Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato, Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 3599 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 10.09.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Di Maso ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio in Bologna, via G.L. Bernini n. 1, come da mandato in atti;
- Attore opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amelia Vitiello ed elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 37, come da procura in atti.
- Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 893/2021 emesso il 13 maggio 2021;
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Si premette in fatto che l'odierno giudizio verte sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale è stato ingiunto a di pagare la somma di €. 13.035,80 in favore del sig. Parte_1 CP_1
in qualità di titolare della ditta individuale “PF Conte di Conte Pierluigi”; tale decreto si fonda
[...] sulla fattura n. 110 del 17.12.2020 – saldata mediante bonifico che veniva revocato il medesimo giorno
19.12.2020 – quale saldo per la consegna e l'allestimento di arredo per un negozio di salumeria, in relazione al quale l'opponente aveva corrisposto l'acconto di € 4.501,00 in data 01.12.2020.
Nel formulare l'opposizione, la società chiedeva, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1 la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell'opposto in riferimento all'esecuzione
l'opponente chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme suindicate quale acconto, alla restituzione delle ulteriori spese sostenute a fronte degli interventi di riparazione di arredo e attrezzature pari a € 6.315,32, nonché al pagamento in via equitativa di una somma a titolo di risarcimento danno per perdita subita pari ad € 11.000,00 e/o nella misura che dovesse risultare in corso di causa.
Nel costituirsi l'opposto resisteva alla domanda chiedendo la conferma del d.i. opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle allegazioni documentali e prove orali e all'udienza del
10.09.2024 è stata trattenuta in decisione.
Con riferimento alla eventuale decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c., così come eccepito negli scritti difensivi di parte opposta, si rileva la tempestività della contestazione dell'opponente, che risulta provata con la consulenza di parte allegata del 21.12.2020 da cui scaturisce il dies a quo del termine decadenziale di otto giorni per la denuncia dei vizi, segnalati a mezzo PEC il 29.12.2020 (come da allegato alla II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), in ragione di una consegna avvenuta il 19.12.2020. Si ritiene, al riguardo, che una conoscenza completa e obiettiva dei difetti riscontrati fosse evincibile solo a seguito di una valutazione tecnica di un perito, sicché risultano tempestive le domande di risoluzione ex art. 1492 c.c. e di risarcimento ex art. 1494 c.c. proposte dall'opponente.
Va rigettata, tuttavia, la domanda di risoluzione proposta da ai sensi dell'art. 1492 c.c. Parte_1
Dalle risultanze istruttorie e dagli scritti difensivi è emerso, infatti, che finanche il medesimo opponente segnala di aver utilizzato – seppur parzialmente- le attrezzature acquistate e montate il 19.12.2020, ancorché oggetto di contestazione per vizi e difformità, almeno fino a giugno 2021, periodo nel quale sono stati acquistati nuovi arredi e macchinari come comprovato documentalmente;
lo stesso opponente deduce e documenta, inoltre, alla fine di dicembre 2020, una serie di interventi riparativi per l'importo di
€ 6.315,32. Ancorché la sola trasformazione della cosa viziata non sia di per sé sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, giacché la regola dettata dall'art. 1492, III comma, c.c., deve essere ricondotta non all'impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio (Cass. Civ., n. 489/2001), l'azione redibitoria deve ritenersi preclusa a norma dell'art. 1492 c.c. quando il compratore, utilizzando la res empta, e così determinandone la trasformazione, abbia in tal modo espresso la volontà di accettare il bene pur nella consapevolezza dei vizi da cui è affetto e di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione. Ne consegue, nella fattispecie in esame, che vi è stata una consapevole trasformazione e modifica della res acquistata alla luce degli interventi riparatori eseguiti dopo il montaggio, con conseguente relativo utilizzo, tale da rendere inammissibile l'azione per la risoluzione del contratto (Cass. Civ., n. 489/2001; Cass. Civ., n. 3500/1998).
