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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 879/2021 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Zanuttigh Parte_1 C.F._1
Loriana, elettivamente domiciliato presso lo studio in Pavia (PV), via Menocchio, n. 18
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Marelli Cinzia, elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Reggio Emilia (RE), via Pier Carlo Cadoppi, n. 8
RESISTENTE
E con:
l'Avv. Bretschhneider Arianna in qualità di curatrice speciale dei minori:
[...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
(C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio in Pavia (PV), P.zza Collegio C.F._4
Borromeo, n. 7
PARTE INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 22
1. Disporre la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
[...]
2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre.
3. Assegnare la casa familiare alla GNa solo in quanto genitore collocatario dei figli CP_1
minori.
4. Disporre che il padre GN possa tenere i figli con sé a finesettimana Persona_1
alternati, con pernotto, dal venerdì sera alla domenica sera, dopo cena, e un giorno infrasettimanale, con pernotto, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre e due giorni infrasettimanali, con pernotto, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre.
5. Porre a carico del GN il pagamento in funzione di contributo al Persona_1
mantenimento dei figli minori della somma di 800,00 euro, (400,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla GNa entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, oltre alla quota del 50% delle spese extra assegno per educazione, salute e istruzione, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia in merito alle spese per i figli a carico.
Con vittoria di spese di giudizio».
Parte resistente:
«Chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia emettere sentenza accertativa e dichiarativa dal seguente tenore: preliminarmente: preso atto dei documenti prodotti da controparte ove emerge chiaramente unflusso di denaro non giustificato nei conti del ricorrente, nonché investimenti di congure somme, rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre accertamento fiscale a carico dell'Avv. Parte_2
con resoconto dei conti cointestati e rapporti bancari e finanziari con delega a suo nome.
[...]
In via preliminare: dichiarare nulla la perizia redatta dalla CTU per violazione del contradditorio delle parti, per aver accertato la CTU fatti e diagnosi differenti da quelli dedotti, per aver acquisito documenti e intrattenuto conversazioni riportate senza possibilità di verifica con terze persone, privi della principale e specifica autorizzazione e condivisione con i rispettivi CTP, nonché per aver svolto una
pagina 2 di 22 attività istruttoria tesa a provare fatti dedotti a fondamento della domanda principale, trattandosi di onere della parte ricorrente, venendo a meno al presupposto dell'imparzialità e oggettività dovuti per legge, fatti che hanno causato un danno ingiusto e grave ai minori così come appurato dalle figure professionali, psicologhe, le cui relazioni sono atti di causa.
Nel merito: in via principale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e tenuti a comunicarsi, con mezzo idoneo, il trasferimento di residenza;
2) affidare i figli in via condivisa ai genitori con stabile residenza presso la madre;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere seco i figli un fine settimana alternato e, compatibilmente con gli impegni di studio dei minori, un pernotto a settimana con obbligo di accompagnarli e prelevarli nelle rispettive scuole o presso la residenza della madre.
Considerata l'età dei figli, predisporre che il padre possa trascorrere con gli stessi un periodo di 10 giorni durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze invernali. I periodi saranno da concordare ogni anno entro il 30 maggio, tenuto conto degli impegni di studi e frequentazione corsi e campus dei figli, nonché del periodo delle ferie dal lavoro dei genitori;
4) a fronte di quanto emerso dalla dichiarazione documentale dei redditi, comunque frammentaria prodotta da controparte, dichiarare tenuto l'avv. a versare alla Parte_2
IG.ra la somma di euro 1800 (milleottocentoeuro) quale contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, oltre il 70% delle spese straordinarie comprensive le spese di terapie nonché acquisto prodotti c.d. parafarmaceutici necessari per la cura e salute dei minori.
5) assegnare la casa coniugale, con pagamento dei consumi delle utenze domestiche (così come sempre avvenuto in costanza di matrimonio) a carico del Dott. alla IG.ra Persona_1
con gli arredi, suppellettili ivi compresi, atteso che il Dott. Controparte_1 Persona_1
ha già provveduto a ritirare gli effetti personali
[...]
6) a fronte del divario dei redditi tra i coniugi, del tenore di vita familiare, della scelta familiare di non far lavorare la IG.ra affinché si dedicasse ai figli e lasciare al marito CP_1
l'opportunità di carriera e titoli, considerato il costo di manutenzione e mantenimento ordinario della abitazione familiare e del relativo parco ove vivono i figli, sostenute in costanza di matrimonio esclusivamente dal marito, dichiarare tenuto il Dott. Parte_2
a versare alla IG.ra la somma mensile di euro 600 ( seicentoeuro)
[...] Controparte_1
pagina 3 di 22 quale contributo al mantenimento della stessa al fine di poter mantenere un tenore analogo a quello sostenuto in costanza di matrimonio.
In ogni caso:
7) disporre che la IG.ra , quale genitore collocatario dei minori, usufruisca Controparte_1 della L. 104, nonché incasso al 100% dell'assegno unico.
8) con vittoria di oneri, compensi legali, spese generali, iva e cpa, oltre al rimborso delle spese di
ctu e ctp e spese accessorie dei professionisti a cui il CTU ha inviato direttamente le parti ed i minori».
Parte intervenuta;
«Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, nell'interesse dei minori e Per_2 Persona_1
1. Confermare/disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle sole questioni correnti e afferenti la quotidianità dei minori e con obbligo di concordare tutte le decisioni di maggiore importanza e interesse per i minori (tra cui salute/cure mediche/terapie, istruzione e formazione, residenza, e analoghe); in subordine, assumere la decisione sull'affido ritenuta maggiormente rispondente ad esigenze, diritti e bisogni dei minori.
2. Confermare/disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, con residenza anagrafica ed iscrizione nello stato di famiglia materno e, conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare alla NO CP_1
3. Declinare il seguente programma di frequentazioni padre/figli: fine settimana alternati inclusivi del pernottamento, oltre a due pomeriggi infrasettimanali. Almeno nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, prevedere che i due pomeriggi paterni siano consecutivi ed includano il pernottamento tra un pomeriggio e l'altro. Il tutto salvi diversi migliori accordi tra i genitori e con successivi eventuali ampliamenti (ad esempio mediante estensione del fine settimana dal venerdì pomeriggio e/o fino al lunedì mattina) da introdursi gradualmente e nel rispetto primario di bisogni ed esigenze dei minori. Vacanze estive: due settimane anche non consecutive (per l'anno 2025 è preferibile prevedere la ripartizione del periodo) con il padre;
paritaria ripartizione dei periodi di sospensione scolastica in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno dei periodi con ciascun genitore. Prevedere inoltre che i genitori potranno concordare che trascorra con il Per_1
pagina 4 di 22 padre, anche senza il fratello periodi aggiuntivi (ad es. cene infrasettimanali, gite Per_2 giornaliere in città d'arte, ecc.) tenendo conto dei suoi impegni di studio ed extra scolastici. In subordine, declinare il programma di frequentazione paterna ritenuto rispondente a diritti e bisogni dei minori
4. Confermare/disporre l'incarico ai Servizi sociali del Comune di Sannazzaro de' BU di proseguire – per il tempo ritenuto supportare la relazione padre/figli – il monitoraggio sul nucleo familiare (con particolare riferimento alle frequentazioni padre/figli) e l'educativa domiciliare/ADM presso l'abitazione paterna (almeno in uno dei due pomeriggi infrasettimanali), anche in vista dei progressivi graduali ampliamenti e liberalizzazioni nelle frequentazioni (se ed in quanto saranno ritenute rispondenti agli interessi e bisogni dei minori), tenendo conto della disponibilità e delle aspettative dei minori e confrontandosi altresì, periodicamente, con le due psicoterapeute dei minori (dott.ssa per e dott.ssa Per_3 Per_1 per , segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali situazioni Per_4 Per_2 di pregiudizio per i minori nonché l'eventuale mancata adesione delle parti agli interventi supportivi disposti.
5. Disporre la prosecuzione dei supporti psicologici in essere in favore dei minori (Dott.ssa per e dott.ssa per . Per_3 Per_1 Per_4 Per_2
6. Invitare i signori e a proseguire il percorso di supporto alla CP_1 Persona_1
genitorialità.
7. Porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori versando alla madre euro 1.000,00 mensili (euro 500 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 70% delle spese extra assegno, attesa la superiorità economica paterna. Assegno
Unico Universale alla madre collocataria. In subordine, porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella diversa misura ritenuta giusta e rispondente ai criteri di legge.
8. Decidere sulle altre domande di causa secondo giustizia e diritto.
9. Assumere ogni altra decisione ritenuta necessaria alla tutela di e Per_1 Per_2 [...]
. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine alla lunga durata del procedimento, si osserva che oltre alla complessità oggettiva determinata dallo svolgimento di una CTU e di un percorso tramite i Servizi Sociali, nonché
pagina 5 di 22 all'ulteriore attività istruttoria svolta, le parti hanno chiesto rinvii al fine di addivenire ad accordi di fatto mai completamente raggiunti.
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2021, il sig. domandava: Parte_2
la pronuncia della sentenza di separazione personale dalla moglie, IG.ra Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, (nata il [...]) e (nato il 12 Per_1 Per_2 dicembre 2010), il collocamento prevalente degli stessi presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della ex casa coniugale sita in AR De BU (PV). Inoltre, non prefigurandosi come genitore collocatario, il ricorrente chiedeva di poter tenere con sé i figli a fine settimana alterni, un giorno infrasettimanale quando li tiene con sé il fine settimana e due giorni infrasettimanali nei fine settimana di spettanza della madre e di essere onerato nel concorso al loro mantenimento mediante un contributo mensile di € 600,00, con suddivisione, nella misura del 50%, delle spese extra assegno.
In data 7 giugno 2021, si costituiva in giudizio la IG.ra . Contestando le Controparte_1 deduzioni del ricorrente chiedeva: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori, il collocamento prevalente della prole presso di lei, l'assegnazione della ex casa coniugale, la possibilità che i minori, non avendo un buon rapporto con il padre, potessero vederlo e stare con lui nei termini e secondo le modalità stabilite dal Tribunale. Inoltre, la resistente domandava un contributo paterno al mantenimento dei figli pari a € 1500,00 mensili e l'obbligo paterno a provvedere integralmente alle spese extra assegno.
All'udienza presidenziale del 17 giugno 2021, le parti insistevano nelle rispettive istanze e si dichiaravano disponibili a sottoporsi ad immediata CTU.
Con ordinanza del 14 luglio 2021, il Presidente, vista la forte conflittualità tra i coniugi e la loro incapacità di porre al centro dei loro interessi il benessere psico-fisico dei figli, disponeva una CTU al fine di valutare le competenze genitoriali, individuare le migliori modalità di affidamento e collocamento e riavviare con rapidità i rapporti padre-figli in quel momento quasi inesistenti e nominava quale consulente tecnico la Dott.ssa . Persona_5
Con la medesima ordinanza, il Presidente autorizzava i genitori a vivere separati e adottava i seguenti provvedimenti temporanei: affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, collocava la prole presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale, disponeva incontri padre-figli secondo le modalità che sarebbero state indicate nella CTU, indicava in € 900,00 mensili il concorso paterno al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra assegno.
pagina 6 di 22 All'udienza del 23 luglio 2021 si procedeva al conferimento dell'incarico alla consulente tecnica e alla formulazione del quesito peritale. Seguiva la nomina ad opera delle parti dei rispettivi CTP: il Dott. per il ricorrente e la Dott.ssa per la resistente. Per_6 Per_7
Con istanza del 18 febbraio 2022 la consulente tecnica chiedeva al Presidente di disporre la convocazione delle parti e dei CTP al fine di rendere più incisiva la richiesta di collaborazione reciproca, continuando i coniugi a relazionarsi tra loro e i figli in maniera disfunzionale.
A seguito dell'udienza del 29 marzo 2022, con provvedimento adottato nella medesima data, il
Presidente poneva il nucleo famigliare a carico dei Servizi Sociali di Parte_3
NA De BU territorialmente competenti perché, di concerto con la CTU, provvedessero ad attivare gli interventi di ADM e supporto psicologico per preservare il benessere psico fisico dei minori.
In data 30 aprile 2022 la consulente tecnica depositava la propria relazione. La CTU evidenziava, in un contesto aggravatosi da agiti dei minori di forte impatto, criticità personologiche in capo ai genitori con ricadute disfunzionali sui figli, l'incapacità di condividere qualsiasi tipo di decisione in favore della prole e di tutelare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli. La CTU sottolineava il rischio di polarizzazione della triade madre-figli da un lato e padre dall'altro, circostanza incidente sulla crescita sana ed equilibrata dei figli.
