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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4116/2023 R.G. N. 4116/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 06.12.2024, avente ad oggetto: “Retribuzione”; e vertente
Parte_1
N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Catapano del Parte_2
Foro di Nola in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente
CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Nola, Via Anfiteatro N. _______________
n. 293/2024 R.B Laterizio, n. 121;
Ricorrente
e Discusso nel termine in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa del 06.12.2024 CP_2 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc dall'avv. N. Palladino del Foro di Napoli in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva e autorizzazione in data 20.03.2024
dell Deposito minuta Controparte_3
_________________ beni sequestrati e confiscati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale Isola E/5;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4116/23 R.G. Giugliano c/o pag. 1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 06.12.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 20.07.2023, adiva Parte_2
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
22.04.2010 al giorno 25.07.2022 (data del licenziamento irrogato dagli amministratori giudiziari), con le mansioni di impiegata addetta all'ufficio di segreteria;
e dichiarava di essere rimasto creditrice delle differenze retributive e, quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 157.411,84, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in particolare, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, la nullità del ricorso e l'intervenuta prescrizione.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 06.12.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex
Giudizio n. 4116/23 R.G. Giugliano c/o pag. 2 CP_2 ùart. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è inammissibile e, Parte_2
pertanto, va disattesa.
Infatti, come già evidenziato dal Tribunale adito in precedenti pronunce, con decreto n. 01/2020, emesso in data 22.09.2020 dal Tribunale di
Salerno, Sezione Misure di Prevenzione, è stato disposto il sequestro di prevenzione delle quote e dell'intero complesso aziendale della società
con nomina degli amministratori giudiziari dei beni in CP_2
sequestro; successivamente, con decreto n. 07/202, emesso in data
12.04.2021 dal Tribunale di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione, del
12.04.2021, è stata disposta la confisca di prevenzione delle quote e dell'intero complesso industriale della società.
Orbene, nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 52, 57, 58 e 59 d.lgs. n. 159/2011.
L'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce che “
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in
Giudizio n. 4116/23 R.G. Giugliano c/o pag. 3 CP_2 base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.
I richiamati artt. 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159/2011 disciplinano un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, dettando regole specifiche per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, per la presentazione della domanda di ammissione del credito, per la verifica dei crediti e per la formazione dello stato passivo, con una soluzione normativa che ricorda quella adottata dalla legge fallimentare. La ratio di tale scelta legislativa è, dunque, quella di posporre il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita e alla verifica della sussistenza della buonafede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di “creditori di comodo” possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
Il legislatore ha, dunque, operato un bilanciamento tra la realizzazione dell'interesse pubblico tutelato attraverso la normativa antimafia e le ragioni creditorie vantate dai terzi e ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico, prevedendo che i crediti vantati nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali o destinatarie di un provvedimento di sequestro preventivo siano fatti valere secondo le modalità indicate negli artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159/2011, anziché secondo le modalità ordinarie.
La Corte di Cassazione ha sul punto affermato che: “Detta procedura incidentale costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e - come evidenziato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 - rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base
Giudizio n. 4116/23 R.G. Giugliano c/o pag. 4 CP_2 avevano concesso credito o effettuato prestazioni;
dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita” (Cass.
Civ., sentenza 23 marzo 2017, n. 7445).
Quindi, il giudice funzionalmente competente per l'espletamento della speciale procedura di verifica incidentale prevista dagli artt. 52 e ss.
d.lgs. n. 159/2011, della quale devono avvalersi i creditori, è il Tribunale per le Misure di Prevenzione.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa (come già sopra evidenziato) che la società resistente è stata destinataria del decreto n.
01/2020, emesso in data 22.09.2020 dal Tribunale di Salerno, Sezione
Misure di Prevenzione, col quale è stato disposto il sequestro di prevenzione delle quote e dell'intero complesso aziendale della società
del decreto n. 07/2021, emesso in data 12.04.2021 dal Tribunale CP_2
di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione, col quale è stata disposta la confisca di prevenzione delle quote e dell'intero complesso industriale della società, ed infine del decreto di perquisizione e sequestro ex art. 247 e ss. c.p.c., emesso in data 21.07.2022, disposto dal PM presso il
Tribunale di Salerno, procedimento n. 1733/22 R.G.N.R.
Di conseguenza, il credito di lavoro azionato nel presente giudizio doveva essere fatto valere dinanzi al giudice delegato del procedimento penale, giammai dinanzi al Giudice del Lavoro, come invece fatto dalla parte ricorrente.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente al rimborso delle stesse in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
Giudizio n. 4116/23 R.G. Giugliano c/o pag. 5 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
nei confronti della società con ricorso depositato in data CP_2
20.07.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 10.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 06.12.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4116/23 R.G. c/o pag. 6 Parte_2 CP_2