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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2024 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' AR C.F._1 avv. Silvia Colucci, come da mandato in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.Maria Malerba, come da mandato in atti;
APPELLATA
Part
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 9/2024, emessa dal Tribunale di Brindisi e pubblicata il 28/03/2024. All'udienza del 03/04/2025 la causa è trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. quale coniuge divorziata (in forza della sentenza di Controparte_1 questo Tribunale n. 1415/2019, pubblicata l'11/10/2019) dal defunto
[...]
, deducendo l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 9 comma 3 della L. Pt_2
n. 898/1970 (Legge sul Divorzio), ha chiesto l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del defunto ex marito, erogata dall' in favore del CP_3 coniuge superstite , a decorrere dal primo giorno del mese AR successivo a quello del decesso dell'ex coniuge. Costituendosi in giudizio, la resistente ha eccepito in via AR preliminare la nullità dell'avverso ricorso per difetto di un'espressa domanda nei propri confronti e la relativa inammissibilità per la mancata previa proposizione della domanda (per via telematica) nei confronti dell e per l'esploratività CP_3 della richiesta al Tribunale di acquisire la documentazione inerente la proposta domanda. Nel merito ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'intervenuta stipula di una transazione con cui la ricorrente rinunziava nei confronti dell'ex marito all'assegno divorzile previsto a carico di quest'ultimo e ad ogni connessa pretesa economica. In subordine ha chiesto tenersi conto nell'eventuale ripartizione anche delle cure prestate al defunto coniuge negli anni della loro relazione, iniziata con una convivenza more uxorio sin dal 2016”.
2. Con la sentenza n.9/2024, il Tribunale di Brindisi ha disposto che la pensione di reversibilità del defunto , erogata in favore della Parte_2 moglie superstite , sia ripartita nella misura dell'85% in favore AR di e del residuo 15% in favore della stessa a far data Controparte_1 AR dall' 1/11/2022; ha quindi ordinato all' di procedere alla corresponsione CP_3 in favore di e di della predetta pensione di Controparte_1 AR reversibilità già erogata in favore di quest'ultima nelle proporzioni e con la decorrenza sopra stabilite;
ha infine condannato la al pagamento in AR favore della controparte delle spese processuali liquidate in complessivi euro
2.225,00 oltre accessori.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, nel merito ha rilevato, in primo luogo, l'infondatezza “dell'eccezione di parte resistente relativa a una presunta rinunzia della ricorrente all'assegno divorzile … essendo …evidente che nell'atto di transazione per scrittura privata datato
12/9/2022, intercorsa tra gli ex coniugi e , la Controparte_1 Parte_2 prima abbia rinunziato esclusivamente al credito per arretrati maturato sino a tutto il mese di dicembre 2023, e non già al proprio diritto a percepire in seguito
l'assegno divorzile stabilito in suo favore con la sentenza di divorzio”, assegno di importo pari a 200 euro mensili.
Il primo giudice evidenzia come sia documentalmente provato che la non sia mai passata a nuove nozze e che pertanto sussistono i CP_1 presupposti per riconoscere alla stessa una quota della pensione di reversibilità del defunto , erogata in favore della resistente , il Parte_2 AR cui importo è documentato ammonta ad un netto di euro 705,02.
pag. 2/11 Afferma quindi, in ordine alla determinazione della quota, che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, dev'essere effettuata ponderando il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con gli ulteriori elementi correttivi della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile.
Si osserva nel gravato provvedimento che, nel caso di specie “Il criterio principale della durata dei matrimoni delle interessate vede una chiarissima prevalenza di quello della ricorrente rispetto a quello della resistente AR
(32 anni contro 1 anno e 8 mesi scarsi) …” avendo quest'ultima “dedotto,
[...] ma non provato in alcun modo, una convivenza prematrimoniale (fin dal 2016)”.
Il giudicante rileva altresì come dalla documentazione in atti emerga che la ricorrente di anni 60 sia del tutto priva di redditi, nonché di patrimonio immobiliare e mobiliare, e che si sostenga unicamente con l'assegno divorzile oltre al reddito di cittadinanza, che tuttavia non percepisce più.
Altrettanto documentato è “che la resistente sia AR disoccupata e iscritta al Centro per l'Impiego e che abbia svolto attività lavorativa fino al 30/9/2019”, non avendo tuttavia la stessa documentato la propria situazione reddituale o patrimoniale. Alla luce di quanto sopra il Tribunale, tenuto conto della funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, evidenzia come i criteri correttivi non abbiano un apprezzabile incidenza nel giudizio comparativo, in considerazione “dell'attuale indisponibilità di redditi da lavoro per entrambe … a fronte di un'incertezza circa le effettive capacità patrimoniali complessive della resistente , AR comunque più giovane (54 anni) e che risulta aver svolto attività lavorativa negli anni tra il 2001 e il il 2019.”. Altrettanto trascurabile ai fini del decidere è ritenuta “l'assistenza asseritamente prestata dalla al coniuge negli anni AR dal 2016 fino alla morte,” giacché elemento sprovvisto di prova, quantomeno con riferimento al periodo extra matrimoniale, e comunque contestato dalla parte ricorrente.
Pertanto, in applicazione dei citati criteri di riparto al caso di specie, il primo giudice riconosce in favore della ricorrente una quota parte pari all'85% del trattamento di reversibilità erogato in favore di in dipendenza AR dalla pensione del defunto , con decorrenza dal primo giorno del Parte_2 mese successivo a quello del decesso del coniuge pensionato, da percepirsi da parte dell' . CP_3
pag. 3/11 A tal proposito si osserva in Sentenza che “è in facoltà dell' di CP_3 procedere al recupero di quanto erogato in eccesso in favore di AR
.”.
