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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3884/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Montalto Uffugo, Via G. Falcone n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Palermo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Giuseppe Gallo e CP_1
Rossella Scalercio - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Silvana Dolei che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere la presente opposizione e dichiarare la
nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta per le ragioni meglio esposte in
1 premessa. Con condanna degli enti opposti al pagamento delle spese e dei compensi di lite
da distrarre ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni dell' : “… se ne chiede, perciò, l'integrale Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del
d.lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni di : “… - di voler dichiarare l'inammissibilità Controparte_2
della opposizione, in via preliminare;
- di voler dichiarare, nel merito, la totale infondatezza
e, quindi, decretare il rigetto della domanda;
- con la condanna della Società ricorrente alla
refusione delle spese di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla cartella di pagamento n. 03420210024217102001,
afferente a credito dell' . Controparte_1
La parte ricorrente ha contestato principalmente la carenza di motivazione della cartella di pagamento e l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la tardività e inammissibilità
dell'opposizione e l'insussistenza della prescrizione. ha Controparte_2
affermato la carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta.
Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione relativa alla carenza di motivazione della cartella di pagamento è inammissibile atteso che, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché deve essere proposta nel termine indicato dall'art. 617 c.p.c., non rispettato nel caso in esame.
L'eccezione sarebbe anche infondata, non essendo contestato che la cartella di pagamento riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 151/2014 contestata nel procedimento n. 3933/2014.
Anche l'eccezione di prescrizione non può accogliersi.
Secondo la disciplina degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale comporta un effetto interruttivo istantaneo ex artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 1, c.c. e un effetto sospensivo in conseguenza del quale la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ex art. 2945, comma 2, c.c..
Nel caso di estinzione del giudizio, invece, resta fermo l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (per cui, dalla data della domanda si inizia un nuovo periodo di prescrizione) e non trova applicazione l'effetto sospensivo in pendenza di causa ex art. 2945, comma 3, c.c..
La ratio legis di tale disciplina va individuata nell'esigenza di evitare che il tempo necessario all'accertamento giurisdizionale del diritto possa produrre effetto estintivo in pregiudizio della parte titolare del diritto riconosciuto con sentenza passata in giudicato, sicché la disciplina di legge deve applicarsi nei soli casi in cui la parte nel cui interesse opera la norma dimostri di avere concreto interesse all'accertamento giurisdizionale coltivando con diligenza il processo, mentre, qualora il giudizio si estingua per inerzia della parte, non vi è
ragione di preservare quest'ultima dagli effetti estintivi riconducibili alla durata della lite, in modo tale che si mantiene il solo effetto interruttivo istantaneo.
3 Posta tale impostazione, tuttavia, occorre considerare che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione l'unica parte che ha interesse alla conclusione del giudizio è la parte opponente, sicché l'estinzione del giudizio conseguente all'inerzia delle parti deve interamente imputarsi alla parte stessa, evidenziandosi che la parte opposta ha, al contrario,
un diretto interesse all'estinzione del giudizio, che comporterebbe il definito consolidamento della sua posizione creditoria che - si sottolinea con carattere dirimente - ha base su titolo esecutivo, sicché non vi è necessità anche di un titolo giudiziale per il creditore.
In tal senso, dunque, l'interpretazione ampia dell'art. 2945, comma 3, c.c. alla luce della ratio legis indicata induce a ritenere la non applicabilità della norma al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, non potendosi non evidenziare effetti paradossali e processualmente non sostenibili che si verrebbero a realizzare.
Ritenendo, infatti, l'effetto interruttivo conseguente alla costituzione in giudizio della parte opposta (nel caso in esame in data 1.4.2015), verrebbe a configurarsi il decorso del termine di prescrizione quinquennale durante la pendenza del giudizio di opposizione ad ordinanza-
ingiunzione, sicché la parte opponente avrebbe addirittura interesse, per evitare l'alea del giudizio, di determinare l'estinzione del giudizio medesimo per far valere l'intervenuta prescrizione a seguito dell'estinzione del giudizio e dell'applicazione dell'art. 2945, comma
3, c.c..
Deve anche considerarsi che il Giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione potrebbe disporre la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con provvedimento interinale che ha efficacia per la sola durata del processo e che viene meno con l'estinzione del giudizio.
In tali casi il creditore non può agire in via esecutiva, sicché il termine di prescrizione non potrebbe decorrere durante la pendenza del giudizio per la sospensiva disposta, a conferma della non applicabilità dell'art. 2945, comma 3, c.c. al caso in esame, atteso che non può
applicarsi diversa disciplina di legge in ragione del provvedimento di sospensiva indicato.
4 Sulla base di tali argomentazioni, deve valere principalmente la considerazione per cui il
18.2.2021 vi è stato il definitivo consolidamento della posizione creditoria dell'
[...]
e che la cartella di pagamento oggi opposta è pienamente Controparte_1
tempestiva.
L'opposizione, dunque, deve rigettarsi.
