TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 47/2019 (n. 665/19 R.G.)”, e vertenteTRA
, (p. iva : ), in persona dell'Amm.re Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rapp.te p.t., sig. , elettivamente domiciliata in Parte_1
Vallo della Lucania (SA), in P.zza Vittorio Emanuele n. 15, presso lo studio dell'Avv. Marco Sansone, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza della Vittoria n. 4/A in PERITO (SA), presso lo studio dell'avv. Cirillo Maurizio Nicola, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 13.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 47.2019, depositato in data 21.05.2019, la opponente , in persona dell'Amm.re Unico Parte_1
e legale rapp.te p.t., , conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig.
, al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… Controparte_1
“- dichiarare NULLO il decreto ingiuntivo n. 47/2019 (n. 665/19 R.G.), emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania il 25 marzo 2019 e depositato in pari data stante la prescrizione del diritto di credito fatto valere, vale a dire la decorrenza dei termini normativamente previsti ex art. 2948 cod.civ ; - condannare, in caso di opposizione, il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio, oltre il rimborso del 12,5% per spese generali su diritti ed onorari, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo..…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il signor , il Controparte_1 quale, contestando la domanda in fatto ed in diritto, in quanto infondata, concludeva testualmente:…”-In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione si appalesa infondata e comunque perché non è fondata su prova scritta. -Nel merito: rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e concederne la definitiva esecuzione. -Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, oltre il contributo forfettario del 15% e gli accessori dovuti per legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per fattone anticipo….”. Successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. L'opposizione è infondata. Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale (buste paga, straordinari, ecc..) e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro (Tfr) si prescrivono in 5 anni. Inoltre secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il dies a quo del termine di prescrizione è da individuare nel momento della cessazione del rapporto. Ebbene, nel caso de qua agitur, cessato il rapporto il 31.1.2014, il termine di prescrizione è da individuare al 31.1.2014. Nella documentazione prodotta da parte opposta vi è atto interruttivo della prescrizione inviato dall'opposto l'8.1.2019 e recapitata all'opponente l'11.1.2019 (cfr documenti allegati al fascicolo del monitorio), costituito da un formale atto di messa in mora, in cui si chiede in pagamento il tfr maturato. Pertanto, l'eccezione dell'opponente risulta infondata atteso che pochi giorni prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale (31.1.2019) il debitore ha recapitato nei confronti del debitore un atto interruttivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 21.05.2019 dalla , in persona Parte_1 dell'Amm.re Unico e legale rapp.te p.t. nei confronti di , ogni Controparte_1 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo RG n. 47/2019;
Pag. 2 di 3 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Così deciso in Vallo della Lucania 13 marzo 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 47/2019 (n. 665/19 R.G.)”, e vertenteTRA
, (p. iva : ), in persona dell'Amm.re Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rapp.te p.t., sig. , elettivamente domiciliata in Parte_1
Vallo della Lucania (SA), in P.zza Vittorio Emanuele n. 15, presso lo studio dell'Avv. Marco Sansone, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza della Vittoria n. 4/A in PERITO (SA), presso lo studio dell'avv. Cirillo Maurizio Nicola, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 13.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 47.2019, depositato in data 21.05.2019, la opponente , in persona dell'Amm.re Unico Parte_1
e legale rapp.te p.t., , conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig.
, al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… Controparte_1
“- dichiarare NULLO il decreto ingiuntivo n. 47/2019 (n. 665/19 R.G.), emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania il 25 marzo 2019 e depositato in pari data stante la prescrizione del diritto di credito fatto valere, vale a dire la decorrenza dei termini normativamente previsti ex art. 2948 cod.civ ; - condannare, in caso di opposizione, il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio, oltre il rimborso del 12,5% per spese generali su diritti ed onorari, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo..…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il signor , il Controparte_1 quale, contestando la domanda in fatto ed in diritto, in quanto infondata, concludeva testualmente:…”-In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione si appalesa infondata e comunque perché non è fondata su prova scritta. -Nel merito: rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e concederne la definitiva esecuzione. -Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, oltre il contributo forfettario del 15% e gli accessori dovuti per legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per fattone anticipo….”. Successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. L'opposizione è infondata. Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale (buste paga, straordinari, ecc..) e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro (Tfr) si prescrivono in 5 anni. Inoltre secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il dies a quo del termine di prescrizione è da individuare nel momento della cessazione del rapporto. Ebbene, nel caso de qua agitur, cessato il rapporto il 31.1.2014, il termine di prescrizione è da individuare al 31.1.2014. Nella documentazione prodotta da parte opposta vi è atto interruttivo della prescrizione inviato dall'opposto l'8.1.2019 e recapitata all'opponente l'11.1.2019 (cfr documenti allegati al fascicolo del monitorio), costituito da un formale atto di messa in mora, in cui si chiede in pagamento il tfr maturato. Pertanto, l'eccezione dell'opponente risulta infondata atteso che pochi giorni prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale (31.1.2019) il debitore ha recapitato nei confronti del debitore un atto interruttivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 21.05.2019 dalla , in persona Parte_1 dell'Amm.re Unico e legale rapp.te p.t. nei confronti di , ogni Controparte_1 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo RG n. 47/2019;
Pag. 2 di 3 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Così deciso in Vallo della Lucania 13 marzo 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3