[...]
3.-Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello con AR atto di citazione depositato il 25/09/2024. Articolando quattro motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, l'appellante chiede: “In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità del ricorso di primo grado per difetto di articolazione della domanda. Nella denegata ipotesi del rigetto della preliminare eccezione di nullità: - Nel merito: In via pregiudiziale- Accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della sig.ra al godimento della Controparte_1 pensione di reversibilità a seguito della intervenuta rinuncia a ogni pretesa economica maturata e maturanda in ragione del rinunciato assegno divorzile, CP giusta verbale di conciliazione sottoscritto da e dal de cuius;
” Parte_2
- Ancora nel merito: Voglia procedersi… ad una equa ripartizione delle quote di reversibilità, tenendo conto delle condizioni economiche delle aventi diritto sulla base della documentazione di fatto in atti, nonché della qualità e quantità del rapporto di coniugio;
per l'effetto Voglia disporre, a carico dell' l'obbligo di CP_3 corrispondere alla Sig.ra la differenza della quota corrispostale AR in ragione delle disposizioni di cui alla sentenza di primo grado e quella - superiore - che questa Ecc.ma C.A. Vorrà rideterminare, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado.
4.- Con comparsa depositata il 22/11/2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto con conseguente conferma della gravata sentenza.
In data 26/11/2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
** ** ** **
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per difetto della domanda. Assume la difesa che l'atto introduttivo in primo grado difetti dell'articolazione della domanda nei confronti della , la cui posizione di litisconsorte necessario non è stata AR dettagliatamente identificata. Pertanto, essendo stata la stessa “mera destinataria di notifica”, è stata pregiudicata nella possibilità di esplicare una
“articolata e concreta difesa”.
5.1. Il motivo di gravame è infondato. Il vizio lamentato non sussiste per due ordini di considerazioni.
pag. 4/11 In primo luogo, con riferimento alla nullità della domanda per mancanza della vocatio in ius, è sufficiente osservare che lo scopo cui è preordinato un ricorso sia l'editio actionis, laddove la vocatio in ius si concretizza nell decreto di fissazione dell'udienza da parte del Giudice. La domanda giudiziale, nella forma del ricorso è priva della vocatio in ius, in quanto l'atto deve essere tempestivamente depositato in cancelleria e solo successivamente spetta al giudice emettere il decreto con cui si fissa l'udienza e che l'attore notificherà al convenuto assieme al ricorso.
In secondo luogo, nella specie, nessuna attività difensiva è stata impedita poiché il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei riguardi dei due litisconsorti necessari, la Sig.ra e l' , rimasto contumace. Il vizio AR CP_3 prospettato può ritenersi sanato dalla conoscenza della domanda avvenuta attraverso la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti della resistente ed in considerazione del fatto che quest'ultima costituendosi in giudizio ha sanato retroattivamente il vizio in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Ed ancora, si consideri che l'appellante con la memoria di costituzione non si
è limitata alla mera contestazione della nullità del ricorso per difetto della domanda ma ha svolto diffusamente le proprie difese nel merito della domanda attorea, non essendo stata menomata in alcun modo nel suo diritto di difesa (cfr.
Cass. 21910/2014).
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'assenza dei presupposti ex. art 9, c.3 l. 898/70 alla luce dell'atto transattivo e dell'asserita rinuncia esplicita agli emolumenti connessi all'assegno divorzile da parte dell'appellata. La porta all'attenzione della Corte l'atto transattivo sottoscritto dal AR defunto coniuge e dalla alla presenza dei rispettivi Parte_2 CP_1 legali. Con detto accordo la ricorrente avrebbe “esplicitamente rinunciato a tutte le pretese economiche a suo tempo poste a carico del de cuius, con chiara disposizione anche nei confronti di terzi …. rinunciando in via definitiva agli emolumenti dovuti e debendi dal Sig. in suo favore sino a tutto il mese di Pt_2 dicembre 2023…”.
Sul punto l'appellante evidenzia come dal tenore letterale dell'atto transattivo deriverebbe” una rinuncia esplicita all'assegno divorzile ed alle pretese economiche ad esso connesse che comporta, quale inevitabile conseguenza, il difetto di titolarità giuridica alla richiesta della reversibilità” con l'inammissibilità di qualsiasi successiva richiesta di pagamento.
pag. 5/11 Altresì la difesa appellante censura la parte della sentenza in cui si afferma che la rinuncia della GI operasse solo fino al dicembre 2023, omettendo di considerare che la morte del “con la quale si sono irrimediabilmente estinti Pt_2 tutti i diritti connessi alla sua esistenza” è avvenuta nell'ottobre 2022, ovverosia un anno prima del dicembre 2023. In ragione di tali considerazioni l'appellante ritiene che la , non godendo alla data detta morte del di alcun CP_1 Pt_2 assegno divorzile per rinuncia, non potesse avanzare la richiesta di reversibilità essendo venuto meno uno dei requisiti legittimanti la richiesta stessa.
6.1. Il motivo di appello è infondato. Si ritiene di dover condividere quanto statuito sul punto dal Tribunale, che ha correttamente dichiarato infondata l'eccezione dell'odierna appellante, osservando che con la scrittura del 12/9/2022 la avesse Controparte_1
“rinunziato esclusivamente al credito per arretrati maturato sino a tutto il mese di dicembre 2023, e non già al proprio diritto a percepire in seguito l'assegno divorzile stabilito in suo favore con la sentenza di divorzio”.