Dunque, preso atto che « e sono ragazzini adeguati nello sviluppo fisico», ma Per_1 Per_2
«psicologicamente provati» a causa della forte conflittualità tra i genitori che peraltro coinvolge anche entrambi i rami famigliari (in particolare i nonni materni e la nonna paterna), la CTU nelle proprie conclusioni proponeva un affido temporaneo dei minori all'Ente con collocamento presso la madre, un calendario di incontri padre-figli che prevedesse fine settimana alternati ed almeno un giorno infrasettimanale con pernotto presso la casa paterna e sostegno psicologico per i minori.
Il nuovo difensore di parte resistente eccepiva la nullità e, quindi, l'inutilizzabilità all'interno del procedimento, della CTU.
Il ricorrente insisteva per la validità della CTU.
Il Presidente con ordinanza del 1° febbraio 2023, nella cui motivazione spiegava le ragioni per cui non poteva considerarsi nulla la CTU, nominava un curatore speciale per i minori, individuato nell'Avv. Bretschneider, e fissava l'udienza per l'ascolto dei minori..
In data 28 febbraio 2023 si costituiva la curatrice speciale dei minori la quale faceva proprie le conclusioni della CTU, eccezion fatta per l'affidamento dei minori che, per la curatrice, doveva essere disposto congiuntamente ad entrambi i genitori.
pagina 7 di 22 Ascoltati separatamente all'udienza del 7 marzo 2023, entrambi i minori dichiaravano di avere buoni rapporti con la madre e la di lei famiglia, di frequentare poco il padre e non voler essere obbligati a dover trascorrere del tempo con lui.
Con successivo provvedimento del 19 aprile 2023, il Presidente disponeva: la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali incaricati, l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento della prole presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa famigliare, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante un contributo mensile di € 900,00, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre e l'avvio del servizio di ADM. Inoltre, il Presidente disponeva che le utenze della ex casa coniugale fossero a carico di chi effettivamente occupava l'abitazione.
Infine, il Presidente nominava se stesso giudice istruttore.
In data 12 ottobre 2023 i Servizi Sociali incaricati depositavano relazione di aggiornamento.
L'educatrice domiciliare riferiva che «la situazione di entrambi i minori appare pressoché invariata» e gli stessi «hanno confermato di non voler frequentare il padre in alcun modo» e concludeva ritenendo
Contr che gli incontri di non avevano sortito l'effetto di contribuire al miglioramento della situazione.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Giudice istruttore confermava i provvedimenti adottati con la sola eccezione del servizio di ADM in merito al quale disponeva che continuasse solo presso il padre qualora i Servizi Sociali non ritenessero necessario proseguirlo presso la madre.
A seguito dell'ammissione di alcune delle istanze istruttorie, venivano ascoltati in qualità di testi:
, compagno di Università della resistente, , fratello del Testimone_1 Persona_8
ricorrente, , amico della coppia, e Persona_9 Persona_2 Per_10
, genitori del ricorrente, , madre della ricorrente, , padre
[...] Persona_11 Persona_12
della resistente e si procedeva agli interpelli delle parti in causa.
In data 15 luglio 2024, entrambe le parti depositavano la documentazione fiscale come disposto dal
Giudice istruttore.
Terminata la fase istruttoria il Giudice istruttore tratteneva la causa per la decisione collegiale sul merito.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle memorie finali.
Sulle questioni preliminari proposte da parte resistente:
Dichiarazione di nullità della CTU: il Collegio richiama i verbali e i provvedimenti della fase presidenziale ed istruttoria in cui si è già discusso e valutato in ordine alla CTU: anche il Collegio non rileva profili di nullità della CTU, che ha pagina 8 di 22 programmato e gestito le attività in condivisione con i CCTTPP , peraltro anche chiedendo al giudice di convocare in udienza le parti per poter discutere delle difficoltà frapposte dalle stesse nell'ambito del percorso peritale. I minori erano in una condizione psicoemotiva preoccupante e di tale situazione va tenuto conto anche nel leggere le scelte della dott.sa in ambito di ctu. La consulenza si è Per_5
svolta, in sintonia e in presenza dei consulenti di parte ( fino a quando la sig. non ha revocato CP_1
l'incarico alla propria ctp) che nulla hanno mai evidenziato di anomalo . Anche l'avv. Manelli è intervenuta come difensore solo alla fine della consulenza e dunque non ha potuto avere una conoscenza diretta di determinati avvenimenti. Il Collegio rinvia per le risposte alle osservazioni dell'avv. Manelli all'elaborato della dott.sa , che offre giustificazioni che si ritengono Per_5
adeguate.
Si ribadisce comunque che non si ravvisano profili di nullità della ctu ( tale non può certo essere il fatto che la consulente rappresenti ai minori le eventualità di diverse forme di affido) .
Va altresì sottolineato che nel corso del procedimento più volte è stato necessario valutare se modificare la forma di affido in atto, e ciò anche su richiesta del Tribunale e anche dopo che la CTU era da tempo stata conclusa.
Invero ancora a fine 2023 il g.i. riteneva opportuno lasciare aperta la possibilità di una diversa forma di affido ( considerati i contenuti delle relazioni dei Servizi incaricati, con particolare riferimento
Contr alle relazioni di presso entrambi i genitori : cfr. relazione servizi con allegati del 13.10.2023 e ordinanza del giudice del 19 ottobre 2023). Solo da ultimo pare che i percorsi intrapresi e peraltro suggeriti dalla stessa CTU ( e dalla curatrice speciale) sia per i genitori che per i figli stiano portando questo nucleo familiare a sperimentare rapporti improntati alla normalità ( cfr in particolare le relazioni più recenti delle psicoterapeute dei ragazzi) .
Sulla richiesta di ulteriori approfondimenti relativi alla situazione reddituale e patrimoniale del sig.
il Collegio ritiene che la documentazione a disposizione consenta una analisi adeguata Persona_1
e eventuali mancati depositi rispetto a quanto richiesto sono comunque valutabili ex art. 116 secondo comma c.p.c.. Anche alla luce del quadro complessivo non si ritiene pertanto di riaprire la fase istruttoria.
Sulla separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, formulata da entrambe le parti, come emerge dalle dichiarazioni delle parti, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, l'affectio coniugalis tra le stese risulta venuta meno . Dato atto del venir meno della volontà di porre in essere una comunione di vita che sia, al tempo stesso, morale e materiale, la domanda di separazione personale va accolta.
Sull'affidamento dei figli e Per_1 Per_2
pagina 9 di 22 In merito all'affidamento dei figli minori, (nata il [...]8) e (nato il Per_1 Per_2
12 dicembre 2010), le parti hanno domandato l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori.
A causa dell'alta conflittualità tra i genitori, coinvolgente anche le famiglie d'origine e del rifiuto dei figli di rapportarsi con il padre, se non in modo aggressivo ( cfr. doc. da 5 a 9 del ricorso, 22 e 23 memoria integrativa del ricorrente), su proposta del presidente le parti si dichiaravano disponibili all'avvio di una CTU.
Appare opportuno riportare le parti salienti delle conclusioni della CTU ( rammentando che parte resistente all'esito della comunicazione alle parti dell'elaborato, ha revocato al nomina alla propria consulente di parte, oltre che dei precedenti difensori) .
“I genitori sono parsi legati ai figli, ma il loro approccio ad essi li rende insicuri, spaventati ed incapaci di approcciarsi agli altri in modo autentico e sereno. […]. Si evidenzia come la sig.ra sia una donna CP_1 caratterizzata da fragilità personologiche e affettive molto rilevanti, delle quali è apparsa scarsissimamente consapevole e che interferiscono con il suo pensiero, con la sua capacità di autocontrollo e con le sue emozioni.[…] Questi aspetti si riverberano dunque in modo incisivo e significativo sia sulla qualità della relazione attuale che la NO intrattiene con ciascuno dei figli, sia sulla sua capacità di tutelare attivamente la funzione dell'altro genitore. Il sig. è un uomo Persona_1 potenzialmente più equilibrato e stabile, senza slanci emotivi. […] Sì è inoltre evidenziato come il suo
“essersi tirato fuori” dalla relazione con i figli, inizialmente perché non in linea con le modalità educative materne e successivamente per paura di ritorsioni, sembrino giocare un ruolo rilevante nello stato di apprensione e angoscia elicitato dalla situazione attuale, dove egli percepisce una minaccia concreta e reale che madre e figli possano fargli del male (inventandosi ad esempio violenze fisiche da lui agite nei loro confronti). Con i suoi comportamenti egli tende dunque ad esacerbare le molte “insoddisfazioni” materne, alimentando così a ciclo continuo il circuito delle rivendicazioni e degli scontri in una dinamica che reitera le distorsioni del legame di coppia. Le sue disposizioni genitoriali, pure radicate in affetti autentici e in buone capacità di cura nei confronti dei figli, appaiono fortemente limitate dal suo temperamento remissivo e dalla discontinua capacità di gestire la propria situazione in relazione ad essi ed al legame con la NO così facendo non riesce a tutelare sufficientemente i figli dall'esposizione CP_1
a contrasti dolorosi.” E riguardo a e : “sono ragazzini adeguati nello sviluppo fisico, Per_1 Per_2 psicologicamente provati, legati alla madre da un attaccamento morboso e invischiante, rifiutano il contatto paterno per il timore di venirne annientati. Intelligenti e potenzialmente dotati di risorse brillanti hanno per molto tempo disertato le lezioni scolastiche anche in virtù del fatto che, da sempre, la NO pretende, soprattutto per l'‟home schooling” (formazione domiciliare). Le ripetute CP_1 Per_2 assenze non hanno comunque penalizzato i minori nella loro preparazione finale ma li ha isolati da un punto di vista sociale. La perizia ha posto in evidenza come sia che siano stati esposti in Per_1 Per_2 modo massiccio a esperienze molto primitive legate ai contrasti di tutta la famiglia in tempi anche recenti. I due ragazzini appaiono profondamente in risonanza con il punto di vista materno e ciò ha comportato un‟ alienazione della funzione paterna, anche perché le fragilità materne appaiono strutturali, largamente misconosciute dalla NO e ancora tenacemente operative nell'attualità. Contemporaneamente è anche emerso come nel contatto con il padre, non riescono a fare esperienza di un genitore affettuoso e vivono inevitabilmente gli effetti della sua attitudine a dimostrarsi trattenuto, soprattutto, per inconciliabilità al modello educativo materno”. Poiché anche nel corso della CTU la conflittualità tra i genitori non si era attenuta, la Consulente rileva una situazione peggiorativa, con episodi e agiti dei minori di forte impatto;
evidenziava criticità
pagina 10 di 22 personologiche in capo ai genitori con ricadute disfunzionali sugli scenari familiari, una incapacità di condividere decisioni anche minime in favore dei figli e sulla tutela attiva della funzione dell'altro genitore. Evidenziava Il rischio della polarizzazione della triade madre/figli da una parte e padre dall'altra, che rischiava di seriamente compromettere la sana ed equilibrata crescita dei figli.
La CTU proponeva quindi un affido temporaneo dei minori al Comune di residenza, con collocamento prevalentemente presso la madre;
la necessità di n ampliamento della relazione padre- figli, con incontri a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì mattina (con riaccompagnamento in ambiente scolastico) e una sera infrasettimanale con pernottamento, dall'uscita da scuola sino al riaccompagnamento il giorno dopo. I periodi di vacanza da regolarsi in base alle abituali statuizioni in materia e concordati sotto la supervisione dei servizi sociali. Indicava altresì incontri psicologici a cadenza settimanale, sia individuali, che in presenza dei genitori, in favore dei minori, in modo da attivare tempestivamente ogni intervento a loro sostegno. Indicava altresì un lavoro psicologico di sostegno alla funzione genitoriale e che la stessa équipe che segue i genitori possa periodicamente valutare la condizione dei figli, sia con incontri individuali che nella relazione con i genitori.
