TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/08/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore dott. Marco PonIGlione Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 894 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 29.04.2025, trattata in modalità cartolare, e vertente
TRA
difeso dell'avv. IRENZE GIULIA, che lo rappresenta e Parte_1
RICORRENTE
E
, difesa dagli avv.ti CAPPELLU STEFANO e TROVATO Controparte_1
FRANCESCO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473bis.29 e 473bis.37 c.p.c., notificato all'odierna esponente, IG.ra , in uno con il pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di compar . ha Parte_1 richiesto la revoca del contributo di mantenimento, pari a € 200 uto in favore della stessa IG.ra , nonché la revoca, con effetto retroattivo, CP_1 dell'analogo contibuto, pari a € 350,00 mensili, riconosciuto in favore del figlio
[...]
. Per_1 ento della relativa domanda il ricorrente ha dedotto che:
• il figlio, il predetto , sarebbe economicamente indipendente dal 6 luglio Persona_1
2019;
• la resistente svolgerebbe “attività lavorativa occulta, non dichiarata al fisco”;
• egli avrebbe patito gli effetti di un'invalidità civile parziale “con conseguente riduzione della capacità lavorativa” (cfr. ricorso c.pte, p. 3 e 13 ss.). A corredo delle sue domande il ricorrente ha formulato richieste di prova orale nonché una serie di istanze di ordine di esibizione, richiedendo di acquisire una serie di documenti relativi alle effettive condizioni economiche della resistente e del di lei figlio
[...]
. Per_1 ita , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La causa, istruita mediante testimoni ed acquisizioni documentali, è giunta alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2025, trattata con modalità cartolari, nel corso della quale il ricorrente ha depositato ulteriori documenti attestanti le proprie aggravate condizioni di salute, e con provvedimento di scioglimento della riserva del 29.04.2025 è stata trattenuta in decisione.
***
2. Il ricorso è in larga parte meritevole di accoglimento, poiché il ricorrente ha dato prova della sussistenza di un mutamento delle situazioni di fatto che avevano portato alla concessione degli assegni di mantenimento. In particolare, per la giurisprudenza di legittimità, “una diminuzione del reddito e della capacità lavorativa, in relazione all'età ed al pensionamento, determina un mutamento delle condizioni di divorzio e dell'assegno di mantenimento” (Cassazione civile sez. VI, 25/07/2014, n.17030). Nel caso di specie, il ricorrente ha provato documentalmente di essere affetto da una patologia tumorale, un adenocarcinoma dell'esofago con metastasi, che lo ha costretto a sottoporsi prima a intervento chirurgico di rimozione integrale dell'esofago e, dopo, a cicli di chemioterapia, conseguentemente dovendosi assentare dal lavoro per motivi di salute. In particolare, il IG. è stato degente presso il Dipartimento di Chirurgia Per_1
Generale del Presidio o Molinette dal 17 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 ed è stato sottoposto ad un intervento di rimozione integrale dell'esofago, rimozione di 48 linfonodi toracici e ricostruzione di tubolo gastrico. Dopo l'intervento chirurgico di esofagectomia (rimozione dell'esofago) attualmente si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia: si allega documentazione medica descrittiva della diagnosi e dell'intervento praticato (doc. 20 allegato alle memorie del 24.02.2025), certificato di ricovero e relazione di dimissione (doc 21 allegato alle memorie del 24.02.2025). Per effetto della predetta patologia tumorale, e delle conseguenti assenze lavorative (doc. 22), la retribuzione percepita si è ridotta ad euro 1.600,00 € mensili (DOC. 23 allegato alle memorie del 24.02.2025). In ogni caso, dalla sussistenza di tale patologia deve desumersi il necessario conseguenziale mutamento delle condizioni economiche del ricorrente, che, anche in via prudenziale, dovrà orientare le proprie finanze verso il soddisfacimento delle cure necessarie alla tutela della propria salute e integrità fisica, considerando anche la propria ridotta capacità reddituale. Tali eIGenze appaiono necessariamente da contemperare con quelle della ex moglie al mantenimento del proprio tenore di vita, che si rivelano, al confronto, recessive. Dunque, in quest'ottica, non essendosi raggiunta la prova dell'esistenza di un maggior reddito rispetto al dichiarato della IG.ra , ma non essendoci la prova di CP_1 un'effettiva inidoneità lavorativa che ne giustifichi lo stato di disoccupazione dal 2011, l'assegno di mantenimento non potrà essere eliminato, ma ridotto ad euro 100,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia odierna. 3. In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, “il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n.12121). In particolare, il figlio, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. s.u. n.20448/2014). Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. n. 19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (v. Cass. n. 18076/2014, in parte motiva). Muovendo da queste considerazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto-responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 2252/2024, in parte motiva). È stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. n. 26875/2023). Questa ultima affermazione richiede peraltro talune precisazioni in relazione a quei casi in cui il richiedente non è il figlio maggiorenne, che per la prima volta faccia valere il suo diritto, o il genitore con lui convivente in virtù della sua legittimazione concorrente a richiedere assegno (Cass. n. 17380/2020), ma è piuttosto il genitore che, già gravato di un assegno di mantenimento, richiede che si accerti il venire meno dell'obbligo già posto a suo carico (come nel caso di specie). Il principio di cui all'art. 2697 c.c., invocato dalla ricorrente, opera infatti nel senso di far gravare sull'attore e non sul convenuto la prova dei fatti costituitivi del diritto e occorre considerare che il fatto estintivo della obbligazione legale che grava sui genitori non è la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenza economica (o il mancato conseguimento per negligenza dell'interessato) che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore. Ciò non IGnifica che non operi una semplificazione probatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età. In tal senso, Cass. n. 12952/2016 - in parte motiva - afferma che l'onere della prova ben può essere assolto, in siffatti casi, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Più specificamente, la Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023).
