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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG IA
SEZIONE LAVORO
R.G. 1146/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino
SERNIA del Foro di Trani ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il Controparte_1
all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) In via subordinata: Nel caso in cui la docente, al momento della pronuncia della sentenza, sia fuoriuscita dal sistema scolastico, accertare il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione della Carta Docente nell'anno 2024/2025;
4) per l'effetto, condannare il alla Controparte_1
liquidazione del danno in via equitativa per le annualità indicate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
5) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto il per Parte_1 Controparte_1
ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni
Pag. 2 di 6 identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento complessivo di euro 500,00 per l'a.s. 2024/2025.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche negli a.s. 2024/2025.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
Pag. 3 di 6 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
Pag. 4 di 6 finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023. ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato
- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle
Pag. 5 di 6 somme riconosciute a titolo di beneficio carta del docente ( Cass. n.
29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto che si tratta di causa seriale, contumaciale, subito decisa all'esito della trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1146/2025:
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n.
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 500,00 per l'a.s. 2024/2025., oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 21,50 per esborsi ed euro 231,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG IA
SEZIONE LAVORO
R.G. 1146/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino
SERNIA del Foro di Trani ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il Controparte_1
all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) In via subordinata: Nel caso in cui la docente, al momento della pronuncia della sentenza, sia fuoriuscita dal sistema scolastico, accertare il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione della Carta Docente nell'anno 2024/2025;
4) per l'effetto, condannare il alla Controparte_1
liquidazione del danno in via equitativa per le annualità indicate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
5) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto il per Parte_1 Controparte_1
ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni
Pag. 2 di 6 identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento complessivo di euro 500,00 per l'a.s. 2024/2025.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche negli a.s. 2024/2025.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
Pag. 3 di 6 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
Pag. 4 di 6 finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023. ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato
- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle
Pag. 5 di 6 somme riconosciute a titolo di beneficio carta del docente ( Cass. n.
29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto che si tratta di causa seriale, contumaciale, subito decisa all'esito della trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1146/2025:
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n.
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 500,00 per l'a.s. 2024/2025., oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 21,50 per esborsi ed euro 231,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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