La CTU ha dunque rilevato un legame anomalo tra madre e figli, escludente il padre, legame che inizialmente ha determinato un rifiuto privo di giustificazione logica dei figli di incontrare il padre, al punto che nel corso degli incontri “imposti” si verificavano situazioni insostenibili ( i figli insultavano il padre in modo sgradevole, rifiutavano il cibo paterno, qualunque contatto, chiamavano l'ambulanza…). Anche il diabete di era motivo di disaccordo tra i genitori ( la madre riteneva Per_2
di dover avere il monopolio della cura . Dopo il termine dell'emergenza sanitaria la madre faticava a mandare i figli a scuola). Solo con difficoltà i genitori raggiungevano un accordo che permetteva ai minori ed in particolare a di individuare una situazione scolastica maggiormente Per_2
soddisfacente.
L'affidamento in via condivisa dei figli minori è prescritto quale regola generale di affido della prole (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.). Nonostante alcuni tratti personologici e taluni comportamenti delle parti, sia nei rapporti tra i genitori sia nei rapporti tra genitori e figli, che hanno destato qualche perplessità in ordine alla capacità genitoriale delle parti, come emerge dalla relazione della CTU, questo Collegio ritiene che, nel corso del presente procedimento, anche grazie agli interventi di sostegno psicologico ed alla genitorialità, non siano emerse ragioni tali da pregiudicare le capacità genitoriali delle parti al punto da giustificare la previsione di una diversa modalità di affidamento della prole, considerato anche il miglioramento della comunicazione da ultimo riscontrata tra i genitori.
pagina 11 di 22 Pertanto, si ritiene di dover confermare quando già disposto in sede presidenziale in corso di causa e disporre l'affidamento dei figli e in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Tuttavia, proprio per le criticità che soprattutto all'inizio hanno segnato il rapporto genitoriale e il coinvolgimento dei figli, si reputa che per esercitare in modo adeguato tale forma di affidamento sia necessario che i genitori proseguano i percorsi di sostegno avviati e che, soprattutto a tutela dei minori che devono avere uno spazio autonomo e sereno di crescita, debba essere mantenuto il monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi incaricati, soprattutto perché verifichino che i minori seguano i percorsi di sostegno psicoterapeutico sino a che sarà necessario e perché segnalino ogni eventuale criticità all'A.G. competente.
Appare opportuno altresì consigliare ai genitori di proseguire i percorsi personali e di sostegno alla genitorialità.
Sul collocamento prevalente dei figli minori e e sull'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale.
In merito al collocamento dei figli minori, entrambe le parti hanno domandato il collocamento prevalente presso la madre.
Preso atto che questa soluzione risulta essere proposta anche dalla consulente d'ufficio e dalla curatrice speciale, e tenuto conto che, ancora oggi, entrambi i minori, pur frequentando il padre, non hanno con lo stesso un rapporto sereno e fluido, il Collegio ritiene di dover accogliere la comune istanza delle parti e disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre.
Tutte le parti hanno chiesto che l'ex casa coniugale sia conseguentemente assegnata alla resistente, ovviamente in qualità di genitore collocatario.
In via preliminare, il Collegio reputa opportuno osservare che la legge individua come criterio per l'assegnazione della casa famigliare l'interesse dei figli (art. 337-sexties, comma 1, primo periodo c.c.).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse esclusivo della prole coincide con l'esigenza «di conservare l'”habitat” domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita famigliare» (Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2021, n. 33610; in senso conforme: Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20858; Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 dicembre 2018, n. 32231; Cass. civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2011, n. 14553).
L'assegnazione della casa famigliare ha, dunque, una ratio protettiva dell'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti (Cass. civ., Sez. VI, ord. 7 febbraio 2018, n.
3015).
Nel caso oggetto d'esame, l'ex casa coniugale, sita in AR De RG (PV), via G.
Garibaldi, n. 24, di proprietà del padre del IG. come documentalmente Persona_1
pagina 12 di 22 provato, è parte di un complesso composto da due abitazioni, quella principale in cui vive la madre del ricorrente e quella accessoria in cui allo stato vive la IG.ra insieme ai figli. I due immobili CP_1
hanno in comune un parco giardino. Dopo l'abbandono della casa coniugale, l'odierno ricorrente ha vissuto per un certo periodo presso l'abitazione della di lui madre per poi trasferirsi in un immobile in locazione.
L'elevata conflittualità tra i genitori e tra la resistente e la di lei madre da un lato, e la famiglia paterna, in particolare la madre del IG. dall'altro, ha coinvolto i minori in Persona_1
dinamiche dalle quali, come indicato dalla CTU, e avrebbero dovuto restare esclusi. Per_1 Per_2
Come riportato dalle parti nel corso del procedimento sono stati vari e gravi gli episodi di conflitto tra i due rami famigliari ai quali hanno preso parte entrambi i figli, avvenuti anche nel giardino del complesso abitativo che, per caratteristiche strutturali, non presenta alcun tipo di barriere materiali tali da dividere fisicamente la zona dell'abitazione della nonna paterna da quella in cui vivono la resistente e i minori.
Peraltro, di tale circostanza gli stessi minori sembrano avere contezza come risulta dalle affermazioni fatte dagli stessi nel corso dell'udienza del 27 marzo 2023 nella quale ha Per_1
riportato di provare «sentimenti contrastanti» rispetto alla casa in cui vive e riconoscendo Per_2 che «l'atmosfera è un po' pesante», ha ritenuto che una lontananza dai nonni paterni avrebbe potuto essere la soluzione migliore.
Pertanto la permanenza dei minori nella ex casa coniugale rischia, salva una modifica dei rapporti tra gli adulti coinvolti, nonni compresi, di essere pregiudizievole per il loro benessere psico-fisico.
Tuttavia, attualmente risulta che la resistente non abbia intenzione di cercare una diversa soluzione abitativa.
Pertanto, ritenendo che la revoca dell'assegnazione della ex casa famigliare alla resistente potrebbe comportare una lesione all'interesse dei minori maggiore rispetto al permanere nell'attuale abitazione,
e tenuto altresì conto che, sul punto, la richiesta delle parti è concorde, il Collegio ritiene di accogliere l'istanza delle parti di assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto collocataria prevalente dei minori.
Sulle modalità di visita e frequentazione tra il padre e i figli.
In merito alle modalità di frequentazione tra i minori e il padre, genitore non collocatario, il ricorrente ha chiesto di poter tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale nei casi di fine settimana paterni e due giorni infrasettimanali quando il fine settimana è di spettanza della madre.
pagina 13 di 22 La resistente, invece, ha chiesto che il IG. possa tenere con sé i figli a fine Persona_1
settimana alternati e un giorno infrasettimanale con relativo pernotto ed obbligo per il padre di accompagnare i figli a scuola la mattina successiva.
La curatrice speciale oltre ai fine settimana alternati propone due pomeriggi infrasettimanali, e nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, prevedere che i due pomeriggi paterni siano consecutivi ed includano il pernottamento tra un pomeriggio e l'altro.
Al di là della formale, coincidenza delle richieste in punto frequentazione, il problema che si è cercato di risolvere tramite la CTU e con i percorsi successivi, è stato proprio quello legato al rifiuto dei figli di rapportarsi al padre dal momenti in cui lo sesso ha lasciato la casa coniugale ( peraltro non certo “abbandonandoli”, essendosi trasferito nella contigua abitazione della propria madre).
Occorre rammentare che entrambi i minori, nel corso del presente procedimento, quando è stata data loro la possibilità (durante gli incontri degli stessi con la consulente tecnica e nel corso dell'udienza del 7 marzo 2023 finalizzata al loro ascolto), hanno dichiarato di non voler né vedere né trascorrere del tempo con il padre.
Come risulta essere pacifico nella coscienza sociale e riconosciuto, sia dalla giurisprudenza nazionale, di merito (Trib. Torino, Sez. VII, decreto del 4 aprile 2016) e di legittimità (Cass. civ., Sez.
VI, 8 aprile 2016, n. 20107), sia dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, Santilli c. Italia del
17 dicembre 2013), l'affetto non può essere oggetto di costrizione. Ne consegue che il genitore non collocatario non può obbligare il figlio minore a trascorrere del tempo insieme se quest'ultimo si rifiuta di vederlo. Tuttavia, qualora risulti sussistente una tale ipotesi in sede processuale, è opportuno verificare se le ragioni del rifiuto opposto dal figlio sono dovute a motivi personali o a cause esterne ovvero ad altre problematiche.
Tale verifica deriva dalla necessità di proteggere, da un lato, il diritto alla bigenitorialità, inteso come diritto dei figli minori anzitutto, ma poi anche dei loro genitori, di intrattenere fra loro una relazione affettiva reciproca di tipo famigliare, stabile, significativa e duratura nel tempo, e dall'altro lato, il diritto del genitore non collocatario di avere rapporti effettivi e continuativi con i propri figli così da poter esercitare i diritti e i doveri connessi al suo status di genitore.
Dalla ctu è emerso che il rifiuto di e di trascorrere del tempo con il padre Per_1 Per_2
sarebbe in parte dipeso dai «continui ostacoli» che la IG.ra ha frapposto «alla serena CP_1
realizzazione di un legame tra i minori, il padre e la famiglia di questi».
L'odierna resistente, per criticità personologiche (nella relazione si parla di «note di instabilità e sofferenza»), attraverso gli affetti autentici che prova verso i figli «veicola nel contatto con loro, istanze affettive, ideative e identitarie distorte e possibilmente pregiudizievoli per la traiettoria
pagina 14 di 22 evolutiva di e La NO espone infatti i figli a giudizi e pensieri insidiosi, densi di Per_1 Per_2
recriminazioni persecutorie… …che… negano agli occhi dei ragazzi le coordinate della realtà di questa storia, nel disperato tentativo di mantenere un'alleanza madre-figli che può solo considerarsi come alternativa al padre».
Si è così creata «una relazione madre-figli fortemente confusiva e intrisa di aspetti simbiotici ove il bisogno della madre di rimanere legata ai figli […] si confonde con i bisogni di accudimento dei figli, in una dinamica che assume tratti possibilmente insidiosi»
Questa dinamica porta entrambi i figli a prendere pienamente le difese materne rifiutando in maniera ostinata il padre e la famiglia paterna (a tale proposito nella relazione tecnica si legge che
« tende ad assumere una posizione di apodittica e rigida difesa della madre, poco permeabile Per_1
alla critica e al giudizio», mentre per «lo scambio con il mondo paterno potrebbe anche Per_2
piacergli ma è incompatibile con il conflitto di lealtà alla madre»).
Il rifiuto dei figli di incontrare il padre sembra, dunque, potersi ascrivere a influenze esterne piuttosto che a motivazioni realmente personali.
Tali approfondimenti consentono di escludere che il padre abbia posto in essere condotte pregiudizievoli per i figli tali da giustificare il rifiuto ad incontrarlo.
Per tale motivo, questo Collegio ritiene che risponda all' interesse dei minori mantenere nella propria vita una presenza comune e continuativa di entrambi i genitori, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive .Questo tipo di relazione, allo stato, come risulta da ultimo dalle relazioni delle psicologhe che hanno in carico i minori, continua ad essere difficoltosa nell'interazione con il padre nonostante i minori trascorrano con lui del tempo secondo quanto stabilito in corso di causa. Peraltro è evidente anche che crescendo e rendendosi più sicuri ed autonomi, entrambi e soprattutto hanno cominciato a sperimentare una diversa e più normale Per_1
modalità di rapporto anche con il padre ( cfr relazione della dott.ssa psicoterapeuta di Per_3
) . Appare sicuramente ancora necessario proseguire, per entrambi i figli, il percorso di Per_1
supporto psicologico in modo da poter gradualmente elaborare e superare le ultime resistenze verso il padre.
Va invero tenuto conto che le dichiarazioni del minore rese durante il suo ascolto ( peraltro ormai risalente quello avvenuto in sede di ascolto da parte del giudice) non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse dello stesso ed assumere la decisione richiesta, soprattutto in un quadro di rapporti famigliari altamente conflittuali (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 febbraio
2025, n. 2947): questo Collegio ritiene che il concreto interesse dei figli sia di frequentare per un tempo adeguato ( come da dispositivo che richiama in particolare la proposta della curatrice speciale) anche il pagina 15 di 22 padre, con l'auspicio che la frequentazione divenga più naturale e serena anche grazie all'autonomizzazione da influenze esterne e dal rafforzamento dei ragazzi grazie ai percorsi di sostegno loro dedicati, nonché ad una più positiva interazione tra i genitori..
Sul contributo al mantenimento dei figli minori.
