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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova nella persona del giudice Dott. Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle cause riunite iscritta al R.G. n. 9077 /2023 e 9087/2023 promosse da:
1) CF Parte_1 C.F._1
Assistita e difesa dall' Avvocato CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO
2) CF assistita e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato Golda Carlo e Gabriele Aloi
Attrici contro assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
DE ROSSI MAURO
Convenuto
Conclusioni delle parti
Per parte opponente attrice : Parte_1
“chiede che il Giudice pronunci sentenza con cui darsi atto della mancata accettazione della proposta formulata e di conseguenza, vista la cessazione della cessata materia del contendere, dichiarare compensate le spese di causa dichiarando che nulla sarà più dovuto in via di reciprocità dalle parti opponenti in favore del Fallimento opposto per qualsiasi ragione e/o titolo”.
Per parte opponente : Parte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2017/2023 emesso in data 18 luglio 2023 dal Tribunale di Genova ed assolvere da Parte_2
ogni domanda proposta dal per i motivi meglio esposti in Controparte_1
narrativa.
In subordine, per le ragioni esposte nell'espositiva, quantificare l'importo capitale eventualmente dovuto in € 12.315,34.
Con condanna del convenuto opposto a rifondere all'opponente spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
Per il convenuto opposto:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione delle materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale delle Sigg.re e , Parte_1 Parte_2
condannarle, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
, comprensive di compensi ed esborsi anche della fase di CP_1
mediazione, oltre 15% per spese generali, IVA e c.p.a. come da nota spese allegata”.
Motivi in fatto e in diritto
E' stato emesso a favore dell'odierna parte opposta e nei confronti delle opponenti decreto ingiuntivo per l'importo di € 34.839,94 a titolo di indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34 L. 392/78 (così calcolato: 21 mensilità dell'ultimo canone di € 2.145,20 per complessivi € 45.049,20, detratto il credito riconosciuto alle locatrici nello stato passivo fallimentare, pari ad € 10.209,26, per il mancato pagamento di alcune mensilità dell'indennità di occupazione dell'immobile). Nel corso del giudizio, effettuata regolarmente e tempestivamente la mediazione, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo e le parti opponenti hanno provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, anche con riferimento alla fase esecutiva intrapresa dal . CP_1
Non è stato raggiunto l'accordo in punto spese di lite.
Nel presentare le note conclusive – pur richiamando le Parte_1 conclusioni già formulate – e il hanno chiesto dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere, mentre ha insistito nelle conclusioni Parte_2
già precisate.
Tanto premesso , si osserva quanto segue.
La prima della dichiarazione di fallimento (Tribunale di Genova, CP_1 sentenza n. 18/2022), gestiva l'albergo “Agnello d'Oro” nell'immobile sito in
Genova, Vico delle Monachette n. 6, di proprietà delle odierne opponenti, in forza di contratto del locazione commerciale del 01.01.1990 nel quale era subentrata.
Il contratto di locazione era poi stato dichiarato cessato con sentenza del
30.10.2009 del Tribunale di Genova (doc. 3 di parte opponente) a decorrere dal 31.12.2007 in conseguenza della disdetta inviata dalle locatrici e dell'intimazione di licenza per finita locazione notificata in data 29.03.2007.
Di fatto la era tuttavia rimasta nel possesso dell'immobile sino al CP_1 fallimento, continuando a corrispondere alle proprietarie un'indennità ex art. 1591 c.c. di importo pari al canone di locazione, da ultimo ammontante ad €
2.145,20.
, nel depositare memoria integrativa a seguito della Parte_2
trasformazione del rito, ha chiesto di rideterminare il credito esponendo di avere ricevuto una mail – non reperita - con la quale l'odierna opposta avrebbe comunicato di autoridurre il canone nella misura del 50%.
La domanda è infondata in quanto non provata e smentita dalla domanda stessa formulata dalle proprietarie dell'immobile allorchè hanno chiesto l'ammissione al passavo del fallimento per il diverso importo di € 2145,20. Nel presentare opposizione avverso detto decreto le locatrici, con separate difese, hanno dedotto: 1) la mancata menzione dell'indennità di avviamento nel verbale di rilascio dell'immobile; 2) l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da parte della convenuta opposta;
2) l'asserita rinuncia al credito da parte dell'avente diritto;
3) il venir meno del diritto all'indennità per la sopravvenuta situazione di morosità di parte conduttrice;
4) il trasferimento del diritto di credito in favore della cessionaria dell'azienda.
Al riguardo si osserva che le deduzioni delle opponenti sono infondate.
