TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16520/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sorbello Chiara ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Imola, Via Cavour 57 RICORRENTE
contro
, nato a Bacau in [...] il [...] e residente a [...] Ugo Foscolo n. 7
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11/11/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato con rito concordatario a CP_1
pagina 1 di 6 TORINO in data 12/10/2002, unione dalla quale nascevano due figli: il Persona_1
27/01/2003, oggi maggiorenne e nato il [...]. Persona_2
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole, quali la previsione di un affido esclusivo del minore alla madre, e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva CP_1 una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza tenutasi l'11/03/2025, erano personalmente presenti entrambe le parti e il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti tra cui: a) affidava in via super esclusiva il minore alla madre;
b) incaricava i Servizi sociali di organizzare un supporto psicologico per il minore;
c) obbligava il resistente a versare 300,00 oltre al 50% delle spese straordinari a titolo di mantenimento del figlio minore.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza n. 884/2025 limitatamente al vincolo matrimoniale.
Successivamente all'udienza dell'11/11/2025 era personalmente presente parte ricorrente con il proprio legale e il legale di parte resistente che dichiarava di rinunciare al mandato e riportava di aver appreso che il sig. si troverebbe ristretto nel suo paese d'origine, la Romania. CP_1
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi , nata a [...] il Parte_1
12/12/1981 e , nato a Bacau in [...] il [...] sono già separati per CP_1 effetto della sentenza parziale n.884/2025 resa da questo Tribunale in data 02/04/2025.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
In particolare, la signora ha posto alla base della sua istanza le reiterate violenze poste in Parte_1 essere dal marito nei suoi confronti, allegando, tra le altre cose il decreto inaudita altera parte con cui il
Tribunale di Bologna ordinava al sig. di cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti CP_1 della sig.ra Parte_1
Il signor ha contestato le allegazioni di controparte, negando di avere posto in essere CP_1 condotte fisicamente o psicologicamente violente nei confronti della moglie.
A conferma della condotta violenta, sia psicologicamente che fisicamente, del marito nei confronti della moglie va menzionato anche l'episodio avvenuto del 24/10/2024, denunciato lo stesso giorno dalla signora
(cfr. verbale denuncia querela doc. 5 allegato al ricorso introduttivo), verbale dal quale, tra Parte_1
l'altro, emergono i reiterati comportamenti del resistente dato che si legge a chiare lettere : “ad integrazione
pagina 2 di 6 di quanto già denunciato presso il Commissariato di P.S di Imola, rispettivamente i 19 e il 22 settembre ultimo scorso”.
Non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto esposto in querela, in quanto le propalazioni dell'attrice sono intrinsecamente precise, coerenti e logiche, oltre non presentare elementi indicatori di una volontà calunniatoria.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza, la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass.
3923/2018, par. 2).
Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Tribunale, “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr., in termini, Cass., Sez. 6 – 1, sentenza n. 433 del 14 gennaio 2006; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza 19 febbraio 2018).
Nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito un altro principio ormai consolidato relativo al nesso di causalità, secondo cui “le violenze fisiche nel rapporto costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti -lesivi, pure, della pari dignità della persona- i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006),
e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preminenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione)” (nello stesso senso, in un caso del tutto simile a quello in esame, si veda Cass., Sez. 6 – 1, n. 31191 del 10 dicembre 2018; nello stesso senso anche Cass., Sez. I, ordinanza n. 27766 del,11 marzo 2022).
pagina 3 di 6 Dunque, l'episodio del 24/10/2024 è da solo sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di addebito.
Peraltro, si deve sottolineare che non si è trattato di un episodio isolato, come dimostrano gli avvenimenti del 19 e 22 settembre 2024 e quelli immediatamente successivi alla sua uscita da casa, e che è stato la causa diretta della fine dell'unione.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già dato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, atteso che la ricorrente ha rinunciato all'attività istruttoria, parte resistente non si è presentata all'udienza del
11/11/2025e e, successivamente all'adozione di detti provvedimenti provvisori e urgenti, (avverso i quali non risulta proposto reclamo alla corte di Appello), non sono stati acquisiti elementi tali da giustificarne una modifica anche solo parziale.
La domanda di affido super- esclusivo di alla madre merita accoglimento. Persona_2
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
In particolare, nel caso di specie, le condotte violente messe in atto dal resistente nei confronti della moglie, ma più in generale nei confronti dell'intero nucleo familiare, non possono non essere considerate dal
Giudice nel giudizio di idoneità delle capacità genitoriali in capo al Sig. CP_1
Conseguentemente, deve ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido super-esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Il collocamento del figlio minore presso la madre comporta che la casa familiare, sita in Imola, Via U.
