Art. 9.
Hanno diritto di farei iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:
1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.
Non sono pero' compresi in questa disposizione i conciliatori ne' i vicepretori;
2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Universita' del Regno, dopo cinque anni di esercizio;
3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purche' non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.
L'applicazione del presente articolo e' sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.
Hanno diritto di farei iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:
1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.
Non sono pero' compresi in questa disposizione i conciliatori ne' i vicepretori;
2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Universita' del Regno, dopo cinque anni di esercizio;
3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purche' non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.
L'applicazione del presente articolo e' sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.