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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4055/2025 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Cornetta Vito presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Pasquinelli Anna presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate da parte ricorrente il 01.07.2025 e da parte resistente il 30.06.2025):
“Voglia con sentenza omologare i seguenti ACCORDI intervenuti tra le parti
1. dato atto che la moglie si allontanerà dalla residenza familiare in data venerdì 18 aprile 2025, trasferendosi in Cambiano alla via Gaude n. 43, autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale di e Controparte_1 Parte_1
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e
pagina 1 di 6 - per disporre il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza anagrafica e Persona_1 la dimora abituale presso il padre;
- per disporre il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza anagrafica e Persona_2 la dimora abituale presso la madre.
Prevedere che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé a settimane alternate, dalle 18:00 della domenica e sino alle 18:00 della successiva domenica, entrambi i figli, sì che i due fratelli non vengano separati.
Dare atto quindi che nella prima settimana di alternanza, a fare data da domenica 20 aprile 2025 e sino alle 18:00 di domenica 27 aprile 2025, e staranno con il padre. Per_1 Per_2
Prevedere che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé entrambi i figli per almeno tre settimane, di cui anche due consecutive, nel periodo di vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro e non oltre la data del 30 marzo. Nell'anno 2025, prevedere che i figli passeranno con il padre le prime due settimane di agosto (1/15) e con la madre le ultime due (15/29). In caso di disaccordo, anno 2026, invertito e a seguire in alternanza. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
Prevedere che nel periodo di vacanze natalizie (da fine scuola ad inizio scuola), i figli trascorreranno con i genitori, alternandosi negli anni, il primo periodo (da fine scuola e sino alle 19:00 del 30 dicembre sera) con un genitore ed il secondo periodo (dal 30 dicembre sera e sino alla ripresa della scuola) con l'altro. Anno 2025 primo periodo con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
Prevedere che il periodo di vacanze pasquali (da fine scuola ad inizio scuola), i figli lo trascorreranno con i genitori alternandosi negli anni: anno 2025 con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
Prevedere che le festività infrasettimanali siano trascorse dai figli con il genitore che risulterà poterli tenere con sé in quei giorni secondo il calendario ordinario-alternato settimanale.
Prevedere che i compleanni di ciascun figlio siano trascorsi con il genitore che per quella data risulterà tenerlo con sé in virtù del calendario ordinario-alternato settimanale.
Disporre che il regime di visita concordato dai genitori dovrà sempre rispettare i desideri e le inclinazioni dei figli minori e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale con tutto il mobilio che oggi l'arreda (e salvo quanto previsto sub n. 8) a Controparte_1
4. prevedere che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di entrambi i figli per i periodi in cui li avrà con sé. Prevedere inoltre per il mantenimento ordinario di che il padre versi alla Per_2 moglie la somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Prevedere che per il mese di aprile 2025 il contributo dovrà essere versato entro la data del 18 aprile 2025;
5. prevedere che ciascun genitore concorra nella misura del 50% al pagamento delle c.d. spesa extra come da LL NO (con particolare riguardo al sistema di anticipo/rimborso come ivi dettagliato ed al sistema di concertazione come ivi descritto), da rendicontare entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa, sicché il rimborso possa avvenire entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento;
