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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20620 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “Proprietà, art. 844 c.c.”, riservata per la decisione in data 6.12.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_3 C.F._4
, nato a [...] il 30.05 1961, C.F. ; Controparte_4 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. CP_5 C.F._6
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_6 C.F._7
, nato a [...] il [...], C.F. CP_7 C.F._8
, nata a [...] il [...], C.f. ; CP_8 C.F._9
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_9 C.F._10
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 d' , nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_2 C.F._11
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._12
nato a [...], il [...], C.F. ; CP_10 C.F._12
, nata a [...], il [...], C.F. CP_11 C.F._13
, nato a [...], il [...], C.F. ; Controparte_12 C.F._14
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_13 C.F._15
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_14
C.F._16
, nata a [...] il 06 /07/ 1991, C.F. , CP_15 C.F._17
, nata a [...] il 06/07/ 1991, C.F. , CP_16 C.F._18
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Esposito;
ATTORI
E
in persona del Sindaco p.t., C.F. , rappresentato e Controparte_17 P.IVA_1
difeso dall'avv. Irene Iacovella, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli istanti, tutti residenti o domiciliati in alla Piazza San Domenico Maggiore o nelle immediate CP_17
vicinanze, lamentavano di subire un gravissimo perturbamento della vivibilità delle loro abitazioni, a causa di un rilevante inquinamento acustico proveniente dalla piazza. Evidenziavano gli istanti che, dalla piazza, proveniva un incessante rumore derivante dai sistematici assembramenti di centinaia di persone, dalla sera alle prime ore del mattino successivo, nell'ambito della cosiddetta "movida", caratterizzata da alcool e musica ad altissimo volume nei locali e all'esterno degli stessi;
la piazza era, inoltre, utilizzata, di sera, per festeggiamenti all'aperto, anche accompagnati da strumenti musicali. Di giorno, poi, la stessa era occupata da artisti di strada, i quali si esibivano, anche con strumenti musicali "altamente impattanti". Tali fenomeni comportavano notti insonni per gli attori, che spesso si recavano al lavoro stanchi, ed incidevano significativamente sulla serenità della loro vita quotidiana.
Evidenziavano gli istanti che sussisteva la responsabilità del per Controparte_17
omesso presidio di detta zona, poiché i fatti narrati costituivano fatti notori, quotidianamente riportati dalle cronache cittadine ed in relazione ai quali più volte era stato richiesto l'intervento dell'Ente (Segnalazione all'Ufficio Ambiente del del 29.9.2017; nota del 3.10.2017 effettuata tramite il Comitato Controparte_17
per la Quiete Pubblica Napoletana;
diffida del 15.6.17 ai sensi dell'art. 9 della legge
447/1995; querele del 18.12.2017, 25.01.2018, 11.04.2018, 05.06.2018, 03.07.2018; manifestazione dei residenti, scesi in piazza a tutela del loro diritto, in data
26.5.2018).
A fronte di quanto sopra enunciato, tuttavia, il non aveva adottato misure CP_17
idonee ad arginare questo fenomeno ed a tutelare la qualità di vita e la salute dei residenti. Infatti, non vi era un presidio fisso e l'Ente non aveva preso alcun provvedimento idoneo a tutelare concretamente la salute degli istanti e le loro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 abitazioni dall'inquinamento acustico. Gli attori evidenziavano, in particolare, che le immissioni sonore dagli stessi subite giorno e notte determinavano una lesione del loro diritto soggettivo, inviolabile e assoluto, alla salute, che non trovava compressioni dall'esercizio del potere pubblico. Precisavano, inoltre, che tali immissioni avevano determinato una significativa svalutazione del valore dei loro immobili (nell'ordine del 20%), per il cui risarcimento si riservavano di agire in separato giudizio.
Chiedevano, pertanto, di accertare la responsabilità omissiva del per la CP_17
mancata custodia della Piazza (ex art. 2051 c.c.) e di condannare lo stesso: a) a predisporre ogni provvedimento volto alla cessazione di qualsivoglia attività molesta e/o di immissione molesta, nella proprietà degli istanti, addebitabile a schiamazzi, rumori o riproduzione musicale meccanica, digitale o anche dal vivo, nella pubblica
Piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, anche mediante la interdizione dell'uso di strumenti musicali amplificati, tamburi, bonghi ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche, nonché mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali;
b) a disporre la interdizione dell'installazione di diffusori acustici e della previsione di intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportassero affollamento del suolo pubblico, senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del CP_17
rilasciata nel rispetto del piano di zonizzazione acustica;
c) a vigilare rigorosamente sul rispetto delle prescrizioni assunte dall'Ente stesso nei provvedimenti concessori rilasciati agli esercenti presenti nella Piazza San Domenico Maggiore e strade limitrofe, dirette ad evitare affollamenti di persone all'esterno dei locali;
d) direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente - ove ritenuto - tramite ARPA o ASL o altro ufficio pubblico, a predisporre in loco presso la Piazza San
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Domenico Maggiore e strade limitrofe, un sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a valutare l'andamento dei fenomeni rumorosi e il contenimento degli stessi entro il limite assoluto e contemporaneamente a tenere sotto controllo il rispetto delle prescrizioni per i pubblici esercizi. Chiedevano, inoltre, per l'effetto, di condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_17
danni subiti dagli istanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'insorgenza del danno al soddisfo e di condannare il al Controparte_17
pagamento di tutte le competenze e spese professionali del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si costituiva il che impugnava e contestava integralmente quanto Controparte_17
dedotto dagli attori, chiedendo il rigetto di ogni domanda, in quanto inammissibile ed infondata. Evidenziava la difesa dell'Ente che doveva necessariamente essere contemperata la tutela della proprietà con la priorità d'uso. La valutazione circa la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., inoltre, doveva tenere conto di numerosi fattori, tra cui la rumorosità di fondo (criterio comparativo) e doveva riferirsi alla sensibilità dell'uomo medio e alla situazione locale. La valutazione delle fonti sonore, poi, doveva riguardare solo quelle provenienti da fonti di emissione acustica fissa, non potendo l'Ente intervenire su fonti mobili, quali quelle relative alla c.d.
“movida”.
Evidenziava che l'Amministrazione Comunale non poteva essere ritenuta responsabile per le "ripetute e temporanee aggregazioni di giovani e/o di persone che utilizzano strumenti vari", non essendo possibile un controllo tale da limitare la libertà di riunione (costituzionalmente tutelata). L'Ente, quindi, poteva solo controllare che le attività commerciali fossero in possesso delle necessarie autorizzazioni e del nulla osta all'impatto acustico. Chiariva, pertanto, che alcuna responsabilità poteva essere imputata all'Ente, stante l'assenza di un
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 comportamento colposo, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto, e, comunque, non provata.
Espletata la ctu, in data 6.12.24, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Evidenzia, preliminarmente, questo Giudice che, in relazione alle domande esperite nel presente giudizio, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, poiché è invocata la tutela del diritto soggettivo alla salute, costituzionalmente garantito ed insuscettibile di compressioni dall'esercizio del potere pubblico (c.d. affievolimento).
Si richiamano, sul punto, i principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
14209/23 e dal Tribunale di Como nell'ordinanza emessa in data 21.6.2018.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei limiti che saranno di seguito indicati.
In linea astratta, in particolare, si evidenzia che l'art. 844 c.c. stabilisce che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Tale norma, in particolare, è finalizzata a bilanciare due contrapposti diritti: quello del proprietario di godere pienamente del proprio fondo e di svolgervi le attività desiderate e quello del vicino a non subire molestie intollerabili che ne pregiudichino la sua salute e la tranquillità della sua vita e di quella del suo nucleo familiare.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 In relazione alle immissioni nocive, questione particolarmente dibattuta ed oggetto di recentissime pronunce, anche della Corte di legittimità, è quella relativa alle immissioni acustiche provenienti da una pubblica via.
Ritiene questo Giudice, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale esistente e delle ragioni poste a fondamento della tesi volta ad escludere la responsabilità dell'Ente, di aderire all'orientamento volto a ritenere responsabile il per le immissioni intollerabili provenienti dalle strade di sue proprietà. CP_17
Come ritenuto dalla Suprema Corte, invero, “La Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" – con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (art. 2043 e 2059 c.c.), patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia … ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere” (Cass. n.
14209/2023).
Ne deriva, pertanto, che l'Ente Comunale può essere convenuto in giudizio, in quanto responsabile delle immissioni acustiche intollerabili provenienti dalla strada comunale, idonee a ledere i diritti dei cittadini alla salute, alla vita familiare e di proprietà (Cass. n. 14209/2023).
Consegue da quanto sopra la titolarità dal lato passivo del convenuto in CP_17
merito alle domande proposte dagli attori in relazione alla dedotta lesione dei loro diritti derivante da immissioni intollerabili provenienti dalla pubblica via.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli attori hanno fornito una piena prova della sussistenza delle immissioni, della loro intollerabilità e degli esposti, delle denunce e
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 delle numerose richieste di intervento rivolte al (documenti nn. Da 1 a 9 CP_17
allegati all'atto di citazione).
Tali immissioni, in particolare, sono state compiutamente descritte dal ctu, alla cui relazione il Tribunale integralmente si riporta, stante la logicità dei criteri seguiti. Il consulente, in particolare, confermava tutto quanto descritto in citazione ed evidenziava: “Il primo aspetto rilevante è che quanto lamentato e descritto in atti è stato effettivamente riscontrato dal CTU sia prima, in parte anche durante, ed ancora di più dopo i lockdown. Pertanto, non è un fenomeno temporaneo o in fase di esaurimento. Al contrario è persistente durante l'arco della giornata e si realizza in un modo o nell'altro tutti i giorni, con picchi parossistici, e con uno sviluppo notturno imprevedibile, arrivando fino alle 5:00 di mattina. Si è osservato che per gli artisti di strada dopo la normalizzazione post lockdown c'è una maggiore presenza, anche più qualificata e con gruppi numerosi. La causa è sicuramente dovuta al boom di turisti al Centro Storico che rende più appetibile l'esibizione nelle zone di passaggio. Poiché gli spazi a disposizione però sono giocoforza limitati l'effetto è stato sia quello di occupare altre aree nelle strade limitrofe, sempre tra quelle maggiormente attraversate dai pedoni, ma anche di contendersi i pochi stralli a disposizione nelle aree in esame, realizzando una maggiore continuità di occupazione, anche se con differenti artisti. Su via Benedetto Croce si sono occupati anche gli spazi terminali prossimi a Piazza del Gesù Nuovo;
e questa presenza contemporanea di più artisti e una maggiore presenza di persone per strada (che fa aumentare l'assorbimento, e così la musica prodotta si sente poco già a brevi distanze) fa sì che inevitabilmente si eleva il volume degli amplificatori. L'uso di attrezzature migliori e di amplificatori portatili potenti è ormai di uso comune…. Per quanto possa apparire sorprendete, passeggiando per le aree interessate all'indagine, non si ha la percezione di una così ampia diffusione del rumore in quota. Questo effetto è dovuto alla presenza di
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 persone a livello strada che fungono da barriera fonoassorbente per la diffusione acustica. Ma già soli i filmati, evidenziano che anche un solo evento sonoro nelle aree interessate dell'indagine, riesce a interessare con importanti immissioni sonore tutte le abitazioni attoree che sono poste in quota”.
Ancora il ctu sottolineava: “Per quanto riguarda invece le aggregazioni spontanee, che interessano quasi totalmente la piazza, il riscontro effettuato non lascia dubbi: la piazza è diventata (ed è rimasta tale anche dopo il lockdown) una sorta di “cortile di ricreazione” dove si svolgono attività più disparate, sia con impianti di riproduzione musicale portatili che con strumenti musicali, per trascorrere la serata, con un notevole livello di chiacchiericcio fino a superare il limite dello 'schiamazzo', ma anche falò, feste, balli folcloristici, bivacchi, processioni notturne, fuochi di artificio, fumogeni, ecc. L'utilizzo di strumenti musicali come le 'tammorre' o i tamburi comporta l'emissione di rumori a bassa frequenza, che sono quelli che hanno la capacità di diffondersi ad elevata distanza. Si dice in gergo che questa tipologia di rumori “gira l'angolo” dei fabbricati perché gli ostacoli naturali, le barriere, non riescono a contenerli come invece accade per i rumori ad alta frequenza”.
Il ctu, poi, dopo aver provveduto ad una puntuale descrizione di quanto accedeva nella Piazza e nelle aree immediatamente limitrofe, provvedeva ad effettuare puntualissime misurazioni, realizzate, per ciascuno degli appartamenti, in un arco temporale di più giorni, in diversi orari, anche notturni, misurazioni che tenevano conto anche delle condizioni meteorologiche. Orbene, per ciascuno degli appartamenti degli attori, il ctu riscontrava la sussistenza di immissioni moleste di rilevante entità, tali da superare costantemente, sia in orario diurno che notturno, i livelli normativi di 65dB (A) e 55 dB (A) e, quindi, la normale tollerabilità.
