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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 1021 per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
C.F. e P.I. , con sede legale in Padova, via San Parte_1 P.IVA_1
Marco n. 11/C, in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura Parte_2
a rogito Notaio di Padova, Rep. n. 41112/49001, reg. il 8.10.2021, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Renata Castellan del Foro di Treviso e, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv. Cesare
Grappi del Foro di Reggio Emilia, con Studio in Reggio Emilia, via A. Pansa n. 1, ed elettivamente domiciliata in Siena, via del Cavallerizzo n. 4, presso lo Studio dell'Avv.
Marco Bianchini, quale creditrice procedente nella esecuzione mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 881/2022 presso il Tribunale di Siena;
ATTRICE OPPOSTA
contro pagina 1 di 10
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. P_ CodiceFiscale_1
Eleonora Olimpieri del Foro di Viterbo, con Studio in Viterbo, via Pacinotti n. 5, ove è elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, quale debitrice esecutata nella esecuzione mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 881/2022 presso il Tribunale di Siena;
CONVENUTA OPPONENTE
e
C.F. , presso la Direzione Provinciale di Montepulciano, in CP_2 P.IVA_2
persona del Direttore Provinciale pro tempore, con sede in Montepulciano, via di
Voltaia Nel Corso n. 57, quale terzo pignorato nella esecuzione mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 881/2022 presso il Tribunale di Siena;
CONVENUTO TERZO PIGNORATO
CONTUMACE
OGGETTO: fase di merito della opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24.09.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute nei rispettivi fogli depositati nel fascicolo telematico, nei seguenti termini: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via principale: accertare e dichiarare la validità e legittimità del titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 881/2022 del Tribunale di
pagina 2 di 10 Siena, costituito dal mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/93, a rogito del Dott.
, Notaio in Viterbo, Rep. n. 333478 Racc. 20649, stipulato in data Persona_2
13.12.1999, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la pendenza del diritto di credito vantato dalla creditrice ricorrente nei confronti della IG.ra (C.F. Parte_1 P_ [...]
), in forza del suddetto titolo esecutivo e, di conseguenza, accertare e C.F._1
dichiarare la legittimità del procedimento esecutivo R.G.E. n. 881/2022, instaurato dinanzi al Tribunale di Siena, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto e, di conseguenza, rigettare la spiegata opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, nonché di spese generali, IVA e Cpa come per legge, anche della fase cautelare della presente opposizione”.
Parte convenuta: “Piaccia al Giudice adito accogliere l'opposizione spiegata dalla SI.ra , accertando e dichiarando l'improcedibilità, l'inesistenza, P_
estinzione e/o illegittimità della esecuzione forzata oggetto di causa, in particolare per essere inesistente, illegittimo, inefficace, comunque privo di giuridici effetti il titolo esecutivo che fonda l'azione, per intervenuta e totale estinzione del credito di cui al mutuo fondiario notificato, interamente corrisposto dalla a titolo di capitale, P_
spese, interessi e compensi professionali maturati.
Voglia, altresì, il Giudice adito accogliere l'opposizione spiegata perché il credito residuo presuntivamente vantato dalla odierna attrice risulta illegittimo, infondato e non provato né in merito alla sua legittimità e fondatezza, né per ciò che attiene la sua entità, sulla base della documentazione prodotta dalla che risulta carente, Parte_1
discordante, di esclusiva formazione unilaterale e non consente all'opponente di valutare correttezza, regolarità e legittimità delle movimentazioni e dei risultati contabili in essa riportati.
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario, e con condanna della controparte alle
pagina 3 di 10 spese del giudizio, anche ex art. 96 I° comma c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dell'azione, anche alla luce della documentazione inviata dalla presunta debitrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
27.04.2023, (iscritto il 4.05.2023), introduceva la fase di merito della opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., promossa dalla SI.ra nell'ambito della P_
procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 881/2022, e conveniva pertanto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la stessa SI.ra e l (rispettivamente debitrice P_ CP_2
e terzo pignorato nella citata esecuzione).
