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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2533/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2533/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità nei confronti di (c.f. n. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Cosenza, il 6.11.2007 ed (c.f. n. ), nata a Parte_2 C.F._3
Cosenza il 06.11.2007, con il patrocinio dell'avv. NUCCI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA EDOARDO E MARIO CRISTOFARO, 57 87100 COSENZA presso il difensore avv.
NUCCI MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._4 dell'avv. DE GAUDIO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE
GAUDIO GABRIELE
IDA SCORNAIENCHI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICIOPPO C.F._5
GIULIANA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICIOPPO GIULIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
( Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NULLI DANIELA, elettivamente presso il P.IVA_2
difensore avv. NULLI DANIELA
MAURIZIO PRESTA (C.F. ), contumace C.F._6
C.F. ), contumace Controparte_5 C.F._7
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._8
CARIATI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI FERA, N. 190 87100
COSENZA presso il difensore avv. CARIATI ROBERTA
CONVENUTO/I
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAFFA ANTONIO, Controparte_7 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Via Carlo Cattaneo, 82 87100 Cosenza presso il difensore avv.
BAFFA ANTONIO
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed CP_1 [...]
, e , rispettivamente moglie, figli e sorella di Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio , TA Persona_1 Controparte_4 Controparte_8
MA, , e la per Controparte_5 E_ Controparte_2
ottenere il risarcimento del danno subito a causa della morte del loro congiunto, avvenuta il
27.03.2012.
Gli attori, in particolare, allegavano che in data 24.03.2012 si recava Persona_1 presso l'immobile in corso di allestimento di proprietà di , sito in Marano CP_9
Marchesato (CS) alla Via Mazzini n. 24 (c/da , al fine di montare alcuni tendaggi e Per_2 che, poco dopo essere entrato nell'appartamento, veniva coinvolto in una forte esplosione che gli causava gravissime ustioni su quasi la totalità della superficie corporea, cagionandone la morte, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, dopo tre giorni di agonia.
Seguivano due procedimenti penali, poi riuniti in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, di cui uno (n. 3731/2012 RGNR) a carico di TA MA e , Controparte_5
esecutori del montaggio del mobilio della cucina e dei tubi di congiunzione tra il piano cottura e la conduttura del gas e dipendenti della ditta quest'ultima in Controparte_2
giudizio in qualità di responsabile civile ed un altro (n. 1037/2013 RGNR) in cui, oltre a TA
e venivano imputati anche e in qualità di CP_5 Controparte_10 Parte_4 amministratori e legali rappresentanti della “Habitat Marano Costruzioni s.r.l.”, società che pagina 2 di 11 aveva realizzato l'unità immobiliare interessata dalla deflagrazione e E_
, che aveva ultimato i lavori intrapresi da TA e congiungendo i tubi del gas
[...] CP_5
dal piano cottura alla valvola a muro di erogazione.
Il giudizio penale accertava la responsabilità penale di TA e e si concludeva, CP_5
avendo questi optato per il rito abbreviato, con la loro condanna, unitamente alla società ex art. 2049 c.c., al risarcimento – in solido - dei danni in favore delle Controparte_2
parti civili costituite, NC DA (madre di ), Persona_1 Parte_3
e . La sentenza di condanna n. 77/2014 veniva, poi, confermata in
[...] Parte_1
secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro e diveniva irrevocabile.
Veniva altresì accertata, all'esito dell'iter ordinario dibattimentale, la responsabilità di
[...]
, che veniva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti E_ civili costituite, oltre al pagamento a titolo di provvisionale dell'importo di euro 10.000 in favore di , con sentenza n. 2125/2016, poi confermata in secondo grado Parte_3 dalla Corte d'Appello di Catanzaro pure divenuta irrevocabile.
Gli attori deducevano che, dalle risultanze istruttorie assunte in sede penale, era emersa la concorrente responsabilità nella causazione dell'evento morte del anche della Parte_3
convenuta (assicurata ), la quale aveva rifornito di gas Controparte_4 Controparte_8
GPL i serbatoi posti all'esterno dell'unità immobiliare senza accertarsi e richiedere all'uopo le certificazioni necessarie previste dalla normativa.
Sulla base di quanto esposto, gli attori, riconducendo il decesso del loro congiunto alla imperita e negligente condotta concorrente dei convenuti, chiedevano la loro condanna in solido ex art. 2055 c.c., chiedendo iure hereditatis il risarcimento del danno da lucida agonia, tanatologico, da perdita della vita patito da e iure proprio il risarcimento Persona_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, anche a titolo di provvisionale.
All'esito della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia dei convenuti TA MA, e Controparte_5 Controparte_2
la causa veniva riunita con il procedimento recante il n. RG 2195/2021 proposto da
, madre di . Parte_5 Persona_1
Si costituivano in giudizio, prima, la che, rigettando qualunque addebito a carico CP_7
della in ogni caso chiedeva di essere estromessa dal giudizio non avendo Controparte_11
gli attori azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e, successivamente, si pagina 3 di 11 costituiva la (incorporante per fusione la che Controparte_3 Controparte_4
contestava in fatto e diritto quanto dedotto dagli attori e, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia per essere manlevata e Controparte_8
garantita giusta polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la che, in via Controparte_8
principale, chiedeva il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta nei confronti di CP_3
deducendo l'esclusiva responsabilità degli altri convenuti in ordine all'evento morte
[...]
e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice nei confronti dell'assicurata, chiedeva accertarsi le quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti e, per l'effetto, condannare i condebitori solidali al rimborso in suo favore di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, essa fosse tenuta a corrispondere oltre la quota di responsabilità ascrivibile alla propria assicurata.
Si costituiva in giudizio anche , il quale in via principale chiedeva il E_
rigetto della domanda attrice escludendo qualunque responsabilità a proprio carico e, in subordine, chiedeva di limitare la sua eventuale condanna in proporzione all'effettivo contributo causale della sua condotta alla causazione dell'evento morte.
Il giudizio, quindi, veniva istruito mediante CTU tecnica e prova testimoniale ed all'udienza del
10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini per scambio di comparse conclusionali e repliche.
Premesso in fatto, la domanda siccome proposta è fondata deve, pertanto, essere accolta nei termini di seguito indicati.
Ed invero, costituisce dato certo che i procedimenti penali, esitati con sentenze divenute irrevocabili, svoltisi nei confronti dei responsabili, hanno accertato le cause del decesso del attribuendole, a mezzo consulenza, alle concomitanti condotte degli operai della Parte_3
odierna convenuta che hanno posto in opera i collegamenti della cucina senza essere in possesso delle relative autorizzazioni e specializzazioni, e della loro condotta risponde penalmente anche la convenuta quale datrice di lavoro dei due operai Controparte_2
ex art. 2049 c.c., nonché del che ha materialmente provveduto E_ all'allaccio della cucina al punto di attacco a muro del GPL.
L'odierno giudizio sorge come conseguenza dei procedimenti penali detti e non solo per liquidare il danno cagionato dal fatto-reato così come accertato, ma anche per accertare la pagina 4 di 11 responsabilità nell'occorso della (incorporata in ) ditta Controparte_4 Controparte_3 che ha fornito il bombolone GPL posto all'esterno dell'immobile e da cui si è originata la perdita di gas a mezzo delle tubature difettosamente collegate.
La posizione di sorge, pertanto, quale accertamento incidentale, avendo il perito, CP_4
nominato in sede penale, rilevato a carico della ditta fornitrice una serie di omissioni relative ai protocolli di sicurezza previsti per la posa in opera dei bomboloni esterni.
Va innanzitutto disattesa la eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta in questo giudizio, atteso che il perito ha depositato la consulenza entro il termine concessogli ed all'esito della trasmissione è stato adempiuto l'obbligo dello stesso di rispondere alle osservazioni trasmesse, confermando la prima relazione depositata alla luce di esse.
La predetta consulenza, del resto, si è resa necessaria al fine di accertare la eventuale responsabilità della indagine rimasta estranea al giudizio penale ed ha in Controparte_4
questa sede evidenziato altre e gravi omissioni, sempre connesse alla violazione dei protocolli di sicurezza, nonché la mancanza, in capo al committente, delle autorizzazioni necessarie, tali che se avesse provveduto alle normali verifiche non avrebbe mai CP_4
proceduto al riempimento del bombolone.
Per La consulenza dell' ing. , le cui conclusioni questo giudice condivide acquisendole in pieno e facendole proprie essendo le stesse immuni da vizi e censure, ripercorre perfettamente le condotte negligenti della e ne stima la condotta Controparte_4 complessiva come concausa indiretta dell'occorso insieme a tutto quanto già rilevato dal collega in sede penale.
La responsabilità civile di pertanto, risulta sancita sia in forza del principio di CP_4
equivalenza delle cause, affermato da cassazione penale, sez. IV, sentenza 04.02.2010, n.