Si rammenta come la transazione in questione trovasse la sua causa giustificativa nel “peggioramento delle condizioni economiche e fisiche dell'ex coniuge” e pertanto non comportasse una rinuncia tout court all'assegno divorzile essendo altresì limitata e circoscritta temporalmente sino a data certa e ben determinata.
Si può quindi affermare che l'accordo transattivo, contenente pattuizioni circa gli emolumenti dovuti e debendi dal sig. a titolo di assegno divorzile, abbia CP_5 cessato di produrre effetti obbligatori alla morte dello stesso, non intaccando in alcun modo il diritto dell'ex coniuge ad ottenere il riconoscimento di una quota della reversibilità del defunto.
La ratio della norma è infatti quella di far fronte alla situazione di bisogno del coniuge divorziato determinata dal venir meno dell'assegno divorzile ex art.5 legge 898/70, in conseguenza della morte del soggetto obbligato a versare detto assegno. Non da ultimo si ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. La S.C. ha recentemente statuito che “in caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti
l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.” (Cass. n. 10291/2023, Rv. 667651 - 01).
pag. 6/11 Pertanto nel caso di specie non è intervenuta alcuna modifica giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile, anche solo nella forma che recepisse l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi sul punto.
7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante eccepisce “la violazione e falsa applicazione della l. n. 898/1970, artt. 5 e 9, come modif. dalla l. n. 74/1987.
Omessa motivazione su un punto decisivo – Violazione del principio di equa ripartizione delle quote. Violazione delle prescrizioni di legge.”.
La difesa censura l'impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale, nell'accogliere la domanda dell'appellata e nel ripartire le quote di relativa spettanza dell'assegno di reversibilità, “ha violato le disposizioni in materia che individuano, invece, l'estensione dei criteri di determinazione dell'assegno”. L'appellante lamenta che la durata dei matrimoni sia stata considerata dal primo Giudice quale criterio quasi esclusivo ai fini dell'attribuzione delle quote, avendo omesso di considerare e vagliare in concreto “le reali condizioni economiche delle parti, la durata di unioni prematrimoniali, e ogni elemento che assolva alla finalità solidaristica dell'assegno di reversibilità”.
Il primo giudice valutando in via esclusiva la documentazione prodotta dalla ricorrente non avrebbe considerato le vicende interruttive “che CP_1 caratterizzano l'unione nella fase immediatamente precedente allo scioglimento legale: separazione fattuale dei coniugi;
convivenza con altra persona (nel caso di specie con l'odierna appellante dal 2016), peraltro confermato dalla intervenuta separazione consensuale tra il e la .”. Pt_2 CP_1
Ulteriori contestazioni sono sollevate dalla con riguardo alla AR valutazione effettuata dal primo giudice delle condizioni economiche delle parti in causa, avendo quest'ultimo omesso di considerare “autocertificazioni e attestazioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle capacità economiche, mobiliari ed immobiliari della sig.ra che, al contrario di quanto AR affermato in sentenza, sono certe e non presunte.”. L'appellante asserisce di aver documentalmente provato (deposito del
18/10/2023- all.to 1), diversamente da quanto affermato in sentenza, di non essere titolare di redditi o sussidi, di non avere patrimonio immobiliare e mobiliare e di non avere altro sostentamento se non quello derivatole dalla pensione di reversibilità in godimento dalla data del decesso del marito. Ed ancora, si rileva come “la differenza di età tra la (60) e la CP_1
(54) non è tale da presupporre che una possa e l'altra non possa AR lavorare” e come i criteri correttivi non siano stati adeguatamente valutati stante la iniqua ripartizione delle quote di reversibilità.
pag. 7/11 8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza, deducendo l'erroneità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale non ha rispettato i criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione della quota della pensione di reversibilità tra le aventi diritto. La difesa deduce che “la corretta interpretazione dell'art. 9 c. 3 legge cit. è nel senso che il giudice debba adottare dei correttivi al criterio della durata dei matrimoni;
tali elementi possono trarsi dall'art. 5 legge 898/1970 e sono espressione della finalità solidaristica sottesa all'istituto del trattamento pensionistico di reversibilità.”. In ultima battuta viene evidenziata l'importanza della ponderazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento goduto dall'ex coniuge che assurgerebbe a parametro di riferimento, atteso che la quota di reversibilità non potrà eccedere, nel suo ammontare, il valore del mantenimento precedentemente goduto.
8. Il terzo e quarto motivo di impugnazione meritano una trattazione congiunta in ragione della loro stretta connessione.
Il giudice di primo grado ha valutato le produzioni documentali costituenti la totalità del compendio istruttorio, senza tuttavia ponderare adeguatamente i criteri per la determinazione del riparto del trattamento di reversibilità, per cui solo in parte risulta condivisibile il bilanciamento dallo stesso operato, soprattutto con riferimento al principio solidaristico che è alla base dell'istituto del trattamento di reversibilità.
8.1. con riferimento alla durata dei rapporti matrimoniali ed ai periodi di eventuale convivenza, premesso che occorre riconoscere autonoma rilevanza giuridica alla convivenza prematrimoniale, nel caso di specie, non è stato possibile valorizzare il periodo indicato dalla , non avendo questa AR provato compiutamente la asserita convivenza more uxorio a far data del 2016.
