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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati, nella causa civile cautelare iscritta al N.R.G. 5511 / 2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Bardi, Parte_1 C.F._1 ura a domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via Cecchi n. 23/1 in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
in qualità di PARTE OPPOSTA. Controparte_1
Conclusioni: come in atti. IN FATTO
Con atto di citazione avanzato ai sensi degli artt. 615 co. 1 c.p.c., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. , notificata in data 05.05.2025 per un importo complessivo di €.45.640,64. Nello specifico, deduceva che l'ingiunzione predetta non riportava alcuna specifica degli importi richiesti in pagamento, pertanto si recava presso gli uffici dove le veniva consegnata copia di una precedente ordinanza ingiunzione n. 2 822 del 03/04/2024, a lei sconosciuta;
che nella copia dell'ordinanza-ingiunzione nr. 2024015822 veniva riportato il riepilogo dei verbali di infrazione con le date di contestazione;
che dall'esame del prospetto risulterebbero comunque prescritti i verbali elevati dal 2015 al 2018, per un totale di 68 verbali, per un importo di
€.21.409,12; che a seguito di mail pec del 23/05/2025, con cui il procuratore legale della ricorrente richiedeva ad la trasmissione delle relate di notifica dei verbali indicati nell'ordinanza-ingiu nonché di eventuali atti interruttivi della prescrizione, alcuna risposta perveniva da detto ente. Pertanto, deduceva in primo luogo la proponibilità dell'azione mediante atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e, in secondo luogo, la competenza del G.O. Nel merito, affermava che per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie non deve essere, in alcun modo, superato il termine di prescrizione quinquennale, così come stabilito dall'art. 28 legge 689/81; che la prescrizione può essere fatta valere anche con l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, con la quale si fanno valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo;
che dal prospetto riportato
1 nell'ordinanza-ingiunzione nr. 2024015822 risultano verbali elevati nel periodo che va dal giugno 2015 al maggio 2020, per i quali risulterebbe essere decorso il termine prescrizionale. Per tali motivi, concludeva chiedendo “In via preliminare sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
In via principale annullare l'ordinanza-ingiunzione per intervenuta prescrizione dei verbali suindicati in premessa”. Veniva quindi avanzata nelle suddette conclusioni apposita istanza di sospensiva, qualificabile ex art. 624 c.p.c. e, pertanto, fissato apposito procedimento sub cautelare. Con decreto del 30.06.2025 veniva fissata udienza cautelare di discussione al giorno 12.08.2025 e veniva concesso termine a parte opponente per la notifica, a controparte, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Veniva altresì sollevata d'ufficio la questione circa l'applicabilità dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, il quale prevede lo specifico procedimento del ricorso oppositivo ad ordinanza – ingiunzione che, in virtù dei caratteri di specialità posseduti, esclude l'utilizzabilità dello strumento oppositivo ex art. 615 c.p.c., richiamando la giurisprudenza recente delle S.U. in punto di conversione dell'atto, da citazione in ricorso, ammissibile come tale in presenza di una notifica effettuata nel termine previsto dal suddetto art. 6, ossia trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione. All'udienza del 12.08.2025 controparte non si costituiva e l'opponente dava atto di aver depositato, telematicamente, prova della notifica dell'atto di citazione in opposizione all'indirizzo pec di tramite mail pec di accettazione e consegna del giorno 04.06.2025; depositava, copia cartacea della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza cautelare alla controparte;
si richiamava a tutto quanto dedotto ed insisteva nella concessione dell'istanza di sospensione. All'esito, il Tribunale riservava la decisione e con ordinanza resa 13.08.2025 accoglieva l'istanza di sospensiva. Con decreto del 14.08.2025 fissava udienza di discussione, nel merito, al giorno 25.11.2025 disponendo la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza a cura della cancelleria che veniva effettuata in pari data tramite mail PEC così come risulta dalla consolle del magistrato. All'udienza del 25.11.2025 parte opposta non si costituiva e parte opponente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso;
la causa pertanto veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono ed in aderenza a quanto già statuito con l'ordinanza cautelare del 13.08.2025 non essendo sopravvenuti motivi, in fatto ed in diritto, atti a modificarne le statuizioni. Anzitutto, in punto di utilizzo dello strumento processuale utilizzato, l'art. 6 co. 6 prevede che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Nel caso di specie, parte opponente ha depositato la prova della notifica dell'atto di citazione, avvenuta tramite mail pec in data 04.06.2025.
2 Tenuto conto della data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione n. 250002257, avvenuta in data 05.05.2025, risulta evidente la tempestività del predetto atto di citazione ai sensi del suddetto articolo. In applicazione quindi del persuasivo principio di diritto espresso da Cass. Civ. S.U. n. 758/2022, secondo cui “Nei procedimenti disciplinati dal decreto legislativo n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione (nella specie giudizio di opposizione alla stima, in tema di espropriazione per pubblica utilità) il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del decreto legislativo n. 150 citato, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”, si è in presenza della possibilità di convertire l'atto di citazione in ricorso e, pertanto, operare la sanatoria dell'atto introduttivo del giudizio, anche in applicazione di ovvi principi di celerità e snellimento processuale, convertendolo in ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011. L'opposizione, pertanto, risulta ritualmente incardinata presso la competente Autorità adita, ossia il Tribunale in composizione ordinaria e dovrà proseguire con le forme del c.d. rito lavoro. Premesso ciò e passando ad affrontare il merito della questione, parte opponente invoca l'avvenuta ed integrale prescrizione delle sanzioni amministrative contenute nell'ordinanza – ingiunzione opposta per essere intercorso un termine maggiore di cinque anni ex art. 28 L. n. 689/1981 tra contestazione della violazione amministrativa, avvenuta tramite apposito verbale, e notifica dell'atto esecutivo costituito dall'ordinanza – ingiunzione medesima. Orbene, la mancata costituzione di parte opposta, onerata della prova circa la sussistenza degli illeciti amministrativi da cui scaturisce la pretesa creditoria contenuta nell'ordinanza – ingiunzione ai sensi dell'art. 6 co. 8 D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui
“Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione
o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”, impedisce di verificare se effettivamente siano intervenuti o meno atti interruttivi della prescrizione, risultando tuttavia la prova di tali circostanze a carico dell'amministrazione che ha emesso l'atto ingiuntivo così come non permette di verificare l'effettiva esistenza degli illeciti contestati dato che non risultano depositati agli atti – onere dell'amministrazione – i relativi verbali di accertamento delle infrazioni riportate nell'ordinanza – ingiunzione impugnata, essendo riportati in quest'ultima dei meri estratti riassuntivi;
3 Tale mancata costituzione di parte opposta conduce quindi all'applicazione dell'art. 6 co. 11 D. Lgs. n. 150/2011, secondo il quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”: nel caso di specie, gli elementi probatori agli atti conducono ad applicare tale disposizione legislativa e, quindi, ad accogliere l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza – ingiunzione impugnata. Proprio in tali considerazioni risiede la specialità del procedimento previsto dall'art. 6 del sopracitato decreto, ossia di porre ex legis in capo all'amministrazione l'onere della prova circa l'attuale sussistenza degli illeciti amministrativi generativi del credito portato dall'ordinanza – ingiunzione;
ciò in ragione della natura non integralmente civilistica di tali illeciti e della responsabilità che ne consegue, di natura eminentemente contravvenzionale non equiparabile, come tale, alla disciplina civilistica in punto di onere della prova ex art. 2697 c.c. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'importanza dell'attività professionale espletata. Al riguardo, si applicherà lo scaglione di valore “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00” avuto riguardo al valore dichiarato dall'opponente nel proprio atto introduttivo;
non verrà considerata la voce relativa alla fase istruttoria, non essendosi essa svolta, e tutte le altre voci verranno decurtate del 50% in ragione della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando nell'opposizione N.RG. 5511/2025 promossa da contro così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione impugnata n. 250002257;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 liquidano i 1.698,50 per la fase di merito ed euro 1. la fase cautelare oltre rimborso spese generali e accessori di legge come dovuti.
