TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6520/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salomone Parte_1 C.F._1
Vincenzo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bosone Parte_2 C.F._3
Francesco (C.F. ) e dell'Avv. Gallo Anna (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: Comunione – Locazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 03.10.2018, impugnava la sentenza n. Parte_1
2589/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 24.05.2018, con la quale era stata accolta la domanda formulata dall'odierno appellato.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure esponeva quanto segue: Parte_2
1 • è comproprietario al 50% con di un immobile sito in Terzigno alla via Parte_1
Zabatta n. 58;
• ha locato il suddetto immobile a Li Schangyou, in forza del contratto Parte_1
sottoscritto in data 01.07.2004;
• il conduttore ha pagato a sei canoni e precisamente le mensilità di gennaio, Parte_1
febbraio, marzo, aprile, maggio e giungo 2016, per l'importo complessivo di € 1.840,00.
, pertanto, nella qualità di comproprietario, chiedeva la condanna di Parte_2 Parte_1 al pagamento della somma di € 920,00, pari al 50% dei canoni percepiti.
[...]
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola, dichiarata la contumacia di accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata la comproprietà dell'immobile Parte_1
e riconoscendo, quindi, il diritto del comproprietario alla corresponsione dell'importo pari alla metà dei canoni percepiti da Parte_1
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1
evidenziando quanto segue:
• irregolarità formale del titolo esecutivo, per nullità della notificazione del medesimo;
• difetto di legittimazione attiva e passiva, atteso che l'immobile per cui è causa è di proprietà di un soggetto estraneo al giudizio;
• nullità della sentenza per “false indicazioni”;
• esistenza cause pendenti innanzi Tribunale di Nola per diritti reali e locatizi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
1.4 – Con comparsa depositata in data 21.01.2019, si è costituito in giudizio , il Parte_2
quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria.
1.5 – Verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Veniva fissata, poi, l'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
24.05.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 03.10.2018; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.10.2018, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
3 – Cionondimeno, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
3.1 – Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 342 comma 1 c.p.c., l'appello deve essere motivato e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In altri termini, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del Giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio
3 prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
In altri termini, l'appellante, per non incorrere nella sanzione di inammissibilità, è tenuto a offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo Giudice, in modo che alle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante.
3.2 – Nel caso di specie, si è limitato a esporre una serie di circostanze di fatto, Parte_1
da cui discenderebbe la nullità della sentenza impugnata. Tuttavia, non ha indicato in maniera specifica le parti della sentenza che intende censurare, atteso che nell'atto di appello non è contenuto alcun riferimento alla motivazione della pronuncia di primo grado;
per giunta, non ha specificato la ragioni per cui, alla luce delle prove raccolte in primo grado, le statuizioni del
Giudice di Pace sarebbero illegittime o errate.
Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia I del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
4.1 – Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, formulata dall'appellato, ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c.: infatti, non è stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale dell'appellante
(cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
4.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- rigetta la domanda formulata dall'appellato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellato, Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 231,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6520/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salomone Parte_1 C.F._1
Vincenzo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bosone Parte_2 C.F._3
Francesco (C.F. ) e dell'Avv. Gallo Anna (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: Comunione – Locazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 03.10.2018, impugnava la sentenza n. Parte_1
2589/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 24.05.2018, con la quale era stata accolta la domanda formulata dall'odierno appellato.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure esponeva quanto segue: Parte_2
1 • è comproprietario al 50% con di un immobile sito in Terzigno alla via Parte_1
Zabatta n. 58;
• ha locato il suddetto immobile a Li Schangyou, in forza del contratto Parte_1
sottoscritto in data 01.07.2004;
• il conduttore ha pagato a sei canoni e precisamente le mensilità di gennaio, Parte_1
febbraio, marzo, aprile, maggio e giungo 2016, per l'importo complessivo di € 1.840,00.
, pertanto, nella qualità di comproprietario, chiedeva la condanna di Parte_2 Parte_1 al pagamento della somma di € 920,00, pari al 50% dei canoni percepiti.
[...]
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola, dichiarata la contumacia di accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata la comproprietà dell'immobile Parte_1
e riconoscendo, quindi, il diritto del comproprietario alla corresponsione dell'importo pari alla metà dei canoni percepiti da Parte_1
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1
evidenziando quanto segue:
• irregolarità formale del titolo esecutivo, per nullità della notificazione del medesimo;
• difetto di legittimazione attiva e passiva, atteso che l'immobile per cui è causa è di proprietà di un soggetto estraneo al giudizio;
• nullità della sentenza per “false indicazioni”;
• esistenza cause pendenti innanzi Tribunale di Nola per diritti reali e locatizi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
1.4 – Con comparsa depositata in data 21.01.2019, si è costituito in giudizio , il Parte_2
quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria.
1.5 – Verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Veniva fissata, poi, l'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
24.05.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 03.10.2018; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.10.2018, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
3 – Cionondimeno, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
3.1 – Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 342 comma 1 c.p.c., l'appello deve essere motivato e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In altri termini, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del Giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio
3 prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
In altri termini, l'appellante, per non incorrere nella sanzione di inammissibilità, è tenuto a offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo Giudice, in modo che alle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante.
3.2 – Nel caso di specie, si è limitato a esporre una serie di circostanze di fatto, Parte_1
da cui discenderebbe la nullità della sentenza impugnata. Tuttavia, non ha indicato in maniera specifica le parti della sentenza che intende censurare, atteso che nell'atto di appello non è contenuto alcun riferimento alla motivazione della pronuncia di primo grado;
per giunta, non ha specificato la ragioni per cui, alla luce delle prove raccolte in primo grado, le statuizioni del
Giudice di Pace sarebbero illegittime o errate.
Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia I del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
4.1 – Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, formulata dall'appellato, ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c.: infatti, non è stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale dell'appellante
(cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
4.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- rigetta la domanda formulata dall'appellato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellato, Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 231,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5