Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3747/2021 R.G. vertente
fra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iacoviello Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Lavello via A. Manzoni 149, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Luzi giusta procura per notaio in Tivoli, domiciliato presso la sede Per_1
dell'Avvocatura dell' in via Pretoria 263 Potenza;
CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.12.2021 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392 2021 00001941 28 000, di € 3.177,86, avente ad oggetto la contribuzione IVS coltivatori diretti relativa all'anno 2019, relativi alla gestione
A fondamento dell'opposizione eccepiva di esser venuto a conoscenza in modo occasionale della suddetta iscrizione operata d'ufficio dall' , di essere immigrato dal 2013 in poi in Svizzera, paese CP_1
ove aveva lavorato e oggi pensionato, che il provvedimento di iscrizione e gli avvisi successivi risultavano notificati a e non in Svizzera, paese di effettiva residenza del ricorrente, e quindi CP_2
affetti da nullità. Deduceva altresì la violazione degli artt. 2 e 3 legge n. 9 del 1963 per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione negli elenchi e della stessa circolare n. 33537 del 1998, non CP_1
avendo mai svolto attività di coltivatore diretto in Italia, e che sia la sua presenza limitata a pochi giorni l'anno in che la modesta estensione dei terreni di proprietà della famiglia, sono CP_2
indicativi dell'insussistenza delle condizioni per l'iscrizione operata dall'Istituto. premessa quindi l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione coltivatori diretti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, domandava, dichiarare la illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato ovvero di annullarlo ovvero di dichiarare non dovute le somme e le sanzioni richieste, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso, e l'infondatezza del ricorso in opposizione CP_1
atteso che l'iscrizione come coltivatore diretto è avvenuta nel 2013 e quindi ben prima dell'ottobre
2021, di seguito a verbale ispettivo del 29/03/2013 notificato il 05/04/2013.l' CP_1 CP_3
evidenziava la regolarità della notifica dell'iscrizione eccependo che nessuna impugnativa avverso tale atto è stata prodotta dall'interessato, che non risulta variata la residenza dello stesso ola sua iscrizione all'AIRE per emigrazione, e che per quanto concerne la permanenza e l'attività lavorativa all'estero, queste si erano interrotte nel2019 come dichiarato in sed ed verbale ispettivo dal ricorrente,
e di essere percettore di aiuti comunitari per il terreno ad uso seminativo, di possedere un trattore di
Contr 85 cavalli e di avere un libretto per il ritiro del gasolio agricolo e che da verifiche presso la
Camera di Commercio risultavano attive ancora l'azienda agricola e la partita IVA. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso prova documentale e prova per testi (i fratelli del ricorrente) e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento perché inammissibile. L'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Istituto opposto non è fondata, si richiama l'ordinanza del giudice resa in udienza.
Nel presente giudizio l'opposizione all'avviso di addebito, si fonda su un duplice ordine di argomentazioni.
In primo luogo, parte opponente si duole della legittimità della contestazione per decadenza dall'azione da parte dell' , di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione alla gestione Coltivatori CP_1
Diretti in modo occasionale (senza precisare altro) nel 2021, di non aver mai ricevuto atti prodromici all'avviso di addebito in quanto residente all'estero e presente in solo pochi giorni all'anno, CP_2
e in seconda battuta, di non avere la qualità di coltivatore avendo svolto attività lavorativa all'stero come manovale;
peraltro i terrenti di proprietà per limitata estensione non si presterebbero all'attività di coltivatore diretto come ritenuto dall'istituto.
Orbene, per quanto riguarda i vizi formali afferenti la procedura va rilevato la loro insussistenza: risulta documentato che il ricorrente era presente all'accesso ispettivo dei funzionari in data 29 CP_1
marzo 2013; lo stesso dichiarava sua sponte di aver lavorato in Svizzera come manovale sino al 2010
, che sino al 2012 sui terreni di proprietà insisteva solo l'uliveto, che era lui con i familiari ad occuparsi della conduzione die terreni, di non aver avuto mai dipendenti per la lavorazione dei terreni, di percepire gli aiuti comunitari per il terreno seminativo, di possedere un trattore e de relativo libretto
UMa pe il ritiro del gasolio agricolo. Il relativo verbale veniva redato e notificato nella stessa data al ricorrente, con invito a presentare ricorso alla Commissione Centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati e la Comitato regionale per i rapporti di lavoro entro trenta giorni (vds documenti
3,4,5 allegati dall' ). CP_1
Ferma la regolarità della notifica degli atti suddetti, si rileva che avverso il verbale ispettivo e il provvedimento di iscrizione, non è stato proposto alcun ricorso e nemmeno risultano presentate domande di cancellazione dagli Elenchi dei coltivatori Diretti, pertanto trattasi di atti per i quali l'accertamento in essi contenuto è divenuto definitivo, sicché l'iscrizione dell'opponente risulta essere avvenuta legittimamente, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n.1047/1957 e degli artt. 2 e 3 L. n.9/1963
e s.m.i., per la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la sua iscrizione obbligatoria alla predetta Gestione previdenziale, non rilevando il carattere imprenditoriale o meno dell'attività agricola, o la destinazione, anche parziale, dei prodotti aziendali al mercato, essendo sufficiente che tali prodotti siano destinati all'autoconsumo (vds dichiarazioni rese nel verbale ispettivo), né il numero di giornate lavorative annue prestate dal soggetto.
Non risultano smentire tali conclusioni le dichiarazioni rese dai fratelli dell'opponente, Persona_2
e , testi, per rapporti familiari, evidentemente interessati agli esiti del giudizio, e Persona_3 comunque generiche e in contrasto con le dichiarazioni rese dall'opponente ai funzionari verbalizzanti in sede di accesso, verbale che fa prova fino a prova di falsità in questo caso neppure ipotizzata dalla difesa.
Pertanto va rigettato il ricorso in opposizione perché infondato, e va riconosciuta la legittimità dell'iscrizione dell'opponente alla speciale Gestione Coltivatori Diretti, con conseguente conferma dell'avviso di addebito.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e 37/2018 e 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 28.12.2021, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'avviso di addebito n. 392 2021 00001941 28 000, di €
3.177,86, avente ad oggetto la contribuzione IVS coltivatori diretti relativa all'anno 2019, notificato il 16.11.2021.
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., che liquida complessivamente in € 1312,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza lì 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla