo delle somme dovute CP_1
dal dott. al medesimo ente per il riscatto del solo corso Parte_1
universitario in Medicina e Chirurgia (anni sei), nonché ordinare all' di CP_1
provvedere al calcolo per il riscatto del corso universitario in Medicina e
Chirurgia (anni sei) unitamente alla specializzazione in Oftalmologia (anni quattro), sempre alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda di riscatto ossia il gennaio 1992;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso forfettario del
15 %, iva e cna come per legge”.
CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare:
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro spettando la stessa alla Corte dei Conti
accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improponibilità del ricorso;
in via principale:
respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' Spese di causa rifuse”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd. 6 novembre 2023, citava in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di lavorare come medico oftalmologo alle dipendenze dell
[...]
dal 21.11.1988 e di aver inviato al Ministero Organizzazione_1
, in data 28 gennaio 1992, una richiesta di riscatto degli anni di studio Org_2
ai fini pensionistici, senza mai ottenere risposta. Riferiva che il 5 maggio 2023, a conclusione di una lunga serie di comunicazioni e solleciti a l'ente CP_1
2 previdenziale gli aveva comunicato via pec che non risultava essere mai stata presentata un'istanza di tal genere a suo nome. Con il ricorso, dunque, chiedeva di accertare il proprio diritto al riscatto ai fini previdenziali degli anni del corso di laurea in medicina e chirurgia e della successiva specializzazione in oftalmologia alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda e ordinare, di conseguenza, a di calcolare le CP_1
somme da egli dovute, al fine di completare la procedura avviata nel 1992.
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11 dicembre 2023, CP_1
evidenziando che non vi era prova dell'invio dell'istanza del ricorrente al e chiedendo, in via preliminare, di accertare il difetto di Organizzazione_3
giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per il mancato esperimento dei rimedi amministrativi previsti in materia previdenziale o accertare la decadenza dal diritto al riscatto ex art. 47 del D.P.R n. 639/1970; in via principale, l'ente previdenziale chiedeva il rigetto di tutte le pretese del ricorrente.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione di giurisdizione di che ritiene che CP_1
il giudizio rientri nelle attribuzioni della Corte dei conti competente per territorio. È vero che il Codice di giustizia contabile attrae alla giurisdizione della Corte dei conti, con formula particolarmente ampia, “i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e
3 gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge” (art. 1 c. 2). Il caso in esame,
però, non riguarda il diritto alla prestazione pensionistica del lavoratore pubblico – sul quale sussiste pacificamente la giurisdizione della Corte dei conti
– ma il distinto diritto al riscatto degli anni di laurea a fini previdenziali, che ne rappresenta un antecedente separato (Cass civ. 13630/2020). La vicenda, dunque,
rientra tra le controversie “derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie” che l'art. 442 c.p.c. – con formula almeno altrettanto ampia a quella utilizzata dal
Codice di giustizia contabile - devolve alla competenza del Giudice del Lavoro.
Per le stesse ragioni, non può accogliersi nemmeno l'eccezione di decadenza formulata da L'art. 47 del D.P.R n. 639/1970, infatti, disciplina il termine di CP_1
decadenza del diritto alla prestazione pensionistica e non di quello – come appena affermato, diverso e antecedente – al riscatto degli anni di studi (cfr.
ancora Cass. civ. 13630/2020).
Dev'essere rigettata anche l'eccezione di improponibilità del ricorso ex art. 443
c.p.c. L'ente convenuto sostiene che il ricorrente, prima di esperire l'azione giudiziale, avrebbe dovuto esaurire le vie di ricorso stragiudiziali, peraltro senza identificare con precisione i rimedi omessi. La controversia in esame, come più
volte ripetuto, verte sul diritto al riscatto a fini pensionistici degli studi universitari;
l'elemento centrale della vicenda, dal punto di vista sostanziale, è
l'effettiva presentazione, nel 1992, della relativa istanza al Ministero . Org_2
L'azione giudiziale risulterebbe virtualmente improcedibile qualora fosse pacifico che tale domanda non sia mai stata presentata, ma ciò è proprio il fatto
4 controverso oggetto del giudizio, il quale è allora legittimamente incardinato,
vista la necessità di accertare quanto avvenuto. L'inerzia dell'Amministrazione,
che non ha mai riscontrato tale asserita istanza, non poteva, invece, essere risolta con un ricorso amministrativo, mancando un atto contro cui ricorrere, anche implicito: l'ipotesi, infatti, si risolve in un inadempimento della PA non assimilabile né a un caso di silenzio-rigetto, né a uno di silenzio-assenso.