La società attrice chiedeva nell'atto introduttivo accertarsi e dichiararsi la validità e legittimità del titolo esecutivo da essa azionato nella suddetta esecuzione n. 881/2022, costituito dal mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/93, stipulato in data 13.12.1999 a rogito Notaio di Viterbo (rep. 333478 – racc. 20649), e quindi accertarsi Persona_2
la pendenza del relativo diritto di credito vantato, con conseguente declaratoria di legittimità della procedura esecutiva e rigetto della spiegata opposizione ex art. 615 co. 2
c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari, anche della fase cautelare della opposizione.
La premetteva in citazione la ricostruzione, in fatto, delle vicende e degli Parte_1
sviluppi processuali che avevano determinato un credito in favore di
[...]
nei confronti della SI.ra di euro 12.846,54, alla chiusura Controparte_3 P_
della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 161/2008, somma dovuta in forza della differenza tra calcolo al tasso convenzionale e calcolo al tasso legale degli interessi sul capitale ex art. 2855 co. 3 c.c., per il periodo tra il 01.01.2009 e la data di vendita nella sopra citata esecuzione immobiliare.
Deduceva poi in citazione come, divenuta titolare del credito a Parte_1
seguito di cessioni successivamente intervenute, avesse notificato alla SI.ra , al P_
fine di poter recuperare il proprio credito, il titolo esecutivo costituito dal mutuo pagina 4 di 10 fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/93 stipulato il 13.12.1999, unitamente all'atto di precetto intimante il pagamento di euro 10.943,33, importo dovuto in forza degli estratti conto prodotti e ulteriori spese legali;
che, non essendo andati a buon fine i tentativi di recupero bonario, notificava alla debitrice atto di pignoramento presso terzi con terzo pignorato , dandosi, così, luogo alla iscrizione a ruolo della esecuzione n. 881/2022 CP_2
presso questo Tribunale;
che, depositato dalla SI.ra ricorso in opposizione P_
all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., trovava accoglimento la richiesta, in quella sede avanzata, di sospensione della procedura, con assegnazione del termine fino al
30.04.2023 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Si assumeva, anzitutto, in diritto, in atto di citazione, la legittimità del titolo esecutivo, rappresentato dal sopra citato mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, poi oggetto di accollo da parte della SI.ra e dell'ex marito;
che, dunque, era P_ Parte_3
da ritenersi palesemente infondata la contestazione secondo la quale aveva Parte_1
utilizzato gli estratti conto quale titolo esecutivo, avendo essa, al contrario, sempre individuato nel mutuo del 13.12.1999 il proprio titolo esecutivo;
che parimenti da disattendersi era la ritenuta “inesistenza e/o illegittimità” di tale contratto, essendo stato quest'ultimo validamente stipulato, munito di formula esecutiva e successivamente oggetto di accollo, e comunque non avendo fornito la controparte elementi probatori, né riferimenti normativi, a sostegno di quanto affermato.
Circa poi la eSIibilità del credito residuo, sosteneva la società attrice come alla conclusione della procedura esecutiva immobiliare il credito chirografario di CP_4
non fosse stato soddisfatto, avendo la incassato le somme che le spettavano
[...] CP_3
in forza del proprio credito ipotecario, residuando, dunque, un credito chirografario ancora dovuto dalla SI.ra ad essa , quale cessionaria di P_ Parte_1 CP_4
che, più precisamente, l'esistenza di tale credito chirografario trovava il proprio
[...]