6. prevedere che tutte le detrazioni fiscali per ciascun figlio siano riconosciute al 100% al genitore prevalentemente collocatario e quindi: tutte quelle di al padre e tutte quelle di alla Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 madre. Dare atto che ciascun genitore si impegna ed obbliga a fornire all'altro in tempo utile tutta la documentazione necessaria per la tempestiva rendicontazione fiscale;
7. prevedere che l'assegno unico ed universale per ciascun figlio sia corrisposto al 100% alla madre. Dare atto che i genitori concordano che in caso di accredito da parte dell'INPS dell'assegno per al padre, questi si impegna ed obbliga ad eseguire il rimborso alla moglie entro e non oltre Per_1 dieci giorni da quando lo avrà incassato;
8. dare atto che la moglie potrà asportare dalla casa già familiare, oltre ai beni già trasferiti, anche: tavolo sala e 4 sedie, libreria di mobile in foglia d'oro della sala, servo muto, settimino, Per_2 Bimby, folletto, friggitrice ad aria, LA e il ferro da stiro, entro la data del 18 aprile 2025, unitamente ai propri effetti personali e a quelli del solo figlio Dare atto che a seguito della Per_2 qui prevista divisione dei mobili e degli arredi nulla reciprocamente i coniugi dichiarano di avere a che pretendere l'uno dall'altra per detto titolo e ragione;
9. dare atto che i genitori si impegnano ed obbligano a concordare l'utilizzo delle somme giacenti sui conti correnti intestati ai minori (doc. 3) e a disporne di comune accordo solo ed esclusivamente nell'interesse di ciascun figlio;
10. dare atto che la somma giacente sul conto co-intestato ai coniugi, in essere presso Banca del Piemonte s.p.a., n. IT95 B030 4801 0040 0000 0085 256, è di esclusiva pertoccanza di CP_1 e che la moglie si impegna ed obbliga a semplice richiesta del marito ad estinguerlo con
[...] riconoscimento dell'eventuale giacenza a dare atto che non vi sono ulteriori conti Controparte_1 co-intestati ai coniugi;
11. dare atto che ciascun coniuge riconosce la propria indipendenza economica e che rinuncia a richiedere qualsiasi somma periodica a titolo di proprio mantenimento;
12. dare atto che i coniugi continueranno a rimanere proprietari degli autoveicoli e dei motoveicoli ai medesimi già intestati e che non avanzano sugli stessi alcuna rivendicazione di tipo economico;
13. dare atto che i coniugi hanno concordato a titolo di definizione di qualsiasi loro vicenda e rapporto economici, derivante o meno dal matrimonio, la corresponsione da parte del marito e alla moglie della somma di euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare. Detto titolo viene consegnato in deposito fiduciario gratuito all'avv. Claudia Trovato dopo il deposito della memoria e del simultaneo deposito da parte del marito della comparsa di costituzione con istanza di consensualizzazione della procedura secondo le medesime condizioni e gli stessi accordi qui indicati dalla moglie. L'avv. Trovato consegnerà il titolo alla moglie alla data di pubblicazione della sentenza con la quale verranno omologati gli accordi di separazione. Diversamente lo restituirà prontamente al legale del marito. Con l'incasso della suddetta somma da parte della moglie i coniugi fin d'ora dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
14. dare atto che ciascun coniuge dichiara, in adempimento del leale dovere di collaborazione anche processuale, di non avere mai depositato denunce/querele nei confronti dell'altro e che non sussistono alla data odierna i presupposti per il deposito di denunce-querele;
15. dare atto che le spese legali tutte si intendono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 VILLASTELLONE il 25/04/2007. pagina 3 di 6 Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/04/2010 e il Persona_1 Persona_2 16/07/2013.
Con ricorso depositato il 25/02/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento e residenza presso la dimora materna, un regime di visita padre-figli secondo quanto indicato in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale al padre, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di E 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo per il proprio mantenimento di E 300 al mese.