3.1. Nel caso di specie, il figlio maggiorenne ha compiuto 36 anni, ed Persona_1 esercita un'attività lavorativa che, seppur non emunerativa, è confacente allo stato di istruzione raggiunto e alle sue capacità; non essendo state addotte particolari circostanze che giustifichino il mancato conseguimento di una collocazione lavorativa che possa soddisfare le sue eIGenze di vita, deve ritenersi venuto meno il diritto alla corresponsione dell'assegno.
4. In ragione della qualità delle parti, ex coniugi a carico dei quali residua un minimo vincolo di solidarietà, e dell'accoglimento parziale della domanda, le spese possono essere compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, modifica in euro 100,00 la quota dell'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1 Controparte_1
- Revoca il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne
[...]
; Per_1 - Condanna alla refusione a della metà delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida in euro 1.720,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge. Isernia, 09.07.2025 Il Giudice est. Elvira Puleio Il Presidente Vittorio Cobianchi Bellisari
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore dott. Marco PonIGlione Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 894 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 29.04.2025, trattata in modalità cartolare, e vertente
TRA
difeso dell'avv. IRENZE GIULIA, che lo rappresenta e Parte_1
RICORRENTE
E
, difesa dagli avv.ti CAPPELLU STEFANO e TROVATO Controparte_1
FRANCESCO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473bis.29 e 473bis.37 c.p.c., notificato all'odierna esponente, IG.ra , in uno con il pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di compar . ha Parte_1 richiesto la revoca del contributo di mantenimento, pari a € 200 uto in favore della stessa IG.ra , nonché la revoca, con effetto retroattivo, CP_1 dell'analogo contibuto, pari a € 350,00 mensili, riconosciuto in favore del figlio
[...]
. Per_1 ento della relativa domanda il ricorrente ha dedotto che:
• il figlio, il predetto , sarebbe economicamente indipendente dal 6 luglio Persona_1
2019;
• la resistente svolgerebbe “attività lavorativa occulta, non dichiarata al fisco”;
• egli avrebbe patito gli effetti di un'invalidità civile parziale “con conseguente riduzione della capacità lavorativa” (cfr. ricorso c.pte, p. 3 e 13 ss.). A corredo delle sue domande il ricorrente ha formulato richieste di prova orale nonché una serie di istanze di ordine di esibizione, richiedendo di acquisire una serie di documenti relativi alle effettive condizioni economiche della resistente e del di lei figlio
[...]
. Per_1 ita , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La causa, istruita mediante testimoni ed acquisizioni documentali, è giunta alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2025, trattata con modalità cartolari, nel corso della quale il ricorrente ha depositato ulteriori documenti attestanti le proprie aggravate condizioni di salute, e con provvedimento di scioglimento della riserva del 29.04.2025 è stata trattenuta in decisione.