fondamento nella previsione di cui all'art. 2855 co. 3 c.c., secondo il quale l'iscrizione ipotecaria del capitale faceva pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella pagina 5 di 10 misura legale e fino alla data della vendita;
che, pertanto, aveva Controparte_5
potuto collocare tra i propri crediti ipotecari anche gli interessi maturati dall'inizio del
2019 fino alla data della vendita, ma soltanto nella misura massima del tasso legale;
che la quota degli interessi residua, determinata sottraendo il tasso legale dal tasso convenzionale pattuito nel contratto di mutuo, era invece stata “degradata” ex lege quale credito chirografario;
che il risultato di tale operazione contabile era stato riportato negli estratti conto della creditrice cedente (già , Controparte_6 Controparte_5
prodotti, che facevano riferimento al rapporto intestato a e a Parte_3 P_
a partire dalla data in cui aveva acquistato il relativo credito da
[...] CP_6
fino alla data in cui la stessa aveva ceduto lo stesso credito a Cherry 106 CP_4
s.p.a.; che, dunque, pur avendo la beneficiato, in sede di distribuzione finale CP_3
nell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 161/2008 del Tribunale di Viterbo, dell'incasso della somma di euro 26.124,28, residuava comunque un credito in suo favore nei termini indicati in atto di citazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 13.06.2023, la SI.ra , premessa P_
la ricostruzione della complessiva vicenda che l'aveva vista coinvolta, anche con riferimento all'esecuzione immobiliare n. 161/2008 presso il Tribunale di Viterbo, assumeva come il credito portato dal mutuo azionato de quo dovesse considerarsi completamente estinto per intervenuto, totale pagamento, con conseguente non debenza di ulteriori somme a tale titolo, neanche ai sensi dell'art. 2855 comma 3 c.c., come invece ex adverso richiesto;
né il Giudice avrebbe potuto accertare l'esistenza di ulteriori somme da essa dovute sulla base della documentazione prodotta da controparte (estratti conto), apparendo la stessa carente, discordante, oltre che di esclusiva formazione unilaterale della Banca, tale, quindi, da non consentire la valutazione di correttezza, regolarità e legittimità delle movimentazioni e dei risultati contabili in essa riportati.
La convenuta, esposte, quindi, dettagliatamente in comparsa le asserite incongruenze delle risultanze contabili ex adverso prodotte, avuto riguardo, in particolare, alle voci richieste sia a titolo di spese della procedura di divisione ed esecutiva immobiliare che pagina 6 di 10 per recupero capitale ed interessi, contestava la debenza dell'importo richiestole di euro
10.615,03.
Anche con riferimento all'estratto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93 del
[...]
si assumeva in comparsa come non vi fosse prova certa della esatta Controparte_7
riconducibilità del documento alla posizione e come, comunque, in Controparte_8
tema di prova del credito fornita da istituto bancario, dovesse distinguersi l'estratto ex art. 50 TUB, quale dichiarazione unilaterale di un funzionario bancario, dall'ordinario estratto conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo con le condizioni attive e passive applicate dalla CP_3
che, dunque, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non poteva prescindere dalla conoscenza di tutte le movimentazioni contabili pregresse intercorse durante il rapporto, elementi, questi, del tutto mancanti nel caso di specie.
Relativamente, infine, alla pretesa qualificazione dell'asserito credito azionato quale differenza tra calcolo al tasso convenzionale e calcolo al tasso legale degli interessi sul capitale ex art. 2855 comma 3, c.c., per il periodo tra l'1.01.2009 e la data della vendita, deduceva la convenuta come non fosse stata fornita alcuna indicazione circa le modalità di calcolo utilizzate per giungere a tale risultato;
che, pertanto, stante l'avvenuto integrale versamento del credito ex adverso vantato, vi erano anche i presupposti per la condanna della società attrice alle spese per lite temeraria, da quantificarsi in via equitativa.
Concludeva, quindi, la convenuta chiedendo accogliersi la spiegata opposizione, con conseguente declaratoria di improcedibilità, inesistenza, estinzione e/o illegittimità della esecuzione forzata in oggetto, per essere inesistente, illegittimo, inefficace il titolo esecutivo azionato a seguito di intervenuta, totale estinzione del credito di cui al mutuo fondiario notificatole, per capitale, spese, interessi e compensi professionali maturati.
Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, anche ex art. 96 I° comma c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dell'azione.
pagina 7 di 10 Il Giudice, con ordinanza del 23.03.2024, a scioglimento di riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 21.11.2023, ritenuta la natura documentale del giudizio, disponeva la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza, all'uopo fissata, del 24.09.2024, i procuratori rassegnavano le conclusioni nei termini in epigrafe riportati, ed il Giudice riteneva quindi la causa in decisione.