Foscolo n. 7, venga assegnata a quest'ultima. pagina 4 di 6 Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di cui all'art. 337-sexies c.c., (in precedenza dall'art. 155-quater c.c.) è volto alla tutela dei figli minori non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo
(v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334). Se dunque è vero, come è vero, che tale è la ratio della norma richiamata, ne consegue che l'assegnazione della casa deve avvenire a favore del genitore collocatario della prole, cosicché quest'ultima possa godere, anche successivamente alla crisi familiare, del medesimo contesto di vita nella quale è cresciuta.
Risulta dunque rispondente agli interessi della minore che il padre sia obbligato a versare mensilmente l'importo di 300,00 euro a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché prevedere l'ingerenza dei Servizi Sociali nel calendarizzare gli incontri protetti tra padre e figlia, qualora il sig. manifestasse in desiderio di rivedere il figlio. CP_1
Il supporto dei Servizi Sociali sarà inoltre previsto affinché questi ultimi forniscano alla minore un supporto psicologico che, potrà accompagnare la minore nel processo di crescita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) pronuncia l' addebito della separazione n a carico del Sig. per Controparte_1 le ragioni esposte in narrativa;
2) affida in via super esclusiva il figlio minorenne alla Persona_2 madre con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico sanitario e per la richiesta di documenti;
3) dispone che, qualora il padre manifestasse il desiderio di vedere il figlio, questo avvenga per il tramite dei Servizi Sociali e in ogni caso, in modalità protetta;
4) assegna la casa familiare sita in Imola, Via U. Foscolo n. 7 alla Sig.ra
[...] che continuerà a risiedervi unitamente al figlio minore;
Persona_3
5) dispone che il Servizio Sociale competente, prenda in carico il minore, offrendogli un supporto psicologico;
6) dispone che il padre versi mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da pagina 5 di 6 corrispondersi sino alla maggiore età del figlio e anche oltre fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
7) dispone che il Sig. imborsi alla ricorrente il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna 9/8/2017;
8) pone in capo al sig. le spese di lite che l iquida in complessivi CP_1
3.000 ,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, il _3.12.2025 ______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16520/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sorbello Chiara ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Imola, Via Cavour 57 RICORRENTE
contro
, nato a Bacau in [...] il [...] e residente a [...] Ugo Foscolo n. 7
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11/11/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato con rito concordatario a CP_1
pagina 1 di 6 TORINO in data 12/10/2002, unione dalla quale nascevano due figli: il Persona_1
27/01/2003, oggi maggiorenne e nato il [...]. Persona_2
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole, quali la previsione di un affido esclusivo del minore alla madre, e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva CP_1 una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza tenutasi l'11/03/2025, erano personalmente presenti entrambe le parti e il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti tra cui: a) affidava in via super esclusiva il minore alla madre;
b) incaricava i Servizi sociali di organizzare un supporto psicologico per il minore;
c) obbligava il resistente a versare 300,00 oltre al 50% delle spese straordinari a titolo di mantenimento del figlio minore.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza n. 884/2025 limitatamente al vincolo matrimoniale.
Successivamente all'udienza dell'11/11/2025 era personalmente presente parte ricorrente con il proprio legale e il legale di parte resistente che dichiarava di rinunciare al mandato e riportava di aver appreso che il sig. si troverebbe ristretto nel suo paese d'origine, la Romania. CP_1
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi , nata a [...] il Parte_1
12/12/1981 e , nato a Bacau in [...] il [...] sono già separati per CP_1 effetto della sentenza parziale n.884/2025 resa da questo Tribunale in data 02/04/2025.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
In particolare, la signora ha posto alla base della sua istanza le reiterate violenze poste in Parte_1 essere dal marito nei suoi confronti, allegando, tra le altre cose il decreto inaudita altera parte con cui il
Tribunale di Bologna ordinava al sig. di cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti CP_1 della sig.ra Parte_1
Il signor ha contestato le allegazioni di controparte, negando di avere posto in essere CP_1 condotte fisicamente o psicologicamente violente nei confronti della moglie.
A conferma della condotta violenta, sia psicologicamente che fisicamente, del marito nei confronti della moglie va menzionato anche l'episodio avvenuto del 24/10/2024, denunciato lo stesso giorno dalla signora
(cfr. verbale denuncia querela doc. 5 allegato al ricorso introduttivo), verbale dal quale, tra Parte_1
l'altro, emergono i reiterati comportamenti del resistente dato che si legge a chiare lettere : “ad integrazione
pagina 2 di 6 di quanto già denunciato presso il Commissariato di P.S di Imola, rispettivamente i 19 e il 22 settembre ultimo scorso”.
Non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto esposto in querela, in quanto le propalazioni dell'attrice sono intrinsecamente precise, coerenti e logiche, oltre non presentare elementi indicatori di una volontà calunniatoria.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza, la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass.
3923/2018, par. 2).
Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Tribunale, “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr., in termini, Cass., Sez. 6 – 1, sentenza n. 433 del 14 gennaio 2006; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza 19 febbraio 2018).
Nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito un altro principio ormai consolidato relativo al nesso di causalità, secondo cui “le violenze fisiche nel rapporto costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti -lesivi, pure, della pari dignità della persona- i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006),
e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preminenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione)” (nello stesso senso, in un caso del tutto simile a quello in esame, si veda Cass., Sez. 6 – 1, n. 31191 del 10 dicembre 2018; nello stesso senso anche Cass., Sez. I, ordinanza n. 27766 del,11 marzo 2022).
pagina 3 di 6 Dunque, l'episodio del 24/10/2024 è da solo sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di addebito.
Peraltro, si deve sottolineare che non si è trattato di un episodio isolato, come dimostrano gli avvenimenti del 19 e 22 settembre 2024 e quelli immediatamente successivi alla sua uscita da casa, e che è stato la causa diretta della fine dell'unione.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già dato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, atteso che la ricorrente ha rinunciato all'attività istruttoria, parte resistente non si è presentata all'udienza del
11/11/2025e e, successivamente all'adozione di detti provvedimenti provvisori e urgenti, (avverso i quali non risulta proposto reclamo alla corte di Appello), non sono stati acquisiti elementi tali da giustificarne una modifica anche solo parziale.
La domanda di affido super- esclusivo di alla madre merita accoglimento. Persona_2
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
In particolare, nel caso di specie, le condotte violente messe in atto dal resistente nei confronti della moglie, ma più in generale nei confronti dell'intero nucleo familiare, non possono non essere considerate dal
Giudice nel giudizio di idoneità delle capacità genitoriali in capo al Sig. CP_1
Conseguentemente, deve ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido super-esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Il collocamento del figlio minore presso la madre comporta che la casa familiare, sita in Imola, Via U.
Foscolo n. 7, venga assegnata a quest'ultima. pagina 4 di 6 Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di cui all'art. 337-sexies c.c., (in precedenza dall'art. 155-quater c.c.) è volto alla tutela dei figli minori non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo
(v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334). Se dunque è vero, come è vero, che tale è la ratio della norma richiamata, ne consegue che l'assegnazione della casa deve avvenire a favore del genitore collocatario della prole, cosicché quest'ultima possa godere, anche successivamente alla crisi familiare, del medesimo contesto di vita nella quale è cresciuta.
Risulta dunque rispondente agli interessi della minore che il padre sia obbligato a versare mensilmente l'importo di 300,00 euro a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché prevedere l'ingerenza dei Servizi Sociali nel calendarizzare gli incontri protetti tra padre e figlia, qualora il sig. manifestasse in desiderio di rivedere il figlio. CP_1
Il supporto dei Servizi Sociali sarà inoltre previsto affinché questi ultimi forniscano alla minore un supporto psicologico che, potrà accompagnare la minore nel processo di crescita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) pronuncia l' addebito della separazione n a carico del Sig. per Controparte_1 le ragioni esposte in narrativa;
2) affida in via super esclusiva il figlio minorenne alla Persona_2 madre con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico sanitario e per la richiesta di documenti;
3) dispone che, qualora il padre manifestasse il desiderio di vedere il figlio, questo avvenga per il tramite dei Servizi Sociali e in ogni caso, in modalità protetta;
4) assegna la casa familiare sita in Imola, Via U. Foscolo n. 7 alla Sig.ra
[...] che continuerà a risiedervi unitamente al figlio minore;
Persona_3
5) dispone che il Servizio Sociale competente, prenda in carico il minore, offrendogli un supporto psicologico;
6) dispone che il padre versi mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da pagina 5 di 6 corrispondersi sino alla maggiore età del figlio e anche oltre fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
7) dispone che il Sig. imborsi alla ricorrente il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna 9/8/2017;
8) pone in capo al sig. le spese di lite che l iquida in complessivi CP_1
3.000 ,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, il _3.12.2025 ______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6