La convivenza prematrimoniale e la sussistenza di un legame affettivo connotato dalla stabilità non possono essere dedotti in via automatica soltanto dalla intervenuta separazione consensuale tra i coniugi a far data dal giugno 2016, ma necessitano di riscontri probatori che parte appellante aveva l'onere di produrre. Può soltanto ritenersi, sul piano presuntivo, che l'unione tra il defunto e l'attuale coniuge si sia instaurata in epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio, in ragione della situazione personale di entrambi, privi di vincoli con altre persone;
tuttavia è possibile presumere che detta convivenza sia anteriore, ma iniziata in epoca prossima alle nozze, mentre va escluso che la stessa risalga a molti anni prima, per assenza di prove al riguardo.
pag. 8/11 8.2. In ordine alla valutazione delle condizioni economiche della
, il giudice di primo grado ha dato atto dello stato di disoccupazione, AR evidenziando che la stessa non avesse prodotto documentazione reddituale e pertanto “un'incertezza circa le effettive capacità patrimoniali complessive della resistente”.
A tal riguardo si rileva che l'appellante ha prodotto in primo grado apposita autocertificazione con cui attesta di non essere tenuta per legge a presentare dichiarazione dei redditi in assenza di qualsiasi emolumento imponibile.
L'assenza di reddito è una circostanza negativa e l'interessata l'ha comprovata mediante apposita autocertificazione;
la controparte nulla ha dedotto in contrario, per cui si deve ritenere acquisito il dato della assenza di reddito da lavoro dell'appellante. Vi è soltanto da rilevare, in astratto, la maggiore capacità lavorativa generica della vedova rispetto alla ex moglie, in ragione dell'età (56 anni la a fronte dei 62 anni della ): il dato tuttavia non AR CP_1 assume particolare pregnanza, non soltanto perché si tratta di un divario poco significativo, ma soprattutto perché, in assenza di specifica professionalità o esperienza, in entrambi i casi è piuttosto difficile l'ingresso nel mondo del lavoro in età matura.
8.3. Per ciò che concerne la deduzione di parte appellante, secondo cui la quota di reversibilità non può eccedere nel suo ammontare il valore dell'assegno divorzile precedentemente goduto si può osservare che:
- l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto al momento del decesso dell'ex marito, seppur elemento suscettibile di valutazione, non può rappresentare “un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass. n. 5268 del 26/02/2020, Rv. 657240 - 01).
- “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che
l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.” (Cass. n. 5839 del 05/03/2025, Rv. 674145 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, occorre tenere conto:
pag. 9/11 -che il matrimonio è durato 32 anni, mentre quello Parte_3 CP_6 soltanto 1 anno e 7 mesi;
[...]
- che la convivenza prematrimoniale della resistente non è stata provata dall'interessata per il tempo dedotto, ma è possibile soltanto presumere un periodo inferiore, in epoca prossima alle nozze;
- che con riguardo alle rispettive condizioni economiche, occorre considerare che entrambe le donne risultano essere disoccupate e prive di patrimonio immobiliare e di ulteriori fonti di reddito ha prodotto in primo grado AR estratto di incapienza di patrimonio immobiliare dalla banca dati di ADE alla data dell'ottobre 2023); che la differenza di età non incide in misura significativa sulla rispettiva capacità lavorativa generica;
- che al momento della morte dell'ex marito, l'assegno di divorzio ammontava ad euro 200,00 al mese;
- che in favore della occorre assicurare la funzione solidaristica AR connaturata alla pensione di riversibilità, avuto anche riguardo che il trattamento oggetto di riparto ammonta a € 705,02. Con riferimento a questi ultimi aspetti, la S.C. ha sottolineato che tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, il principio secondo il quale l'entità dell'assegno non costituisce un limite alla determinazione della quota di pensione di reversibilità non comporta che l'entità di tale assegno non debba essere in alcun modo valutato, essendo, anzi, la considerazione dello stesso fondamentale per consentire l'esplicazione, nella concreta fattispecie, della funzione solidaristica propria dell'istituto, volto a sopperire alla perdita del sostegno economico dato in vita dal lavoratore deceduto da parte di tutti gli aventi diritto (Cass. 5839/2025 cit.).
In definitiva, valutando nel loro complesso gli elementi sopra esposti, occorre certamente tenere conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare ed, anzi, a tale elemento può essere riconosciuto nella specie valore preponderante, stante la notevole durata del primo rapporto di coniugio. Per altro verso, in presenza di condizioni economiche sostanzialmente equivalenti, occorre tenere conto dell'entità dell'assegno divorzile in godimento e della funzione solidaristica che comunque va assicurata alla quota di pensione di reversibilità destinata al coniuge superstite. Infatti, come precisato dalla S.C., il riparto della pensione di reversibilità “è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge
pag. 10/11 convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi”.
Alla stregua della valutazione ponderata di tutti questi elementi, in riforma del riparto operato dal Tribunale, ritiene la Corte che debba essere attribuita alla ex moglie una quota della pensione di reversibilità pari al 70% Controparte_1 ed al coniuge superstite una quota del 30%, con decorrenza AR dal mese successivo alla morte del titolare della pensione medesima.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla natura necessitata della controversia, sussistono i presupposti per disporre una integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AR
e dell' avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi Controparte_1 CP_3
n.9/2024 pubblicata il 28/3/2024, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che la pensione di reversibilità del defunto , erogata in favore di Parte_2 AR
, sia ripartita nella misura del 70% in favore di e
[...] Controparte_1 del residuo 30% in favore della stessa , con decorrenza dal AR primo giorno del mese successivo al decesso del Pt_2
2) compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Lecce in data 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2024 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' AR C.F._1 avv. Silvia Colucci, come da mandato in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.Maria Malerba, come da mandato in atti;
APPELLATA
Part
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 9/2024, emessa dal Tribunale di Brindisi e pubblicata il 28/03/2024. All'udienza del 03/04/2025 la causa è trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. quale coniuge divorziata (in forza della sentenza di Controparte_1 questo Tribunale n. 1415/2019, pubblicata l'11/10/2019) dal defunto
[...]