La complessità delle questioni affrontate, in riferimento all'applicabilità dell'art. 2945,
comma 3, c.c. al caso in esame, determinano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3884/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Montalto Uffugo, Via G. Falcone n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Palermo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Giuseppe Gallo e CP_1
Rossella Scalercio - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Silvana Dolei che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere la presente opposizione e dichiarare la
nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta per le ragioni meglio esposte in
1 premessa. Con condanna degli enti opposti al pagamento delle spese e dei compensi di lite
da distrarre ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni dell' : “… se ne chiede, perciò, l'integrale Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del
d.lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni di : “… - di voler dichiarare l'inammissibilità Controparte_2
della opposizione, in via preliminare;
- di voler dichiarare, nel merito, la totale infondatezza
e, quindi, decretare il rigetto della domanda;
- con la condanna della Società ricorrente alla
refusione delle spese di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla cartella di pagamento n. 03420210024217102001,
afferente a credito dell' . Controparte_1
La parte ricorrente ha contestato principalmente la carenza di motivazione della cartella di pagamento e l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la tardività e inammissibilità
dell'opposizione e l'insussistenza della prescrizione. ha Controparte_2
affermato la carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta.
Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione relativa alla carenza di motivazione della cartella di pagamento è inammissibile atteso che, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché deve essere proposta nel termine indicato dall'art. 617 c.p.c., non rispettato nel caso in esame.
L'eccezione sarebbe anche infondata, non essendo contestato che la cartella di pagamento riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 151/2014 contestata nel procedimento n. 3933/2014.
Anche l'eccezione di prescrizione non può accogliersi.
Secondo la disciplina degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale comporta un effetto interruttivo istantaneo ex artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 1, c.c. e un effetto sospensivo in conseguenza del quale la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ex art. 2945, comma 2, c.c..
Nel caso di estinzione del giudizio, invece, resta fermo l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (per cui, dalla data della domanda si inizia un nuovo periodo di prescrizione) e non trova applicazione l'effetto sospensivo in pendenza di causa ex art. 2945, comma 3, c.c..
La ratio legis di tale disciplina va individuata nell'esigenza di evitare che il tempo necessario all'accertamento giurisdizionale del diritto possa produrre effetto estintivo in pregiudizio della parte titolare del diritto riconosciuto con sentenza passata in giudicato, sicché la disciplina di legge deve applicarsi nei soli casi in cui la parte nel cui interesse opera la norma dimostri di avere concreto interesse all'accertamento giurisdizionale coltivando con diligenza il processo, mentre, qualora il giudizio si estingua per inerzia della parte, non vi è
ragione di preservare quest'ultima dagli effetti estintivi riconducibili alla durata della lite, in modo tale che si mantiene il solo effetto interruttivo istantaneo.
3 Posta tale impostazione, tuttavia, occorre considerare che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione l'unica parte che ha interesse alla conclusione del giudizio è la parte opponente, sicché l'estinzione del giudizio conseguente all'inerzia delle parti deve interamente imputarsi alla parte stessa, evidenziandosi che la parte opposta ha, al contrario,
un diretto interesse all'estinzione del giudizio, che comporterebbe il definito consolidamento della sua posizione creditoria che - si sottolinea con carattere dirimente - ha base su titolo esecutivo, sicché non vi è necessità anche di un titolo giudiziale per il creditore.
In tal senso, dunque, l'interpretazione ampia dell'art. 2945, comma 3, c.c. alla luce della ratio legis indicata induce a ritenere la non applicabilità della norma al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, non potendosi non evidenziare effetti paradossali e processualmente non sostenibili che si verrebbero a realizzare.
Ritenendo, infatti, l'effetto interruttivo conseguente alla costituzione in giudizio della parte opposta (nel caso in esame in data 1.4.2015), verrebbe a configurarsi il decorso del termine di prescrizione quinquennale durante la pendenza del giudizio di opposizione ad ordinanza-
ingiunzione, sicché la parte opponente avrebbe addirittura interesse, per evitare l'alea del giudizio, di determinare l'estinzione del giudizio medesimo per far valere l'intervenuta prescrizione a seguito dell'estinzione del giudizio e dell'applicazione dell'art. 2945, comma
3, c.c..
Deve anche considerarsi che il Giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione potrebbe disporre la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con provvedimento interinale che ha efficacia per la sola durata del processo e che viene meno con l'estinzione del giudizio.
In tali casi il creditore non può agire in via esecutiva, sicché il termine di prescrizione non potrebbe decorrere durante la pendenza del giudizio per la sospensiva disposta, a conferma della non applicabilità dell'art. 2945, comma 3, c.c. al caso in esame, atteso che non può
applicarsi diversa disciplina di legge in ragione del provvedimento di sospensiva indicato.
4 Sulla base di tali argomentazioni, deve valere principalmente la considerazione per cui il
18.2.2021 vi è stato il definitivo consolidamento della posizione creditoria dell'
[...]
e che la cartella di pagamento oggi opposta è pienamente Controparte_1
tempestiva.
L'opposizione, dunque, deve rigettarsi.
La complessità delle questioni affrontate, in riferimento all'applicabilità dell'art. 2945,
comma 3, c.c. al caso in esame, determinano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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