In merito al contributo al mantenimento per i figli, mentre il ricorrente ha offerto di contribuire con il versamento di un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio), la resistente ha domandato che controparte fosse obbligata al versamento di un assegno mensile di € 1.800,00 (€ 900,00 a figlio, cifra cos' aumentata solo nelle precisazioni delle conclusioni da ultimo depositate, quando invero le domande avrebbero dovuto essere precedentemente cristallizzate).
Valutata la documentazione reddituale e relativa al patrimonio delle parti, emerge quanto segue.
Il ricorrente è impiegato presso una società appartenente ad un istituto di credito con la qualifica di dirigente in virtù di un contratto a tempo indeterminato. Per tale attività lavorativa percepisce, come emerge dalla documentazione di carattere fiscale e reddituale prodotta nel corso del procedimento, uno stipendio mensile (media calcolata sui 13 cedolini da ultimo depositati e più recenti) intorno ad €
3.300,00, con benefit aziendali.
La resistente, invece, è impiegata, a partire dal mese di ottobre 2020 in virtù di un contratto a tempo indeterminato, presso una società di vendita e servizi percependo uno stipendio mensile che, come risulta dalle buste paghe relative al 2023 ed ai primi mesi del 2024, è di circa € 1.800 mensili ..
Il ricorrente risulta essere proprietario di un terzo di un immobile, mentre la resistente non ha alcuna proprietà immobiliare. Ha in corso un finanziamento per un'autovettura.
Come documentalmente provato il IG. è titolare di diversi conti titoli, a Persona_1 differenza della IG.ra per importi non irrilevanti ( presso Uci per un controvalore di oltre € CP_1
35.000,00, presso Credit Agricol oltre € 50.000). Non risulta che pagasse con il conto UCI l'affitto dell'abitazione in cui vive, se non da agosto 2023 (per € 350,00 mensili), inoltre su detto conto risultano spesso bonifici da “Previmedical”.
La resistente non deve sostenere alcuna spesa di locazione dal momento che le è assegnata la ex casa coniugale di proprietà del padre del ricorrente.Pertanto, tenuto conto della differenza reddituale tra le parti, delle spese mensili a carico della resistente, che è gravata del mantenimento ordinario dei figli, del tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza famigliare ( si tratta indubbiamente di una famiglia benestante, che fruiva anche di importanti regali da parte dei nonni , quando i rapporti erano sani e le vacanze principali si svolgevano presso le case in luoghi di vacanza dei genitori del ricorrente)
, dell'età e delle esigenze dei figli, destinate ad aumentare con la crescita e lo sviluppo della personalità dei figli senza necessità di alcuna dimostrazione (ex multis Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 400),
pagina 16 di 22 nonché del tempo di frequentazione con ciascun genitore, il Collegio ritiene debba essere previsto a carico del IG. un contributo al mantenimento di e pari a € Persona_1 Per_1 Per_2
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Sulle spese extra assegno.
In merito alle spese straordinarie, il ricorrente ha chiesto la ripartizione delle stesse tra i genitori nella misura del 50%. La resistente, invece, ha domandato una ripartizione nella misura del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre. In entrambi i casi, seguendo le linee guida del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti come sopra esposta, si reputa che, come già disposto dal Giudice istruttore con ordinanza del 19 aprile 2023, le spese straordinarie debbano essere suddivise tra i genitori, in base alla disparità reddituale, nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre come da Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Sul percepimento dell'assegno unico per i figli.
La resistente ha chiesto di percepire integralmente l'assegno unico e universale a favore dei figli.
Tenuto conto che, secondo costante giurisprudenza, in caso di affidamento condiviso l'assegno a favore dei figli può essere integralmente percepito dal genitore presso il quale il figlio minore è collocato in quanto conforme alla finalità della previsione legislativa di sostenere la genitorialità così permettendo al genitore collocatario di assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672), questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta della IG.ra CP_1
Pertanto, l'assegno unico e universale a favore dei figli deve essere percepito integralmente dalla resistente.
Sull'assegno di mantenimento a favore della resistente.
La resistente ha chiesto a questo tribunale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a suo favore, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di € 600,00.
Tale richiesta, non presente tra le istanze formulate dalla ricorrente nella propria comparsa di costituzione, è stata avanzata con memoria scritta successivamente alla voltura forzata delle utenze della ex casa coniugale ad opera del ricorrente, data l'inadempienza della IG.ra a fronte di una CP_1
chiara indicazione data dal Giudice istruttore con provvedimento del 19 aprile 2023. Tuttavia, trattasi di una richiesta fatta nei termini di legge, sulla quale, dunque, il Collegio deve pronunciare.
pagina 17 di 22 La fonte normativa in materia di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale dei coniugi è l'art. 156 c.c. secondo il quale il giudice ha la facoltà di prevedere la corresponsione di un assegno periodico a titolo di mantenimento qualora il beneficiario non abbia adeguati redditi propri.
Secondo la giurisprudenza, in sede di separazione personale, il criterio per la determinazione dell'assegno di mantenimento «è quello di garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Tra le circostanze che il Giudice deve tenere presenti ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento rilevano: la concreta ed effettiva possibilità per il coniuge richiedente di svolgere un lavoro, rapportata all'età, alla sua pregressa attività lavorativa e professionale, alle sue condizioni di salute, al grado di istruzione (Cass. civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025, n. 3551), nonché la non titolarità di redditi propri o la non adeguatezza degli stessi a consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2721; Cass. civ., Sez.
I, 22 maggio 2025, n. 14354)).
Tuttavia, ha precisato la giurisprudenza di legittimità, «se il coniuge richiedente l'assegno possiede redditi propri adeguati, non sussiste l'obbligo di contribuire al suo mantenimento» (Cass. civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025, n. 3551).
Nel caso oggetto del presente giudizio, la resistente svolge, allo stato, un'attività lavorativa. Infatti, come dalla stessa dichiarato e documentalmente provato, risulta impiegata, a partire dal mese di ottobre 2020 in virtù di un contratto a tempo indeterminato, presso una società di vendita e servizi percependo uno stipendio mensile che, come risulta dalle buste paghe relative al 2023 ed ai primi mesi del 2024, è di circa € 1.800 mensili. Risulta, dunque, possedere dei propri redditi (come risulta dalle certificazioni uniche dalla stessa allegate, la IG.ra ha dichiarato un reddito da lavoro CP_1 dipendente pari a €26852, 06 per il 2021, € 28037, 53 per il 2022 e € 29628, 70 per il 2023).
Come documentalmente provato, i redditi della resistente sono inferiori rispetto a quelli percepiti dalla controparte. Tuttavia, secondo questo Collegio essi risultano adeguati a rispondere alle esigenze di vita della IG.ra Infatti, non risulta provata per testi la circostanza, affermata dalla CP_1
resistente, che la famiglia in costanza di matrimonio godesse di un tenore di vita particolarmente elevato. In particolare, oggetti di valore o vacanze particolari, o regalie in denaro, sono stati il frutto di estemporanee regalie provenienti dalle famiglie di origine, e non dal reddito da lavoro del ricorrente.
Ascoltati sul punto sono stati gli stessi genitori del IG. a confermare che in Persona_1
occasione delle festività era loro abitudine fare dei regali in denaro alla famiglia del figlio. Dal momento che non risulta il carattere costante e periodico delle suddette regalie ( parte resistente non ha indicato quali sarebbero e su che conti i versamenti periodici del padre del ricorrente a sostegno della pagina 18 di 22 famiglia) , si ritiene di escludere che le stesse possano considerarsi elemento economico integrante il tenore di vita in costanza di matrimonio in modo significativo. Pertanto, di esse non si deve tenere conto per la decisione della questione in esame.
Infine, si osserva come non risulti provata né per testi né per documenti la circostanza che la IG.ra abbia interrotto gli studi universitari, così precludendosi una diversa e migliore carriera CP_1
lavorativa, in ragione del matrimonio e, conseguentemente, dell'inizio della vita coniugale.
Dall'escussione dei testi, infatti, risulta che prima e in costanza di matrimonio, l'odierna resistente abbia portato avanti la carriera universitaria alla quale è poi stata affiancata, durante gli anni della vita coniugale, un'attività lavorativa. Successivamente, la resistente ha interrotto sia gli studi sia l'attività lavorativa per sopraggiunti problemi alla propria salute ( il dato pare pacifico, ammesso dalla stessa resistente, che ha abbandonato l'università dopo tredici anni). Quindi, non ha più svolto alcun impiego, dedicandosi alla crescita dei figli, fino all'ottobre 2020. Peraltro nell'accudimento dei figli la resistente ha potuto usufruire del costante aiuto della propria madre.
Tenuto conto della titolarità in capo alla resistente di adeguati redditi propri capaci di assicurarle un adeguato tenore di vita, del carattere indeterminato del proprio contratto di lavoro, dell'assenza di particolari problemi di salute che potrebbero porsi come impedimenti allo svolgimento di un lavoro e preso atto che alla IG.ra è stata assegnata la ex casa coniugale che, come risulta dalla CP_1
giurisprudenza, è un elemento di cui tenere conto in materia di assegno di mantenimento essendo un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20858), questo Collegio ritiene che non debba essere riconosciuto alla resistente un contributo al proprio mantenimento.
Sulle spese processuali.
Le parti hanno concluso in modo conforme in punto di separazione personale, affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa coniugale. In ordine alle modalità di frequentazione dei minori vengono accolte le conclusioni della curatrice speciale;
sulla divisione delle spese extra viene accolta la domanda materna. La resistente soccombe in punto assegno di mantenimento a suo favore, che ha anche comportato un approfondimento istruttorio, e in relazione alle richieste di riapertura dell'istruttoria e di nullità della CTU.
Si ritiene pertanto di compensare le spese nella misura della metà e di porre la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico della resistente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
pagina 19 di 22 Le spese della curatrice speciale, ammessa al gratuito patrocinio, vanno liquidate con separato provvedimento e poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_2
e (C.F. ), sposati in Pavia (PV), il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
28 settembre 2005 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, Atti di matrimonio, Parte seconda, Serie A, n. 146).
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e Persona_1 [...]
; Persona_2
-dispone la prosecuzione della presa in carico ai Servizi Sociali territorialmente competenti del nucleo famigliare costituito da (C.F. , Parte_4 C.F._1 CP_1
(C.F. ) e dai figli (C.F. ) e
[...] C.F._2 Per_1 C.F._3
(C.F. affinché, in collaborazione con i professionisti incaricati di Per_2 C.F._4
svolgere il percorso di supporto psicologico per entrambi i minori, preservino il benessere psico-fisico della prole disponendo, se necessario, incontri e colloqui con i minori e con entrambi i genitori, sia individualmente, sia congiuntamente e segnalino eventuali criticità all'A.G. competente;
dovrà proseguire l'intervento di ADM presso il padre sino a che i Servizi lo riterranno necessario;
-dispone che sia sia proseguano il percorso individuale di supporto psicologico;
Per_1 Per_2
-invita i genitori a seguire percorsi di sostegno personale e alla genitorialità;
-colloca in via prevalente i figli e presso la madre a cui assegna la casa coniugale;
Per_1 Per_2
-dispone che il IG. possa tenere con sé i figli e secondo il Persona_1 Per_1 Per_2
seguente schema:
a fine settimana alternati, comprensivi di pernotto;
due pomeriggi infrasettimanali: nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, i due pomeriggi paterni saranno consecutivi ed includeranno il pernottamento tra un pomeriggio e l'altro. Il tutto salvi diversi migliori accordi tra i genitori e con successivi eventuali ampliamenti (ad esempio mediante estensione del fine settimana dal venerdì pomeriggio e/o fino al lunedì mattina) da introdursi gradualmente e nel rispetto primario di bisogni ed esigenze dei minori. Vacanze estive: due settimane anche non consecutive (per l'anno 2025 è preferibile prevedere la ripartizione del periodo) con il padre;
paritaria ripartizione dei periodi di pagina 20 di 22 sospensione scolastica in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno dei periodi con ciascun genitore. Prevedere inoltre che i genitori potranno concordare che Per_1
trascorra con il padre, anche senza il fratello periodi aggiuntivi (ad es. cene infrasettimanali, Per_2
gite giornaliere in città d'arte, ecc.) tenendo conto dei suoi impegni di studio ed extra scolastici.
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di Parte_2 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1000,00 rivalutabili Per_1 Per_2
annualmente sulla base degli indici ISTAT;
-pone a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% alla madre secondo le linee guida del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito integralmente dalla IG.ra CP_1
[...]
