Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Il mandato "in rem propriam", pur non essendo revocabile senza giusta causa, non priva il mandante del potere di disporre dei suoi diritti sul bene oggetto del mandato, ne' lo esonera dai correlativi obblighi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE DO OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che lo difende unitamente all'avvocato OS SARACINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CACCHIARELLI, difeso dall'avvocato RAFFAELE FATANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 119/99 del Giudice di pace di MANDURIA, depositata il 06/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Manduria, decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 novembre 1999, da IM EL De TA nei confronti di CO LI, con la quale l'attore, premesso di aver venduto in data 6 settembre 1988, in qualità di procuratore speciale di tal AR HI, l'autocarro Fiat 615 tg.
TA 202949, al convenuto, che si rifiutava di pagare la tassa di circolazione dovuta per il periodo 1^ febbraio 1995 - 31 gennaio 1996, chiedeva l'accertamento dell'obbligo del convenuto di pagare la tassa suddetta, con sentenza resa in data 6 novembre 1999 ha rigettato la domanda. Ha osservato il Giudice di Pace che, non essendo dato di conoscere se e da chi la richiesta dell'A.C.I. di pagamento della tassa di circolazione fosse stata soddisfatta ed essendo pacifico che il De TA aveva venduto l'autoveicolo in qualità di procuratore speciale del proprietario HI, non poteva dirsi sussistente alcun interesse dell'attore a veder dichiarato l'obbligo del convenuto al pagamento della tassa, obbligo connesso alla proprietà dell'autocarro e che, pertanto, poteva riguardare il solo HI. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, il De TA. Resiste con controricorso il LI.
V è memoria difensiva per il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità od erroneità della sentenza e/o del procedimento ed, in subordine, per erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 100 cod. proc. civ., adducendo che, poiché la procura conferitagli lo legittimava a "vendere a chi vorrà", investendolo "di tutte le facoltà occorrenti per il buon fine di questo incarico" ed autorizzandolo a "compiere indistintamente le formalità occorrenti per la finale esecuzione del presente mandato che è conferito anche nell'interesse del mandatario ...", è chiaro che il mandante HI avesse voluto liberarsi di qualsiasi responsabilità ed onere relativamente all'autocarro da vendere e che, pertanto, esso ricorrente fosse abilitato ad esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al rappresentato, compreso il potere di promuovere il giudizio per l'accertamento del soggetto obbligato a sostenere l'onere della tassa di circolazione.
Peraltro, soggiunge il ricorrente, l'interesse a proporre un'azione di accertamento non richiede necessariamente l'attualità della lesione del diritto dell'attore, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace, essendo sufficiente che il fatto doloso o colposo altrui sia potenzialmente produttivo di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, salvo il futuro accertamento dell'esistenza concreta del danno. La censura non può essere condivisa, perché, se è vero che, come osserva il ricorrente, l'azione di accertamento non richiede necessariamente l'attualità della lesione del diritto fatto valere dall'attore, essendo sufficiente una situazione d'incertezza in ordine alla stessa esistenza del diritto di cui si teme la futura lesione, è pur vero che l'attore ha l'onere di provare l'esistenza di un oggettivo pericolo attuale di danno. Nel caso in esame, come ha correttamente rilevato il Giudice di Pace, poiché l'obbligo di pagare la tassa di circolazione sugli autoveicoli è necessariamente legato al possesso dell'autoveicolo e poiché il De TA, che nel concludere il contratto col LI, agì solo come procuratore speciale del proprietario HI, non ha provato che gli sia stata avanzata alcuna ingiusta richiesta di pagamento ne' che il rifiuto del convenuto di pagare la tassa gli abbia cagionato un danno ingiusto, non può ritenersi sussistente, al di là dell'irrilevante convincimento soggettivo del De TA, un pericolo di danno per lui.
Nè, contrariamente a quel che dal ricorrente si sostiene, si può ritenere che la semplice procura a vendere, ancorché comprensiva della possibilità, per il mandatario, di esercitare "tutte le facoltà occorrenti per il buon fine" dell'incarico, legittimasse il mandatario ad agire in giudizio per esercitare l'azione di accertamento de qua, essendo evidente che, ove anche l'ampia estensione dei poteri conferitigli con la procura fosse ritenuta comprensiva del potere di stare in giudizio per mandante e si ritenesse soddisfatta l'esigenza formale posta dall'art. 77 cod. proc. civ., tale potere sarebbe necessariamente commisurato all'ambito del diritto sostanziale oggetto della procura, che nella specie è dato dal trasferimento della proprietà dell'autocarro. Invece, l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione solo indirettamente può collegarsi al trasferimento della proprietà del mezzo e, quindi, l'attività necessaria a far sì che l'acquirente adempia a tale obbligo non può considerarsi come necessaria e consequenziale all'espletamento del mandato.
A diversa conclusione non può indurre neppure il rilievo che il mandato sia stato conferito anche;
nell'interesse del mandatario, poiché il mandato in rem propriam, anche se è irrevocabile senza giusta causa, non priva il mandante del potere di disporre dei suoi diritti sul bene oggetto del mandato ne' lo esonera dai correlativi obblighi.
Il ricorso va, pertanto, respinto e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive euro 505,00, di cui euro 500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003