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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 5022/2023R.G.
TRA
La società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Belpasso, c.da Palazzolo viale Astrel n.1 , codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Fusto -opponente- P.IVA_1
CONTRO
, in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., , C.F.: elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliato in Siracusa in V.le Scala Greca 406, rappresentato e difeso dall' avv.
Roberto Trigilio -opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente dal “ , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore dott. , con sede in Controparte_3
Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. chiedeva al Tribunale di P.IVA_2
Siracusa l'emissione del Decreto ingiuntivo in danno della società
[...] al fine di ottenere il pagamento della somma i euro 13.952,00(€ Parte_1 tredicimilanovecentocinquantadue/00) oltre spese liquidate e segnatamente: A) €
6.438,42 morosità al 31.12.2021; B) € 1.458,68 saldo consuntivo anno 2022, per un primo totale di € 7.897,11. Tali voci A a B erano state approvate con delibera del 6.4.2022 a queste andavano aggiunte: C) € 1.170,00 quali quote ordinarie anno
2023 da gennaio a settembre (€ 130,00 X 9; -D) € 3.403,01 quota lavori impermeabilizzazione terrazza approvati con delibera del 2.8.2023 al p. 4 dell'o.d.g. e relativo c.m.e. e riparto per lavori da eseguirsi urgentemente entro il
30.9.2023; E) € 1.481,88 quota lavori messa in sicurezza cornicione approvati al punto 7 o.d.g. verbale 6.4.2022. Con decreto 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa ai sensi degli artt. 633 c.p.c. – art 63 disp. Att. Cod. proc- civ il Tribunale di Siracusa, concedeva provvedimento d'ingiunzione munito della provvisoria esecuzione ex art 642 c.p.c.; il detto decreto ingiuntivo con contestuale atto di precetto veniva notificato in data 16/11/2023. La società
[...]
proponeva opposIzione al Decreto Ingiuntivo n° 1317/2023 R.G. Parte_1
n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 15-16/11/2023 e notificato in data 16/11/2023, lamentando l'inesistenza della tabella millesimale approvata, la nullità e/o annullabilità delle delibere per carenza dei presupposti di legittimità del riparto per inesistenza delle tabelle millesimali nonché la inesistenza di tabelle millesimali negozialmente pattuite e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per quanto esposto in narrativa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ritenuto l'ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato cagionerà all'odierna opponente e per tutti i motivi in narrativa esposti, si chiede sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva ex art. 642 c.p.c. del
Decreto Ingiuntivo n° 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 16/11/2023, notificato in data 16/11/2023, in subordine fissare l'udienza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO: Dichiarare e statuire l'inesistenza delle tabelle millesimali la nullità di tutte le delibere ai sensi dell'art. 1137 c.c. e ss, ivi formulando anche impugnazione per annullamento sempre ai sensi dell'art. 1137 c.c. - Per i motivi esposti, non sussiste alcun credito in capo al ricorrente “ Parte_2
[...]
[...] , in persona dell'amministratore pro tempore dott. ,
[...] Controparte_3 con sede in Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. che pertanto P.IVA_2 non può apparire giustificata la pretesa creditoria così come articolata dal
“ , in persona dell'amministratore pro tempore dott. Controparte_1
, con sede in Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. Controparte_3
e all'uopo si disconosce la pretesa creditoria;
- per le motivazioni P.IVA_2 esposte in narrativa, dichiarare e statuire che non sussiste alcun credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto da ritenersi inesistente;
per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarare e statuire che non può apparire giustificata o provata la pretesa creditoria così come articolata dal “ , Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore dott. , con sede in Controparte_3
Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. in seno al ricorso;
che va P.IVA_2 dichiarata, pertanto, la inesistenza del preteso credito e per lo effetto va revocato e dichiarato inefficace il Decreto Ingiuntivo n° 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 16/11/2023 notificato in data
16/11/2023; Condannare parte opposta “ , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore dott. , con sede in Siracusa via Controparte_3
Monsignor Carabelli 80, C.F. al pagamento delle spese del presente P.IVA_2 giudizio, oltre oneri accessori. Si costituiva in giudizio il opposto CP_1 eccependo l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'invocata sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
2) rigettare nel merito l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) dire inammissibile o comunque non provata l'eccezione riconvenzionale proposta da parte opponente;
4) accogliere la domanda riconvenzionale della parte opposta e per gli effetti condannare la al Parte_1 pagamento in favore del della ulteriore somma, rispetto a Controparte_1 quella ingiunta, di € 1.962,28; 5) il tutto oltre interessi dal dovuto al soddisfo. 6) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi. Precisate le conclusioni pag. 3/6 all'udienza del 5.06.2025, previa discussione orale come da verbale, la causa viene decisa con sentenza contestuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
Nel caso che ci occupa l'opponente non ha impugnato la delibera assembleare posta alla base della richiesta di ingiunzione (facendo riferimento genericamente a tutte le delibere senza indicare quali e senza peraltro allegarle) ma si è limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una presunta invalidità delle delibere assembleari e dei successivi piani di riparto per assenza delle tabelle millesimali. Tale deduzione, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non è idonea a consentire al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di esercitare un sindacato nel merito delle delibere (peraltro nemmeno indicate ed allegate, venendo meno all'onere di allegazione) e dunque di valutare la legittimità della pretesa creditoria fatta valere con l'ingiunzione fondata sulla delibera assembleare. L'orientamento affermato di recente dalle Sezioni unite della
Cassazione con la sentenza 9839 del 2021 secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purché quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile. Va pertanto, rigettata la domanda di annullamento delle delibere assembleari o dei piani di riparto perché la domanda è formulata genericamente (tutte le delibere….) senza alcuna allegazione delle delibere da annullare (circostanza che non consente al Giudice il compiuto esame delle stesse ed una puntuale pronuncia sulla nullità o annullabilità delle stesse, ma soprattutto perché tale domanda non è stata formulata espressamente in via riconvenzionale per come chiarito dalla pronuncia testé citata della Suprema
pag. 4/6 Corte). Non può essere esaminata neanche la eccezione riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall'opponente in quanto carente di domanda sul punto (non riportata nel petitum dell'opponente, ovvero nelle proprie conclusioni).
Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto. La giurisprudenza sul punto, rispetto ad alcune enucleazioni di contrario avviso, si è orientata positivamente all'accoglimento di tali domande. In applicazione del principio affermato da Cass, Sez. Un., n. 12310/15 e Cass., Sez. Un., n. 22404/18 – la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183
c.p.c.” (così Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre
2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).Dando seguito a tale orientamento, le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, rilevano che la lettura restrittiva del ruolo di opposto, legittimato a proporre solo domanda riconvenzionale, “non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione
l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del
2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”. La domanda riconvenzionale formulata dal Condominio
pag. 5/6 opposto, che trae origine dal medesimo rapporto relativo ad oneri condominiali sorti successivamente all'instaurazione del procedimento monitorio, peraltro, non
è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, è supportata documentalmente e quindi accoglibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in favore del opposto, con distrazione in favore del difensore CP_1 antistatario che ne ha fatto richiesta
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5022/2023 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta condanna parte opponente al pagamento della ulteriore somma di
€ 1.962,28, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
4) Condanna parte opponente al pagamento in fare dell'opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.700 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, distratte in favore del difensore antistatario avv. Roberto Trigilio, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 5.06.2025 Il giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 6/6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 5022/2023R.G.
TRA
La società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Belpasso, c.da Palazzolo viale Astrel n.1 , codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Fusto -opponente- P.IVA_1
CONTRO
, in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., , C.F.: elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliato in Siracusa in V.le Scala Greca 406, rappresentato e difeso dall' avv.
Roberto Trigilio -opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente dal “ , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore dott. , con sede in Controparte_3
Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. chiedeva al Tribunale di P.IVA_2
Siracusa l'emissione del Decreto ingiuntivo in danno della società
[...] al fine di ottenere il pagamento della somma i euro 13.952,00(€ Parte_1 tredicimilanovecentocinquantadue/00) oltre spese liquidate e segnatamente: A) €
6.438,42 morosità al 31.12.2021; B) € 1.458,68 saldo consuntivo anno 2022, per un primo totale di € 7.897,11. Tali voci A a B erano state approvate con delibera del 6.4.2022 a queste andavano aggiunte: C) € 1.170,00 quali quote ordinarie anno
2023 da gennaio a settembre (€ 130,00 X 9; -D) € 3.403,01 quota lavori impermeabilizzazione terrazza approvati con delibera del 2.8.2023 al p. 4 dell'o.d.g. e relativo c.m.e. e riparto per lavori da eseguirsi urgentemente entro il
30.9.2023; E) € 1.481,88 quota lavori messa in sicurezza cornicione approvati al punto 7 o.d.g. verbale 6.4.2022. Con decreto 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa ai sensi degli artt. 633 c.p.c. – art 63 disp. Att. Cod. proc- civ il Tribunale di Siracusa, concedeva provvedimento d'ingiunzione munito della provvisoria esecuzione ex art 642 c.p.c.; il detto decreto ingiuntivo con contestuale atto di precetto veniva notificato in data 16/11/2023. La società
[...]
proponeva opposIzione al Decreto Ingiuntivo n° 1317/2023 R.G. Parte_1
n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 15-16/11/2023 e notificato in data 16/11/2023, lamentando l'inesistenza della tabella millesimale approvata, la nullità e/o annullabilità delle delibere per carenza dei presupposti di legittimità del riparto per inesistenza delle tabelle millesimali nonché la inesistenza di tabelle millesimali negozialmente pattuite e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per quanto esposto in narrativa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ritenuto l'ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato cagionerà all'odierna opponente e per tutti i motivi in narrativa esposti, si chiede sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva ex art. 642 c.p.c. del
Decreto Ingiuntivo n° 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 16/11/2023, notificato in data 16/11/2023, in subordine fissare l'udienza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO: Dichiarare e statuire l'inesistenza delle tabelle millesimali la nullità di tutte le delibere ai sensi dell'art. 1137 c.c. e ss, ivi formulando anche impugnazione per annullamento sempre ai sensi dell'art. 1137 c.c. - Per i motivi esposti, non sussiste alcun credito in capo al ricorrente “ Parte_2
[...]
[...] , in persona dell'amministratore pro tempore dott. ,
[...] Controparte_3 con sede in Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. che pertanto P.IVA_2 non può apparire giustificata la pretesa creditoria così come articolata dal
“ , in persona dell'amministratore pro tempore dott. Controparte_1
, con sede in Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. Controparte_3
e all'uopo si disconosce la pretesa creditoria;
- per le motivazioni P.IVA_2 esposte in narrativa, dichiarare e statuire che non sussiste alcun credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto da ritenersi inesistente;
per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarare e statuire che non può apparire giustificata o provata la pretesa creditoria così come articolata dal “ , Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore dott. , con sede in Controparte_3
Siracusa via Monsignor Carabelli 80, C.F. in seno al ricorso;
che va P.IVA_2 dichiarata, pertanto, la inesistenza del preteso credito e per lo effetto va revocato e dichiarato inefficace il Decreto Ingiuntivo n° 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 16/11/2023 notificato in data
16/11/2023; Condannare parte opposta “ , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore dott. , con sede in Siracusa via Controparte_3
Monsignor Carabelli 80, C.F. al pagamento delle spese del presente P.IVA_2 giudizio, oltre oneri accessori. Si costituiva in giudizio il opposto CP_1 eccependo l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'invocata sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
2) rigettare nel merito l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) dire inammissibile o comunque non provata l'eccezione riconvenzionale proposta da parte opponente;
4) accogliere la domanda riconvenzionale della parte opposta e per gli effetti condannare la al Parte_1 pagamento in favore del della ulteriore somma, rispetto a Controparte_1 quella ingiunta, di € 1.962,28; 5) il tutto oltre interessi dal dovuto al soddisfo. 6) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi. Precisate le conclusioni pag. 3/6 all'udienza del 5.06.2025, previa discussione orale come da verbale, la causa viene decisa con sentenza contestuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
Nel caso che ci occupa l'opponente non ha impugnato la delibera assembleare posta alla base della richiesta di ingiunzione (facendo riferimento genericamente a tutte le delibere senza indicare quali e senza peraltro allegarle) ma si è limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una presunta invalidità delle delibere assembleari e dei successivi piani di riparto per assenza delle tabelle millesimali. Tale deduzione, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non è idonea a consentire al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di esercitare un sindacato nel merito delle delibere (peraltro nemmeno indicate ed allegate, venendo meno all'onere di allegazione) e dunque di valutare la legittimità della pretesa creditoria fatta valere con l'ingiunzione fondata sulla delibera assembleare. L'orientamento affermato di recente dalle Sezioni unite della
Cassazione con la sentenza 9839 del 2021 secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purché quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile. Va pertanto, rigettata la domanda di annullamento delle delibere assembleari o dei piani di riparto perché la domanda è formulata genericamente (tutte le delibere….) senza alcuna allegazione delle delibere da annullare (circostanza che non consente al Giudice il compiuto esame delle stesse ed una puntuale pronuncia sulla nullità o annullabilità delle stesse, ma soprattutto perché tale domanda non è stata formulata espressamente in via riconvenzionale per come chiarito dalla pronuncia testé citata della Suprema
pag. 4/6 Corte). Non può essere esaminata neanche la eccezione riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall'opponente in quanto carente di domanda sul punto (non riportata nel petitum dell'opponente, ovvero nelle proprie conclusioni).
Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto. La giurisprudenza sul punto, rispetto ad alcune enucleazioni di contrario avviso, si è orientata positivamente all'accoglimento di tali domande. In applicazione del principio affermato da Cass, Sez. Un., n. 12310/15 e Cass., Sez. Un., n. 22404/18 – la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183
c.p.c.” (così Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre
2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).Dando seguito a tale orientamento, le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, rilevano che la lettura restrittiva del ruolo di opposto, legittimato a proporre solo domanda riconvenzionale, “non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione
l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del
2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”. La domanda riconvenzionale formulata dal Condominio
pag. 5/6 opposto, che trae origine dal medesimo rapporto relativo ad oneri condominiali sorti successivamente all'instaurazione del procedimento monitorio, peraltro, non
è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, è supportata documentalmente e quindi accoglibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in favore del opposto, con distrazione in favore del difensore CP_1 antistatario che ne ha fatto richiesta
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5022/2023 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n 1317/2023 R.G. n° 3607/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta condanna parte opponente al pagamento della ulteriore somma di
€ 1.962,28, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
4) Condanna parte opponente al pagamento in fare dell'opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.700 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, distratte in favore del difensore antistatario avv. Roberto Trigilio, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 5.06.2025 Il giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 6/6