Articolo 9 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 8Articolo 10
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30 giugno 1874
Art. 9.

Hanno diritto di farei iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:

1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.

Non sono pero' compresi in questa disposizione i conciliatori ne' i vicepretori;

2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Universita' del Regno, dopo cinque anni di esercizio;

3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purche' non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.

L'applicazione del presente articolo e' sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874