La proposta opposizione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla società attrice nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della proposta opposizione.
Deve, anzitutto, affermarsi la legittimità del titolo esecutivo azionato da Parte_1
quale cessionaria di originaria creditrice, costituito dal contratto di
[...] CP_5
mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. n. 385/93, a rogito Notaio di Viterbo Persona_2
del 13.12.1999, munito di formula esecutiva in data 21.12.1999 (doc. 2 allegato alla citazione), titolo poi indicato sia nell'atto di precetto che nell'atto di pignoramento, entrambi correttamente notificati alla SI.ra nell'ambito della procedura P_
esecutiva presso terzi introdotta nei suoi confronti, con terzo pignorato n. CP_2
R.G.E. 881/2022.
Di talché, gli estratti conto versati in atti dall'attrice integrano soltanto la documentazione a mezzo della quale si è inteso rappresentare le operazioni contabili attestanti il credito vantato, non essendo, dunque, tali estratti stati posti dall'attrice medesima a diretto ed immediato fondamento dell'azione esecutiva di recupero del credito vantato.
Dall'esame della documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione può dunque evincersi la sussistenza del residuo credito richiesto da Parte_1
In particolare, va, infatti, rilevato come, in sede di piano di riparto finale nella esecuzione immobiliare n. 161/2008 presso il Tribunale di Viterbo, sia stata assegnata a la somma di euro 26.451,87, quale credito ipotecario residuo (doc. Controparte_5
pagina 8 di 10 10 alla citazione), avendo precedentemente incassato l'importo di euro 38.072,73 (quale quota spettante alla SI.ra , comproprietaria e debitrice solidale con l'esecutato P_
, in sede di giudizio divisorio, come da sentenza n. 176/2017 del Tribunale di Pt_3
Viterbo (doc. 9 allegato alla citazione).
Tuttavia, la suddetta assegnazione della somma di euro 26.451,87 non estingueva completamente il credito vantato da come risulta dagli estratti conto Controparte_5
prodotti in allegato all'atto di citazione, per un totale ancora dovuto di euro 10.615,03
(doc. 18).
E l'esistenza di questo residuo credito chirografario trova il proprio fondamento nella previsione dell'art. 2855 co. 3 c.c., secondo il quale l'iscrizione ipotecaria del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
Dunque, nel caso di specie, ha potuto collocare tra i propri crediti Controparte_5
ipotecari anche gli interessi maturati dall'inizio del 2019 fino alla data della vendita, ma soltanto, appunto, nella misura massima del tasso legale.
Di talché, la quota degli interessi residua, determinata sottraendo il tasso legale dal tasso convenzionale pattuito nel contratto di mutuo, è stata invece “degradata” ex lege quale credito chirografario.
Ed il risultato della suddetta operazione contabile risulta riportato negli estratti conto della creditrice cedente prodotti sub citato doc. 18. Controparte_6
In conclusione, risulta ancora dovuta dalla SI.ra alla creditrice P_ Parte_1
la somma di euro 10.615,03, come successivamente indicata nell'atto di precetto
[...]
notificato alla debitrice unitamente al titolo esecutivo nella procedura presso terzi (con terzo ) n. 881/2022. CP_2
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della SI.ra , quale P_
pagina 9 di 10 convenuta opponente, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M.
55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase/attività istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede: accerta e dichiara la sussistenza e pendenza del diritto di credito in favore dell'attrice/creditrice procedente nei confronti della Parte_1
convenuta/debitrice nei termini di cui in motivazione. P_
Rigetta, per l'effetto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II° c. c.p.c. introdotta da con conseguente legittimità della promossa procedura R.G.E. n. P_
881/2022 presso questo Tribunale, Sezione Esecuzioni Mobiliari.
Condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice P_ Parte_1
le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 3.397,00 per
[...]
compenso di Avvocato, e di euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 01.06.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 allegato alla citazione), come da relativa precisazione del credito del 13.10.2018 (all.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 1021 per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
C.F. e P.I. , con sede legale in Padova, via San Parte_1 P.IVA_1
Marco n. 11/C, in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura Parte_2
a rogito Notaio di Padova, Rep. n. 41112/49001, reg. il 8.10.2021, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Renata Castellan del Foro di Treviso e, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv. Cesare
Grappi del Foro di Reggio Emilia, con Studio in Reggio Emilia, via A. Pansa n. 1, ed elettivamente domiciliata in Siena, via del Cavallerizzo n. 4, presso lo Studio dell'Avv.
Marco Bianchini, quale creditrice procedente nella esecuzione mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 881/2022 presso il Tribunale di Siena;
ATTRICE OPPOSTA
contro pagina 1 di 10
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. P_ CodiceFiscale_1
Eleonora Olimpieri del Foro di Viterbo, con Studio in Viterbo, via Pacinotti n. 5, ove è elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, quale debitrice esecutata nella esecuzione mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 881/2022 presso il Tribunale di Siena;
CONVENUTA OPPONENTE
e
C.F. , presso la Direzione Provinciale di Montepulciano, in CP_2 P.IVA_2
persona del Direttore Provinciale pro tempore, con sede in Montepulciano, via di
Voltaia Nel Corso n. 57, quale terzo pignorato nella esecuzione mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 881/2022 presso il Tribunale di Siena;
CONVENUTO TERZO PIGNORATO
CONTUMACE
OGGETTO: fase di merito della opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24.09.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute nei rispettivi fogli depositati nel fascicolo telematico, nei seguenti termini: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via principale: accertare e dichiarare la validità e legittimità del titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 881/2022 del Tribunale di
pagina 2 di 10 Siena, costituito dal mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/93, a rogito del Dott.
, Notaio in Viterbo, Rep. n. 333478 Racc. 20649, stipulato in data Persona_2
13.12.1999, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la pendenza del diritto di credito vantato dalla creditrice ricorrente nei confronti della IG.ra (C.F. Parte_1 P_ [...]
), in forza del suddetto titolo esecutivo e, di conseguenza, accertare e C.F._1
dichiarare la legittimità del procedimento esecutivo R.G.E. n. 881/2022, instaurato dinanzi al Tribunale di Siena, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto e, di conseguenza, rigettare la spiegata opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, nonché di spese generali, IVA e Cpa come per legge, anche della fase cautelare della presente opposizione”.
Parte convenuta: “Piaccia al Giudice adito accogliere l'opposizione spiegata dalla SI.ra , accertando e dichiarando l'improcedibilità, l'inesistenza, P_
estinzione e/o illegittimità della esecuzione forzata oggetto di causa, in particolare per essere inesistente, illegittimo, inefficace, comunque privo di giuridici effetti il titolo esecutivo che fonda l'azione, per intervenuta e totale estinzione del credito di cui al mutuo fondiario notificato, interamente corrisposto dalla a titolo di capitale, P_
spese, interessi e compensi professionali maturati.
Voglia, altresì, il Giudice adito accogliere l'opposizione spiegata perché il credito residuo presuntivamente vantato dalla odierna attrice risulta illegittimo, infondato e non provato né in merito alla sua legittimità e fondatezza, né per ciò che attiene la sua entità, sulla base della documentazione prodotta dalla che risulta carente, Parte_1
discordante, di esclusiva formazione unilaterale e non consente all'opponente di valutare correttezza, regolarità e legittimità delle movimentazioni e dei risultati contabili in essa riportati.
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario, e con condanna della controparte alle
pagina 3 di 10 spese del giudizio, anche ex art. 96 I° comma c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dell'azione, anche alla luce della documentazione inviata dalla presunta debitrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
27.04.2023, (iscritto il 4.05.2023), introduceva la fase di merito della opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., promossa dalla SI.ra nell'ambito della P_
procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 881/2022, e conveniva pertanto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la stessa SI.ra e l (rispettivamente debitrice P_ CP_2
e terzo pignorato nella citata esecuzione).