Sebbene l'opponente non abbia proposto, in via alternativa e/o subordinata all'azione redibitoria, l'azione estimatoria per la riduzione del prezzo, va dichiarata ammissibile la sola azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., i cui presupposti e relativa disciplina in tema di vizi, decadenza e prescrizione sono sovrapponibili all'azione estimatoria, salva la prova della colpa (Cass. Civ., n. 1218/2022).
In particolare, mediante l'assunzione delle prove orali è emerso che il tecnico che ha redatto la perizia di parte opponente, Sig. ha confermato la presenza dei vizi descritti nell'atto di Persona_1 citazione, la cui sussistenza oggettiva ha trovato riscontro nelle fatture allegate in atti relative agli interventi di riparazione eseguiti per eliminare i vizi e le difformità riscontrate in perizia. Quanto alle deposizioni degli operai intervenuti nel corso dei lavori di montaggio, quali testi di parte opposta, si rileva che gli stessi hanno confermato che al momento della consegna e del montaggio del 19.12.2020 non vi furono contestazioni da parte dell'opponente. Tale assunto non è di per sé idoneo ad escludere, però che, a seguito della perizia di parte svolta due giorni dopo, l'opponente abbia avuto effettiva contezza della reale entità dei vizi della merce acquistata.
Da ciò si ritiene che sia stata dimostrata l'effettiva necessità degli interventi riparatori in relazione alla res acquistata il 19.12.2020, nonché la sussistenza di un danno rapportato al corrispettivo dovuto per tali interventi. Oltre a ciò sono state allegate due fatture per gli interventi di riparazione successivi ed è stato comprovato il ritardo di una settimana circa per l'apertura dei locali.
Non risulta invece provato il nesso di causalità tra i vizi della merce acquistata il 19.12.2020 e la sostituzione degli arredi e l'installazione della nuova cucina nel giugno 2021. In particolare non è stato provato che i vizi della res acquistata fossero tali da renderla del tutto inutilizzabile o funzionalmente non idonea allo scopo prefisso. Ciò è avvalorato dalla circostanza oggettiva circa la non necessità di sostituire immediatamente l'intera cucina, tanto che parte di essa è stata utilizzata sino al giugno 2021. Si consideri, peraltro, che tale circostanza di fatto, atta a prospettare fatti storici nuovi e diversi a fondamento della domanda risarcitoria, è stata dedotta tardivamente, ovvero solo con la I memoria ex art. 183 c.p.c.; da ciò ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria sul punto.
Alla luce di quanto emerso, si deve rigettare la domanda di risoluzione proposta dall'opponente, ma accogliere parzialmente la domanda di risarcimento del danno limitatamente all'importo documentato per l'esecuzione degli interventi riparatori che hanno consentito l'apertura tardiva dei locali, così come allegati e pari ad € 6.315,32, nonché al conseguente danno da ritardo di apertura dei locali di circa una settimana da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., tenuto conto del periodo natalizio e delle caratteristiche del locale, in € 600,00, pari al lucro cessante quale perdita di guadagno netto in quel lasso temporale di una settimana di ritardo. Le spese di causa meritano compensazione in ragione della soccombenza reciproca, avendo trovato accoglimento l' opposizione per un importo rilevante rispetto all' originario petitum
PQM
Il Tribunale di Latina, Sezione II, in persona del giudice unico Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Rigetta la domanda di risoluzione contrattuale e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale di
[...] circa la restituzione dell'acconto versato;
Parte_1
Accoglie la domanda di risarcimento del danno dell'opponente in relazione alle spese sostenute a fronte degli interventi di riparazione di arredo e attrezzatura per la somma di € 6.315,32, nonché in relazione al danno da ritardo di apertura dei locali equitativamente limitato alla somma di € 600,00;
Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 6.120,48, pari alla somma della pretesa monitoria relativa al saldo per l'acquisto e il montaggio della merce acquistata, defalcata dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda ad effettivo soddisfo;
Compensa le spese di causa.
Latina, 2.01.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli