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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1767/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDESCHINI ANGELA
e
( ), con il patrocinio dell'Avv. FIORINI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 §
I ricorrenti esponevano che con decreto di omologazione n. cronol. 422/2022 del 16/02/2022
emesso dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG n. 6438/2021, si separavano consensualmente su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, la sig.ra si impegnava a: “a trasferire al sig. , entro e non oltre la CP_1 Pt_1
data fissata per l'udienza presidenziale: a) la quota del 100% di proprietà dell'immobile sito
in Modena, identificato al foglio 96, particella 130, subalterno 63, via Nonantolana n. 440,
piano 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita catastale 244.03; b) la
quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Modena, via Piave angolo via Muzzioli, con
accesso da n. 37, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 111 mappale
218, sub. 48, sub, 49 e sub. 50; c) la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Modena,
via Emilia Ovest n. 336 (piccolo appartamento e posto auto coperto), distinto nel Catasto
fabbricati del Comune di Modena - foglio 106 – con i mappali 247/124 (via Emilia Ovest piano
5 quanto all'appartamento) 247/26 (via Emilia Ovest piano T quanto al posto auto coperto)”.
Con ricorso del 21/03/2025, le parti hanno domandato congiuntamente la modifica delle statuizioni del suddetto provvedimento chiedendo, per quanto attiene al profilo dei trasferimenti immobiliari, che: “la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , entro CP_1 Pt_1
e non oltre il 30 giugno 2025 a) GRATUITAMENTE la quota del 100% di proprietà
dell'immobile sito in Modena, identificato al foglio 96, particella 130, subalterno 63, via
Nonantolana n. 440, piano 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita
catastale 244.03;
pagina 2 di 4 b) ALLA SOMMA DI €.10.000,00 la quota del 100% di proprietà dell'immobile sito in Pt_2
Modena, via Piave angolo via Muzzioli, con accesso da n. 37, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Modena al foglio 111 mappale 218, sub. 48, sub, 49 e sub. 50”.
Con sentenza n. 496/2025, pubblicata in data 22/4/2024 il Tribunale recepiva tali conclusioni congiunte formulate dalle parti in parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol.
422/2022 del 16/02/2022.
Con ricorso del 5/5/2025 i ricorrenti, sig.ri ed hanno Parte_1 Controparte_1
domandato congiuntamente la modifica delle statuizioni della suddetta sentenza (496/2025),
chiedendo che nella sezione relativa ai trasferimenti immobiliari venga aggiunta la seguente dicitura: "Le parti chiedono fin d'ora che i predetti trasferimenti immobiliari siano da
considerarsi in esenzione totale da ogni imposta e tassa ai sensi del DPR 115/2002 e dell'art.
19 L. 03.06.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I coniugi
dichiarano, ribadiscono e riconoscono che i trasferimenti immobiliari sopra descritti sono da
loro ritenuti necessari per la gestione della crisi coniugale, quale unica soluzione per dirimere
le controversie patrimoniali, nonché quale elemento funzionale e indispensabile ai fini di
un'adeguata risoluzione della crisi coniugale.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 496/2025, pubblicata in data
22/4/2024 del Tribunale di Modena, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti così come trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
21/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1767/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDESCHINI ANGELA
e
( ), con il patrocinio dell'Avv. FIORINI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 §
I ricorrenti esponevano che con decreto di omologazione n. cronol. 422/2022 del 16/02/2022
emesso dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG n. 6438/2021, si separavano consensualmente su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, la sig.ra si impegnava a: “a trasferire al sig. , entro e non oltre la CP_1 Pt_1
data fissata per l'udienza presidenziale: a) la quota del 100% di proprietà dell'immobile sito
in Modena, identificato al foglio 96, particella 130, subalterno 63, via Nonantolana n. 440,
piano 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita catastale 244.03; b) la
quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Modena, via Piave angolo via Muzzioli, con
accesso da n. 37, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 111 mappale
218, sub. 48, sub, 49 e sub. 50; c) la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Modena,
via Emilia Ovest n. 336 (piccolo appartamento e posto auto coperto), distinto nel Catasto
fabbricati del Comune di Modena - foglio 106 – con i mappali 247/124 (via Emilia Ovest piano
5 quanto all'appartamento) 247/26 (via Emilia Ovest piano T quanto al posto auto coperto)”.
Con ricorso del 21/03/2025, le parti hanno domandato congiuntamente la modifica delle statuizioni del suddetto provvedimento chiedendo, per quanto attiene al profilo dei trasferimenti immobiliari, che: “la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , entro CP_1 Pt_1
e non oltre il 30 giugno 2025 a) GRATUITAMENTE la quota del 100% di proprietà
dell'immobile sito in Modena, identificato al foglio 96, particella 130, subalterno 63, via
Nonantolana n. 440, piano 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita
catastale 244.03;
pagina 2 di 4 b) ALLA SOMMA DI €.10.000,00 la quota del 100% di proprietà dell'immobile sito in Pt_2
Modena, via Piave angolo via Muzzioli, con accesso da n. 37, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Modena al foglio 111 mappale 218, sub. 48, sub, 49 e sub. 50”.
Con sentenza n. 496/2025, pubblicata in data 22/4/2024 il Tribunale recepiva tali conclusioni congiunte formulate dalle parti in parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol.
422/2022 del 16/02/2022.
Con ricorso del 5/5/2025 i ricorrenti, sig.ri ed hanno Parte_1 Controparte_1
domandato congiuntamente la modifica delle statuizioni della suddetta sentenza (496/2025),
chiedendo che nella sezione relativa ai trasferimenti immobiliari venga aggiunta la seguente dicitura: "Le parti chiedono fin d'ora che i predetti trasferimenti immobiliari siano da
considerarsi in esenzione totale da ogni imposta e tassa ai sensi del DPR 115/2002 e dell'art.
19 L. 03.06.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I coniugi
dichiarano, ribadiscono e riconoscono che i trasferimenti immobiliari sopra descritti sono da
loro ritenuti necessari per la gestione della crisi coniugale, quale unica soluzione per dirimere
le controversie patrimoniali, nonché quale elemento funzionale e indispensabile ai fini di
un'adeguata risoluzione della crisi coniugale.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 496/2025, pubblicata in data
22/4/2024 del Tribunale di Modena, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti così come trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
21/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4