, deducendo l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 9 comma 3 della L. Pt_2
n. 898/1970 (Legge sul Divorzio), ha chiesto l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del defunto ex marito, erogata dall' in favore del CP_3 coniuge superstite , a decorrere dal primo giorno del mese AR successivo a quello del decesso dell'ex coniuge. Costituendosi in giudizio, la resistente ha eccepito in via AR preliminare la nullità dell'avverso ricorso per difetto di un'espressa domanda nei propri confronti e la relativa inammissibilità per la mancata previa proposizione della domanda (per via telematica) nei confronti dell e per l'esploratività CP_3 della richiesta al Tribunale di acquisire la documentazione inerente la proposta domanda. Nel merito ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'intervenuta stipula di una transazione con cui la ricorrente rinunziava nei confronti dell'ex marito all'assegno divorzile previsto a carico di quest'ultimo e ad ogni connessa pretesa economica. In subordine ha chiesto tenersi conto nell'eventuale ripartizione anche delle cure prestate al defunto coniuge negli anni della loro relazione, iniziata con una convivenza more uxorio sin dal 2016”.
2. Con la sentenza n.9/2024, il Tribunale di Brindisi ha disposto che la pensione di reversibilità del defunto , erogata in favore della Parte_2 moglie superstite , sia ripartita nella misura dell'85% in favore AR di e del residuo 15% in favore della stessa a far data Controparte_1 AR dall' 1/11/2022; ha quindi ordinato all' di procedere alla corresponsione CP_3 in favore di e di della predetta pensione di Controparte_1 AR reversibilità già erogata in favore di quest'ultima nelle proporzioni e con la decorrenza sopra stabilite;
ha infine condannato la al pagamento in AR favore della controparte delle spese processuali liquidate in complessivi euro
2.225,00 oltre accessori.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, nel merito ha rilevato, in primo luogo, l'infondatezza “dell'eccezione di parte resistente relativa a una presunta rinunzia della ricorrente all'assegno divorzile … essendo …evidente che nell'atto di transazione per scrittura privata datato
12/9/2022, intercorsa tra gli ex coniugi e , la Controparte_1 Parte_2 prima abbia rinunziato esclusivamente al credito per arretrati maturato sino a tutto il mese di dicembre 2023, e non già al proprio diritto a percepire in seguito
l'assegno divorzile stabilito in suo favore con la sentenza di divorzio”, assegno di importo pari a 200 euro mensili.
Il primo giudice evidenzia come sia documentalmente provato che la non sia mai passata a nuove nozze e che pertanto sussistono i CP_1 presupposti per riconoscere alla stessa una quota della pensione di reversibilità del defunto , erogata in favore della resistente , il Parte_2 AR cui importo è documentato ammonta ad un netto di euro 705,02.
pag. 2/11 Afferma quindi, in ordine alla determinazione della quota, che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, dev'essere effettuata ponderando il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con gli ulteriori elementi correttivi della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile.
Si osserva nel gravato provvedimento che, nel caso di specie “Il criterio principale della durata dei matrimoni delle interessate vede una chiarissima prevalenza di quello della ricorrente rispetto a quello della resistente AR
(32 anni contro 1 anno e 8 mesi scarsi) …” avendo quest'ultima “dedotto,
[...] ma non provato in alcun modo, una convivenza prematrimoniale (fin dal 2016)”.
Il giudicante rileva altresì come dalla documentazione in atti emerga che la ricorrente di anni 60 sia del tutto priva di redditi, nonché di patrimonio immobiliare e mobiliare, e che si sostenga unicamente con l'assegno divorzile oltre al reddito di cittadinanza, che tuttavia non percepisce più.
Altrettanto documentato è “che la resistente sia AR disoccupata e iscritta al Centro per l'Impiego e che abbia svolto attività lavorativa fino al 30/9/2019”, non avendo tuttavia la stessa documentato la propria situazione reddituale o patrimoniale. Alla luce di quanto sopra il Tribunale, tenuto conto della funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, evidenzia come i criteri correttivi non abbiano un apprezzabile incidenza nel giudizio comparativo, in considerazione “dell'attuale indisponibilità di redditi da lavoro per entrambe … a fronte di un'incertezza circa le effettive capacità patrimoniali complessive della resistente , AR comunque più giovane (54 anni) e che risulta aver svolto attività lavorativa negli anni tra il 2001 e il il 2019.”. Altrettanto trascurabile ai fini del decidere è ritenuta “l'assistenza asseritamente prestata dalla al coniuge negli anni AR dal 2016 fino alla morte,” giacché elemento sprovvisto di prova, quantomeno con riferimento al periodo extra matrimoniale, e comunque contestato dalla parte ricorrente.
Pertanto, in applicazione dei citati criteri di riparto al caso di specie, il primo giudice riconosce in favore della ricorrente una quota parte pari all'85% del trattamento di reversibilità erogato in favore di in dipendenza AR dalla pensione del defunto , con decorrenza dal primo giorno del Parte_2 mese successivo a quello del decesso del coniuge pensionato, da percepirsi da parte dell' . CP_3
pag. 3/11 A tal proposito si osserva in Sentenza che “è in facoltà dell' di CP_3 procedere al recupero di quanto erogato in eccesso in favore di AR
.”.