4912 e recepito pacificamente in sede civile (da ultimo cass. civ. ordinanza n. 21950 del 21 luglio 2023 che, sebbene resa in sede di accertamento della responsabilità medica, fissa comunque le regole ermeneutiche per l'individuazione del genus della responsabilità civile), sia sulla base del principio del più probabile che non, essendo di palmare evidenza che, se il bombolone fosse stato vuoto, l'esplosione non si sarebbe verificata.
Né ha dato prova di aver posto in essere ogni esigibile cautela nella condotta CP_4
causatrice del danno, tanto più che, trattandosi di ditta che esercita professionalmente un'attività caratterizzata dalla elevata pericolosità, a suo carico resta esigibile una diligenza ben superiore a quella ordinariamente richiesta al buon padre di famiglia.
pagina 5 di 11 Da quanto detto, si può ritenere che il rifornimento del serbatoio, attese le rilevate omissioni, sia stato, unitamente alle altre condotte poste in essere dai convenuti TA, e CP_5 [...]
, un antecedente logico dell'evento in quanto se la ditta fornitrice del GPL non avesse CP_6 proceduto al riempimento del serbatoio, secondo la regola del “più probabile che non”, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ne deriva che tutte le parti convenute rispondono in solido ed in misura paritetica del danno cagionato.
È principio ormai consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente accertare la riconducibilità causale del "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali.
La ratio sottesa alla disposizione in esame, pertanto, consente di ritenere che ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte e l'unico "fatto dannoso" ed accertare che esse concorrano (secondo il principio della equivalenza delle concause non interruttive di cui all'art. 41 c.p.) alla produzione del medesimo evento di danno, mentre è irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale e storico (tra le molte, più di recente, Cass.
Civ., Sez. Unite, sent. 27 aprile 2022, n. 13143).
Nel caso di specie, ponendo l'accento sull'unicità del fatto dannoso, si deve ritenere che sussiste tra le convenute, come detto, una responsabilità di tipo solidale.
Deve poi essere rigettata la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_8
Sul punto, si rileva che il danneggiato non ha alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Il contratto di assicurazione, infatti, ha valore tra le parti contraenti ed è l'assicurato a poter chiamare in giudizio l'assicuratore e chiedere il relativo indennizzo. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (come RC per la circolazione di veicoli e natanti), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno pagina 6 di 11 (Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, n. 5259, Cassazione civile sez. III, 26/06/2015,
n.13231).
Si deve, infine, accogliere la domanda di garanzia tempestivamente azionata dalla convenuta nei confronti della , in virtù della polizza assicurativa n. 303659053 CP_4 Controparte_8 che deve ritenersi pienamente operativa, essendosi le difese dell'assicurazione limitate a contrastare nel merito la richiesta risarcitoria ed in subordine a far valere il massimale contrattualmente stabilito.
deve, pertanto, essere condannata a manlevare da quanto Controparte_8 CP_4
questa è tenuta a versare agli attori in esecuzione della presente sentenza, nel limite del massimale di contratto.
È necessario, a questo punto, passare all'analisi dei danni in concreto risarcibili.
La domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto, deve essere accolta.
Gli attori, infatti, hanno dimostrato di aver subito una perdita significativa, trattandosi di stretti congiunti del (moglie, figli, e , madre e sorella) e la Parte_3 CP_1 Parte_2
conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Detta prova è ricavabile dalla regola di comune esperienza che la perdita di un congiunto abbia causato un grande dolore nei familiari, rompendo il vincolo familiare e affettivo, pur non essendo un danno in re ipsa.
Su tale punto, la giurisprudenza ha da tempo affermato che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01).
Grava, invece, sul danneggiante la prova contraria imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr cass. 29784/2018; cass. pagina 7 di 11 38077/2021), prova che nel caso oggi all'esame di questo tribunale non è stata offerta dai convenuti.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il cui riconoscimento per le sopra dette considerazioni si impone in favore degli attori, ritiene questo giudice, in coerenza con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11719/2021), di fare applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano, tenendo conto della personalizzazione (che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria).
Tenuto conto degli elementi di personalizzazione offerti in via istruttoria dagli attori – e potendosi la liquidazione fondare sulla entità e consistenza del rapporto parentale, nonché su dati obiettivi quali l'età della vittima al momento del decesso e l'età dei parenti superstiti - il danno può essere equitativamente determinato sulla base della misura prevista dalle citate tabelle e quindi:
a) Euro 391.103,00 in favore di e;
Controparte_1 Parte_2
b) Euro 391.103,00 in favore del coniuge;
Parte_1
c) Euro 328. 524,00 in favore della madre NC DA;
d) Euro 103,578,00 in favore della sorella . Parte_3
Dette somme includono la condanna alla provvisionale qualora liquidata in sede penale e, se già corrisposta, essa deve essere scomputata.
Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su esse, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto (marzo
2012) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr.
Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712). Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Quanto ai danni risarcibili iure hereditatis, si distinguono il danno morale terminale e quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a pagina 8 di 11 prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.7923; sez. 3, Ordinanza n. 21837 del
30/08/2019, Rv. 655085 - 01).
Nel caso di specie, non vi sono elementi per affermare che il potesse Parte_3
effettivamente rendersi conto della fine imminente, non essendovi stata prova della sussistenza di un suo stato di coscienza durante il ricovero;
quanto al danno biologico terminale, normalmente il "lasso apprezzabile di tempo" dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico- legale consiste in una invalidità temporanea, consistente nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana ed il "giorno" è l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea.
(Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, ud. 21/02/2019, dep. 05/07/2019, n.18056).
Nel caso di specie il lasso di tempo tra il giorno del sinistro e il decesso del è di Parte_3
tre giorni (dal 24.03.2012 al 27.03.2012) e, tenendo in conto i criteri di liquidazione propri del calcolo della inabilità temporanea, nonché dell'entità delle lesioni nel caso specifico, dovrà essere liquidato in complessivi 345.00 euro (115,00 euro per tre giorni) esclusivamente in favore del coniuge e dei due figli e , quali eredi Parte_1 CP_1 Parte_2
di , ciascuno per la quota di propria spettanza. Persona_1
Deve essere rigettata, invece, la richiesta risarcitoria rispetto alle ulteriori voci di danno, considerato che non risulta specificamente allegato che la sofferenza patita per la perdita parentale abbia assunto contorni patologici apprezzabili in termini di danno biologico, temporaneo e/o permanente, e che il danno patrimoniale è stato solo genericamente allegato, deducendo un pregiudizio legato alla mancata contribuzione ai bisogni della famiglia, che non ha trovato adeguati riscontri documentali con riferimento all'attività lavorativa svolta dal
, né mediante produzione dei relativi redditi. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza anche riguardo la posizione delle parti contumaci e si pagina 9 di 11 liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difese, tutte respinte, disattese o assorbite, così provvede:
accoglie la domanda degli attori nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
(incorporante per fusione la , MA TA, e Controparte_4 Controparte_5
, e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento in E_
favore di e di euro 391.103,00 ciascuno;
al Controparte_1 Parte_2
pagamento di euro 391.103,00 in favore di;
al pagamento di euro 328.524,00 in Parte_1
favore di NC DA;
al pagamento di euro 103.578,00 in favore di Parte_3
.
[...]
Somme da cui dovrà eventualmente essere detratta la condanna provvisionale penale, se liquidata e versata. Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su di esse, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gi interessi al tasso legale.
Condanna altresì i predetti convenuti in solido al risarcimento del danno biologico terminale in favore di , e , danno liquidato nella Parte_1 Controparte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 345,00 da imputarsi agli attori secondo la quota a ciascuno spettante iure hereditatis;
condanna altresì (incorporante per fusione la Controparte_2 Controparte_3
, MA TA, e al Controparte_4 Controparte_5 E_
pagamento in favore degli attori delle spese di lite, così come liquidate secondo i valori tariffari medi vigenti:
- Quanto ad , complessivi euro 26.948,40 (euro 3.544,00 per studio, euro Parte_1
2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisoria, compensi aumentati del 20% ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014
(agendo l'attrice anche quale genitrice dei due figli minori), oltre accessori, IVA e CPA.
Spese a carico dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Quanto a , complessivi euro 22.457,00 (euro 3.544,00 per Parte_3 pagina 10 di 11 studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisoria). Oltre accessori, IVA e CPA. Spese a carico dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Quanto a NC DA, complessivi euro 14.103,00 (euro 2.552,00 per studio, euro
1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre accessori, IVA e CPA. Spese a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di e li condanna Controparte_8
in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00
(euro 2.552,00 per studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre accessori, IVA e CPA. Pone dette spese a carico dell'erario essendo le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Accoglie la domanda di nei confronti di e condanna Controparte_3 Controparte_8 quest'ultima a manlevare da quanto questa è tenuta a versare agli attori in CP_4
esecuzione della presente sentenza, nel limite del massimale di contratto.