-rigetta l'istanza della IG.ra di porre a carico del IG. l'obbligo di CP_1 Persona_1
corrisponderle un assegno a titolo di mantenimento;
-compensa le spese di lite nella misura della metà;
-condanna la sig. a rifondere al sig. la restante metà delle spese che CP_1 Persona_1
liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA se e come dovuti per legge e rinborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
-pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna;
-liquida con separato provvedimento le spese del curatore speciale che verranno poste a carico dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai Servizi Sociali incaricati .
Pavia, camera di consiglio del 9 aprile 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 21 di 22 pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 879/2021 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Zanuttigh Parte_1 C.F._1
Loriana, elettivamente domiciliato presso lo studio in Pavia (PV), via Menocchio, n. 18
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Marelli Cinzia, elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Reggio Emilia (RE), via Pier Carlo Cadoppi, n. 8
RESISTENTE
E con:
l'Avv. Bretschhneider Arianna in qualità di curatrice speciale dei minori:
[...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
(C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio in Pavia (PV), P.zza Collegio C.F._4
Borromeo, n. 7
PARTE INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 22
1. Disporre la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
[...]
2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre.
3. Assegnare la casa familiare alla GNa solo in quanto genitore collocatario dei figli CP_1
minori.
4. Disporre che il padre GN possa tenere i figli con sé a finesettimana Persona_1
alternati, con pernotto, dal venerdì sera alla domenica sera, dopo cena, e un giorno infrasettimanale, con pernotto, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre e due giorni infrasettimanali, con pernotto, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre.
5. Porre a carico del GN il pagamento in funzione di contributo al Persona_1
mantenimento dei figli minori della somma di 800,00 euro, (400,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla GNa entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, oltre alla quota del 50% delle spese extra assegno per educazione, salute e istruzione, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia in merito alle spese per i figli a carico.
Con vittoria di spese di giudizio».
Parte resistente:
«Chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia emettere sentenza accertativa e dichiarativa dal seguente tenore: preliminarmente: preso atto dei documenti prodotti da controparte ove emerge chiaramente unflusso di denaro non giustificato nei conti del ricorrente, nonché investimenti di congure somme, rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre accertamento fiscale a carico dell'Avv. Parte_2
con resoconto dei conti cointestati e rapporti bancari e finanziari con delega a suo nome.
[...]
In via preliminare: dichiarare nulla la perizia redatta dalla CTU per violazione del contradditorio delle parti, per aver accertato la CTU fatti e diagnosi differenti da quelli dedotti, per aver acquisito documenti e intrattenuto conversazioni riportate senza possibilità di verifica con terze persone, privi della principale e specifica autorizzazione e condivisione con i rispettivi CTP, nonché per aver svolto una
pagina 2 di 22 attività istruttoria tesa a provare fatti dedotti a fondamento della domanda principale, trattandosi di onere della parte ricorrente, venendo a meno al presupposto dell'imparzialità e oggettività dovuti per legge, fatti che hanno causato un danno ingiusto e grave ai minori così come appurato dalle figure professionali, psicologhe, le cui relazioni sono atti di causa.
Nel merito: in via principale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e tenuti a comunicarsi, con mezzo idoneo, il trasferimento di residenza;
2) affidare i figli in via condivisa ai genitori con stabile residenza presso la madre;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere seco i figli un fine settimana alternato e, compatibilmente con gli impegni di studio dei minori, un pernotto a settimana con obbligo di accompagnarli e prelevarli nelle rispettive scuole o presso la residenza della madre.
Considerata l'età dei figli, predisporre che il padre possa trascorrere con gli stessi un periodo di 10 giorni durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze invernali. I periodi saranno da concordare ogni anno entro il 30 maggio, tenuto conto degli impegni di studi e frequentazione corsi e campus dei figli, nonché del periodo delle ferie dal lavoro dei genitori;
4) a fronte di quanto emerso dalla dichiarazione documentale dei redditi, comunque frammentaria prodotta da controparte, dichiarare tenuto l'avv. a versare alla Parte_2
IG.ra la somma di euro 1800 (milleottocentoeuro) quale contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, oltre il 70% delle spese straordinarie comprensive le spese di terapie nonché acquisto prodotti c.d. parafarmaceutici necessari per la cura e salute dei minori.
5) assegnare la casa coniugale, con pagamento dei consumi delle utenze domestiche (così come sempre avvenuto in costanza di matrimonio) a carico del Dott. alla IG.ra Persona_1
con gli arredi, suppellettili ivi compresi, atteso che il Dott. Controparte_1 Persona_1
ha già provveduto a ritirare gli effetti personali
[...]
6) a fronte del divario dei redditi tra i coniugi, del tenore di vita familiare, della scelta familiare di non far lavorare la IG.ra affinché si dedicasse ai figli e lasciare al marito CP_1
l'opportunità di carriera e titoli, considerato il costo di manutenzione e mantenimento ordinario della abitazione familiare e del relativo parco ove vivono i figli, sostenute in costanza di matrimonio esclusivamente dal marito, dichiarare tenuto il Dott. Parte_2
a versare alla IG.ra la somma mensile di euro 600 ( seicentoeuro)
[...] Controparte_1
pagina 3 di 22 quale contributo al mantenimento della stessa al fine di poter mantenere un tenore analogo a quello sostenuto in costanza di matrimonio.
In ogni caso:
7) disporre che la IG.ra , quale genitore collocatario dei minori, usufruisca Controparte_1 della L. 104, nonché incasso al 100% dell'assegno unico.
8) con vittoria di oneri, compensi legali, spese generali, iva e cpa, oltre al rimborso delle spese di
ctu e ctp e spese accessorie dei professionisti a cui il CTU ha inviato direttamente le parti ed i minori».
Parte intervenuta;
«Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, nell'interesse dei minori e Per_2 Persona_1
1. Confermare/disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle sole questioni correnti e afferenti la quotidianità dei minori e con obbligo di concordare tutte le decisioni di maggiore importanza e interesse per i minori (tra cui salute/cure mediche/terapie, istruzione e formazione, residenza, e analoghe); in subordine, assumere la decisione sull'affido ritenuta maggiormente rispondente ad esigenze, diritti e bisogni dei minori.
2. Confermare/disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, con residenza anagrafica ed iscrizione nello stato di famiglia materno e, conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare alla NO CP_1
3. Declinare il seguente programma di frequentazioni padre/figli: fine settimana alternati inclusivi del pernottamento, oltre a due pomeriggi infrasettimanali. Almeno nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, prevedere che i due pomeriggi paterni siano consecutivi ed includano il pernottamento tra un pomeriggio e l'altro. Il tutto salvi diversi migliori accordi tra i genitori e con successivi eventuali ampliamenti (ad esempio mediante estensione del fine settimana dal venerdì pomeriggio e/o fino al lunedì mattina) da introdursi gradualmente e nel rispetto primario di bisogni ed esigenze dei minori. Vacanze estive: due settimane anche non consecutive (per l'anno 2025 è preferibile prevedere la ripartizione del periodo) con il padre;
paritaria ripartizione dei periodi di sospensione scolastica in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno dei periodi con ciascun genitore. Prevedere inoltre che i genitori potranno concordare che trascorra con il Per_1
pagina 4 di 22 padre, anche senza il fratello periodi aggiuntivi (ad es. cene infrasettimanali, gite Per_2 giornaliere in città d'arte, ecc.) tenendo conto dei suoi impegni di studio ed extra scolastici. In subordine, declinare il programma di frequentazione paterna ritenuto rispondente a diritti e bisogni dei minori
4. Confermare/disporre l'incarico ai Servizi sociali del Comune di Sannazzaro de' BU di proseguire – per il tempo ritenuto supportare la relazione padre/figli – il monitoraggio sul nucleo familiare (con particolare riferimento alle frequentazioni padre/figli) e l'educativa domiciliare/ADM presso l'abitazione paterna (almeno in uno dei due pomeriggi infrasettimanali), anche in vista dei progressivi graduali ampliamenti e liberalizzazioni nelle frequentazioni (se ed in quanto saranno ritenute rispondenti agli interessi e bisogni dei minori), tenendo conto della disponibilità e delle aspettative dei minori e confrontandosi altresì, periodicamente, con le due psicoterapeute dei minori (dott.ssa per e dott.ssa Per_3 Per_1 per , segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali situazioni Per_4 Per_2 di pregiudizio per i minori nonché l'eventuale mancata adesione delle parti agli interventi supportivi disposti.
5. Disporre la prosecuzione dei supporti psicologici in essere in favore dei minori (Dott.ssa per e dott.ssa per . Per_3 Per_1 Per_4 Per_2
6. Invitare i signori e a proseguire il percorso di supporto alla CP_1 Persona_1
genitorialità.
7. Porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori versando alla madre euro 1.000,00 mensili (euro 500 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 70% delle spese extra assegno, attesa la superiorità economica paterna. Assegno
Unico Universale alla madre collocataria. In subordine, porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella diversa misura ritenuta giusta e rispondente ai criteri di legge.
8. Decidere sulle altre domande di causa secondo giustizia e diritto.
9. Assumere ogni altra decisione ritenuta necessaria alla tutela di e Per_1 Per_2 [...]
. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine alla lunga durata del procedimento, si osserva che oltre alla complessità oggettiva determinata dallo svolgimento di una CTU e di un percorso tramite i Servizi Sociali, nonché
pagina 5 di 22 all'ulteriore attività istruttoria svolta, le parti hanno chiesto rinvii al fine di addivenire ad accordi di fatto mai completamente raggiunti.
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2021, il sig. domandava: Parte_2
la pronuncia della sentenza di separazione personale dalla moglie, IG.ra Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, (nata il [...]) e (nato il 12 Per_1 Per_2 dicembre 2010), il collocamento prevalente degli stessi presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della ex casa coniugale sita in AR De BU (PV). Inoltre, non prefigurandosi come genitore collocatario, il ricorrente chiedeva di poter tenere con sé i figli a fine settimana alterni, un giorno infrasettimanale quando li tiene con sé il fine settimana e due giorni infrasettimanali nei fine settimana di spettanza della madre e di essere onerato nel concorso al loro mantenimento mediante un contributo mensile di € 600,00, con suddivisione, nella misura del 50%, delle spese extra assegno.
In data 7 giugno 2021, si costituiva in giudizio la IG.ra . Contestando le Controparte_1 deduzioni del ricorrente chiedeva: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori, il collocamento prevalente della prole presso di lei, l'assegnazione della ex casa coniugale, la possibilità che i minori, non avendo un buon rapporto con il padre, potessero vederlo e stare con lui nei termini e secondo le modalità stabilite dal Tribunale. Inoltre, la resistente domandava un contributo paterno al mantenimento dei figli pari a € 1500,00 mensili e l'obbligo paterno a provvedere integralmente alle spese extra assegno.
All'udienza presidenziale del 17 giugno 2021, le parti insistevano nelle rispettive istanze e si dichiaravano disponibili a sottoporsi ad immediata CTU.
Con ordinanza del 14 luglio 2021, il Presidente, vista la forte conflittualità tra i coniugi e la loro incapacità di porre al centro dei loro interessi il benessere psico-fisico dei figli, disponeva una CTU al fine di valutare le competenze genitoriali, individuare le migliori modalità di affidamento e collocamento e riavviare con rapidità i rapporti padre-figli in quel momento quasi inesistenti e nominava quale consulente tecnico la Dott.ssa . Persona_5
Con la medesima ordinanza, il Presidente autorizzava i genitori a vivere separati e adottava i seguenti provvedimenti temporanei: affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, collocava la prole presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale, disponeva incontri padre-figli secondo le modalità che sarebbero state indicate nella CTU, indicava in € 900,00 mensili il concorso paterno al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra assegno.
pagina 6 di 22 All'udienza del 23 luglio 2021 si procedeva al conferimento dell'incarico alla consulente tecnica e alla formulazione del quesito peritale. Seguiva la nomina ad opera delle parti dei rispettivi CTP: il Dott. per il ricorrente e la Dott.ssa per la resistente. Per_6 Per_7
Con istanza del 18 febbraio 2022 la consulente tecnica chiedeva al Presidente di disporre la convocazione delle parti e dei CTP al fine di rendere più incisiva la richiesta di collaborazione reciproca, continuando i coniugi a relazionarsi tra loro e i figli in maniera disfunzionale.