Con memoria difensiva depositata in data 17.4.2025 si costituiva in giudizio CP_1 on opponendosi alla domanda di separazione e dando atto del raggiungimento, nelle more,
[...] di un accordo tra le parti a definizione della complessiva vertenza e nei termini di cui alla comparsa stessa.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, in quanto rispondente al principio di bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DÀ ATTO che la moglie si allontanerà dalla residenza familiare in data venerdì 18 aprile 2025, trasferendosi in Cambiano alla via Gaude n. 43;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE per il figlio il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza Persona_1 anagrafica e la dimora abituale presso il padre;
DISPONE per il figlio il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza Persona_2 anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: pagina 4 di 6 − ciascun genitore terrà con sé a settimane alternate, dalle 18:00 della domenica e sino alle 18:00 della successiva domenica, entrambi i figli, sì che i due fratelli non vengano separati. Nella prima settimana di alternanza, a fare data da domenica 20 aprile 2025 e sino alle 18:00 di domenica 27 aprile 2025, e staranno con il padre. Per_1 Per_2
− ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli per almeno tre settimane, di cui anche due consecutive, nel periodo di vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro e non oltre la data del 30 marzo. Nell'anno 2025, i figli passeranno con il padre le prime due settimane di agosto (1/15) e con la madre le ultime due (15/29). In caso di disaccordo, anno 2026, invertito e a seguire in alternanza. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
− nel periodo di vacanze natalizie (da fine scuola ad inizio scuola), i figli trascorreranno con i genitori, alternandosi negli anni, il primo periodo (da fine scuola e sino alle 19:00 del 30 dicembre sera) con un genitore ed il secondo periodo (dal 30 dicembre sera e sino alla ripresa della scuola) con l'altro. Anno 2025 primo periodo con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
− il periodo di vacanze pasquali (da fine scuola ad inizio scuola), i figli lo trascorreranno con i genitori alternandosi negli anni: anno 2025 con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
− le festività infrasettimanali saranno trascorse dai figli con il genitore che risulterà poterli tenere con sé in quei giorni secondo il calendario ordinario-alternato settimanale.
− i compleanni di ciascun figlio saranno trascorsi con il genitore che per quella data risulterà tenerlo con sé in virtù del calendario ordinario-alternato settimanale.
− il regime di visita concordato dai genitori dovrà sempre rispettare i desideri e le inclinazioni dei figli minori e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con tutto il mobilio che oggi l'arreda (e salvo quanto previsto sub n. 8 delle condizioni congiunte) a Controparte_1
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di entrambi i figli per i periodi in cui li avrà con sé; inoltre, per il mantenimento ordinario di il padre verserà alla moglie la Per_2 somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
per il mese di aprile 2025 il contributo dovrà essere versato entro la data del 18 aprile 2025;
DISPONE che ciascun genitore concorra nella misura del 50% al pagamento delle c.d. spesa extra come da LL NO (con particolare riguardo al sistema di anticipo/rimborso come ivi dettagliato ed al sistema di concertazione come ivi descritto), da rendicontare entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa, sicché il rimborso possa avvenire entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che tutte le detrazioni fiscali per ciascun figlio siano riconosciute al 100% al genitore prevalentemente collocatario e quindi: tutte quelle di al padre e tutte quelle di Per_1 alla madre;
ciascun genitore si impegna ed obbliga a fornire all'altro in tempo utile tutta la Per_2 documentazione necessaria per la tempestiva rendicontazione fiscale;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico ed universale per ciascun figlio sia corrisposto al 100% alla madre;
pagina 5 di 6 DÀ ATTO che le parti dichiarano che in caso di accredito da parte dell'INPS dell'assegno per Per_1 al padre, questi si impegna ed obbliga ad eseguire il rimborso alla moglie entro e non oltre dieci giorni da quando lo avrà incassato;