[...]
3.-Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello con AR atto di citazione depositato il 25/09/2024. Articolando quattro motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, l'appellante chiede: “In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità del ricorso di primo grado per difetto di articolazione della domanda. Nella denegata ipotesi del rigetto della preliminare eccezione di nullità: - Nel merito: In via pregiudiziale- Accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della sig.ra al godimento della Controparte_1 pensione di reversibilità a seguito della intervenuta rinuncia a ogni pretesa economica maturata e maturanda in ragione del rinunciato assegno divorzile, CP giusta verbale di conciliazione sottoscritto da e dal de cuius;
” Parte_2
- Ancora nel merito: Voglia procedersi… ad una equa ripartizione delle quote di reversibilità, tenendo conto delle condizioni economiche delle aventi diritto sulla base della documentazione di fatto in atti, nonché della qualità e quantità del rapporto di coniugio;
per l'effetto Voglia disporre, a carico dell' l'obbligo di CP_3 corrispondere alla Sig.ra la differenza della quota corrispostale AR in ragione delle disposizioni di cui alla sentenza di primo grado e quella - superiore - che questa Ecc.ma C.A. Vorrà rideterminare, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado.
4.- Con comparsa depositata il 22/11/2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto con conseguente conferma della gravata sentenza.
In data 26/11/2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
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5. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per difetto della domanda. Assume la difesa che l'atto introduttivo in primo grado difetti dell'articolazione della domanda nei confronti della , la cui posizione di litisconsorte necessario non è stata AR dettagliatamente identificata. Pertanto, essendo stata la stessa “mera destinataria di notifica”, è stata pregiudicata nella possibilità di esplicare una
“articolata e concreta difesa”.
5.1. Il motivo di gravame è infondato. Il vizio lamentato non sussiste per due ordini di considerazioni.
pag. 4/11 In primo luogo, con riferimento alla nullità della domanda per mancanza della vocatio in ius, è sufficiente osservare che lo scopo cui è preordinato un ricorso sia l'editio actionis, laddove la vocatio in ius si concretizza nell decreto di fissazione dell'udienza da parte del Giudice. La domanda giudiziale, nella forma del ricorso è priva della vocatio in ius, in quanto l'atto deve essere tempestivamente depositato in cancelleria e solo successivamente spetta al giudice emettere il decreto con cui si fissa l'udienza e che l'attore notificherà al convenuto assieme al ricorso.
In secondo luogo, nella specie, nessuna attività difensiva è stata impedita poiché il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei riguardi dei due litisconsorti necessari, la Sig.ra e l' , rimasto contumace. Il vizio AR CP_3 prospettato può ritenersi sanato dalla conoscenza della domanda avvenuta attraverso la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti della resistente ed in considerazione del fatto che quest'ultima costituendosi in giudizio ha sanato retroattivamente il vizio in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Ed ancora, si consideri che l'appellante con la memoria di costituzione non si
è limitata alla mera contestazione della nullità del ricorso per difetto della domanda ma ha svolto diffusamente le proprie difese nel merito della domanda attorea, non essendo stata menomata in alcun modo nel suo diritto di difesa (cfr.
Cass. 21910/2014).
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'assenza dei presupposti ex. art 9, c.3 l. 898/70 alla luce dell'atto transattivo e dell'asserita rinuncia esplicita agli emolumenti connessi all'assegno divorzile da parte dell'appellata. La porta all'attenzione della Corte l'atto transattivo sottoscritto dal AR defunto coniuge e dalla alla presenza dei rispettivi Parte_2 CP_1 legali. Con detto accordo la ricorrente avrebbe “esplicitamente rinunciato a tutte le pretese economiche a suo tempo poste a carico del de cuius, con chiara disposizione anche nei confronti di terzi …. rinunciando in via definitiva agli emolumenti dovuti e debendi dal Sig. in suo favore sino a tutto il mese di Pt_2 dicembre 2023…”.
Sul punto l'appellante evidenzia come dal tenore letterale dell'atto transattivo deriverebbe” una rinuncia esplicita all'assegno divorzile ed alle pretese economiche ad esso connesse che comporta, quale inevitabile conseguenza, il difetto di titolarità giuridica alla richiesta della reversibilità” con l'inammissibilità di qualsiasi successiva richiesta di pagamento.
pag. 5/11 Altresì la difesa appellante censura la parte della sentenza in cui si afferma che la rinuncia della GI operasse solo fino al dicembre 2023, omettendo di considerare che la morte del “con la quale si sono irrimediabilmente estinti Pt_2 tutti i diritti connessi alla sua esistenza” è avvenuta nell'ottobre 2022, ovverosia un anno prima del dicembre 2023. In ragione di tali considerazioni l'appellante ritiene che la , non godendo alla data detta morte del di alcun CP_1 Pt_2 assegno divorzile per rinuncia, non potesse avanzare la richiesta di reversibilità essendo venuto meno uno dei requisiti legittimanti la richiesta stessa.
6.1. Il motivo di appello è infondato. Si ritiene di dover condividere quanto statuito sul punto dal Tribunale, che ha correttamente dichiarato infondata l'eccezione dell'odierna appellante, osservando che con la scrittura del 12/9/2022 la avesse Controparte_1
“rinunziato esclusivamente al credito per arretrati maturato sino a tutto il mese di dicembre 2023, e non già al proprio diritto a percepire in seguito l'assegno divorzile stabilito in suo favore con la sentenza di divorzio”.