La ha continuato ad occupare l'immobile anche dopo l'intimazione CP_1
dello sfratto e la pronuncia della sentenza che ha dichiarato la cessazione del contratto, in attesa del pagamento dell'indennità di avviamento da parte delle proprietarie secondo quanto dedotto dal fallimento e, secondo quanto dedotto dalle proprietarie dell'immobile, essendo anche in corso trattative per l'acquisto dello stesso da parte della CP_1
La mancata menzione di detto credito nel verbale di rilascio non è tuttavia in alcun modo rilevante, né tantomeno può ritenersi equivalente ad una rinuncia.
Le proprietarie dell'immobile, richiamando il disposto dell'art. 34 L. 392/78, essendo avvenuto spontaneamente il rilascio da parte del Curatore, in assenza del pagamento e in assenza di accordi per il futuro pagamento, hanno ravvisato nella condotta del Curatore un'implicita rinuncia al credito. Ciò appare contrario alle risultanze processuali. Nel verbale di rilascio dell'immobile sono stati fatti salvi i diritti delle parti che le stesse si sono riservate di far valere “in separata sede”.
In un separato giudizio – di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore delle proprietarie per il pagamento dell'indennità di occupazione - le proprietarie hanno richiesto il pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c. e non invece del canone di locazione, consapevoli dell'avvenuta cessazione del contratto. Per lo stesso titolo sono state ammesse al passivo del fallimento. Le proprietarie dell'immobile, nel predetto giudizio, si sono limitate a contestare l'avvenuta prescrizione del diritto, senza nulla opporre in merito alla sussistenza del diritto e alla sua natura.
Il credito per il pagamento dell'indennità di avviamento diviene esigibile solo al momento del rilascio dell'immobile (avvenuto in data 27.6.2022).
La Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui “Alla luce della disposizione di cui all'art. 2935 cod. civ., secondo la quale la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il termine iniziale della prescrizione del credito del conduttore di immobile urbano, destinato ad uso diverso dall'abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento, non può essere individuato nel momento della cessazione "de iure" del rapporto locativo (poiché, in tale momento, il diritto, pur già sorto, non è esercitabile in ragione della sua inesigibilità, scaturente dalla disciplina dettata dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978), ma coincide con il momento in cui l'immobile venga rilasciato senza il contestuale pagamento dell'indennità, poiché solo da tale momento il credito in questione diviene esigibile” (cass.
7168/1997).
Né l'intervenuto fallimento della società conduttrice e la morosità maturata successivamente fanno venir meno il diritto ad ottenere l'indennità di avviamento. Anche in questo caso occorre dare applicazione ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte secondo cui Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge a condizione che il rapporto sia sciolto per volontà unilaterale del locatore e il conduttore non sia inadempiente quando viene comunicata la disdetta, a tal fine non rilevando il ritardo nella riconsegna dell'immobile dopo la cessazione del rapporto: l'obbligazione del conduttore al rilascio dell'immobile e quella del locatore alla corresponsione dell'indennità di avviamento, pur dipendenti e reciprocamente esigibili, sorgono quando il rapporto è già cessato e si collocano dunque fuori dal sinallagma contrattuale
(Cass. 25736/2014). Si osserva inoltre che il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione sorge allorchè il rapporto venga a cessare per volontà del locatore e tale diritto non viene meno per il mancato pagamento di alcune mensilità relative alla fase di occupazione ex art. 1591 c.c. essendo i presupposti dell'indennità di avviamento costituiti 1) dall'esercizio nell'immobile locato di un'attività commerciale implicante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori;
2) dalla cessazione del rapporto di locazione per iniziativa e volontà del locatore, il quale abbia comunicato disdetta;
3) l'avvenuto rilascio dell'immobile locato.
A fronte di tali requisiti, il diritto all'indennità di avviamento matura automaticamente e nella misura prestabilita dalla legge.
Irrilevante appare infine l'intervenuta cessione di azienda dal momento che nell'effettuare la cessione parte conduttrice non vi ha ricompreso i diritti di credito versi terzi che sono stati pacificamente esclusi dalla cessione.
In considerazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Per le ragioni esposte, le opponenti sono soccombenti nel presente giudizio e devono pertanto essere condannate al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le cause innanzi al tribunale, scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale e valori minimi per la fase di trattazione e così complessivamente €
5.500,00 oltre accessori di legge ed oltre ad € 156,00 per l'attività di mediazione, essendosi svolto un unico incontro e cosi complessivamente €
5.656,00
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.656,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Paola Zampieri