DÀ ATTO che le parti concordano che la moglie potrà asportare dalla casa già familiare, oltre ai beni già trasferiti, anche: tavolo sala e 4 sedie, libreria di mobile in foglia d'oro della sala, servo Per_2 muto, settimino, Bimby, folletto, friggitrice ad aria, LA e il ferro da stiro, entro la data del 18 aprile 2025, unitamente ai propri effetti personali e a quelli del solo figlio a seguito della qui Per_2 prevista divisione dei mobili e degli arredi nulla reciprocamente i coniugi dichiarano di avere a che pretendere l'uno dall'altra per detto titolo e ragione;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano ed obbligano a concordare l'utilizzo delle somme giacenti sui conti correnti intestati ai minori (doc. 3) e a disporne di comune accordo solo ed esclusivamente nell'interesse di ciascun figlio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la somma giacente sul conto co-intestato ai coniugi, in essere presso Banca del Piemonte s.p.a., n. IT95 B030 4801 0040 0000 0085 256, è di esclusiva pertoccanza di e che la moglie si impegna ed obbliga a semplice richiesta del marito ad Controparte_1 estinguerlo con riconoscimento dell'eventuale giacenza a dare atto che non vi sono Controparte_1 ulteriori conti co-intestati ai coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ciascun coniuge riconosce la propria indipendenza economica e che rinuncia a richiedere qualsiasi somma periodica a titolo di proprio mantenimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a rimanere proprietari degli autoveicoli e dei motoveicoli ai medesimi già intestati e che non avanzano sugli stessi alcuna rivendicazione di tipo economico;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver concordato a titolo di definizione di qualsiasi loro vicenda e rapporto economici, derivante o meno dal matrimonio, la corresponsione da parte del marito e alla moglie della somma di euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare. Detto titolo viene consegnato in deposito fiduciario gratuito all'avv. Claudia Trovato dopo il deposito della memoria e del simultaneo deposito da parte del marito della comparsa di costituzione con istanza di consensualizzazione della procedura secondo le medesime condizioni e gli stessi accordi qui indicati dalla moglie. L'avv. Trovato consegnerà il titolo alla moglie alla data di pubblicazione della sentenza con la quale verranno omologati gli accordi di separazione. Diversamente lo restituirà prontamente al legale del marito. Con l'incasso della suddetta somma da parte della moglie i coniugi fin d'ora dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
DÀ ATTO che ciascun coniuge dichiara, in adempimento del leale dovere di collaborazione anche processuale, di non avere mai depositato denunce/querele nei confronti dell'altro e che non sussistono alla data odierna i presupposti per il deposito di denunce-querele;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di NO il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4055/2025 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Cornetta Vito presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Pasquinelli Anna presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate da parte ricorrente il 01.07.2025 e da parte resistente il 30.06.2025):
“Voglia con sentenza omologare i seguenti ACCORDI intervenuti tra le parti
1. dato atto che la moglie si allontanerà dalla residenza familiare in data venerdì 18 aprile 2025, trasferendosi in Cambiano alla via Gaude n. 43, autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale di e Controparte_1 Parte_1
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e
pagina 1 di 6 - per disporre il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza anagrafica e Persona_1 la dimora abituale presso il padre;
- per disporre il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza anagrafica e Persona_2 la dimora abituale presso la madre.
Prevedere che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé a settimane alternate, dalle 18:00 della domenica e sino alle 18:00 della successiva domenica, entrambi i figli, sì che i due fratelli non vengano separati.
Dare atto quindi che nella prima settimana di alternanza, a fare data da domenica 20 aprile 2025 e sino alle 18:00 di domenica 27 aprile 2025, e staranno con il padre. Per_1 Per_2
Prevedere che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé entrambi i figli per almeno tre settimane, di cui anche due consecutive, nel periodo di vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro e non oltre la data del 30 marzo. Nell'anno 2025, prevedere che i figli passeranno con il padre le prime due settimane di agosto (1/15) e con la madre le ultime due (15/29). In caso di disaccordo, anno 2026, invertito e a seguire in alternanza. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
Prevedere che nel periodo di vacanze natalizie (da fine scuola ad inizio scuola), i figli trascorreranno con i genitori, alternandosi negli anni, il primo periodo (da fine scuola e sino alle 19:00 del 30 dicembre sera) con un genitore ed il secondo periodo (dal 30 dicembre sera e sino alla ripresa della scuola) con l'altro. Anno 2025 primo periodo con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
Prevedere che il periodo di vacanze pasquali (da fine scuola ad inizio scuola), i figli lo trascorreranno con i genitori alternandosi negli anni: anno 2025 con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
Prevedere che le festività infrasettimanali siano trascorse dai figli con il genitore che risulterà poterli tenere con sé in quei giorni secondo il calendario ordinario-alternato settimanale.