Compensa le spese di lite tra e . Controparte_3 Controparte_8
Pone definitivamente a carico di tutti i convenuti e di le spese di CTU. Controparte_8
Cosenza, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2533/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità nei confronti di (c.f. n. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Cosenza, il 6.11.2007 ed (c.f. n. ), nata a Parte_2 C.F._3
Cosenza il 06.11.2007, con il patrocinio dell'avv. NUCCI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA EDOARDO E MARIO CRISTOFARO, 57 87100 COSENZA presso il difensore avv.
NUCCI MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._4 dell'avv. DE GAUDIO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE
GAUDIO GABRIELE
IDA SCORNAIENCHI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICIOPPO C.F._5
GIULIANA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICIOPPO GIULIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
( Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NULLI DANIELA, elettivamente presso il P.IVA_2
difensore avv. NULLI DANIELA
MAURIZIO PRESTA (C.F. ), contumace C.F._6
C.F. ), contumace Controparte_5 C.F._7
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._8
CARIATI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI FERA, N. 190 87100
COSENZA presso il difensore avv. CARIATI ROBERTA
CONVENUTO/I
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAFFA ANTONIO, Controparte_7 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Via Carlo Cattaneo, 82 87100 Cosenza presso il difensore avv.
BAFFA ANTONIO
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed CP_1 [...]
, e , rispettivamente moglie, figli e sorella di Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio , TA Persona_1 Controparte_4 Controparte_8
MA, , e la per Controparte_5 E_ Controparte_2
ottenere il risarcimento del danno subito a causa della morte del loro congiunto, avvenuta il
27.03.2012.
Gli attori, in particolare, allegavano che in data 24.03.2012 si recava Persona_1 presso l'immobile in corso di allestimento di proprietà di , sito in Marano CP_9
Marchesato (CS) alla Via Mazzini n. 24 (c/da , al fine di montare alcuni tendaggi e Per_2 che, poco dopo essere entrato nell'appartamento, veniva coinvolto in una forte esplosione che gli causava gravissime ustioni su quasi la totalità della superficie corporea, cagionandone la morte, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, dopo tre giorni di agonia.
Seguivano due procedimenti penali, poi riuniti in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, di cui uno (n. 3731/2012 RGNR) a carico di TA MA e , Controparte_5
esecutori del montaggio del mobilio della cucina e dei tubi di congiunzione tra il piano cottura e la conduttura del gas e dipendenti della ditta quest'ultima in Controparte_2
giudizio in qualità di responsabile civile ed un altro (n. 1037/2013 RGNR) in cui, oltre a TA
e venivano imputati anche e in qualità di CP_5 Controparte_10 Parte_4 amministratori e legali rappresentanti della “Habitat Marano Costruzioni s.r.l.”, società che pagina 2 di 11 aveva realizzato l'unità immobiliare interessata dalla deflagrazione e E_
, che aveva ultimato i lavori intrapresi da TA e congiungendo i tubi del gas
[...] CP_5
dal piano cottura alla valvola a muro di erogazione.
Il giudizio penale accertava la responsabilità penale di TA e e si concludeva, CP_5
avendo questi optato per il rito abbreviato, con la loro condanna, unitamente alla società ex art. 2049 c.c., al risarcimento – in solido - dei danni in favore delle Controparte_2
parti civili costituite, NC DA (madre di ), Persona_1 Parte_3
e . La sentenza di condanna n. 77/2014 veniva, poi, confermata in
[...] Parte_1
secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro e diveniva irrevocabile.
Veniva altresì accertata, all'esito dell'iter ordinario dibattimentale, la responsabilità di
[...]
, che veniva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti E_ civili costituite, oltre al pagamento a titolo di provvisionale dell'importo di euro 10.000 in favore di , con sentenza n. 2125/2016, poi confermata in secondo grado Parte_3 dalla Corte d'Appello di Catanzaro pure divenuta irrevocabile.
Gli attori deducevano che, dalle risultanze istruttorie assunte in sede penale, era emersa la concorrente responsabilità nella causazione dell'evento morte del anche della Parte_3
convenuta (assicurata ), la quale aveva rifornito di gas Controparte_4 Controparte_8
GPL i serbatoi posti all'esterno dell'unità immobiliare senza accertarsi e richiedere all'uopo le certificazioni necessarie previste dalla normativa.
Sulla base di quanto esposto, gli attori, riconducendo il decesso del loro congiunto alla imperita e negligente condotta concorrente dei convenuti, chiedevano la loro condanna in solido ex art. 2055 c.c., chiedendo iure hereditatis il risarcimento del danno da lucida agonia, tanatologico, da perdita della vita patito da e iure proprio il risarcimento Persona_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, anche a titolo di provvisionale.
All'esito della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia dei convenuti TA MA, e Controparte_5 Controparte_2
la causa veniva riunita con il procedimento recante il n. RG 2195/2021 proposto da
, madre di . Parte_5 Persona_1
Si costituivano in giudizio, prima, la che, rigettando qualunque addebito a carico CP_7
della in ogni caso chiedeva di essere estromessa dal giudizio non avendo Controparte_11
gli attori azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e, successivamente, si pagina 3 di 11 costituiva la (incorporante per fusione la che Controparte_3 Controparte_4
contestava in fatto e diritto quanto dedotto dagli attori e, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia per essere manlevata e Controparte_8
garantita giusta polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la che, in via Controparte_8
principale, chiedeva il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta nei confronti di CP_3
deducendo l'esclusiva responsabilità degli altri convenuti in ordine all'evento morte
[...]
e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice nei confronti dell'assicurata, chiedeva accertarsi le quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti e, per l'effetto, condannare i condebitori solidali al rimborso in suo favore di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, essa fosse tenuta a corrispondere oltre la quota di responsabilità ascrivibile alla propria assicurata.
Si costituiva in giudizio anche , il quale in via principale chiedeva il E_
rigetto della domanda attrice escludendo qualunque responsabilità a proprio carico e, in subordine, chiedeva di limitare la sua eventuale condanna in proporzione all'effettivo contributo causale della sua condotta alla causazione dell'evento morte.
Il giudizio, quindi, veniva istruito mediante CTU tecnica e prova testimoniale ed all'udienza del
10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini per scambio di comparse conclusionali e repliche.
Premesso in fatto, la domanda siccome proposta è fondata deve, pertanto, essere accolta nei termini di seguito indicati.
Ed invero, costituisce dato certo che i procedimenti penali, esitati con sentenze divenute irrevocabili, svoltisi nei confronti dei responsabili, hanno accertato le cause del decesso del attribuendole, a mezzo consulenza, alle concomitanti condotte degli operai della Parte_3
odierna convenuta che hanno posto in opera i collegamenti della cucina senza essere in possesso delle relative autorizzazioni e specializzazioni, e della loro condotta risponde penalmente anche la convenuta quale datrice di lavoro dei due operai Controparte_2
ex art. 2049 c.c., nonché del che ha materialmente provveduto E_ all'allaccio della cucina al punto di attacco a muro del GPL.
L'odierno giudizio sorge come conseguenza dei procedimenti penali detti e non solo per liquidare il danno cagionato dal fatto-reato così come accertato, ma anche per accertare la pagina 4 di 11 responsabilità nell'occorso della (incorporata in ) ditta Controparte_4 Controparte_3 che ha fornito il bombolone GPL posto all'esterno dell'immobile e da cui si è originata la perdita di gas a mezzo delle tubature difettosamente collegate.
La posizione di sorge, pertanto, quale accertamento incidentale, avendo il perito, CP_4
nominato in sede penale, rilevato a carico della ditta fornitrice una serie di omissioni relative ai protocolli di sicurezza previsti per la posa in opera dei bomboloni esterni.
Va innanzitutto disattesa la eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta in questo giudizio, atteso che il perito ha depositato la consulenza entro il termine concessogli ed all'esito della trasmissione è stato adempiuto l'obbligo dello stesso di rispondere alle osservazioni trasmesse, confermando la prima relazione depositata alla luce di esse.
La predetta consulenza, del resto, si è resa necessaria al fine di accertare la eventuale responsabilità della indagine rimasta estranea al giudizio penale ed ha in Controparte_4
questa sede evidenziato altre e gravi omissioni, sempre connesse alla violazione dei protocolli di sicurezza, nonché la mancanza, in capo al committente, delle autorizzazioni necessarie, tali che se avesse provveduto alle normali verifiche non avrebbe mai CP_4
proceduto al riempimento del bombolone.
Per La consulenza dell' ing. , le cui conclusioni questo giudice condivide acquisendole in pieno e facendole proprie essendo le stesse immuni da vizi e censure, ripercorre perfettamente le condotte negligenti della e ne stima la condotta Controparte_4 complessiva come concausa indiretta dell'occorso insieme a tutto quanto già rilevato dal collega in sede penale.
La responsabilità civile di pertanto, risulta sancita sia in forza del principio di CP_4
equivalenza delle cause, affermato da cassazione penale, sez. IV, sentenza 04.02.2010, n.
