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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3592/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al giudice dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. SOCCODATO BENEDETTO;
Parte_1
per nessuno è comparso. CP_1
L'Avv. Soccodato si riporta a ricorso ed insite per l'annullamento della sanzione amministrativa, precisando in particolare che quello oggetto di accertamento non è uno scarico abusivo ma uno scolmatore, ovvero un presidio di sicurezza per l'impianto di depurazione in caso di intensi fenomeni meteorici.
Il giudice
Alle ore 9:56 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 12.23.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 6 R.G. N. 3592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3592/2023 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Latina, viale P.L. Nervi snc - Centro
Commerciale Latina Fiori - Torre 10 Mimose, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Giancarlo Mascetti e dall'avv. Benedetto Soccodato;
- Opponente –
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Patrizia Leone ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e Parte_1 difesa, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di volere disporre l'annullamento della
Determinazione Regionale n. G09769 del 17/07/2023 o comunque di ritenere illegittima la pretesa sanzionatoria della . In via subordinata si chiede diminuirsi la sanzione CP_1
pagina 2 di 6 ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 152/2006. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”;
Per parte opposta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 2.08.2023, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. G09769, emessa dalla Regione nei suoi confronti, in data 17.07.2023, per CP_1 il pagamento della complessiva somma di € 6.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per avere la stessa effettuato uno scarico di reflui fognari di origine domestica nel fosso Pantano nel Comune di Lenola, da avviare ad idoneo trattamento di depurazione, in assenza di regolare titolo autorizzativo.
Deduceva, in particolare, l'opponente che l'accertamento aveva rivelato l'esistenza di uno
“scolmatore” di proprietà del Comune di Lenola ed in uso ad che non Parte_1
poteva essere assimilato agli scarichi di reflui e non era quindi soggetto al regime autorizzativo di cui alla tabella 3, allegato 5, parte III, del d.lgs. n. 152/2006; lo scolmatore serve, infatti, a rimediare alle situazioni di eccessivo sovraccarico delle acque in ingresso al depuratore, deviando le acque in esubero verso un corso d'acqua superficiale, così che l'eccessivo carico idraulico non comprometta la funzionalità dell'impianto.
Chiedeva, quindi, di annullare la sanzione amministrativa o comunque di ridurne la misura.
Fissata l'udienza ed effettuata la notifica all'amministrazione procedente, si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per discussione orale, al termine della quale – mutata la persona fisica del giudice – viene pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
pagina 3 di 6 Va detto infatti che l'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 132/2006 sanziona la condotta di chi apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza la prescritta autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
Orbene, risulta dal verbale n. 23 del 13.07.2018 che i Carabinieri in servizio presso la Stazione di Fondi, in data 26.04.2018, avevano effettuato insieme agli operatori di un CP_2 prelievo istantaneo di acqua reflua proveniente da uno scarico in cemento che si immetteva nel fosso del Pantano e, all'esito delle analisi, era risultato trattarsi di un “refluo fognario verosimilmente di origine domestica, da avviare ad idoneo trattamento di depurazione”.
Gli operanti avevano quindi provveduto, alla presenza dei tecnici di a Parte_1
verificare il percorso idraulico della condotta, mediante l'immissione di un tracciante di colore verde fluorescente. In data 27.04.2018, a seguito di ulteriori verifiche, erano risaliti all'origine dello scarico, risultato essere collegato alla rete fognaria e, in data 4.05.2018, era stato effettuato un intervento di manutenzione e pulizia della condotta fognaria da parte dei tecnici di a seguito del quale si era rilevata una diminuzione del flusso e le sue Parte_1
caratteristiche fisiche erano risultate di colore più chiaro.
Nei giorni successivi, si era infine constatata l'interruzione della fuoriuscita di liquidi dallo scarico in esame, che era risultato abusivo poiché privo di autorizzazione.
Da quanto sopra, si evince la sussistenza dell'illecito in contestazione.
La presenza di uno sversamento di reflui domestici nel fosso del Pantano, a Lenola, risulta infatti provata dal verbale di accertamento della violazione, che ha valore di atto pubblico e avverso il quale parte opponente non ha proposto querela di falso;
infatti, “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice dell'opposizione le valutazioni dei verbalizzanti in esso contenute nel contesto delle emergenze probatorie in atti, tenuto conto, altresì, delle contestazioni dell'opponente” (cfr. Cass., sez. I, 26 gennaio 1999, n. 693).
pagina 4 di 6 non ha inoltre contestato di avere la gestione dello scarico, di proprietà del Parte_1
avendo semplicemente dedotto che non si trattava di uno scarico di reflui Parte_2 bensì di uno scolmatore, senza fornire alcuna prova al riguardo.