A seguito dell'udienza del 29 marzo 2022, con provvedimento adottato nella medesima data, il
Presidente poneva il nucleo famigliare a carico dei Servizi Sociali di Parte_3
NA De BU territorialmente competenti perché, di concerto con la CTU, provvedessero ad attivare gli interventi di ADM e supporto psicologico per preservare il benessere psico fisico dei minori.
In data 30 aprile 2022 la consulente tecnica depositava la propria relazione. La CTU evidenziava, in un contesto aggravatosi da agiti dei minori di forte impatto, criticità personologiche in capo ai genitori con ricadute disfunzionali sui figli, l'incapacità di condividere qualsiasi tipo di decisione in favore della prole e di tutelare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli. La CTU sottolineava il rischio di polarizzazione della triade madre-figli da un lato e padre dall'altro, circostanza incidente sulla crescita sana ed equilibrata dei figli.
Dunque, preso atto che « e sono ragazzini adeguati nello sviluppo fisico», ma Per_1 Per_2
«psicologicamente provati» a causa della forte conflittualità tra i genitori che peraltro coinvolge anche entrambi i rami famigliari (in particolare i nonni materni e la nonna paterna), la CTU nelle proprie conclusioni proponeva un affido temporaneo dei minori all'Ente con collocamento presso la madre, un calendario di incontri padre-figli che prevedesse fine settimana alternati ed almeno un giorno infrasettimanale con pernotto presso la casa paterna e sostegno psicologico per i minori.
Il nuovo difensore di parte resistente eccepiva la nullità e, quindi, l'inutilizzabilità all'interno del procedimento, della CTU.
Il ricorrente insisteva per la validità della CTU.
Il Presidente con ordinanza del 1° febbraio 2023, nella cui motivazione spiegava le ragioni per cui non poteva considerarsi nulla la CTU, nominava un curatore speciale per i minori, individuato nell'Avv. Bretschneider, e fissava l'udienza per l'ascolto dei minori..
In data 28 febbraio 2023 si costituiva la curatrice speciale dei minori la quale faceva proprie le conclusioni della CTU, eccezion fatta per l'affidamento dei minori che, per la curatrice, doveva essere disposto congiuntamente ad entrambi i genitori.
pagina 7 di 22 Ascoltati separatamente all'udienza del 7 marzo 2023, entrambi i minori dichiaravano di avere buoni rapporti con la madre e la di lei famiglia, di frequentare poco il padre e non voler essere obbligati a dover trascorrere del tempo con lui.
Con successivo provvedimento del 19 aprile 2023, il Presidente disponeva: la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali incaricati, l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento della prole presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa famigliare, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante un contributo mensile di € 900,00, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre e l'avvio del servizio di ADM. Inoltre, il Presidente disponeva che le utenze della ex casa coniugale fossero a carico di chi effettivamente occupava l'abitazione.
Infine, il Presidente nominava se stesso giudice istruttore.
In data 12 ottobre 2023 i Servizi Sociali incaricati depositavano relazione di aggiornamento.
L'educatrice domiciliare riferiva che «la situazione di entrambi i minori appare pressoché invariata» e gli stessi «hanno confermato di non voler frequentare il padre in alcun modo» e concludeva ritenendo
Contr che gli incontri di non avevano sortito l'effetto di contribuire al miglioramento della situazione.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Giudice istruttore confermava i provvedimenti adottati con la sola eccezione del servizio di ADM in merito al quale disponeva che continuasse solo presso il padre qualora i Servizi Sociali non ritenessero necessario proseguirlo presso la madre.
A seguito dell'ammissione di alcune delle istanze istruttorie, venivano ascoltati in qualità di testi:
, compagno di Università della resistente, , fratello del Testimone_1 Persona_8
ricorrente, , amico della coppia, e Persona_9 Persona_2 Per_10
, genitori del ricorrente, , madre della ricorrente, , padre
[...] Persona_11 Persona_12
della resistente e si procedeva agli interpelli delle parti in causa.
In data 15 luglio 2024, entrambe le parti depositavano la documentazione fiscale come disposto dal
Giudice istruttore.
Terminata la fase istruttoria il Giudice istruttore tratteneva la causa per la decisione collegiale sul merito.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle memorie finali.
Sulle questioni preliminari proposte da parte resistente:
Dichiarazione di nullità della CTU: il Collegio richiama i verbali e i provvedimenti della fase presidenziale ed istruttoria in cui si è già discusso e valutato in ordine alla CTU: anche il Collegio non rileva profili di nullità della CTU, che ha pagina 8 di 22 programmato e gestito le attività in condivisione con i CCTTPP , peraltro anche chiedendo al giudice di convocare in udienza le parti per poter discutere delle difficoltà frapposte dalle stesse nell'ambito del percorso peritale. I minori erano in una condizione psicoemotiva preoccupante e di tale situazione va tenuto conto anche nel leggere le scelte della dott.sa in ambito di ctu. La consulenza si è Per_5
svolta, in sintonia e in presenza dei consulenti di parte ( fino a quando la sig. non ha revocato CP_1
l'incarico alla propria ctp) che nulla hanno mai evidenziato di anomalo . Anche l'avv. Manelli è intervenuta come difensore solo alla fine della consulenza e dunque non ha potuto avere una conoscenza diretta di determinati avvenimenti. Il Collegio rinvia per le risposte alle osservazioni dell'avv. Manelli all'elaborato della dott.sa , che offre giustificazioni che si ritengono Per_5
adeguate.
Si ribadisce comunque che non si ravvisano profili di nullità della ctu ( tale non può certo essere il fatto che la consulente rappresenti ai minori le eventualità di diverse forme di affido) .
Va altresì sottolineato che nel corso del procedimento più volte è stato necessario valutare se modificare la forma di affido in atto, e ciò anche su richiesta del Tribunale e anche dopo che la CTU era da tempo stata conclusa.
Invero ancora a fine 2023 il g.i. riteneva opportuno lasciare aperta la possibilità di una diversa forma di affido ( considerati i contenuti delle relazioni dei Servizi incaricati, con particolare riferimento
Contr alle relazioni di presso entrambi i genitori : cfr. relazione servizi con allegati del 13.10.2023 e ordinanza del giudice del 19 ottobre 2023). Solo da ultimo pare che i percorsi intrapresi e peraltro suggeriti dalla stessa CTU ( e dalla curatrice speciale) sia per i genitori che per i figli stiano portando questo nucleo familiare a sperimentare rapporti improntati alla normalità ( cfr in particolare le relazioni più recenti delle psicoterapeute dei ragazzi) .
Sulla richiesta di ulteriori approfondimenti relativi alla situazione reddituale e patrimoniale del sig.
il Collegio ritiene che la documentazione a disposizione consenta una analisi adeguata Persona_1
e eventuali mancati depositi rispetto a quanto richiesto sono comunque valutabili ex art. 116 secondo comma c.p.c.. Anche alla luce del quadro complessivo non si ritiene pertanto di riaprire la fase istruttoria.
Sulla separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, formulata da entrambe le parti, come emerge dalle dichiarazioni delle parti, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, l'affectio coniugalis tra le stese risulta venuta meno . Dato atto del venir meno della volontà di porre in essere una comunione di vita che sia, al tempo stesso, morale e materiale, la domanda di separazione personale va accolta.
Sull'affidamento dei figli e Per_1 Per_2
pagina 9 di 22 In merito all'affidamento dei figli minori, (nata il [...]8) e (nato il Per_1 Per_2
12 dicembre 2010), le parti hanno domandato l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori.
A causa dell'alta conflittualità tra i genitori, coinvolgente anche le famiglie d'origine e del rifiuto dei figli di rapportarsi con il padre, se non in modo aggressivo ( cfr. doc. da 5 a 9 del ricorso, 22 e 23 memoria integrativa del ricorrente), su proposta del presidente le parti si dichiaravano disponibili all'avvio di una CTU.
Appare opportuno riportare le parti salienti delle conclusioni della CTU ( rammentando che parte resistente all'esito della comunicazione alle parti dell'elaborato, ha revocato al nomina alla propria consulente di parte, oltre che dei precedenti difensori) .
“I genitori sono parsi legati ai figli, ma il loro approccio ad essi li rende insicuri, spaventati ed incapaci di approcciarsi agli altri in modo autentico e sereno. […]. Si evidenzia come la sig.ra sia una donna CP_1 caratterizzata da fragilità personologiche e affettive molto rilevanti, delle quali è apparsa scarsissimamente consapevole e che interferiscono con il suo pensiero, con la sua capacità di autocontrollo e con le sue emozioni.[…] Questi aspetti si riverberano dunque in modo incisivo e significativo sia sulla qualità della relazione attuale che la NO intrattiene con ciascuno dei figli, sia sulla sua capacità di tutelare attivamente la funzione dell'altro genitore. Il sig. è un uomo Persona_1 potenzialmente più equilibrato e stabile, senza slanci emotivi. […] Sì è inoltre evidenziato come il suo
“essersi tirato fuori” dalla relazione con i figli, inizialmente perché non in linea con le modalità educative materne e successivamente per paura di ritorsioni, sembrino giocare un ruolo rilevante nello stato di apprensione e angoscia elicitato dalla situazione attuale, dove egli percepisce una minaccia concreta e reale che madre e figli possano fargli del male (inventandosi ad esempio violenze fisiche da lui agite nei loro confronti). Con i suoi comportamenti egli tende dunque ad esacerbare le molte “insoddisfazioni” materne, alimentando così a ciclo continuo il circuito delle rivendicazioni e degli scontri in una dinamica che reitera le distorsioni del legame di coppia. Le sue disposizioni genitoriali, pure radicate in affetti autentici e in buone capacità di cura nei confronti dei figli, appaiono fortemente limitate dal suo temperamento remissivo e dalla discontinua capacità di gestire la propria situazione in relazione ad essi ed al legame con la NO così facendo non riesce a tutelare sufficientemente i figli dall'esposizione CP_1
a contrasti dolorosi.” E riguardo a e : “sono ragazzini adeguati nello sviluppo fisico, Per_1 Per_2 psicologicamente provati, legati alla madre da un attaccamento morboso e invischiante, rifiutano il contatto paterno per il timore di venirne annientati. Intelligenti e potenzialmente dotati di risorse brillanti hanno per molto tempo disertato le lezioni scolastiche anche in virtù del fatto che, da sempre, la NO pretende, soprattutto per l'‟home schooling” (formazione domiciliare). Le ripetute CP_1 Per_2 assenze non hanno comunque penalizzato i minori nella loro preparazione finale ma li ha isolati da un punto di vista sociale. La perizia ha posto in evidenza come sia che siano stati esposti in Per_1 Per_2 modo massiccio a esperienze molto primitive legate ai contrasti di tutta la famiglia in tempi anche recenti. I due ragazzini appaiono profondamente in risonanza con il punto di vista materno e ciò ha comportato un‟ alienazione della funzione paterna, anche perché le fragilità materne appaiono strutturali, largamente misconosciute dalla NO e ancora tenacemente operative nell'attualità. Contemporaneamente è anche emerso come nel contatto con il padre, non riescono a fare esperienza di un genitore affettuoso e vivono inevitabilmente gli effetti della sua attitudine a dimostrarsi trattenuto, soprattutto, per inconciliabilità al modello educativo materno”. Poiché anche nel corso della CTU la conflittualità tra i genitori non si era attenuta, la Consulente rileva una situazione peggiorativa, con episodi e agiti dei minori di forte impatto;
evidenziava criticità
pagina 10 di 22 personologiche in capo ai genitori con ricadute disfunzionali sugli scenari familiari, una incapacità di condividere decisioni anche minime in favore dei figli e sulla tutela attiva della funzione dell'altro genitore. Evidenziava Il rischio della polarizzazione della triade madre/figli da una parte e padre dall'altra, che rischiava di seriamente compromettere la sana ed equilibrata crescita dei figli.
La CTU proponeva quindi un affido temporaneo dei minori al Comune di residenza, con collocamento prevalentemente presso la madre;
la necessità di n ampliamento della relazione padre- figli, con incontri a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì mattina (con riaccompagnamento in ambiente scolastico) e una sera infrasettimanale con pernottamento, dall'uscita da scuola sino al riaccompagnamento il giorno dopo. I periodi di vacanza da regolarsi in base alle abituali statuizioni in materia e concordati sotto la supervisione dei servizi sociali. Indicava altresì incontri psicologici a cadenza settimanale, sia individuali, che in presenza dei genitori, in favore dei minori, in modo da attivare tempestivamente ogni intervento a loro sostegno. Indicava altresì un lavoro psicologico di sostegno alla funzione genitoriale e che la stessa équipe che segue i genitori possa periodicamente valutare la condizione dei figli, sia con incontri individuali che nella relazione con i genitori.
La CTU ha dunque rilevato un legame anomalo tra madre e figli, escludente il padre, legame che inizialmente ha determinato un rifiuto privo di giustificazione logica dei figli di incontrare il padre, al punto che nel corso degli incontri “imposti” si verificavano situazioni insostenibili ( i figli insultavano il padre in modo sgradevole, rifiutavano il cibo paterno, qualunque contatto, chiamavano l'ambulanza…). Anche il diabete di era motivo di disaccordo tra i genitori ( la madre riteneva Per_2
di dover avere il monopolio della cura . Dopo il termine dell'emergenza sanitaria la madre faticava a mandare i figli a scuola). Solo con difficoltà i genitori raggiungevano un accordo che permetteva ai minori ed in particolare a di individuare una situazione scolastica maggiormente Per_2
soddisfacente.
L'affidamento in via condivisa dei figli minori è prescritto quale regola generale di affido della prole (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.). Nonostante alcuni tratti personologici e taluni comportamenti delle parti, sia nei rapporti tra i genitori sia nei rapporti tra genitori e figli, che hanno destato qualche perplessità in ordine alla capacità genitoriale delle parti, come emerge dalla relazione della CTU, questo Collegio ritiene che, nel corso del presente procedimento, anche grazie agli interventi di sostegno psicologico ed alla genitorialità, non siano emerse ragioni tali da pregiudicare le capacità genitoriali delle parti al punto da giustificare la previsione di una diversa modalità di affidamento della prole, considerato anche il miglioramento della comunicazione da ultimo riscontrata tra i genitori.
pagina 11 di 22 Pertanto, si ritiene di dover confermare quando già disposto in sede presidenziale in corso di causa e disporre l'affidamento dei figli e in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Tuttavia, proprio per le criticità che soprattutto all'inizio hanno segnato il rapporto genitoriale e il coinvolgimento dei figli, si reputa che per esercitare in modo adeguato tale forma di affidamento sia necessario che i genitori proseguano i percorsi di sostegno avviati e che, soprattutto a tutela dei minori che devono avere uno spazio autonomo e sereno di crescita, debba essere mantenuto il monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi incaricati, soprattutto perché verifichino che i minori seguano i percorsi di sostegno psicoterapeutico sino a che sarà necessario e perché segnalino ogni eventuale criticità all'A.G. competente.
Appare opportuno altresì consigliare ai genitori di proseguire i percorsi personali e di sostegno alla genitorialità.
Sul collocamento prevalente dei figli minori e e sull'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale.
In merito al collocamento dei figli minori, entrambe le parti hanno domandato il collocamento prevalente presso la madre.
Preso atto che questa soluzione risulta essere proposta anche dalla consulente d'ufficio e dalla curatrice speciale, e tenuto conto che, ancora oggi, entrambi i minori, pur frequentando il padre, non hanno con lo stesso un rapporto sereno e fluido, il Collegio ritiene di dover accogliere la comune istanza delle parti e disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre.
Tutte le parti hanno chiesto che l'ex casa coniugale sia conseguentemente assegnata alla resistente, ovviamente in qualità di genitore collocatario.
In via preliminare, il Collegio reputa opportuno osservare che la legge individua come criterio per l'assegnazione della casa famigliare l'interesse dei figli (art. 337-sexties, comma 1, primo periodo c.c.).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse esclusivo della prole coincide con l'esigenza «di conservare l'”habitat” domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita famigliare» (Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2021, n. 33610; in senso conforme: Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20858; Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 dicembre 2018, n. 32231; Cass. civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2011, n. 14553).
L'assegnazione della casa famigliare ha, dunque, una ratio protettiva dell'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti (Cass. civ., Sez. VI, ord. 7 febbraio 2018, n.
3015).
Nel caso oggetto d'esame, l'ex casa coniugale, sita in AR De RG (PV), via G.
Garibaldi, n. 24, di proprietà del padre del IG. come documentalmente Persona_1
pagina 12 di 22 provato, è parte di un complesso composto da due abitazioni, quella principale in cui vive la madre del ricorrente e quella accessoria in cui allo stato vive la IG.ra insieme ai figli. I due immobili CP_1
hanno in comune un parco giardino. Dopo l'abbandono della casa coniugale, l'odierno ricorrente ha vissuto per un certo periodo presso l'abitazione della di lui madre per poi trasferirsi in un immobile in locazione.
L'elevata conflittualità tra i genitori e tra la resistente e la di lei madre da un lato, e la famiglia paterna, in particolare la madre del IG. dall'altro, ha coinvolto i minori in Persona_1
dinamiche dalle quali, come indicato dalla CTU, e avrebbero dovuto restare esclusi. Per_1 Per_2
Come riportato dalle parti nel corso del procedimento sono stati vari e gravi gli episodi di conflitto tra i due rami famigliari ai quali hanno preso parte entrambi i figli, avvenuti anche nel giardino del complesso abitativo che, per caratteristiche strutturali, non presenta alcun tipo di barriere materiali tali da dividere fisicamente la zona dell'abitazione della nonna paterna da quella in cui vivono la resistente e i minori.
Peraltro, di tale circostanza gli stessi minori sembrano avere contezza come risulta dalle affermazioni fatte dagli stessi nel corso dell'udienza del 27 marzo 2023 nella quale ha Per_1
riportato di provare «sentimenti contrastanti» rispetto alla casa in cui vive e riconoscendo Per_2 che «l'atmosfera è un po' pesante», ha ritenuto che una lontananza dai nonni paterni avrebbe potuto essere la soluzione migliore.
Pertanto la permanenza dei minori nella ex casa coniugale rischia, salva una modifica dei rapporti tra gli adulti coinvolti, nonni compresi, di essere pregiudizievole per il loro benessere psico-fisico.
Tuttavia, attualmente risulta che la resistente non abbia intenzione di cercare una diversa soluzione abitativa.
Pertanto, ritenendo che la revoca dell'assegnazione della ex casa famigliare alla resistente potrebbe comportare una lesione all'interesse dei minori maggiore rispetto al permanere nell'attuale abitazione,
e tenuto altresì conto che, sul punto, la richiesta delle parti è concorde, il Collegio ritiene di accogliere l'istanza delle parti di assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto collocataria prevalente dei minori.
Sulle modalità di visita e frequentazione tra il padre e i figli.
In merito alle modalità di frequentazione tra i minori e il padre, genitore non collocatario, il ricorrente ha chiesto di poter tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale nei casi di fine settimana paterni e due giorni infrasettimanali quando il fine settimana è di spettanza della madre.
pagina 13 di 22 La resistente, invece, ha chiesto che il IG. possa tenere con sé i figli a fine Persona_1
settimana alternati e un giorno infrasettimanale con relativo pernotto ed obbligo per il padre di accompagnare i figli a scuola la mattina successiva.
La curatrice speciale oltre ai fine settimana alternati propone due pomeriggi infrasettimanali, e nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, prevedere che i due pomeriggi paterni siano consecutivi ed includano il pernottamento tra un pomeriggio e l'altro.
Al di là della formale, coincidenza delle richieste in punto frequentazione, il problema che si è cercato di risolvere tramite la CTU e con i percorsi successivi, è stato proprio quello legato al rifiuto dei figli di rapportarsi al padre dal momenti in cui lo sesso ha lasciato la casa coniugale ( peraltro non certo “abbandonandoli”, essendosi trasferito nella contigua abitazione della propria madre).
Occorre rammentare che entrambi i minori, nel corso del presente procedimento, quando è stata data loro la possibilità (durante gli incontri degli stessi con la consulente tecnica e nel corso dell'udienza del 7 marzo 2023 finalizzata al loro ascolto), hanno dichiarato di non voler né vedere né trascorrere del tempo con il padre.
Come risulta essere pacifico nella coscienza sociale e riconosciuto, sia dalla giurisprudenza nazionale, di merito (Trib. Torino, Sez. VII, decreto del 4 aprile 2016) e di legittimità (Cass. civ., Sez.
VI, 8 aprile 2016, n. 20107), sia dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, Santilli c. Italia del
17 dicembre 2013), l'affetto non può essere oggetto di costrizione. Ne consegue che il genitore non collocatario non può obbligare il figlio minore a trascorrere del tempo insieme se quest'ultimo si rifiuta di vederlo. Tuttavia, qualora risulti sussistente una tale ipotesi in sede processuale, è opportuno verificare se le ragioni del rifiuto opposto dal figlio sono dovute a motivi personali o a cause esterne ovvero ad altre problematiche.
Tale verifica deriva dalla necessità di proteggere, da un lato, il diritto alla bigenitorialità, inteso come diritto dei figli minori anzitutto, ma poi anche dei loro genitori, di intrattenere fra loro una relazione affettiva reciproca di tipo famigliare, stabile, significativa e duratura nel tempo, e dall'altro lato, il diritto del genitore non collocatario di avere rapporti effettivi e continuativi con i propri figli così da poter esercitare i diritti e i doveri connessi al suo status di genitore.
Dalla ctu è emerso che il rifiuto di e di trascorrere del tempo con il padre Per_1 Per_2
sarebbe in parte dipeso dai «continui ostacoli» che la IG.ra ha frapposto «alla serena CP_1
realizzazione di un legame tra i minori, il padre e la famiglia di questi».
L'odierna resistente, per criticità personologiche (nella relazione si parla di «note di instabilità e sofferenza»), attraverso gli affetti autentici che prova verso i figli «veicola nel contatto con loro, istanze affettive, ideative e identitarie distorte e possibilmente pregiudizievoli per la traiettoria
pagina 14 di 22 evolutiva di e La NO espone infatti i figli a giudizi e pensieri insidiosi, densi di Per_1 Per_2
recriminazioni persecutorie… …che… negano agli occhi dei ragazzi le coordinate della realtà di questa storia, nel disperato tentativo di mantenere un'alleanza madre-figli che può solo considerarsi come alternativa al padre».
Si è così creata «una relazione madre-figli fortemente confusiva e intrisa di aspetti simbiotici ove il bisogno della madre di rimanere legata ai figli […] si confonde con i bisogni di accudimento dei figli, in una dinamica che assume tratti possibilmente insidiosi»
Questa dinamica porta entrambi i figli a prendere pienamente le difese materne rifiutando in maniera ostinata il padre e la famiglia paterna (a tale proposito nella relazione tecnica si legge che
« tende ad assumere una posizione di apodittica e rigida difesa della madre, poco permeabile Per_1
alla critica e al giudizio», mentre per «lo scambio con il mondo paterno potrebbe anche Per_2
piacergli ma è incompatibile con il conflitto di lealtà alla madre»).
Il rifiuto dei figli di incontrare il padre sembra, dunque, potersi ascrivere a influenze esterne piuttosto che a motivazioni realmente personali.
Tali approfondimenti consentono di escludere che il padre abbia posto in essere condotte pregiudizievoli per i figli tali da giustificare il rifiuto ad incontrarlo.
Per tale motivo, questo Collegio ritiene che risponda all' interesse dei minori mantenere nella propria vita una presenza comune e continuativa di entrambi i genitori, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive .Questo tipo di relazione, allo stato, come risulta da ultimo dalle relazioni delle psicologhe che hanno in carico i minori, continua ad essere difficoltosa nell'interazione con il padre nonostante i minori trascorrano con lui del tempo secondo quanto stabilito in corso di causa. Peraltro è evidente anche che crescendo e rendendosi più sicuri ed autonomi, entrambi e soprattutto hanno cominciato a sperimentare una diversa e più normale Per_1
modalità di rapporto anche con il padre ( cfr relazione della dott.ssa psicoterapeuta di Per_3
) . Appare sicuramente ancora necessario proseguire, per entrambi i figli, il percorso di Per_1
supporto psicologico in modo da poter gradualmente elaborare e superare le ultime resistenze verso il padre.
