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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1294/2022 R.G., promosso da
, nata a [...]_1 C.F._1
(ME) il 02/04/1956 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUVA
CARMELO MAURIZIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...]_1 C.F._2
(ME) il 05/12/1964 elettivamente domiciliata in VIA UMBERTO I N.149 98073
MISTRETTA presso lo studio dell'avv. DI FRANCESCO ANTONIO MARIO , che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: Divorzio
1
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza parziale n. 305/2023, pubblicata il
30.3.2023 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa poi è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore.
Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo, in ordine alle questioni economiche, e chiesto il recepimento dello stesso ai fini della definizione del giudizio.
Con l'accordo, sottoscritto dalle parti il 23.9.2024 e depositato in vista dell'udienza del 25.9.2024, le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Le parti hanno convenuto quanto appresso:
“1. I coniugi dichiarano formalmente, ad ogni effetto di legge, che intendono divorziare obbligandosi al reciproco rispetto.
2. I coniugi confermano gli accordi patrimoniali assunti in sede di accordo di separazione consensuale ex art. 6 L.
10.11.2014 n. 162 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e precisamente: assegnazione di tutti i beni già coniugali vita natural durante alla IG.ra , CP_1 tra cui l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mistretta alla via G. Verga n 23 con relative pertinenze e annessi, con mobili e masserizie annotati in Catasto
Fabbricati al Fg 22, particella 342 sub.15, gli annessi locale deposito e sottotetto annotato in Catasto Fabbricati al Fg 22, particella 342 sub. 18; garage annotato in
Catasto Fabbricati al Fg 22, particella 342 sub. 6; quota indivisa di 3/60 di terreno annotato in Catasto Fabbricati al Fg 22, particella 297, a prescindere dal raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e del suo Per_1
trasferimento in altro domicilio e il locale commerciale sito in Mistretta alla via G.
Verga snc annotato in Catasto Fabbricati al Fg 22, particella 342 sub. 14; tutti i beni già coniugali vengono pertanto assegnati vita natural durante alla IG.
che potrà utilizzarli a proprio piacimento anche Controparte_1
concedendoli in godimento gratuito o oneroso a terzi;
ogni spesa e onere, di qualsivoglia genere e natura, inerente ai predetti immobili rimane ad esclusivo carico della IG.ra che è unica ed esclusiva beneficiaria di Controparte_1
2
eventuali rendite, canoni e/o utilità obbligandosi comunque il IGnor
[...]
a sottoscrivere qualunque atto formalmente necessario allo scopo.- Parte_1 corresponsione della somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, quale l'assegno divorzile che il IG. verserà Parte_1
alla IGnora mensilmente quale contributo al suo Controparte_1 mantenimento, e corresponsione della somma di € 400,00 che il IG.
[...]
verserà alla IGnora quale contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio non economicamente Persona_2
autosufficiente, fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle universitarie necessarie per il figlio , spese Per_1
preventivamente concordate e successivamente documentate.
3. Le spese del presente procedimento si intendono compensate.
4. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi contenuti e sopra elencati.”
Poiché l'accordo non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e non è confliggente con l'interesse della prole, può essere recepito ai fini della decisione.
Le spese del presente giudizio, attesa la definizione consensuale, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nel procedimento n. 1294/2022 RG instaurato da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. recepisce gli accordi delle parti di cui all'accordo depositato il 24.9.2024 e trascritto in parte motiva;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di conIGlio dell'1.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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