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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1134/2023 R.G. tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Cosentino e Fabio Parte_1
Iitritano
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lutri
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato in data 24.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo Controparte_1 determinato dal 16.06.2021 al 31.12.2021, con la qualifica di operaio, liv. 2°, e mansioni di elettricista;
che il contratto veniva prorogato fino al 31.05.2022, data in cui veniva risolto;
che dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 19.10.2021, senza aver maturato il relativo diritto e senza alcuna sua richiesta, veniva forzatamente posto in ferie dalla società resistente, con corresponsione della relativa retribuzione;
che con la busta paga di giugno 2022, la datrice di lavoro eseguiva il recupero di € 2.632,52 a titolo di retribuzione corrisposta per le ferie imposte e mai richieste;
che priva di
1 riscontro rimaneva la missiva del 28.06.2022 con la quale veniva richiesta la restituzione della predetta somma.
Concludeva chiedendo condannarsi la società resistente al pagamento della somma sopra indicata e al TFR, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di pagamento di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine lavoro, in quanto genericamente formulata in ricorso;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda avversa, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando alla documentazione in atti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 16.06.2021 al 31.12.2021, poi prorogato fino al 31.05.2022, con inquadramento del ricorrente nel 2° livello del CCNL metalmeccanica PMI
Confapi.
Ciò posto, è incontestato tra le parti che la società convenuta ha provveduto, in maniera unilaterale e senza alcuna preventiva comunicazione, a collocare il ricorrente in ferie (c.d. ferie forzate) nel periodo dal 16.06.2021 al 19.10.2021.
E' la stessa datrice di lavoro, inoltre, a rappresentare di aver trattenuto, con la busta paga di giugno 2022, le somme dovute a titolo di ferie fruite ma non ancora maturare dal lavoratore.
Orbene, la modalità con cui la resistente ha collocato coattivamente in ferie il lavoratore fin dall'inizio del rapporto di lavoro risulta illegittima, atteso che sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo feriale stabilito dal datore di lavoro
(ex art. 2109 c.c.) devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso (cfr. Cass. n.
24977 del 19/08/2022), ciò che nella specie non è avvenuto, avendo la datrice di lavoro agito in maniera unilaterale, senza tenere in considerazione le esigenze del lavoratore e senza alcuna preventiva comunicazione allo stesso.
La resistente, peraltro, non ha spiegato per quali ragioni siano state concesse al lavoratore ferie in misura superiore a quanto spettante, né è contestato che fossero
2 state dalla stessa imposte d'ufficio, sicché illegittimo deve ritenersi il recupero di quanto riconosciuto al dipendente a titolo di ferie godute in eccesso.
Il ricorrente, pertanto, ha diritto a percepire quanto illegittimamente trattenuto dalla resistente con l'ultima busta paga di giugno 2022, per la incontestata somma complessiva di € 2.632,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Infondata, invece, è la domanda di pagamento del TFR, in quanto parte resistente ne ha dimostrato l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario (cfr., all. 1 della memoria di costituzione), non contestato dal ricorrente.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi già liquidati come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
l pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.632,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna Controparte_1 al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, li 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1134/2023 R.G. tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Cosentino e Fabio Parte_1
Iitritano
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lutri
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato in data 24.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo Controparte_1 determinato dal 16.06.2021 al 31.12.2021, con la qualifica di operaio, liv. 2°, e mansioni di elettricista;
che il contratto veniva prorogato fino al 31.05.2022, data in cui veniva risolto;
che dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 19.10.2021, senza aver maturato il relativo diritto e senza alcuna sua richiesta, veniva forzatamente posto in ferie dalla società resistente, con corresponsione della relativa retribuzione;
che con la busta paga di giugno 2022, la datrice di lavoro eseguiva il recupero di € 2.632,52 a titolo di retribuzione corrisposta per le ferie imposte e mai richieste;
che priva di
1 riscontro rimaneva la missiva del 28.06.2022 con la quale veniva richiesta la restituzione della predetta somma.
Concludeva chiedendo condannarsi la società resistente al pagamento della somma sopra indicata e al TFR, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di pagamento di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine lavoro, in quanto genericamente formulata in ricorso;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda avversa, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando alla documentazione in atti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 16.06.2021 al 31.12.2021, poi prorogato fino al 31.05.2022, con inquadramento del ricorrente nel 2° livello del CCNL metalmeccanica PMI
Confapi.
Ciò posto, è incontestato tra le parti che la società convenuta ha provveduto, in maniera unilaterale e senza alcuna preventiva comunicazione, a collocare il ricorrente in ferie (c.d. ferie forzate) nel periodo dal 16.06.2021 al 19.10.2021.
E' la stessa datrice di lavoro, inoltre, a rappresentare di aver trattenuto, con la busta paga di giugno 2022, le somme dovute a titolo di ferie fruite ma non ancora maturare dal lavoratore.
Orbene, la modalità con cui la resistente ha collocato coattivamente in ferie il lavoratore fin dall'inizio del rapporto di lavoro risulta illegittima, atteso che sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo feriale stabilito dal datore di lavoro
(ex art. 2109 c.c.) devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso (cfr. Cass. n.
24977 del 19/08/2022), ciò che nella specie non è avvenuto, avendo la datrice di lavoro agito in maniera unilaterale, senza tenere in considerazione le esigenze del lavoratore e senza alcuna preventiva comunicazione allo stesso.
La resistente, peraltro, non ha spiegato per quali ragioni siano state concesse al lavoratore ferie in misura superiore a quanto spettante, né è contestato che fossero
2 state dalla stessa imposte d'ufficio, sicché illegittimo deve ritenersi il recupero di quanto riconosciuto al dipendente a titolo di ferie godute in eccesso.
Il ricorrente, pertanto, ha diritto a percepire quanto illegittimamente trattenuto dalla resistente con l'ultima busta paga di giugno 2022, per la incontestata somma complessiva di € 2.632,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Infondata, invece, è la domanda di pagamento del TFR, in quanto parte resistente ne ha dimostrato l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario (cfr., all. 1 della memoria di costituzione), non contestato dal ricorrente.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi già liquidati come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
l pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.632,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna Controparte_1 al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, li 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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