TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V. G. 2451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2451/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Manzone n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliato nel suo indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Ravenna, via Manzone n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata nel suo indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 13.11.2025. In data 21.10.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04.06.2025, e adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile in Ravenna in data 08.11.2014, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 262 parte I, dell'anno 2014, optando per il regime di comunione dei beni, che dal matrimonio non erano nati figli e che l'unione era divenuta da tempo intollerabile, tanto che erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di richiedere anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) Il Sig. continuerà ad abitare nella casa familiare, mentre la Parte_1 sig.ra si trasferirà altrove, quando ne avrà la possibilità. CP_1
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
3) Le spese legali sono a totale carico del sig. . Parte_1
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 01.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 20.11.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con note scritte depositate in data 13.11.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e Parte_1 dalla sig.ra le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della CP_1 separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 20.11.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni di separazione in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi pagina 2 di 3 innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data 08.11.2014 CP_1 con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 262, p. I, dell'anno 2014;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti tra le parti e confluiti nelle condizioni di separazione come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2451/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Manzone n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliato nel suo indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Ravenna, via Manzone n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata nel suo indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 13.11.2025. In data 21.10.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04.06.2025, e adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile in Ravenna in data 08.11.2014, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 262 parte I, dell'anno 2014, optando per il regime di comunione dei beni, che dal matrimonio non erano nati figli e che l'unione era divenuta da tempo intollerabile, tanto che erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di richiedere anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) Il Sig. continuerà ad abitare nella casa familiare, mentre la Parte_1 sig.ra si trasferirà altrove, quando ne avrà la possibilità. CP_1
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
3) Le spese legali sono a totale carico del sig. . Parte_1
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 01.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 20.11.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con note scritte depositate in data 13.11.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e Parte_1 dalla sig.ra le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della CP_1 separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 20.11.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni di separazione in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi pagina 2 di 3 innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data 08.11.2014 CP_1 con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 262, p. I, dell'anno 2014;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti tra le parti e confluiti nelle condizioni di separazione come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 3 di 3