Peraltro, è senz'altro vero che “anche se gli scolmatori corrispondono sicuramente alla definizione di scarico presente nel D.Lgs. n. 152/1999 non è possibile (in generale) considerarli tali” (cfr. Cass., sez. I, 16 maggio 2006, n. 11479). Nella citata sentenza, la
Suprema Corte ha precisato che “c'è tuttavia scolmatore e scolmatore. Quello che si attiva in occasione di fenomeni piovosi, assicurando il rapporto di diluizione sulla base del quale è stato calcolato, e quello che, invece, scarica regolarmente reflui urbani nel corpo idrico nel corpo idrico recettore anche se non cade una goccia d'acqua piovana. Nel primo caso, il corretto funzionamento dello scolmatore, vale a dire la sua attivazione con scarico di reflui in continuo, è solamente quello che si verifica in concomitanza con un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Diverso
è il secondo caso prospettato, indice di un afflusso anomalo alla rete fognaria, non determinato da acque bianche e quindi comunque irregolare, dove è necessario intervenire e far intervenire chi di dovere perché il disfunzionamento cesso. Solo in queste occasioni, se nessuno interviene, è giuridicamente corretto contestare lo scarico non autorizzato”.
Nel caso di specie, non vi è prova che lo scarico di reflui appartenesse alla prima categoria di scolmatore e non anche alla seconda, comunque rientrante nella fattispecie vietata.
Deve pertanto ritenersi integrato l'illecito di cui all'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 132/2006, essendo l'odierna ricorrente risultata nella disponibilità di uno scarico di reflui domestici in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 124 d.lgs. cit.
Va infine respinta la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa, che è stata determinata nella misura del minimo edittale.
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e tenuto altresì conto della natura documentale della causa, esclusa la fase decisoria atteso che l'opposta non è comparsa all'udienza di discussione orale.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro la;
Parte_1 CP_1
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore della Parte_1
, che liquida in € 1.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Latina, 27 novembre 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al giudice dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. SOCCODATO BENEDETTO;
Parte_1
per nessuno è comparso. CP_1
L'Avv. Soccodato si riporta a ricorso ed insite per l'annullamento della sanzione amministrativa, precisando in particolare che quello oggetto di accertamento non è uno scarico abusivo ma uno scolmatore, ovvero un presidio di sicurezza per l'impianto di depurazione in caso di intensi fenomeni meteorici.
Il giudice
Alle ore 9:56 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 12.23.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 6 R.G. N. 3592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3592/2023 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Latina, viale P.L. Nervi snc - Centro
Commerciale Latina Fiori - Torre 10 Mimose, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Giancarlo Mascetti e dall'avv. Benedetto Soccodato;
- Opponente –
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Patrizia Leone ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e Parte_1 difesa, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di volere disporre l'annullamento della
Determinazione Regionale n. G09769 del 17/07/2023 o comunque di ritenere illegittima la pretesa sanzionatoria della . In via subordinata si chiede diminuirsi la sanzione CP_1
pagina 2 di 6 ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 152/2006. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”;
Per parte opposta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 2.08.2023, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. G09769, emessa dalla Regione nei suoi confronti, in data 17.07.2023, per CP_1 il pagamento della complessiva somma di € 6.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per avere la stessa effettuato uno scarico di reflui fognari di origine domestica nel fosso Pantano nel Comune di Lenola, da avviare ad idoneo trattamento di depurazione, in assenza di regolare titolo autorizzativo.
Deduceva, in particolare, l'opponente che l'accertamento aveva rivelato l'esistenza di uno
“scolmatore” di proprietà del Comune di Lenola ed in uso ad che non Parte_1
poteva essere assimilato agli scarichi di reflui e non era quindi soggetto al regime autorizzativo di cui alla tabella 3, allegato 5, parte III, del d.lgs. n. 152/2006; lo scolmatore serve, infatti, a rimediare alle situazioni di eccessivo sovraccarico delle acque in ingresso al depuratore, deviando le acque in esubero verso un corso d'acqua superficiale, così che l'eccessivo carico idraulico non comprometta la funzionalità dell'impianto.
Chiedeva, quindi, di annullare la sanzione amministrativa o comunque di ridurne la misura.