Prevedere che i compleanni di ciascun figlio siano trascorsi con il genitore che per quella data risulterà tenerlo con sé in virtù del calendario ordinario-alternato settimanale.
Disporre che il regime di visita concordato dai genitori dovrà sempre rispettare i desideri e le inclinazioni dei figli minori e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale con tutto il mobilio che oggi l'arreda (e salvo quanto previsto sub n. 8) a Controparte_1
4. prevedere che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di entrambi i figli per i periodi in cui li avrà con sé. Prevedere inoltre per il mantenimento ordinario di che il padre versi alla Per_2 moglie la somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Prevedere che per il mese di aprile 2025 il contributo dovrà essere versato entro la data del 18 aprile 2025;
5. prevedere che ciascun genitore concorra nella misura del 50% al pagamento delle c.d. spesa extra come da LL NO (con particolare riguardo al sistema di anticipo/rimborso come ivi dettagliato ed al sistema di concertazione come ivi descritto), da rendicontare entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa, sicché il rimborso possa avvenire entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento;
6. prevedere che tutte le detrazioni fiscali per ciascun figlio siano riconosciute al 100% al genitore prevalentemente collocatario e quindi: tutte quelle di al padre e tutte quelle di alla Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 madre. Dare atto che ciascun genitore si impegna ed obbliga a fornire all'altro in tempo utile tutta la documentazione necessaria per la tempestiva rendicontazione fiscale;
7. prevedere che l'assegno unico ed universale per ciascun figlio sia corrisposto al 100% alla madre. Dare atto che i genitori concordano che in caso di accredito da parte dell'INPS dell'assegno per al padre, questi si impegna ed obbliga ad eseguire il rimborso alla moglie entro e non oltre Per_1 dieci giorni da quando lo avrà incassato;
8. dare atto che la moglie potrà asportare dalla casa già familiare, oltre ai beni già trasferiti, anche: tavolo sala e 4 sedie, libreria di mobile in foglia d'oro della sala, servo muto, settimino, Per_2 Bimby, folletto, friggitrice ad aria, LA e il ferro da stiro, entro la data del 18 aprile 2025, unitamente ai propri effetti personali e a quelli del solo figlio Dare atto che a seguito della Per_2 qui prevista divisione dei mobili e degli arredi nulla reciprocamente i coniugi dichiarano di avere a che pretendere l'uno dall'altra per detto titolo e ragione;
9. dare atto che i genitori si impegnano ed obbligano a concordare l'utilizzo delle somme giacenti sui conti correnti intestati ai minori (doc. 3) e a disporne di comune accordo solo ed esclusivamente nell'interesse di ciascun figlio;
10. dare atto che la somma giacente sul conto co-intestato ai coniugi, in essere presso Banca del Piemonte s.p.a., n. IT95 B030 4801 0040 0000 0085 256, è di esclusiva pertoccanza di CP_1 e che la moglie si impegna ed obbliga a semplice richiesta del marito ad estinguerlo con
[...] riconoscimento dell'eventuale giacenza a dare atto che non vi sono ulteriori conti Controparte_1 co-intestati ai coniugi;
11. dare atto che ciascun coniuge riconosce la propria indipendenza economica e che rinuncia a richiedere qualsiasi somma periodica a titolo di proprio mantenimento;
12. dare atto che i coniugi continueranno a rimanere proprietari degli autoveicoli e dei motoveicoli ai medesimi già intestati e che non avanzano sugli stessi alcuna rivendicazione di tipo economico;
13. dare atto che i coniugi hanno concordato a titolo di definizione di qualsiasi loro vicenda e rapporto economici, derivante o meno dal matrimonio, la corresponsione da parte del marito e alla moglie della somma di euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare. Detto titolo viene consegnato in deposito fiduciario gratuito all'avv. Claudia Trovato dopo il deposito della memoria e del simultaneo deposito da parte del marito della comparsa di costituzione con istanza di consensualizzazione della procedura secondo le medesime condizioni e gli stessi accordi qui indicati dalla moglie. L'avv. Trovato consegnerà il titolo alla moglie alla data di pubblicazione della sentenza con la quale verranno omologati gli accordi di separazione. Diversamente lo restituirà prontamente al legale del marito. Con l'incasso della suddetta somma da parte della moglie i coniugi fin d'ora dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
14. dare atto che ciascun coniuge dichiara, in adempimento del leale dovere di collaborazione anche processuale, di non avere mai depositato denunce/querele nei confronti dell'altro e che non sussistono alla data odierna i presupposti per il deposito di denunce-querele;
15. dare atto che le spese legali tutte si intendono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 VILLASTELLONE il 25/04/2007. pagina 3 di 6 Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/04/2010 e il Persona_1 Persona_2 16/07/2013.
