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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3855/2023 RG
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3071/2023,
deliberata l'11.7.2023 e pubblicata il 13.7.2023 (n. 12744/2021 RG); azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gianluca Fuschetti (c.f. ) C.F._2
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e RO C.F._3 CP_2
, c.f.
[...] C.F._4
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesi dall'avv. Eugenio Insogna (c.f. ) C.F._5
domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“L'attore premesso di essere creditore di di € Parte_1 Controparte_2
200.000,00 per lavori su terreni in Caserta, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la
declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 50% delle quote del capitale sociale
di ZIO. disposto dal debitore convenuto in favore della figlia, Controparte_3
. Sul piano giuridico, deduceva la sussistenza di tutti i RO
presupposti necessari alla revocabilità dell'atto, per essere stato pregiudicato nella
realizzazione del proprio diritto di credito, ancorché litigioso. Concludeva quindi per la
revocatoria dell'atto di donazione di quote stipulato per notaio rep. Persona_1
483, racc. 3794.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_2 RO
, rimproverando anzitutto la genericità dell'atto introduttivo e, nel merito,
[...]
confutando la sussistenza di tutti i presupposti necessari alla revocabilità dell'atto. In
particolare, negavano l'esistenza del diritto in base al quale l'attore si era professato
creditore, in mancanza di alcuna allegazione specifica, in quanto del tutto incerto e non
provato. Di conseguenza, eccepivano la carenza di legittimazione passiva, sostenendo
che il credito per lavori dovesse essere fatto valere nei confronti della Parte_2
[..
[...] [...]
di APPELLO di NAPOLI
[...] IV sezione civile
CP_ Costruzioni società titolare dei terreni ceduti, oltre la prescrizione di ogni diritto
sui terreni.”.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“A) rigetta la domanda di;
Parte_1
B) condanna al pagamento delle spese di lite pari ad € 7.052,00, Parte_1
oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Eugenio
Insogna.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello , ne ha Parte_1
argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria di
legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza
n. 3701/2023, emessa in data 13 luglio 2023, Tribunale di Napoli Nord, G.U. dott.ssa
Magliulo, R.G. 12744/2021, così provvedere:
- nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del signor ai Parte_1
sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del 2 aprile 2019 a rogito Notaio Persona_1
REP. 483, Racc. 3794, con il quale il signor ha donato e trasferito alla Controparte_2
figlia , nata a Berkley (Stati Uniti D'America), in [...] 24 RO
aprile 1980 e residente in [...], C.F.
, l'intera quota di partecipazione al capitale della ZIO. C.F._3 [...]
con sede in Caserta, alla va Salvo D'Acquisto, 28, P.I. , Controparte_3 P.IVA_1
e precisamente una quota del valore nominale di € 50.000,00 (cinquantamila/00), pari al
50% del capitale sociale, per tutto quanto ampiamente esposto in atti.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e cpa come per legge per
entrambi i gradi di giudizio.”.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile e hanno resistito RO Parte_3
all'impugnazione ed hanno concluso come segue:
“… rigettare l'appello perché nullo, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e
diritto, per tutti i motivi di cui sopra, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori e
spese generali 15%, con distrazione, da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c. stante la palese
temerarietà dell'appello.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 25.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127
ter cod. proc. civ., verso preventiva assegnazione di termini per note di conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, a norma dell'art. 352 cod.
proc. civ., come innovato dal d.lgs. 149/2022.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
IA e hanno eccepito RO Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché
mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1
requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellati sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è
ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è
destinata ormai ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - L'AZIONE REVOCATORIA
ha lamentato, a sostegno del gravame, che il Tribunale di Parte_1
Napoli ha errato nel reputare non provato il credito posto a fondamento della
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IV sezione civile domanda attorea e nell'aver ritenuto di non procedere all'esame delle ulteriori questioni ed eccezioni di merito, ritenendole assorbite.
Ha precisato di essere creditore di per la somma di € Controparte_2
200.000,00, dovuti per il pagamento di lavori eseguiti su di un terreno
P industriale sito in Caserta e di proprietà della . . società CP_3 Controparte_3
di cui l'appellante era amministratore unico e legale rappresentante, a seguito di una scrittura privata datata 2.4.2004, nella quale concordarono che “il signor
Part
nella qualità di Amministratore Unico della Parte_1 Controparte_3
si obbliga a far partecipare per la sola anzidetta operazione il sig. Controparte_2
immettendo il proprio terreno edilizio ed i propri mezzi d'opera idonei alla costruzione
dell'erigendo complesso, il sig. si obbliga a finanziare il progetto, e Controparte_2
quale proprio corrispettivo immette la somma di euro 500.000: versa al sig. alla Pt_1
firma della presente euro 250.000, la parte rimanente di euro 250.000 saranno immessi
all'inizio dei lavori.”.
Ha sostenuto che, come da costante orientamento giurisprudenziale, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un credito dell'attore verso il disponente, anche ove si tratti di un credito eventuale o litigioso e che l'azione revocatoria può essere esperita,
non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta ovvero difficoltosa la realizzazione del credito.
Ha chiesto di dichiarare inefficace, nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto del 2 aprile 2019 a rogito Notaio , Rep. 483, Persona_1
Racc. 3794, con il quale il signor ha donato e trasferito alla Controparte_2
figlia , l'intera quota di partecipazione al capitale RO
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IV sezione civile della Zio. e precisamente una quota del valore nominale Controparte_3
di € 50.000,00, pari al 50% del capitale sociale, poiché ha alterato la consistenza patrimoniale di e arrecato pregiudizio alle proprie eventuali Controparte_2
pretese creditorie.
I motivi meritano reiezione.
L'azione revocatoria ordinaria prescinde dalla circostanza che il credito sia liquido ed esigibile, che sia certo e determinato nel suo ammontare, che sia anteriore all'atto revocando, che sia portato da un titolo esecutivo: infatti per l'esercizio dell'actio pauliana è sufficiente la titolarità di una mera ragione di credito, la sola esistenza, reale o potenziale, di un debito.
La Corte di legittimità ha affermato che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità,
sicché anche il credito eventuale, anche litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(Cass. n. 5619/2016) e che ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
ex articolo 2901 del c.c. è sufficiente la titolarità̀ in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè
determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che abbia fonte contrattuale, sia che rivesta natura risarcitoria da fatto illecito - l'insorgenza della qualità̀ di creditore
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IV sezione civile che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione. (Cass. n.
16819/2024).
Non vi è dubbio, quindi, che la sussistenza della titolarità del credito sia l'elemento essenziale dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, che incombe sull'attore tale onere probatorio.
Nel caso di specie la prova del credito potenzialmente vantato da Pt_1
(scrittura privata del 2.4.2004) è stata prodotta dall'appellante,
[...]
telematicamente, solo in allegato al fascicolo del procedimento monitorio instaurato innanzi il Tribunale di Napoli Nord (n. 5815/2022 RG), quindi in altro e diverso giudizio rispetto a questo. Non è stata prodotta, invece – questa prova
– nel primo grado di questo procedimento, incardinato avanti al Tribunale di
Napoli Nord (n. 12744/2021 RG), per cui correttamente il primo giudice ha rilevato che l'attore “… non ha chiarito in base a quale titolo negoziale pretende
l'esercizio del diritto di credito, né ha documentato quanto dedotto, confinando il fatto
su un piano meramente assertivo.”.
La predetta scrittura del 2.4.2004, non è stata ritualmente sottoposta alla cognizione del Tribunale di prime cure, ragion per cui è inutilizzabile ai fini della decisione, in ragione del divieto di produzione di nuovi documenti sancito dall'art. 345, co. 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, il quale pone il divieto assoluto di ammissione di
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IV sezione civile nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità
degli stessi, non essendo stato neanche dedotto e, comunque, dimostrato dallo stesso appellante, di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile (Cass. n. 26522/2017).
Pertanto, questa Corte osserva che , nel giudizio di primo Parte_1
grado, si è limitato a definirsi creditore di , non Controparte_4
menzionando, né tantomeno indicando, la scrittura privata datata 2.4.2004,
quale fonte del suo diritto e, dunque, non ha allegato il credito vantato
(presupposto oggettivo) e, conseguentemente, la qualità di titolare (presupposto soggettivo), per l'utile esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e ss. c.c.
A ciò va aggiunto che l'obbligazione de qua è stata assunta da
[...]
P
, con la richiamata scrittura del 2.4.2004, in favore della . . CP_2 CP_3
e giammai in favore di . Si legge, infatti, alla Controparte_3 Parte_1
clausola 7) di quel contratto che “… il sig. amministratore unico della Parte_1
P società . SI OBBLIGA a fa partecipare per la sola anzidetta Em_3 Controparte_3
operazione il sig. alla costruzione dell'erigendo complesso, il sig. Parte_5
che si obbliga a finanziare il progetto …”. E' testuale, pertanto, che Controparte_2
non ha stipulato in proprio, ma soltanto ed esclusivamente nella Parte_1
qualità di “… amministratore unico della società IO. ”, per Em_3 Controparte_5
cui la debitoria dovuta da potrebbe essere reclamata soltanto Controparte_2
dalla società. L'azione revocatoria, invece, è stata intrapresa da in Parte_1
proprio, atteso che, nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Napoli Nord non ha speso la propria qualità di legale rappresentante della compagine societaria ed ha affermato, piuttosto, di vantare il credito in proprio favore.
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IV sezione civile
L'insussistenza della posizione creditoria soggettiva di Parte_1
comporta che non è titolare del credito generato dalla scrittura del 2.4.2004 e,
conseguentemente, non ha titolo per agire, con l'azione revocatoria (art. 2901
cod. civ.), a tutela del credito medesimo. Egli, in sostanza, è carente di legittimazione attiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione dell'appellante.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dal credito vantato da (secondo Cass. n. 3697/2020, infatti, “Il valore della causa Parte_1
relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela
del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.”) (tabella 12 – giudizi innanzi alla
Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), e vanno poste a carico dell'appellante, per effetto della soccombenza, con Parte_1
attribuzione all'avv. Eugenio Insogna, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione).
A questa pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo di Pt_1
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...]
quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord Nord n.
3071/2023, deliberata l'11.7.2023 e pubblicata il 13.7.2023 (n. 12744/2021 RG),
ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo Parte_1
grado, che liquida in € 9.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Eugenio Insogna;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 4 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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