Fissata l'udienza ed effettuata la notifica all'amministrazione procedente, si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per discussione orale, al termine della quale – mutata la persona fisica del giudice – viene pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
pagina 3 di 6 Va detto infatti che l'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 132/2006 sanziona la condotta di chi apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza la prescritta autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
Orbene, risulta dal verbale n. 23 del 13.07.2018 che i Carabinieri in servizio presso la Stazione di Fondi, in data 26.04.2018, avevano effettuato insieme agli operatori di un CP_2 prelievo istantaneo di acqua reflua proveniente da uno scarico in cemento che si immetteva nel fosso del Pantano e, all'esito delle analisi, era risultato trattarsi di un “refluo fognario verosimilmente di origine domestica, da avviare ad idoneo trattamento di depurazione”.
Gli operanti avevano quindi provveduto, alla presenza dei tecnici di a Parte_1
verificare il percorso idraulico della condotta, mediante l'immissione di un tracciante di colore verde fluorescente. In data 27.04.2018, a seguito di ulteriori verifiche, erano risaliti all'origine dello scarico, risultato essere collegato alla rete fognaria e, in data 4.05.2018, era stato effettuato un intervento di manutenzione e pulizia della condotta fognaria da parte dei tecnici di a seguito del quale si era rilevata una diminuzione del flusso e le sue Parte_1
caratteristiche fisiche erano risultate di colore più chiaro.
Nei giorni successivi, si era infine constatata l'interruzione della fuoriuscita di liquidi dallo scarico in esame, che era risultato abusivo poiché privo di autorizzazione.
Da quanto sopra, si evince la sussistenza dell'illecito in contestazione.
La presenza di uno sversamento di reflui domestici nel fosso del Pantano, a Lenola, risulta infatti provata dal verbale di accertamento della violazione, che ha valore di atto pubblico e avverso il quale parte opponente non ha proposto querela di falso;
infatti, “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice dell'opposizione le valutazioni dei verbalizzanti in esso contenute nel contesto delle emergenze probatorie in atti, tenuto conto, altresì, delle contestazioni dell'opponente” (cfr. Cass., sez. I, 26 gennaio 1999, n. 693).
pagina 4 di 6 non ha inoltre contestato di avere la gestione dello scarico, di proprietà del Parte_1
avendo semplicemente dedotto che non si trattava di uno scarico di reflui Parte_2 bensì di uno scolmatore, senza fornire alcuna prova al riguardo.
Peraltro, è senz'altro vero che “anche se gli scolmatori corrispondono sicuramente alla definizione di scarico presente nel D.Lgs. n. 152/1999 non è possibile (in generale) considerarli tali” (cfr. Cass., sez. I, 16 maggio 2006, n. 11479). Nella citata sentenza, la
Suprema Corte ha precisato che “c'è tuttavia scolmatore e scolmatore. Quello che si attiva in occasione di fenomeni piovosi, assicurando il rapporto di diluizione sulla base del quale è stato calcolato, e quello che, invece, scarica regolarmente reflui urbani nel corpo idrico nel corpo idrico recettore anche se non cade una goccia d'acqua piovana. Nel primo caso, il corretto funzionamento dello scolmatore, vale a dire la sua attivazione con scarico di reflui in continuo, è solamente quello che si verifica in concomitanza con un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Diverso
è il secondo caso prospettato, indice di un afflusso anomalo alla rete fognaria, non determinato da acque bianche e quindi comunque irregolare, dove è necessario intervenire e far intervenire chi di dovere perché il disfunzionamento cesso. Solo in queste occasioni, se nessuno interviene, è giuridicamente corretto contestare lo scarico non autorizzato”.
Nel caso di specie, non vi è prova che lo scarico di reflui appartenesse alla prima categoria di scolmatore e non anche alla seconda, comunque rientrante nella fattispecie vietata.
Deve pertanto ritenersi integrato l'illecito di cui all'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 132/2006, essendo l'odierna ricorrente risultata nella disponibilità di uno scarico di reflui domestici in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 124 d.lgs. cit.
Va infine respinta la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa, che è stata determinata nella misura del minimo edittale.
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e tenuto altresì conto della natura documentale della causa, esclusa la fase decisoria atteso che l'opposta non è comparsa all'udienza di discussione orale.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro la;
Parte_1 CP_1
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore della Parte_1
, che liquida in € 1.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Latina, 27 novembre 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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