Con ricorso depositato il 25/02/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento e residenza presso la dimora materna, un regime di visita padre-figli secondo quanto indicato in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale al padre, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di E 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo per il proprio mantenimento di E 300 al mese.
Con memoria difensiva depositata in data 17.4.2025 si costituiva in giudizio CP_1 on opponendosi alla domanda di separazione e dando atto del raggiungimento, nelle more,
[...] di un accordo tra le parti a definizione della complessiva vertenza e nei termini di cui alla comparsa stessa.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, in quanto rispondente al principio di bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DÀ ATTO che la moglie si allontanerà dalla residenza familiare in data venerdì 18 aprile 2025, trasferendosi in Cambiano alla via Gaude n. 43;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE per il figlio il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza Persona_1 anagrafica e la dimora abituale presso il padre;
DISPONE per il figlio il collocamento prevalente, l'assunzione della residenza Persona_2 anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: pagina 4 di 6 − ciascun genitore terrà con sé a settimane alternate, dalle 18:00 della domenica e sino alle 18:00 della successiva domenica, entrambi i figli, sì che i due fratelli non vengano separati. Nella prima settimana di alternanza, a fare data da domenica 20 aprile 2025 e sino alle 18:00 di domenica 27 aprile 2025, e staranno con il padre. Per_1 Per_2
− ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli per almeno tre settimane, di cui anche due consecutive, nel periodo di vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro e non oltre la data del 30 marzo. Nell'anno 2025, i figli passeranno con il padre le prime due settimane di agosto (1/15) e con la madre le ultime due (15/29). In caso di disaccordo, anno 2026, invertito e a seguire in alternanza. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
− nel periodo di vacanze natalizie (da fine scuola ad inizio scuola), i figli trascorreranno con i genitori, alternandosi negli anni, il primo periodo (da fine scuola e sino alle 19:00 del 30 dicembre sera) con un genitore ed il secondo periodo (dal 30 dicembre sera e sino alla ripresa della scuola) con l'altro. Anno 2025 primo periodo con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
− il periodo di vacanze pasquali (da fine scuola ad inizio scuola), i figli lo trascorreranno con i genitori alternandosi negli anni: anno 2025 con la madre. Con prevalenza sul calendario ordinario che riprenderà successivamente allo scadere di questo periodo.
− le festività infrasettimanali saranno trascorse dai figli con il genitore che risulterà poterli tenere con sé in quei giorni secondo il calendario ordinario-alternato settimanale.
− i compleanni di ciascun figlio saranno trascorsi con il genitore che per quella data risulterà tenerlo con sé in virtù del calendario ordinario-alternato settimanale.
