Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3187/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e nato il [...] ad [...]_2
ANCONA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERUGINI EMANUELE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) Le parti vivranno separate con obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a comunicare anche via messaggio gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale sita in Offagna via Massa 8 di proprietà comune al 50% ciascuno, viene assegnata temporaneamente e quindi sino al 30/10/2024 alla Sig.ra al fine di consentire Persona_1 alla stessa di ricercare un nuovo domicilio ove trasferirsi, il sig. rilascerà l'immobile Persona_2
da momento della sottoscrizione del presente ricorso;
nell'ipotesi di difficoltà nel reperimento di detto immobile l'assegnazione a favore della Sig.ra potrà essere prorogata di ulteriori 30 gg Per_1
ma decorso detto termine la casa coniugale sarà assegnata al Sig e ciò sino alla Persona_2
vendita della stessa;
3) I coniugi entro 30 gg dal deposito del presente atto conferiranno mandato ad una agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale sita in Offagna via Massa n. 8.
4) Le eventuali spese di ristrutturazione o adeguamento che si rendessero necessarie al fine di valorizzare la vendita di tale immobile dovranno essere concordate previamente tra le parti e
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alla Sig.ra solo al momento della effettiva vendita di detto immobile;
Per_1
5) Gli arredi verranno divisi tra i coniugi con separata scrittura da sottoscrivere prima della vendita a terzi di detto immobile;
6) Le parti, pur dichiarando di essere autonome economicamente si obbligano fino alla effettiva vendita dell'immobile suindicato: quanto alla Sig.ra e sino alla assegnazione alla stessa della casa coniugale a versare nel conto Per_1 comune € 500,00 al mese per le spese di mantenimento di detto immobile, quanto al Sig. Per_2 oltre che a versare €500,00 al mese sul conto comune per le spese di mantenimento della casa coniugale, dal momento dell'assegnazione della casa coniugale allo stesso e sino alla vendita di detto immobile il medesimo si impegna a versare a favore della Sig.ra una somma pari al 50% del Per_1
canone di locazione che la Sig,ra dovrà sostenere, comunque per un importo non superiore ad Per_1
€ 200. Dopo la vendita dell'immobile nulla viene previsto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
Al momento del rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra le Per_1
somme depositate presso il conto comune verranno divise in parti uguali tra i coniugi;
7) Le chiavi della casa coniugale sino alla vendita della stessa rimarranno in possesso ad entrambi i coniugi con facoltà del coniuge non assegnatario di visitare la casa previo accordo per le vie brevi da concludersi entro 24 ore dalla visita.
8) E' fatto espresso divieto ad entrambi i coniugi di dar corso ad eventuali convivenze con terze persone anche temporanee all'interno della casa coniugale, ed è altresì espressamente vietato ad entrambi i coniugi di concedere a terze persone il godimento di detto immobile a qualsiasi titolo, locazione comodato ecc
9) Il Sig. si impegna però, accollandosi in via esclusiva il relativo onere economico, di Per_2
estinguere mediante versamento dei relativi ratei mensili, sino alla vendita, il mutuo gravante sulla casa coniugale di cui la Sig.ra è cointestataria e quest'ultima si impegna a rimborsare al Per_1
medesimo le quote di sua competenza del suddetto mutuo al momento della vendita dell'immobile;
10) Le spese relative agli animali di affezione relative a n. 2 cani e n. 2 gatti già presenti in famiglia all'epoca del presente accordo, resteranno a carico al 50% di ciascun coniuge con un costo stimato mensile di €100 da dividersi al 50% e detti cani e gatti rimarranno collocati presso la casa coniugale sino alla vendita, mentre successivamente a detta vendita i coniugi si impegnano a trovare la migliore soluzione per il collocamento e l'assistenza a detti cani e gatti;
11)Quanto al veicolo Jeep Renegade tg EX525WJ in uso alla sig.ra ma intestata al Sig. Per_1 Per_2
la proprietà della stessa sarà trasferita alla Sig.ra a costo zero e le spese del passaggio di Per_1
proprietà saranno a carico di sig.ra Persona_1
- 2 - 12) Le spese legali del presente procedimento di separazione consensuale integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.07.2024, e che Persona_1 Persona_2
si sono sposati ad Ancona il 18.09.2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Collegio può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle ulteriori condizioni.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio Persona_1 Persona_2
ad Ancona il 18/09/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 100, parte 1, serie // dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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