4912 e recepito pacificamente in sede civile (da ultimo cass. civ. ordinanza n. 21950 del 21 luglio 2023 che, sebbene resa in sede di accertamento della responsabilità medica, fissa comunque le regole ermeneutiche per l'individuazione del genus della responsabilità civile), sia sulla base del principio del più probabile che non, essendo di palmare evidenza che, se il bombolone fosse stato vuoto, l'esplosione non si sarebbe verificata.
Né ha dato prova di aver posto in essere ogni esigibile cautela nella condotta CP_4
causatrice del danno, tanto più che, trattandosi di ditta che esercita professionalmente un'attività caratterizzata dalla elevata pericolosità, a suo carico resta esigibile una diligenza ben superiore a quella ordinariamente richiesta al buon padre di famiglia.
pagina 5 di 11 Da quanto detto, si può ritenere che il rifornimento del serbatoio, attese le rilevate omissioni, sia stato, unitamente alle altre condotte poste in essere dai convenuti TA, e CP_5 [...]
, un antecedente logico dell'evento in quanto se la ditta fornitrice del GPL non avesse CP_6 proceduto al riempimento del serbatoio, secondo la regola del “più probabile che non”, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ne deriva che tutte le parti convenute rispondono in solido ed in misura paritetica del danno cagionato.
È principio ormai consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente accertare la riconducibilità causale del "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali.
La ratio sottesa alla disposizione in esame, pertanto, consente di ritenere che ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte e l'unico "fatto dannoso" ed accertare che esse concorrano (secondo il principio della equivalenza delle concause non interruttive di cui all'art. 41 c.p.) alla produzione del medesimo evento di danno, mentre è irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale e storico (tra le molte, più di recente, Cass.
Civ., Sez. Unite, sent. 27 aprile 2022, n. 13143).
Nel caso di specie, ponendo l'accento sull'unicità del fatto dannoso, si deve ritenere che sussiste tra le convenute, come detto, una responsabilità di tipo solidale.
Deve poi essere rigettata la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_8
Sul punto, si rileva che il danneggiato non ha alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Il contratto di assicurazione, infatti, ha valore tra le parti contraenti ed è l'assicurato a poter chiamare in giudizio l'assicuratore e chiedere il relativo indennizzo. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (come RC per la circolazione di veicoli e natanti), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno pagina 6 di 11 (Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, n. 5259, Cassazione civile sez. III, 26/06/2015,
n.13231).
Si deve, infine, accogliere la domanda di garanzia tempestivamente azionata dalla convenuta nei confronti della , in virtù della polizza assicurativa n. 303659053 CP_4 Controparte_8 che deve ritenersi pienamente operativa, essendosi le difese dell'assicurazione limitate a contrastare nel merito la richiesta risarcitoria ed in subordine a far valere il massimale contrattualmente stabilito.
deve, pertanto, essere condannata a manlevare da quanto Controparte_8 CP_4
questa è tenuta a versare agli attori in esecuzione della presente sentenza, nel limite del massimale di contratto.
È necessario, a questo punto, passare all'analisi dei danni in concreto risarcibili.
La domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto, deve essere accolta.
Gli attori, infatti, hanno dimostrato di aver subito una perdita significativa, trattandosi di stretti congiunti del (moglie, figli, e , madre e sorella) e la Parte_3 CP_1 Parte_2
conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Detta prova è ricavabile dalla regola di comune esperienza che la perdita di un congiunto abbia causato un grande dolore nei familiari, rompendo il vincolo familiare e affettivo, pur non essendo un danno in re ipsa.
Su tale punto, la giurisprudenza ha da tempo affermato che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01).
Grava, invece, sul danneggiante la prova contraria imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr cass. 29784/2018; cass. pagina 7 di 11 38077/2021), prova che nel caso oggi all'esame di questo tribunale non è stata offerta dai convenuti.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il cui riconoscimento per le sopra dette considerazioni si impone in favore degli attori, ritiene questo giudice, in coerenza con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11719/2021), di fare applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano, tenendo conto della personalizzazione (che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria).
Tenuto conto degli elementi di personalizzazione offerti in via istruttoria dagli attori – e potendosi la liquidazione fondare sulla entità e consistenza del rapporto parentale, nonché su dati obiettivi quali l'età della vittima al momento del decesso e l'età dei parenti superstiti - il danno può essere equitativamente determinato sulla base della misura prevista dalle citate tabelle e quindi:
a) Euro 391.103,00 in favore di e;
Controparte_1 Parte_2
b) Euro 391.103,00 in favore del coniuge;
Parte_1
c) Euro 328. 524,00 in favore della madre NC DA;
d) Euro 103,578,00 in favore della sorella . Parte_3
Dette somme includono la condanna alla provvisionale qualora liquidata in sede penale e, se già corrisposta, essa deve essere scomputata.
Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su esse, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto (marzo
2012) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr.
Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712). Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Quanto ai danni risarcibili iure hereditatis, si distinguono il danno morale terminale e quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a pagina 8 di 11 prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.7923; sez. 3, Ordinanza n. 21837 del
30/08/2019, Rv. 655085 - 01).
Nel caso di specie, non vi sono elementi per affermare che il potesse Parte_3
effettivamente rendersi conto della fine imminente, non essendovi stata prova della sussistenza di un suo stato di coscienza durante il ricovero;
quanto al danno biologico terminale, normalmente il "lasso apprezzabile di tempo" dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico- legale consiste in una invalidità temporanea, consistente nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana ed il "giorno" è l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea.
(Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, ud. 21/02/2019, dep. 05/07/2019, n.18056).
Nel caso di specie il lasso di tempo tra il giorno del sinistro e il decesso del è di Parte_3
tre giorni (dal 24.03.2012 al 27.03.2012) e, tenendo in conto i criteri di liquidazione propri del calcolo della inabilità temporanea, nonché dell'entità delle lesioni nel caso specifico, dovrà essere liquidato in complessivi 345.00 euro (115,00 euro per tre giorni) esclusivamente in favore del coniuge e dei due figli e , quali eredi Parte_1 CP_1 Parte_2
di , ciascuno per la quota di propria spettanza. Persona_1
Deve essere rigettata, invece, la richiesta risarcitoria rispetto alle ulteriori voci di danno, considerato che non risulta specificamente allegato che la sofferenza patita per la perdita parentale abbia assunto contorni patologici apprezzabili in termini di danno biologico, temporaneo e/o permanente, e che il danno patrimoniale è stato solo genericamente allegato, deducendo un pregiudizio legato alla mancata contribuzione ai bisogni della famiglia, che non ha trovato adeguati riscontri documentali con riferimento all'attività lavorativa svolta dal
, né mediante produzione dei relativi redditi. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza anche riguardo la posizione delle parti contumaci e si pagina 9 di 11 liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difese, tutte respinte, disattese o assorbite, così provvede:
accoglie la domanda degli attori nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
(incorporante per fusione la , MA TA, e Controparte_4 Controparte_5
, e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento in E_
favore di e di euro 391.103,00 ciascuno;
al Controparte_1 Parte_2
pagamento di euro 391.103,00 in favore di;
al pagamento di euro 328.524,00 in Parte_1
favore di NC DA;
al pagamento di euro 103.578,00 in favore di Parte_3
.
[...]
Somme da cui dovrà eventualmente essere detratta la condanna provvisionale penale, se liquidata e versata. Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su di esse, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gi interessi al tasso legale.
Condanna altresì i predetti convenuti in solido al risarcimento del danno biologico terminale in favore di , e , danno liquidato nella Parte_1 Controparte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 345,00 da imputarsi agli attori secondo la quota a ciascuno spettante iure hereditatis;
condanna altresì (incorporante per fusione la Controparte_2 Controparte_3
, MA TA, e al Controparte_4 Controparte_5 E_
pagamento in favore degli attori delle spese di lite, così come liquidate secondo i valori tariffari medi vigenti:
- Quanto ad , complessivi euro 26.948,40 (euro 3.544,00 per studio, euro Parte_1
2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisoria, compensi aumentati del 20% ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014
(agendo l'attrice anche quale genitrice dei due figli minori), oltre accessori, IVA e CPA.
Spese a carico dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Quanto a , complessivi euro 22.457,00 (euro 3.544,00 per Parte_3 pagina 10 di 11 studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisoria). Oltre accessori, IVA e CPA. Spese a carico dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Quanto a NC DA, complessivi euro 14.103,00 (euro 2.552,00 per studio, euro
1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre accessori, IVA e CPA. Spese a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di e li condanna Controparte_8
in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00
(euro 2.552,00 per studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre accessori, IVA e CPA. Pone dette spese a carico dell'erario essendo le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Accoglie la domanda di nei confronti di e condanna Controparte_3 Controparte_8 quest'ultima a manlevare da quanto questa è tenuta a versare agli attori in CP_4
esecuzione della presente sentenza, nel limite del massimale di contratto.
Compensa le spese di lite tra e . Controparte_3 Controparte_8
Pone definitivamente a carico di tutti i convenuti e di le spese di CTU. Controparte_8
Cosenza, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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