La società attrice chiedeva nell'atto introduttivo accertarsi e dichiararsi la validità e legittimità del titolo esecutivo da essa azionato nella suddetta esecuzione n. 881/2022, costituito dal mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/93, stipulato in data 13.12.1999 a rogito Notaio di Viterbo (rep. 333478 – racc. 20649), e quindi accertarsi Persona_2
la pendenza del relativo diritto di credito vantato, con conseguente declaratoria di legittimità della procedura esecutiva e rigetto della spiegata opposizione ex art. 615 co. 2
c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari, anche della fase cautelare della opposizione.
La premetteva in citazione la ricostruzione, in fatto, delle vicende e degli Parte_1
sviluppi processuali che avevano determinato un credito in favore di
[...]
nei confronti della SI.ra di euro 12.846,54, alla chiusura Controparte_3 P_
della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 161/2008, somma dovuta in forza della differenza tra calcolo al tasso convenzionale e calcolo al tasso legale degli interessi sul capitale ex art. 2855 co. 3 c.c., per il periodo tra il 01.01.2009 e la data di vendita nella sopra citata esecuzione immobiliare.
Deduceva poi in citazione come, divenuta titolare del credito a Parte_1
seguito di cessioni successivamente intervenute, avesse notificato alla SI.ra , al P_
fine di poter recuperare il proprio credito, il titolo esecutivo costituito dal mutuo pagina 4 di 10 fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/93 stipulato il 13.12.1999, unitamente all'atto di precetto intimante il pagamento di euro 10.943,33, importo dovuto in forza degli estratti conto prodotti e ulteriori spese legali;
che, non essendo andati a buon fine i tentativi di recupero bonario, notificava alla debitrice atto di pignoramento presso terzi con terzo pignorato , dandosi, così, luogo alla iscrizione a ruolo della esecuzione n. 881/2022 CP_2
presso questo Tribunale;
che, depositato dalla SI.ra ricorso in opposizione P_
all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., trovava accoglimento la richiesta, in quella sede avanzata, di sospensione della procedura, con assegnazione del termine fino al
30.04.2023 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Si assumeva, anzitutto, in diritto, in atto di citazione, la legittimità del titolo esecutivo, rappresentato dal sopra citato mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, poi oggetto di accollo da parte della SI.ra e dell'ex marito;
che, dunque, era P_ Parte_3
da ritenersi palesemente infondata la contestazione secondo la quale aveva Parte_1
utilizzato gli estratti conto quale titolo esecutivo, avendo essa, al contrario, sempre individuato nel mutuo del 13.12.1999 il proprio titolo esecutivo;
che parimenti da disattendersi era la ritenuta “inesistenza e/o illegittimità” di tale contratto, essendo stato quest'ultimo validamente stipulato, munito di formula esecutiva e successivamente oggetto di accollo, e comunque non avendo fornito la controparte elementi probatori, né riferimenti normativi, a sostegno di quanto affermato.
Circa poi la eSIibilità del credito residuo, sosteneva la società attrice come alla conclusione della procedura esecutiva immobiliare il credito chirografario di CP_4
non fosse stato soddisfatto, avendo la incassato le somme che le spettavano
[...] CP_3
in forza del proprio credito ipotecario, residuando, dunque, un credito chirografario ancora dovuto dalla SI.ra ad essa , quale cessionaria di P_ Parte_1 CP_4
che, più precisamente, l'esistenza di tale credito chirografario trovava il proprio
[...]