Tanto premesso, le domande del ricorrente meritano accoglimento. Egli, infatti,
ha fornito sufficiente dimostrazione dell'invio della domanda di riscatto degli anni di laurea al . In particolare, il ricorrente ha prodotto in Organizzazione_3
giudizio la missiva regolarmente sottoscritta e consegnata nel 1992 al datore di lavoro per l'inoltro al IC (doc. 3 e 4 allegati al ricorso Parte_2
introduttivo). Egli, inoltre, ha esibito la richiesta di pari data inviata all'ente allora esistente ai fini del riscatto del periodo di studi per il calcolo del CP_2
trattamento di fine rapporto e la documentazione che ne dimostra il regolare ricevimento. Tali elementi devono considerarsi sufficienti a dimostrare l'invio dell'istanza, alla luce del comportamento corretto del ricorrente che da essi emerge: egli ha sottoscritto e affidato ambo le istanze al datore di lavoro,
esaurendo gli adempimenti a suo carico secondo la prassi diffusa all'epoca. In
più, deve tenersi in considerazione il ragionevole affidamento riposto nella buona riuscita della richiesta, anche in assenza di risposta per lungo tempo,
essendo fatto notorio che i tempi di elaborazione delle istanze di riscatto degli anni di studi fossero particolarmente lunghi. Oltre a ciò, va evidenziato come sia dimostrato il regolare invio della domanda a è dunque ragionevole CP_2
presumere che l'istanza fosse stata mandata anche al , e sia Organizzazione_3
5 stata smarrita – ovvero non cercata con la dovuta attenzione - successivamente.
Infine, deve tenersi conto del lungo periodo di tempo trascorso da allora, che non apparirebbe ragionevole gravare il ricorrente di oneri probatori eccessivi.
In conclusione, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere il riscatto degli anni di studi universitari (sei anni per la laurea in medicina e chirurgia e quattro anni per la specializzazione in oftalmologia) alle condizioni previste al momento della domanda (identificato nel 31 gennaio 1992, prendendo a riferimento la data di inoltro a , con conseguente condanna di CP_2 CP_1
alla quantificazione delle somme da egli dovute.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riscatto ai fini previdenziali degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso universitario in Medicina e Chirurgia (anni sei) e della specializzazione in
Oftalmologia (anni quattro) alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda di riscatto (31 gennaio 1992)
e, per l'effetto, condanna il convenuto a dare corso ai relativi adempimenti;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.543 (di cui € 43 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% rimborso spese forfetarie.
Così deciso in Rovereto il 22 febbraio 2024
Il Giudice
6 - dott. Michele Cuccaro -
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele
Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr.
133/2023 R.G., promossa con ricorso depositato il
6.11.2023 da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Pasqua del Foro Parte_1
di Rovereto, giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con gli avv.ti Raimund Bauer e Marta Odorizzi, giusta delega allegata alla CP_1
memoria di costituzione
CONVENUTA
In punto: riscatto anni di studio a fini pensionistici
CONCLUSIONI
RICORRENTE: “- accertare e dichiarare il diritto del dott. ad Parte_1
ottenere il riscatto ai fini previdenziali degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso universitario in Medicina e Chirurgia (anni sei) e della specializzazione in Oftalmologia (anni quattro) alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda di riscatto ossia il gennaio 1992;
1 - di conseguenza ordinare all' di provvedere al calcolo delle somme dovute CP_1
dal dott. al medesimo ente per il riscatto del solo corso Parte_1
universitario in Medicina e Chirurgia (anni sei), nonché ordinare all' di CP_1
provvedere al calcolo per il riscatto del corso universitario in Medicina e
Chirurgia (anni sei) unitamente alla specializzazione in Oftalmologia (anni quattro), sempre alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda di riscatto ossia il gennaio 1992;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso forfettario del
15 %, iva e cna come per legge”.
CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare:
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro spettando la stessa alla Corte dei Conti
accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improponibilità del ricorso;
in via principale:
respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' Spese di causa rifuse”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd. 6 novembre 2023, citava in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di lavorare come medico oftalmologo alle dipendenze dell
[...]
dal 21.11.1988 e di aver inviato al Ministero Organizzazione_1
, in data 28 gennaio 1992, una richiesta di riscatto degli anni di studio Org_2
ai fini pensionistici, senza mai ottenere risposta. Riferiva che il 5 maggio 2023, a conclusione di una lunga serie di comunicazioni e solleciti a l'ente CP_1
2 previdenziale gli aveva comunicato via pec che non risultava essere mai stata presentata un'istanza di tal genere a suo nome. Con il ricorso, dunque, chiedeva di accertare il proprio diritto al riscatto ai fini previdenziali degli anni del corso di laurea in medicina e chirurgia e della successiva specializzazione in oftalmologia alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda e ordinare, di conseguenza, a di calcolare le CP_1
somme da egli dovute, al fine di completare la procedura avviata nel 1992.