Genova, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
4
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati, nella causa civile cautelare iscritta al N.R.G. 5511 / 2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Bardi, Parte_1 C.F._1 ura a domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via Cecchi n. 23/1 in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
in qualità di PARTE OPPOSTA. Controparte_1
Conclusioni: come in atti. IN FATTO
Con atto di citazione avanzato ai sensi degli artt. 615 co. 1 c.p.c., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. , notificata in data 05.05.2025 per un importo complessivo di €.45.640,64. Nello specifico, deduceva che l'ingiunzione predetta non riportava alcuna specifica degli importi richiesti in pagamento, pertanto si recava presso gli uffici dove le veniva consegnata copia di una precedente ordinanza ingiunzione n. 2 822 del 03/04/2024, a lei sconosciuta;
che nella copia dell'ordinanza-ingiunzione nr. 2024015822 veniva riportato il riepilogo dei verbali di infrazione con le date di contestazione;
che dall'esame del prospetto risulterebbero comunque prescritti i verbali elevati dal 2015 al 2018, per un totale di 68 verbali, per un importo di
€.21.409,12; che a seguito di mail pec del 23/05/2025, con cui il procuratore legale della ricorrente richiedeva ad la trasmissione delle relate di notifica dei verbali indicati nell'ordinanza-ingiu nonché di eventuali atti interruttivi della prescrizione, alcuna risposta perveniva da detto ente. Pertanto, deduceva in primo luogo la proponibilità dell'azione mediante atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e, in secondo luogo, la competenza del G.O. Nel merito, affermava che per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie non deve essere, in alcun modo, superato il termine di prescrizione quinquennale, così come stabilito dall'art. 28 legge 689/81; che la prescrizione può essere fatta valere anche con l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, con la quale si fanno valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo;
che dal prospetto riportato
1 nell'ordinanza-ingiunzione nr. 2024015822 risultano verbali elevati nel periodo che va dal giugno 2015 al maggio 2020, per i quali risulterebbe essere decorso il termine prescrizionale. Per tali motivi, concludeva chiedendo “In via preliminare sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
In via principale annullare l'ordinanza-ingiunzione per intervenuta prescrizione dei verbali suindicati in premessa”. Veniva quindi avanzata nelle suddette conclusioni apposita istanza di sospensiva, qualificabile ex art. 624 c.p.c. e, pertanto, fissato apposito procedimento sub cautelare. Con decreto del 30.06.2025 veniva fissata udienza cautelare di discussione al giorno 12.08.2025 e veniva concesso termine a parte opponente per la notifica, a controparte, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Veniva altresì sollevata d'ufficio la questione circa l'applicabilità dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, il quale prevede lo specifico procedimento del ricorso oppositivo ad ordinanza – ingiunzione che, in virtù dei caratteri di specialità posseduti, esclude l'utilizzabilità dello strumento oppositivo ex art. 615 c.p.c., richiamando la giurisprudenza recente delle S.U. in punto di conversione dell'atto, da citazione in ricorso, ammissibile come tale in presenza di una notifica effettuata nel termine previsto dal suddetto art. 6, ossia trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione. All'udienza del 12.08.2025 controparte non si costituiva e l'opponente dava atto di aver depositato, telematicamente, prova della notifica dell'atto di citazione in opposizione all'indirizzo pec di tramite mail pec di accettazione e consegna del giorno 04.06.2025; depositava, copia cartacea della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza cautelare alla controparte;
si richiamava a tutto quanto dedotto ed insisteva nella concessione dell'istanza di sospensione. All'esito, il Tribunale riservava la decisione e con ordinanza resa 13.08.2025 accoglieva l'istanza di sospensiva. Con decreto del 14.08.2025 fissava udienza di discussione, nel merito, al giorno 25.11.2025 disponendo la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza a cura della cancelleria che veniva effettuata in pari data tramite mail PEC così come risulta dalla consolle del magistrato. All'udienza del 25.11.2025 parte opposta non si costituiva e parte opponente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso;
la causa pertanto veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono ed in aderenza a quanto già statuito con l'ordinanza cautelare del 13.08.2025 non essendo sopravvenuti motivi, in fatto ed in diritto, atti a modificarne le statuizioni. Anzitutto, in punto di utilizzo dello strumento processuale utilizzato, l'art. 6 co. 6 prevede che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Nel caso di specie, parte opponente ha depositato la prova della notifica dell'atto di citazione, avvenuta tramite mail pec in data 04.06.2025.