fondamento nella previsione di cui all'art. 2855 co. 3 c.c., secondo il quale l'iscrizione ipotecaria del capitale faceva pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella pagina 5 di 10 misura legale e fino alla data della vendita;
che, pertanto, aveva Controparte_5
potuto collocare tra i propri crediti ipotecari anche gli interessi maturati dall'inizio del
2019 fino alla data della vendita, ma soltanto nella misura massima del tasso legale;
che la quota degli interessi residua, determinata sottraendo il tasso legale dal tasso convenzionale pattuito nel contratto di mutuo, era invece stata “degradata” ex lege quale credito chirografario;
che il risultato di tale operazione contabile era stato riportato negli estratti conto della creditrice cedente (già , Controparte_6 Controparte_5
prodotti, che facevano riferimento al rapporto intestato a e a Parte_3 P_
a partire dalla data in cui aveva acquistato il relativo credito da
[...] CP_6
fino alla data in cui la stessa aveva ceduto lo stesso credito a Cherry 106 CP_4
s.p.a.; che, dunque, pur avendo la beneficiato, in sede di distribuzione finale CP_3
nell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 161/2008 del Tribunale di Viterbo, dell'incasso della somma di euro 26.124,28, residuava comunque un credito in suo favore nei termini indicati in atto di citazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 13.06.2023, la SI.ra , premessa P_
la ricostruzione della complessiva vicenda che l'aveva vista coinvolta, anche con riferimento all'esecuzione immobiliare n. 161/2008 presso il Tribunale di Viterbo, assumeva come il credito portato dal mutuo azionato de quo dovesse considerarsi completamente estinto per intervenuto, totale pagamento, con conseguente non debenza di ulteriori somme a tale titolo, neanche ai sensi dell'art. 2855 comma 3 c.c., come invece ex adverso richiesto;
né il Giudice avrebbe potuto accertare l'esistenza di ulteriori somme da essa dovute sulla base della documentazione prodotta da controparte (estratti conto), apparendo la stessa carente, discordante, oltre che di esclusiva formazione unilaterale della Banca, tale, quindi, da non consentire la valutazione di correttezza, regolarità e legittimità delle movimentazioni e dei risultati contabili in essa riportati.
La convenuta, esposte, quindi, dettagliatamente in comparsa le asserite incongruenze delle risultanze contabili ex adverso prodotte, avuto riguardo, in particolare, alle voci richieste sia a titolo di spese della procedura di divisione ed esecutiva immobiliare che pagina 6 di 10 per recupero capitale ed interessi, contestava la debenza dell'importo richiestole di euro
10.615,03.
Anche con riferimento all'estratto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93 del
[...]
si assumeva in comparsa come non vi fosse prova certa della esatta Controparte_7
riconducibilità del documento alla posizione e come, comunque, in Controparte_8
tema di prova del credito fornita da istituto bancario, dovesse distinguersi l'estratto ex art. 50 TUB, quale dichiarazione unilaterale di un funzionario bancario, dall'ordinario estratto conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo con le condizioni attive e passive applicate dalla CP_3
che, dunque, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non poteva prescindere dalla conoscenza di tutte le movimentazioni contabili pregresse intercorse durante il rapporto, elementi, questi, del tutto mancanti nel caso di specie.
Relativamente, infine, alla pretesa qualificazione dell'asserito credito azionato quale differenza tra calcolo al tasso convenzionale e calcolo al tasso legale degli interessi sul capitale ex art. 2855 comma 3, c.c., per il periodo tra l'1.01.2009 e la data della vendita, deduceva la convenuta come non fosse stata fornita alcuna indicazione circa le modalità di calcolo utilizzate per giungere a tale risultato;
che, pertanto, stante l'avvenuto integrale versamento del credito ex adverso vantato, vi erano anche i presupposti per la condanna della società attrice alle spese per lite temeraria, da quantificarsi in via equitativa.
Concludeva, quindi, la convenuta chiedendo accogliersi la spiegata opposizione, con conseguente declaratoria di improcedibilità, inesistenza, estinzione e/o illegittimità della esecuzione forzata in oggetto, per essere inesistente, illegittimo, inefficace il titolo esecutivo azionato a seguito di intervenuta, totale estinzione del credito di cui al mutuo fondiario notificatole, per capitale, spese, interessi e compensi professionali maturati.
Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, anche ex art. 96 I° comma c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dell'azione.
pagina 7 di 10 Il Giudice, con ordinanza del 23.03.2024, a scioglimento di riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 21.11.2023, ritenuta la natura documentale del giudizio, disponeva la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza, all'uopo fissata, del 24.09.2024, i procuratori rassegnavano le conclusioni nei termini in epigrafe riportati, ed il Giudice riteneva quindi la causa in decisione.