La responsabilità del pertanto, si evince dal fatto che, come evidenziato dal CP_17
ctu, tale Ente non ha rispettato il Piano di Zonizzazione acustica, che pone l'area
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 oggetto di causa nella zona IV e prevede il limite notturno di 55.0 dB(A) e non ha predisposto, nonostante le reiterate richieste degli istanti, misure idonee ad evitare la propagazione di immissioni intollerabili.
Va, pertanto, accertata la responsabilità del proprietario e custode della CP_17
Piazza e delle aree immediatamente limitrofe, in relazione alla produzione delle immissioni di cui sopra.
Sul punto, è appena il caso di precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'Ente, la tutela prevista dall'art. 844 c.c. prescinde dall'accertamento della colpa ed ha, come unico presupposto, la propagazione di un'immissione molesta superiore alla normale tollerabilità. Nel caso di specie, comunque, la parte attrice ha dimostrato la colpa dell'Ente, consistente nella mancata predisposizione di misure idonee a contenere le immissioni, nonostante fosse stata più volte portata a conoscenza del la presenza delle stesse, come documetalmente provato CP_17
(doc. da 1 a 9, allegati alla citazione).
Il viene, pertanto, condannato a far cessare le immissioni Controparte_17
acustiche nelle proprietà attoree, provenienti da Piazza San Domenico Maggiore e dalle aree immediatamente limitrofe, adottando tutte le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, anche mediante:
- l'interdizione dell'uso di strumenti musicali senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del rilasciata nel rispetto del piano di CP_17
zonizzazione acustica;
- la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali;
- l'installazione di strutture fonoassorbenti, che agiscano sulla via di propagazione del rumore.
La domanda di condanna del ex art. 614 bis cpc viene, invece, dichiarata CP_17
inammissibile, in quanto tardivamente formulata solo nella comparsa conclusionale.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 Trova, poi, accoglimento la domanda risarcitoria proposta dagli attori.
Il danno dagli stessi subito, infatti, risulta presuntivamente provato alla luce della gravità delle immissioni sonore provenienti dalla Piazza e dalle zone limitrofe e chiaramente risultante dalla ctu. Tali immissioni, sia diurne che notturne, registrate dal ctu fino all'alba, hanno, infatti, certamente inciso in modo significativo sulla possibilità di riposo degli attori, tutti residenti o domiciliati in detti immobili
(circostanza non contestata) e, quindi, sulle loro abitudini di vita quotidiana. Tale disagio, d'altra parte, è ampiamente documentato anche dalle numerosissime richieste di intervento, come si è detto.
La quantificazione di detto danno viene effettuata in via equitativa, alla luce dell'entità delle immissioni, come sopra descritte, e dell'arco temporale in cui le stesse sono state subite dagli attori (arco temporale che va, quantomeno, dal settembre 2017, data del primo esposto in atti, alla data di pubblicazione del presente provvedimento).
Appare equo, applicando i suddetti parametri, liquidare, in favore di ciascuno degli attori, l'importo di euro 40.000,00, somma liquidata all'attualità, sulla quale decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. I medesimi interessi, poi, decorrono, sulla somma devalutata di euro 33.305,58, ed annualmente rivalutata, dal 29.9.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, scaglione da 260.000,00 euro a 520.000,00 euro.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta, secondo il medesimo criterio della soccombenza.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la responsabilità del in relazione alla produzione delle immissioni acustiche Controparte_17
oggetto di causa, provenienti dalla Piazza S. Domenico Maggiore e dalle aree immediatamente limitrofe;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., a far cessare le Controparte_17
immissioni acustiche nelle proprietà attoree, provenienti da Piazza San
Domenico Maggiore e dalle aree immediatamente limitrofe, adottando tutte le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, anche mediante:
a) l'interdizione dell'uso di strumenti musicali senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del rilasciata nel rispetto del piano di CP_17
zonizzazione acustica;
b) la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di Agenti comunali;
c) l'installazione di strutture fonoassorbenti, che agiscano sulla via di propagazione del rumore;
3) dichiara inammissibile la domanda ex art. 614 bis cpc proposta dagli attori;
4) condanna il in persona del p.t., al pagamento, in Controparte_17 CP_18
favore di , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , Controparte_9 CP_19 Parte_3 CP_10 [...]
, , , , CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14
, , della somma di euro 40.000,00, per ciascuno, CP_15 CP_16
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 12 oltre interessi al tasso legale, sul predetto importo, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e, sulla somma devalutata di euro 33.305,58, ed annualmente rivalutata, dal 29.9.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
5) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_17
delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
6) pone definitivamente a carico del in persona del Controparte_17 CP_18
p.t., le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli, in data 06/05/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 13