Si rammenta come la transazione in questione trovasse la sua causa giustificativa nel “peggioramento delle condizioni economiche e fisiche dell'ex coniuge” e pertanto non comportasse una rinuncia tout court all'assegno divorzile essendo altresì limitata e circoscritta temporalmente sino a data certa e ben determinata.
Si può quindi affermare che l'accordo transattivo, contenente pattuizioni circa gli emolumenti dovuti e debendi dal sig. a titolo di assegno divorzile, abbia CP_5 cessato di produrre effetti obbligatori alla morte dello stesso, non intaccando in alcun modo il diritto dell'ex coniuge ad ottenere il riconoscimento di una quota della reversibilità del defunto.
La ratio della norma è infatti quella di far fronte alla situazione di bisogno del coniuge divorziato determinata dal venir meno dell'assegno divorzile ex art.5 legge 898/70, in conseguenza della morte del soggetto obbligato a versare detto assegno. Non da ultimo si ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. La S.C. ha recentemente statuito che “in caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti
l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.” (Cass. n. 10291/2023, Rv. 667651 - 01).
pag. 6/11 Pertanto nel caso di specie non è intervenuta alcuna modifica giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile, anche solo nella forma che recepisse l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi sul punto.
7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante eccepisce “la violazione e falsa applicazione della l. n. 898/1970, artt. 5 e 9, come modif. dalla l. n. 74/1987.
Omessa motivazione su un punto decisivo – Violazione del principio di equa ripartizione delle quote. Violazione delle prescrizioni di legge.”.
La difesa censura l'impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale, nell'accogliere la domanda dell'appellata e nel ripartire le quote di relativa spettanza dell'assegno di reversibilità, “ha violato le disposizioni in materia che individuano, invece, l'estensione dei criteri di determinazione dell'assegno”. L'appellante lamenta che la durata dei matrimoni sia stata considerata dal primo Giudice quale criterio quasi esclusivo ai fini dell'attribuzione delle quote, avendo omesso di considerare e vagliare in concreto “le reali condizioni economiche delle parti, la durata di unioni prematrimoniali, e ogni elemento che assolva alla finalità solidaristica dell'assegno di reversibilità”.
Il primo giudice valutando in via esclusiva la documentazione prodotta dalla ricorrente non avrebbe considerato le vicende interruttive “che CP_1 caratterizzano l'unione nella fase immediatamente precedente allo scioglimento legale: separazione fattuale dei coniugi;
convivenza con altra persona (nel caso di specie con l'odierna appellante dal 2016), peraltro confermato dalla intervenuta separazione consensuale tra il e la .”. Pt_2 CP_1
Ulteriori contestazioni sono sollevate dalla con riguardo alla AR valutazione effettuata dal primo giudice delle condizioni economiche delle parti in causa, avendo quest'ultimo omesso di considerare “autocertificazioni e attestazioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle capacità economiche, mobiliari ed immobiliari della sig.ra che, al contrario di quanto AR affermato in sentenza, sono certe e non presunte.”. L'appellante asserisce di aver documentalmente provato (deposito del
18/10/2023- all.to 1), diversamente da quanto affermato in sentenza, di non essere titolare di redditi o sussidi, di non avere patrimonio immobiliare e mobiliare e di non avere altro sostentamento se non quello derivatole dalla pensione di reversibilità in godimento dalla data del decesso del marito. Ed ancora, si rileva come “la differenza di età tra la (60) e la CP_1
(54) non è tale da presupporre che una possa e l'altra non possa AR lavorare” e come i criteri correttivi non siano stati adeguatamente valutati stante la iniqua ripartizione delle quote di reversibilità.
pag. 7/11 8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza, deducendo l'erroneità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale non ha rispettato i criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione della quota della pensione di reversibilità tra le aventi diritto. La difesa deduce che “la corretta interpretazione dell'art. 9 c. 3 legge cit. è nel senso che il giudice debba adottare dei correttivi al criterio della durata dei matrimoni;
tali elementi possono trarsi dall'art. 5 legge 898/1970 e sono espressione della finalità solidaristica sottesa all'istituto del trattamento pensionistico di reversibilità.”. In ultima battuta viene evidenziata l'importanza della ponderazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento goduto dall'ex coniuge che assurgerebbe a parametro di riferimento, atteso che la quota di reversibilità non potrà eccedere, nel suo ammontare, il valore del mantenimento precedentemente goduto.
8. Il terzo e quarto motivo di impugnazione meritano una trattazione congiunta in ragione della loro stretta connessione.
Il giudice di primo grado ha valutato le produzioni documentali costituenti la totalità del compendio istruttorio, senza tuttavia ponderare adeguatamente i criteri per la determinazione del riparto del trattamento di reversibilità, per cui solo in parte risulta condivisibile il bilanciamento dallo stesso operato, soprattutto con riferimento al principio solidaristico che è alla base dell'istituto del trattamento di reversibilità.
8.1. con riferimento alla durata dei rapporti matrimoniali ed ai periodi di eventuale convivenza, premesso che occorre riconoscere autonoma rilevanza giuridica alla convivenza prematrimoniale, nel caso di specie, non è stato possibile valorizzare il periodo indicato dalla , non avendo questa AR provato compiutamente la asserita convivenza more uxorio a far data del 2016.