***
2. Il ricorso è in larga parte meritevole di accoglimento, poiché il ricorrente ha dato prova della sussistenza di un mutamento delle situazioni di fatto che avevano portato alla concessione degli assegni di mantenimento. In particolare, per la giurisprudenza di legittimità, “una diminuzione del reddito e della capacità lavorativa, in relazione all'età ed al pensionamento, determina un mutamento delle condizioni di divorzio e dell'assegno di mantenimento” (Cassazione civile sez. VI, 25/07/2014, n.17030). Nel caso di specie, il ricorrente ha provato documentalmente di essere affetto da una patologia tumorale, un adenocarcinoma dell'esofago con metastasi, che lo ha costretto a sottoporsi prima a intervento chirurgico di rimozione integrale dell'esofago e, dopo, a cicli di chemioterapia, conseguentemente dovendosi assentare dal lavoro per motivi di salute. In particolare, il IG. è stato degente presso il Dipartimento di Chirurgia Per_1
Generale del Presidio o Molinette dal 17 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 ed è stato sottoposto ad un intervento di rimozione integrale dell'esofago, rimozione di 48 linfonodi toracici e ricostruzione di tubolo gastrico. Dopo l'intervento chirurgico di esofagectomia (rimozione dell'esofago) attualmente si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia: si allega documentazione medica descrittiva della diagnosi e dell'intervento praticato (doc. 20 allegato alle memorie del 24.02.2025), certificato di ricovero e relazione di dimissione (doc 21 allegato alle memorie del 24.02.2025). Per effetto della predetta patologia tumorale, e delle conseguenti assenze lavorative (doc. 22), la retribuzione percepita si è ridotta ad euro 1.600,00 € mensili (DOC. 23 allegato alle memorie del 24.02.2025). In ogni caso, dalla sussistenza di tale patologia deve desumersi il necessario conseguenziale mutamento delle condizioni economiche del ricorrente, che, anche in via prudenziale, dovrà orientare le proprie finanze verso il soddisfacimento delle cure necessarie alla tutela della propria salute e integrità fisica, considerando anche la propria ridotta capacità reddituale. Tali eIGenze appaiono necessariamente da contemperare con quelle della ex moglie al mantenimento del proprio tenore di vita, che si rivelano, al confronto, recessive. Dunque, in quest'ottica, non essendosi raggiunta la prova dell'esistenza di un maggior reddito rispetto al dichiarato della IG.ra , ma non essendoci la prova di CP_1 un'effettiva inidoneità lavorativa che ne giustifichi lo stato di disoccupazione dal 2011, l'assegno di mantenimento non potrà essere eliminato, ma ridotto ad euro 100,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia odierna. 3. In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, “il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n.12121). In particolare, il figlio, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. s.u. n.20448/2014). Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. n. 19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (v. Cass. n. 18076/2014, in parte motiva). Muovendo da queste considerazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto-responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 2252/2024, in parte motiva). È stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. n. 26875/2023). Questa ultima affermazione richiede peraltro talune precisazioni in relazione a quei casi in cui il richiedente non è il figlio maggiorenne, che per la prima volta faccia valere il suo diritto, o il genitore con lui convivente in virtù della sua legittimazione concorrente a richiedere assegno (Cass. n. 17380/2020), ma è piuttosto il genitore che, già gravato di un assegno di mantenimento, richiede che si accerti il venire meno dell'obbligo già posto a suo carico (come nel caso di specie). Il principio di cui all'art. 2697 c.c., invocato dalla ricorrente, opera infatti nel senso di far gravare sull'attore e non sul convenuto la prova dei fatti costituitivi del diritto e occorre considerare che il fatto estintivo della obbligazione legale che grava sui genitori non è la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenza economica (o il mancato conseguimento per negligenza dell'interessato) che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore. Ciò non IGnifica che non operi una semplificazione probatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età. In tal senso, Cass. n. 12952/2016 - in parte motiva - afferma che l'onere della prova ben può essere assolto, in siffatti casi, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Più specificamente, la Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023).
3.1. Nel caso di specie, il figlio maggiorenne ha compiuto 36 anni, ed Persona_1 esercita un'attività lavorativa che, seppur non emunerativa, è confacente allo stato di istruzione raggiunto e alle sue capacità; non essendo state addotte particolari circostanze che giustifichino il mancato conseguimento di una collocazione lavorativa che possa soddisfare le sue eIGenze di vita, deve ritenersi venuto meno il diritto alla corresponsione dell'assegno.
4. In ragione della qualità delle parti, ex coniugi a carico dei quali residua un minimo vincolo di solidarietà, e dell'accoglimento parziale della domanda, le spese possono essere compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, modifica in euro 100,00 la quota dell'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1 Controparte_1
- Revoca il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne
[...]
; Per_1 - Condanna alla refusione a della metà delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida in euro 1.720,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge. Isernia, 09.07.2025 Il Giudice est. Elvira Puleio Il Presidente Vittorio Cobianchi Bellisari