Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.16641 R.G. per l'anno 2023 cui sono riunite quelle recanti i nn. 16642, 16882 e 17355 dell'anno 2023 vertenti
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 rappresentati e difesi, giusta procura in calce ai singoli ricorsi dall'avv. dell'Avv. Ottavio Levita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Acerra (NA), alla Via Cesare Battisti n.51;
-ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 (REP 37590/7313); Persona_1
- resistente
E
Controparte_2
, con sede legale in Curti (CE) alla
[...]
Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott.
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dagli Controparte_3
Avv.ti Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi, con cui elettivamente domicilia presso la sede legale del resistente CP_2
E
OGGETTO: Trattamento di fine servizio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi poi riuniti, depositati il 21.9., il 23.9, il 24.9. e il 2.10 del 2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' e il CP_1
, rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto per i singoli specificati periodi con il delle Province di Napoli e , quale Controparte_2 CP_2 consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
[...]
di e in ogni caso l'inadempimento Controparte_2 Controparte_2 dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
1
c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e
s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- di avere lavorato per il Controparte_2
- con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
[...] mansioni di : 1)operatore ecologico, inquadrato nel livello III/A del CCNL di
IE ( ) dal 24.05.2002 al 5.07.2019; 2) sorvegliante, Pt_1 inquadrato nel livello IV/A stesso CCNL ( ) dal 27.3.2000 al Pt_2
5.7.2019; 3) addetto raccolta differenziata, inquadrato nel livello III/A
( ) dal 15.10.2001 al 19.07.2020; 4) addetto alla pesa e inquadrato Parte_3 nel livello IV/A ( ) dal 05.01.1996 al 5.07.2019, date in cui il rapporto Pt_4 di lavoro è cessato per licenziamento e con successiva assunzione alle dipendenze di;
Parte_5
- il delle Province di Napoli e si occupa Controparte_2 CP_2 dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
che il delle province di Napoli e è Controparte_2 CP_2 un ente pubblico non economico istituito con l'art. 11, comma 8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di Napoli e di;
CP_2
- il suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge n. 26/2010; che alla cessazione del rapporto di lavoro il ha inviato all' il modello CP_2 CP_1
TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
-di non avere ricevuto il trattamento di fine servizio;
- di avere inoltrato all' istanza di accesso agli atti, al fine di conoscere CP_1 lo stato di avanzamento del procedimento di liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante;
- l' ha rigettato la richiesta assumendo che le indennità di fine servizio CP_1 dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR
1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
- è spirato il termine sospensivo previsto dall' art. 3 del D.L. 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.
2 Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente CP_1 alla liquidazione della somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' , ha concluso nei termini Controparte_4 innanzi trascritti Si è costituito in giudizio l' , il quale ha in primo luogo evidenziato che CP_1 il CUB, seppure tendenzialmente in regola con la trasmissione delle denunce contributive mensili, recanti gli importi delle retribuzioni erogate ai dipendenti, non ha invece adempiuto ai propri obblighi contributivi, segnatamente a quelli relativi alla copertura del TFS, con la conseguenza dunque che il TFS non può essere pagato al ricorrente, nella permanenza della scopertura contributiva.
Ha evidenziato che il rapporto di lavoro alle dipendenze del CUB, cessato il
5.7.2019, è proseguito senza soluzione di continuità, alle dipendenze della o di Pt_5 Pt_5
Ha sostenuto che dagli atti depositati emerge che è stata concordata una procedura di mobilità tra enti, più precisamente che i 142 dipendenti del
CUB, già in assegnazione temporanea presso la nel passare alle Parte_6 dipendenze della medesima senza soluzione di continuità, Parte_6 conservassero l'anzianità di servizio maturata presso il CUB.
Pertanto, in forza di una procedura di mobilità concordata, il rapporto di lavoro alle dipendenze del CUB è passato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2120 Parte_6
c.c., il diritto del ricorrente alla riscossione del TFS/TFR, sorgerà soltanto al momento della cessazione del rapporto con tale ultima società.Similmente era avvenuto per , passato alle dipendenze di . Parte_3 CP_5
Ha inoltre rilevato che vi sarebbe incertezza sulle retribuzioni da valorizzare ai fini del calcolo del TFS e dunque sull'importo da liquidare a titolo di TFS.
Infine ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto affinché lo stesso venisse condannato al pagamento della copertura CP_2 contributiva omessa in relazione al TFS dovuto al ricorrente, oltre accessori di legge, per gli importi da determinarsi in separata sede amministrativa ed eventualmente giudiziale, sulla base delle retribuzioni imponibili indicate dal
Liquidatore del nel modello TFR1 e trascritte nel ricorso CP_2 introduttivo del presente giudizio ai fini del calcolo del TFS.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna del CUB al pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione dal TFS dovuto dal ricorrente, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
Il Controparte_2
, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, in quanto ai sensi della legge n.152/1968 e del DPCM
20.12.2019 e s.m.i. ai dipendenti delle amministrazioni locali (tra cui i consorzi tra comuni) la prestazione del trattamento di fine servizio (indennità
3 premio di servizio) è liquidata d'ufficio dall'ente previdenziale, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro se assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e la prestazione del trattamento di fine rapporto se assunti con contratto a tempo determinato prima o dopo il 30 maggio 2000 o se assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31.12.2000; ha dedotto che a norma dell'art.3 del DL
79/1997, convertito dalla legge 140/1997 e s.m.i., il pagamento della prestazione deve avvenire entro il termine di 24 mesi dalla cessazione del rapporto in caso di licenziamento.
Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_1
Ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in merito al pagamento del TFR/TFS, CP_2 CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
CP_ Si chiede altresì la condanna all' per le spese processuali”. La causa è stata decisa all'esito delle note di trattazione scritta mediante separata sentenza.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, l' ha provveduto a liquidare il TFR. CP_1
Tale circostanza, confermata anche da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 16.10.2024 e il 14.01.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. CP_ Il ricorrente con valuta 09.05.24 ha ricevuto dall' a Parte_1 titolo di TFR l'importo di euro 19.348,63 comprensivo di interessi per ritardato pagamento al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso e di un recupero Equitalia di euro 4.088,94 come da prospetto di liquidazione depositato dall'istituto previdenziale. CP_ Il ricorrente con valuta del 28.03.24 ha ricevuto dall' a Parte_2 titolo di TFR il pagamento dell'importo di euro 29.064,99 comprensivo di interessi per ritardato pagamento al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso come da prospetto di liquidazione depositato dall'istituto previdenziale. CP_ Il ricorrente con valuta 14.06.24 ha ricevuto dall' a titolo Parte_4 di TFR il pagamento dell'importo di euro 39.448,75 comprensivo di interessi per ritardato pagamento al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso come da prospetto di liquidazione depositato dall'istituto previdenziale. CP_ Il ricorrente con valuta 11.11.24 ha ricevuto dall' a titolo Parte_3 di TFR l'importo di euro 23745,00 comprensivo di interessi per ritardato
4 pagamento e al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano a carico dell' CP_1 ai valori medi come da dispositivo, in ragione della metà e con esclusione della fase decisionale che è mancata. L'altra metà viene compensata, tenendo conto del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa, dell'attività difensiva svolta, dell'importo minore riconosciuto e accettato rispetto alle maggiori somme vantate, della serialità della controversia.
Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara non luogo a provvedere nei confronti del e compensa le CP_2 spese;
CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in ragione della metà che liquida in complessivi € 3600,00 oltre rimborso spese generali IVA e cpa, con attribuzione in favore dell'avvocato Ottavio Levita, antistatario, restando compensata l'altra metà. Si comunichi.
Napoli, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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