La convivenza prematrimoniale e la sussistenza di un legame affettivo connotato dalla stabilità non possono essere dedotti in via automatica soltanto dalla intervenuta separazione consensuale tra i coniugi a far data dal giugno 2016, ma necessitano di riscontri probatori che parte appellante aveva l'onere di produrre. Può soltanto ritenersi, sul piano presuntivo, che l'unione tra il defunto e l'attuale coniuge si sia instaurata in epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio, in ragione della situazione personale di entrambi, privi di vincoli con altre persone;
tuttavia è possibile presumere che detta convivenza sia anteriore, ma iniziata in epoca prossima alle nozze, mentre va escluso che la stessa risalga a molti anni prima, per assenza di prove al riguardo.
pag. 8/11 8.2. In ordine alla valutazione delle condizioni economiche della
, il giudice di primo grado ha dato atto dello stato di disoccupazione, AR evidenziando che la stessa non avesse prodotto documentazione reddituale e pertanto “un'incertezza circa le effettive capacità patrimoniali complessive della resistente”.
A tal riguardo si rileva che l'appellante ha prodotto in primo grado apposita autocertificazione con cui attesta di non essere tenuta per legge a presentare dichiarazione dei redditi in assenza di qualsiasi emolumento imponibile.
L'assenza di reddito è una circostanza negativa e l'interessata l'ha comprovata mediante apposita autocertificazione;
la controparte nulla ha dedotto in contrario, per cui si deve ritenere acquisito il dato della assenza di reddito da lavoro dell'appellante. Vi è soltanto da rilevare, in astratto, la maggiore capacità lavorativa generica della vedova rispetto alla ex moglie, in ragione dell'età (56 anni la a fronte dei 62 anni della ): il dato tuttavia non AR CP_1 assume particolare pregnanza, non soltanto perché si tratta di un divario poco significativo, ma soprattutto perché, in assenza di specifica professionalità o esperienza, in entrambi i casi è piuttosto difficile l'ingresso nel mondo del lavoro in età matura.
8.3. Per ciò che concerne la deduzione di parte appellante, secondo cui la quota di reversibilità non può eccedere nel suo ammontare il valore dell'assegno divorzile precedentemente goduto si può osservare che:
- l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto al momento del decesso dell'ex marito, seppur elemento suscettibile di valutazione, non può rappresentare “un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass. n. 5268 del 26/02/2020, Rv. 657240 - 01).
- “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che
l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.” (Cass. n. 5839 del 05/03/2025, Rv. 674145 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, occorre tenere conto:
pag. 9/11 -che il matrimonio è durato 32 anni, mentre quello Parte_3 CP_6 soltanto 1 anno e 7 mesi;
[...]
- che la convivenza prematrimoniale della resistente non è stata provata dall'interessata per il tempo dedotto, ma è possibile soltanto presumere un periodo inferiore, in epoca prossima alle nozze;
- che con riguardo alle rispettive condizioni economiche, occorre considerare che entrambe le donne risultano essere disoccupate e prive di patrimonio immobiliare e di ulteriori fonti di reddito ha prodotto in primo grado AR estratto di incapienza di patrimonio immobiliare dalla banca dati di ADE alla data dell'ottobre 2023); che la differenza di età non incide in misura significativa sulla rispettiva capacità lavorativa generica;
- che al momento della morte dell'ex marito, l'assegno di divorzio ammontava ad euro 200,00 al mese;
- che in favore della occorre assicurare la funzione solidaristica AR connaturata alla pensione di riversibilità, avuto anche riguardo che il trattamento oggetto di riparto ammonta a € 705,02. Con riferimento a questi ultimi aspetti, la S.C. ha sottolineato che tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, il principio secondo il quale l'entità dell'assegno non costituisce un limite alla determinazione della quota di pensione di reversibilità non comporta che l'entità di tale assegno non debba essere in alcun modo valutato, essendo, anzi, la considerazione dello stesso fondamentale per consentire l'esplicazione, nella concreta fattispecie, della funzione solidaristica propria dell'istituto, volto a sopperire alla perdita del sostegno economico dato in vita dal lavoratore deceduto da parte di tutti gli aventi diritto (Cass. 5839/2025 cit.).
In definitiva, valutando nel loro complesso gli elementi sopra esposti, occorre certamente tenere conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare ed, anzi, a tale elemento può essere riconosciuto nella specie valore preponderante, stante la notevole durata del primo rapporto di coniugio. Per altro verso, in presenza di condizioni economiche sostanzialmente equivalenti, occorre tenere conto dell'entità dell'assegno divorzile in godimento e della funzione solidaristica che comunque va assicurata alla quota di pensione di reversibilità destinata al coniuge superstite. Infatti, come precisato dalla S.C., il riparto della pensione di reversibilità “è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge
pag. 10/11 convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi”.
Alla stregua della valutazione ponderata di tutti questi elementi, in riforma del riparto operato dal Tribunale, ritiene la Corte che debba essere attribuita alla ex moglie una quota della pensione di reversibilità pari al 70% Controparte_1 ed al coniuge superstite una quota del 30%, con decorrenza AR dal mese successivo alla morte del titolare della pensione medesima.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla natura necessitata della controversia, sussistono i presupposti per disporre una integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AR
e dell' avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi Controparte_1 CP_3
n.9/2024 pubblicata il 28/3/2024, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che la pensione di reversibilità del defunto , erogata in favore di Parte_2 AR
, sia ripartita nella misura del 70% in favore di e
[...] Controparte_1 del residuo 30% in favore della stessa , con decorrenza dal AR primo giorno del mese successivo al decesso del Pt_2
2) compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Lecce in data 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
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