2 Tenuto conto della data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione n. 250002257, avvenuta in data 05.05.2025, risulta evidente la tempestività del predetto atto di citazione ai sensi del suddetto articolo. In applicazione quindi del persuasivo principio di diritto espresso da Cass. Civ. S.U. n. 758/2022, secondo cui “Nei procedimenti disciplinati dal decreto legislativo n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione (nella specie giudizio di opposizione alla stima, in tema di espropriazione per pubblica utilità) il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del decreto legislativo n. 150 citato, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”, si è in presenza della possibilità di convertire l'atto di citazione in ricorso e, pertanto, operare la sanatoria dell'atto introduttivo del giudizio, anche in applicazione di ovvi principi di celerità e snellimento processuale, convertendolo in ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011. L'opposizione, pertanto, risulta ritualmente incardinata presso la competente Autorità adita, ossia il Tribunale in composizione ordinaria e dovrà proseguire con le forme del c.d. rito lavoro. Premesso ciò e passando ad affrontare il merito della questione, parte opponente invoca l'avvenuta ed integrale prescrizione delle sanzioni amministrative contenute nell'ordinanza – ingiunzione opposta per essere intercorso un termine maggiore di cinque anni ex art. 28 L. n. 689/1981 tra contestazione della violazione amministrativa, avvenuta tramite apposito verbale, e notifica dell'atto esecutivo costituito dall'ordinanza – ingiunzione medesima. Orbene, la mancata costituzione di parte opposta, onerata della prova circa la sussistenza degli illeciti amministrativi da cui scaturisce la pretesa creditoria contenuta nell'ordinanza – ingiunzione ai sensi dell'art. 6 co. 8 D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui
“Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione
o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”, impedisce di verificare se effettivamente siano intervenuti o meno atti interruttivi della prescrizione, risultando tuttavia la prova di tali circostanze a carico dell'amministrazione che ha emesso l'atto ingiuntivo così come non permette di verificare l'effettiva esistenza degli illeciti contestati dato che non risultano depositati agli atti – onere dell'amministrazione – i relativi verbali di accertamento delle infrazioni riportate nell'ordinanza – ingiunzione impugnata, essendo riportati in quest'ultima dei meri estratti riassuntivi;
3 Tale mancata costituzione di parte opposta conduce quindi all'applicazione dell'art. 6 co. 11 D. Lgs. n. 150/2011, secondo il quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”: nel caso di specie, gli elementi probatori agli atti conducono ad applicare tale disposizione legislativa e, quindi, ad accogliere l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza – ingiunzione impugnata. Proprio in tali considerazioni risiede la specialità del procedimento previsto dall'art. 6 del sopracitato decreto, ossia di porre ex legis in capo all'amministrazione l'onere della prova circa l'attuale sussistenza degli illeciti amministrativi generativi del credito portato dall'ordinanza – ingiunzione;
ciò in ragione della natura non integralmente civilistica di tali illeciti e della responsabilità che ne consegue, di natura eminentemente contravvenzionale non equiparabile, come tale, alla disciplina civilistica in punto di onere della prova ex art. 2697 c.c. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'importanza dell'attività professionale espletata. Al riguardo, si applicherà lo scaglione di valore “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00” avuto riguardo al valore dichiarato dall'opponente nel proprio atto introduttivo;
non verrà considerata la voce relativa alla fase istruttoria, non essendosi essa svolta, e tutte le altre voci verranno decurtate del 50% in ragione della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando nell'opposizione N.RG. 5511/2025 promossa da contro così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione impugnata n. 250002257;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 liquidano i 1.698,50 per la fase di merito ed euro 1. la fase cautelare oltre rimborso spese generali e accessori di legge come dovuti.
Genova, 28.11.2025
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