− il regime di visita concordato dai genitori dovrà sempre rispettare i desideri e le inclinazioni dei figli minori e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con tutto il mobilio che oggi l'arreda (e salvo quanto previsto sub n. 8 delle condizioni congiunte) a Controparte_1
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di entrambi i figli per i periodi in cui li avrà con sé; inoltre, per il mantenimento ordinario di il padre verserà alla moglie la Per_2 somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
per il mese di aprile 2025 il contributo dovrà essere versato entro la data del 18 aprile 2025;
DISPONE che ciascun genitore concorra nella misura del 50% al pagamento delle c.d. spesa extra come da LL NO (con particolare riguardo al sistema di anticipo/rimborso come ivi dettagliato ed al sistema di concertazione come ivi descritto), da rendicontare entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa, sicché il rimborso possa avvenire entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che tutte le detrazioni fiscali per ciascun figlio siano riconosciute al 100% al genitore prevalentemente collocatario e quindi: tutte quelle di al padre e tutte quelle di Per_1 alla madre;
ciascun genitore si impegna ed obbliga a fornire all'altro in tempo utile tutta la Per_2 documentazione necessaria per la tempestiva rendicontazione fiscale;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico ed universale per ciascun figlio sia corrisposto al 100% alla madre;
pagina 5 di 6 DÀ ATTO che le parti dichiarano che in caso di accredito da parte dell'INPS dell'assegno per Per_1 al padre, questi si impegna ed obbliga ad eseguire il rimborso alla moglie entro e non oltre dieci giorni da quando lo avrà incassato;
DÀ ATTO che le parti concordano che la moglie potrà asportare dalla casa già familiare, oltre ai beni già trasferiti, anche: tavolo sala e 4 sedie, libreria di mobile in foglia d'oro della sala, servo Per_2 muto, settimino, Bimby, folletto, friggitrice ad aria, LA e il ferro da stiro, entro la data del 18 aprile 2025, unitamente ai propri effetti personali e a quelli del solo figlio a seguito della qui Per_2 prevista divisione dei mobili e degli arredi nulla reciprocamente i coniugi dichiarano di avere a che pretendere l'uno dall'altra per detto titolo e ragione;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano ed obbligano a concordare l'utilizzo delle somme giacenti sui conti correnti intestati ai minori (doc. 3) e a disporne di comune accordo solo ed esclusivamente nell'interesse di ciascun figlio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la somma giacente sul conto co-intestato ai coniugi, in essere presso Banca del Piemonte s.p.a., n. IT95 B030 4801 0040 0000 0085 256, è di esclusiva pertoccanza di e che la moglie si impegna ed obbliga a semplice richiesta del marito ad Controparte_1 estinguerlo con riconoscimento dell'eventuale giacenza a dare atto che non vi sono Controparte_1 ulteriori conti co-intestati ai coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ciascun coniuge riconosce la propria indipendenza economica e che rinuncia a richiedere qualsiasi somma periodica a titolo di proprio mantenimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a rimanere proprietari degli autoveicoli e dei motoveicoli ai medesimi già intestati e che non avanzano sugli stessi alcuna rivendicazione di tipo economico;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver concordato a titolo di definizione di qualsiasi loro vicenda e rapporto economici, derivante o meno dal matrimonio, la corresponsione da parte del marito e alla moglie della somma di euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare. Detto titolo viene consegnato in deposito fiduciario gratuito all'avv. Claudia Trovato dopo il deposito della memoria e del simultaneo deposito da parte del marito della comparsa di costituzione con istanza di consensualizzazione della procedura secondo le medesime condizioni e gli stessi accordi qui indicati dalla moglie. L'avv. Trovato consegnerà il titolo alla moglie alla data di pubblicazione della sentenza con la quale verranno omologati gli accordi di separazione. Diversamente lo restituirà prontamente al legale del marito. Con l'incasso della suddetta somma da parte della moglie i coniugi fin d'ora dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
DÀ ATTO che ciascun coniuge dichiara, in adempimento del leale dovere di collaborazione anche processuale, di non avere mai depositato denunce/querele nei confronti dell'altro e che non sussistono alla data odierna i presupposti per il deposito di denunce-querele;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di NO il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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