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11 dicembre 2023, CP_1
evidenziando che non vi era prova dell'invio dell'istanza del ricorrente al e chiedendo, in via preliminare, di accertare il difetto di Organizzazione_3
giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per il mancato esperimento dei rimedi amministrativi previsti in materia previdenziale o accertare la decadenza dal diritto al riscatto ex art. 47 del D.P.R n. 639/1970; in via principale, l'ente previdenziale chiedeva il rigetto di tutte le pretese del ricorrente.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione di giurisdizione di che ritiene che CP_1
il giudizio rientri nelle attribuzioni della Corte dei conti competente per territorio. È vero che il Codice di giustizia contabile attrae alla giurisdizione della Corte dei conti, con formula particolarmente ampia, “i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e
3 gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge” (art. 1 c. 2). Il caso in esame,
però, non riguarda il diritto alla prestazione pensionistica del lavoratore pubblico – sul quale sussiste pacificamente la giurisdizione della Corte dei conti
– ma il distinto diritto al riscatto degli anni di laurea a fini previdenziali, che ne rappresenta un antecedente separato (Cass civ. 13630/2020). La vicenda, dunque,
rientra tra le controversie “derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie” che l'art. 442 c.p.c. – con formula almeno altrettanto ampia a quella utilizzata dal
Codice di giustizia contabile - devolve alla competenza del Giudice del Lavoro.
Per le stesse ragioni, non può accogliersi nemmeno l'eccezione di decadenza formulata da L'art. 47 del D.P.R n. 639/1970, infatti, disciplina il termine di CP_1
decadenza del diritto alla prestazione pensionistica e non di quello – come appena affermato, diverso e antecedente – al riscatto degli anni di studi (cfr.
ancora Cass. civ. 13630/2020).
Dev'essere rigettata anche l'eccezione di improponibilità del ricorso ex art. 443
c.p.c. L'ente convenuto sostiene che il ricorrente, prima di esperire l'azione giudiziale, avrebbe dovuto esaurire le vie di ricorso stragiudiziali, peraltro senza identificare con precisione i rimedi omessi. La controversia in esame, come più
volte ripetuto, verte sul diritto al riscatto a fini pensionistici degli studi universitari;
l'elemento centrale della vicenda, dal punto di vista sostanziale, è
l'effettiva presentazione, nel 1992, della relativa istanza al Ministero . Org_2
L'azione giudiziale risulterebbe virtualmente improcedibile qualora fosse pacifico che tale domanda non sia mai stata presentata, ma ciò è proprio il fatto
4 controverso oggetto del giudizio, il quale è allora legittimamente incardinato,
vista la necessità di accertare quanto avvenuto. L'inerzia dell'Amministrazione,
che non ha mai riscontrato tale asserita istanza, non poteva, invece, essere risolta con un ricorso amministrativo, mancando un atto contro cui ricorrere, anche implicito: l'ipotesi, infatti, si risolve in un inadempimento della PA non assimilabile né a un caso di silenzio-rigetto, né a uno di silenzio-assenso.
Tanto premesso, le domande del ricorrente meritano accoglimento. Egli, infatti,
ha fornito sufficiente dimostrazione dell'invio della domanda di riscatto degli anni di laurea al . In particolare, il ricorrente ha prodotto in Organizzazione_3
giudizio la missiva regolarmente sottoscritta e consegnata nel 1992 al datore di lavoro per l'inoltro al IC (doc. 3 e 4 allegati al ricorso Parte_2
introduttivo). Egli, inoltre, ha esibito la richiesta di pari data inviata all'ente allora esistente ai fini del riscatto del periodo di studi per il calcolo del CP_2
trattamento di fine rapporto e la documentazione che ne dimostra il regolare ricevimento. Tali elementi devono considerarsi sufficienti a dimostrare l'invio dell'istanza, alla luce del comportamento corretto del ricorrente che da essi emerge: egli ha sottoscritto e affidato ambo le istanze al datore di lavoro,
esaurendo gli adempimenti a suo carico secondo la prassi diffusa all'epoca. In
più, deve tenersi in considerazione il ragionevole affidamento riposto nella buona riuscita della richiesta, anche in assenza di risposta per lungo tempo,
essendo fatto notorio che i tempi di elaborazione delle istanze di riscatto degli anni di studi fossero particolarmente lunghi. Oltre a ciò, va evidenziato come sia dimostrato il regolare invio della domanda a è dunque ragionevole CP_2
presumere che l'istanza fosse stata mandata anche al , e sia Organizzazione_3
5 stata smarrita – ovvero non cercata con la dovuta attenzione - successivamente.
Infine, deve tenersi conto del lungo periodo di tempo trascorso da allora, che non apparirebbe ragionevole gravare il ricorrente di oneri probatori eccessivi.
In conclusione, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere il riscatto degli anni di studi universitari (sei anni per la laurea in medicina e chirurgia e quattro anni per la specializzazione in oftalmologia) alle condizioni previste al momento della domanda (identificato nel 31 gennaio 1992, prendendo a riferimento la data di inoltro a , con conseguente condanna di CP_2 CP_1
alla quantificazione delle somme da egli dovute.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riscatto ai fini previdenziali degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso universitario in Medicina e Chirurgia (anni sei) e della specializzazione in
Oftalmologia (anni quattro) alle condizioni economiche e giuridiche previste al momento della presentazione della domanda di riscatto (31 gennaio 1992)
e, per l'effetto, condanna il convenuto a dare corso ai relativi adempimenti;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.543 (di cui € 43 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% rimborso spese forfetarie.
Così deciso in Rovereto il 22 febbraio 2024
Il Giudice
6 - dott. Michele Cuccaro -
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