La proposta opposizione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla società attrice nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della proposta opposizione.
Deve, anzitutto, affermarsi la legittimità del titolo esecutivo azionato da Parte_1
quale cessionaria di originaria creditrice, costituito dal contratto di
[...] CP_5
mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. n. 385/93, a rogito Notaio di Viterbo Persona_2
del 13.12.1999, munito di formula esecutiva in data 21.12.1999 (doc. 2 allegato alla citazione), titolo poi indicato sia nell'atto di precetto che nell'atto di pignoramento, entrambi correttamente notificati alla SI.ra nell'ambito della procedura P_
esecutiva presso terzi introdotta nei suoi confronti, con terzo pignorato n. CP_2
R.G.E. 881/2022.
Di talché, gli estratti conto versati in atti dall'attrice integrano soltanto la documentazione a mezzo della quale si è inteso rappresentare le operazioni contabili attestanti il credito vantato, non essendo, dunque, tali estratti stati posti dall'attrice medesima a diretto ed immediato fondamento dell'azione esecutiva di recupero del credito vantato.
Dall'esame della documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione può dunque evincersi la sussistenza del residuo credito richiesto da Parte_1
In particolare, va, infatti, rilevato come, in sede di piano di riparto finale nella esecuzione immobiliare n. 161/2008 presso il Tribunale di Viterbo, sia stata assegnata a la somma di euro 26.451,87, quale credito ipotecario residuo (doc. Controparte_5
pagina 8 di 10 10 alla citazione), avendo precedentemente incassato l'importo di euro 38.072,73 (quale quota spettante alla SI.ra , comproprietaria e debitrice solidale con l'esecutato P_
, in sede di giudizio divisorio, come da sentenza n. 176/2017 del Tribunale di Pt_3
Viterbo (doc. 9 allegato alla citazione).
Tuttavia, la suddetta assegnazione della somma di euro 26.451,87 non estingueva completamente il credito vantato da come risulta dagli estratti conto Controparte_5
prodotti in allegato all'atto di citazione, per un totale ancora dovuto di euro 10.615,03
(doc. 18).
E l'esistenza di questo residuo credito chirografario trova il proprio fondamento nella previsione dell'art. 2855 co. 3 c.c., secondo il quale l'iscrizione ipotecaria del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
Dunque, nel caso di specie, ha potuto collocare tra i propri crediti Controparte_5
ipotecari anche gli interessi maturati dall'inizio del 2019 fino alla data della vendita, ma soltanto, appunto, nella misura massima del tasso legale.
Di talché, la quota degli interessi residua, determinata sottraendo il tasso legale dal tasso convenzionale pattuito nel contratto di mutuo, è stata invece “degradata” ex lege quale credito chirografario.
Ed il risultato della suddetta operazione contabile risulta riportato negli estratti conto della creditrice cedente prodotti sub citato doc. 18. Controparte_6
In conclusione, risulta ancora dovuta dalla SI.ra alla creditrice P_ Parte_1
la somma di euro 10.615,03, come successivamente indicata nell'atto di precetto
[...]
notificato alla debitrice unitamente al titolo esecutivo nella procedura presso terzi (con terzo ) n. 881/2022. CP_2
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della SI.ra , quale P_
pagina 9 di 10 convenuta opponente, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M.
55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase/attività istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede: accerta e dichiara la sussistenza e pendenza del diritto di credito in favore dell'attrice/creditrice procedente nei confronti della Parte_1
convenuta/debitrice nei termini di cui in motivazione. P_
Rigetta, per l'effetto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II° c. c.p.c. introdotta da con conseguente legittimità della promossa procedura R.G.E. n. P_
881/2022 presso questo Tribunale, Sezione Esecuzioni Mobiliari.
Condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice P_ Parte_1
le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 3.397,00 per
[...]
compenso di Avvocato, e di euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 01.06.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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11 allegato alla citazione), come da relativa precisazione del credito del 13.10.2018 (all.