Va invero tenuto conto che le dichiarazioni del minore rese durante il suo ascolto ( peraltro ormai risalente quello avvenuto in sede di ascolto da parte del giudice) non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse dello stesso ed assumere la decisione richiesta, soprattutto in un quadro di rapporti famigliari altamente conflittuali (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 febbraio
2025, n. 2947): questo Collegio ritiene che il concreto interesse dei figli sia di frequentare per un tempo adeguato ( come da dispositivo che richiama in particolare la proposta della curatrice speciale) anche il pagina 15 di 22 padre, con l'auspicio che la frequentazione divenga più naturale e serena anche grazie all'autonomizzazione da influenze esterne e dal rafforzamento dei ragazzi grazie ai percorsi di sostegno loro dedicati, nonché ad una più positiva interazione tra i genitori..
Sul contributo al mantenimento dei figli minori.
In merito al contributo al mantenimento per i figli, mentre il ricorrente ha offerto di contribuire con il versamento di un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio), la resistente ha domandato che controparte fosse obbligata al versamento di un assegno mensile di € 1.800,00 (€ 900,00 a figlio, cifra cos' aumentata solo nelle precisazioni delle conclusioni da ultimo depositate, quando invero le domande avrebbero dovuto essere precedentemente cristallizzate).
Valutata la documentazione reddituale e relativa al patrimonio delle parti, emerge quanto segue.
Il ricorrente è impiegato presso una società appartenente ad un istituto di credito con la qualifica di dirigente in virtù di un contratto a tempo indeterminato. Per tale attività lavorativa percepisce, come emerge dalla documentazione di carattere fiscale e reddituale prodotta nel corso del procedimento, uno stipendio mensile (media calcolata sui 13 cedolini da ultimo depositati e più recenti) intorno ad €
3.300,00, con benefit aziendali.
La resistente, invece, è impiegata, a partire dal mese di ottobre 2020 in virtù di un contratto a tempo indeterminato, presso una società di vendita e servizi percependo uno stipendio mensile che, come risulta dalle buste paghe relative al 2023 ed ai primi mesi del 2024, è di circa € 1.800 mensili ..
Il ricorrente risulta essere proprietario di un terzo di un immobile, mentre la resistente non ha alcuna proprietà immobiliare. Ha in corso un finanziamento per un'autovettura.
Come documentalmente provato il IG. è titolare di diversi conti titoli, a Persona_1 differenza della IG.ra per importi non irrilevanti ( presso Uci per un controvalore di oltre € CP_1
35.000,00, presso Credit Agricol oltre € 50.000). Non risulta che pagasse con il conto UCI l'affitto dell'abitazione in cui vive, se non da agosto 2023 (per € 350,00 mensili), inoltre su detto conto risultano spesso bonifici da “Previmedical”.
La resistente non deve sostenere alcuna spesa di locazione dal momento che le è assegnata la ex casa coniugale di proprietà del padre del ricorrente.Pertanto, tenuto conto della differenza reddituale tra le parti, delle spese mensili a carico della resistente, che è gravata del mantenimento ordinario dei figli, del tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza famigliare ( si tratta indubbiamente di una famiglia benestante, che fruiva anche di importanti regali da parte dei nonni , quando i rapporti erano sani e le vacanze principali si svolgevano presso le case in luoghi di vacanza dei genitori del ricorrente)
, dell'età e delle esigenze dei figli, destinate ad aumentare con la crescita e lo sviluppo della personalità dei figli senza necessità di alcuna dimostrazione (ex multis Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 400),
pagina 16 di 22 nonché del tempo di frequentazione con ciascun genitore, il Collegio ritiene debba essere previsto a carico del IG. un contributo al mantenimento di e pari a € Persona_1 Per_1 Per_2
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Sulle spese extra assegno.
In merito alle spese straordinarie, il ricorrente ha chiesto la ripartizione delle stesse tra i genitori nella misura del 50%. La resistente, invece, ha domandato una ripartizione nella misura del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre. In entrambi i casi, seguendo le linee guida del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti come sopra esposta, si reputa che, come già disposto dal Giudice istruttore con ordinanza del 19 aprile 2023, le spese straordinarie debbano essere suddivise tra i genitori, in base alla disparità reddituale, nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre come da Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Sul percepimento dell'assegno unico per i figli.
La resistente ha chiesto di percepire integralmente l'assegno unico e universale a favore dei figli.
Tenuto conto che, secondo costante giurisprudenza, in caso di affidamento condiviso l'assegno a favore dei figli può essere integralmente percepito dal genitore presso il quale il figlio minore è collocato in quanto conforme alla finalità della previsione legislativa di sostenere la genitorialità così permettendo al genitore collocatario di assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672), questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta della IG.ra CP_1
Pertanto, l'assegno unico e universale a favore dei figli deve essere percepito integralmente dalla resistente.
Sull'assegno di mantenimento a favore della resistente.
La resistente ha chiesto a questo tribunale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a suo favore, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di € 600,00.
Tale richiesta, non presente tra le istanze formulate dalla ricorrente nella propria comparsa di costituzione, è stata avanzata con memoria scritta successivamente alla voltura forzata delle utenze della ex casa coniugale ad opera del ricorrente, data l'inadempienza della IG.ra a fronte di una CP_1
chiara indicazione data dal Giudice istruttore con provvedimento del 19 aprile 2023. Tuttavia, trattasi di una richiesta fatta nei termini di legge, sulla quale, dunque, il Collegio deve pronunciare.
pagina 17 di 22 La fonte normativa in materia di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale dei coniugi è l'art. 156 c.c. secondo il quale il giudice ha la facoltà di prevedere la corresponsione di un assegno periodico a titolo di mantenimento qualora il beneficiario non abbia adeguati redditi propri.
Secondo la giurisprudenza, in sede di separazione personale, il criterio per la determinazione dell'assegno di mantenimento «è quello di garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Tra le circostanze che il Giudice deve tenere presenti ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento rilevano: la concreta ed effettiva possibilità per il coniuge richiedente di svolgere un lavoro, rapportata all'età, alla sua pregressa attività lavorativa e professionale, alle sue condizioni di salute, al grado di istruzione (Cass. civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025, n. 3551), nonché la non titolarità di redditi propri o la non adeguatezza degli stessi a consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2721; Cass. civ., Sez.
I, 22 maggio 2025, n. 14354)).
Tuttavia, ha precisato la giurisprudenza di legittimità, «se il coniuge richiedente l'assegno possiede redditi propri adeguati, non sussiste l'obbligo di contribuire al suo mantenimento» (Cass. civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025, n. 3551).
Nel caso oggetto del presente giudizio, la resistente svolge, allo stato, un'attività lavorativa. Infatti, come dalla stessa dichiarato e documentalmente provato, risulta impiegata, a partire dal mese di ottobre 2020 in virtù di un contratto a tempo indeterminato, presso una società di vendita e servizi percependo uno stipendio mensile che, come risulta dalle buste paghe relative al 2023 ed ai primi mesi del 2024, è di circa € 1.800 mensili. Risulta, dunque, possedere dei propri redditi (come risulta dalle certificazioni uniche dalla stessa allegate, la IG.ra ha dichiarato un reddito da lavoro CP_1 dipendente pari a €26852, 06 per il 2021, € 28037, 53 per il 2022 e € 29628, 70 per il 2023).
Come documentalmente provato, i redditi della resistente sono inferiori rispetto a quelli percepiti dalla controparte. Tuttavia, secondo questo Collegio essi risultano adeguati a rispondere alle esigenze di vita della IG.ra Infatti, non risulta provata per testi la circostanza, affermata dalla CP_1
resistente, che la famiglia in costanza di matrimonio godesse di un tenore di vita particolarmente elevato. In particolare, oggetti di valore o vacanze particolari, o regalie in denaro, sono stati il frutto di estemporanee regalie provenienti dalle famiglie di origine, e non dal reddito da lavoro del ricorrente.
Ascoltati sul punto sono stati gli stessi genitori del IG. a confermare che in Persona_1
occasione delle festività era loro abitudine fare dei regali in denaro alla famiglia del figlio. Dal momento che non risulta il carattere costante e periodico delle suddette regalie ( parte resistente non ha indicato quali sarebbero e su che conti i versamenti periodici del padre del ricorrente a sostegno della pagina 18 di 22 famiglia) , si ritiene di escludere che le stesse possano considerarsi elemento economico integrante il tenore di vita in costanza di matrimonio in modo significativo. Pertanto, di esse non si deve tenere conto per la decisione della questione in esame.
Infine, si osserva come non risulti provata né per testi né per documenti la circostanza che la IG.ra abbia interrotto gli studi universitari, così precludendosi una diversa e migliore carriera CP_1
lavorativa, in ragione del matrimonio e, conseguentemente, dell'inizio della vita coniugale.
Dall'escussione dei testi, infatti, risulta che prima e in costanza di matrimonio, l'odierna resistente abbia portato avanti la carriera universitaria alla quale è poi stata affiancata, durante gli anni della vita coniugale, un'attività lavorativa. Successivamente, la resistente ha interrotto sia gli studi sia l'attività lavorativa per sopraggiunti problemi alla propria salute ( il dato pare pacifico, ammesso dalla stessa resistente, che ha abbandonato l'università dopo tredici anni). Quindi, non ha più svolto alcun impiego, dedicandosi alla crescita dei figli, fino all'ottobre 2020. Peraltro nell'accudimento dei figli la resistente ha potuto usufruire del costante aiuto della propria madre.
Tenuto conto della titolarità in capo alla resistente di adeguati redditi propri capaci di assicurarle un adeguato tenore di vita, del carattere indeterminato del proprio contratto di lavoro, dell'assenza di particolari problemi di salute che potrebbero porsi come impedimenti allo svolgimento di un lavoro e preso atto che alla IG.ra è stata assegnata la ex casa coniugale che, come risulta dalla CP_1
giurisprudenza, è un elemento di cui tenere conto in materia di assegno di mantenimento essendo un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20858), questo Collegio ritiene che non debba essere riconosciuto alla resistente un contributo al proprio mantenimento.
Sulle spese processuali.
Le parti hanno concluso in modo conforme in punto di separazione personale, affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa coniugale. In ordine alle modalità di frequentazione dei minori vengono accolte le conclusioni della curatrice speciale;
sulla divisione delle spese extra viene accolta la domanda materna. La resistente soccombe in punto assegno di mantenimento a suo favore, che ha anche comportato un approfondimento istruttorio, e in relazione alle richieste di riapertura dell'istruttoria e di nullità della CTU.
Si ritiene pertanto di compensare le spese nella misura della metà e di porre la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico della resistente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
pagina 19 di 22 Le spese della curatrice speciale, ammessa al gratuito patrocinio, vanno liquidate con separato provvedimento e poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_2
e (C.F. ), sposati in Pavia (PV), il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
28 settembre 2005 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, Atti di matrimonio, Parte seconda, Serie A, n. 146).
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e Persona_1 [...]
; Persona_2
-dispone la prosecuzione della presa in carico ai Servizi Sociali territorialmente competenti del nucleo famigliare costituito da (C.F. , Parte_4 C.F._1 CP_1
(C.F. ) e dai figli (C.F. ) e
[...] C.F._2 Per_1 C.F._3
(C.F. affinché, in collaborazione con i professionisti incaricati di Per_2 C.F._4
svolgere il percorso di supporto psicologico per entrambi i minori, preservino il benessere psico-fisico della prole disponendo, se necessario, incontri e colloqui con i minori e con entrambi i genitori, sia individualmente, sia congiuntamente e segnalino eventuali criticità all'A.G. competente;
dovrà proseguire l'intervento di ADM presso il padre sino a che i Servizi lo riterranno necessario;
-dispone che sia sia proseguano il percorso individuale di supporto psicologico;
Per_1 Per_2
-invita i genitori a seguire percorsi di sostegno personale e alla genitorialità;
-colloca in via prevalente i figli e presso la madre a cui assegna la casa coniugale;
Per_1 Per_2
-dispone che il IG. possa tenere con sé i figli e secondo il Persona_1 Per_1 Per_2
seguente schema:
a fine settimana alternati, comprensivi di pernotto;
due pomeriggi infrasettimanali: nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, i due pomeriggi paterni saranno consecutivi ed includeranno il pernottamento tra un pomeriggio e l'altro. Il tutto salvi diversi migliori accordi tra i genitori e con successivi eventuali ampliamenti (ad esempio mediante estensione del fine settimana dal venerdì pomeriggio e/o fino al lunedì mattina) da introdursi gradualmente e nel rispetto primario di bisogni ed esigenze dei minori. Vacanze estive: due settimane anche non consecutive (per l'anno 2025 è preferibile prevedere la ripartizione del periodo) con il padre;
paritaria ripartizione dei periodi di pagina 20 di 22 sospensione scolastica in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno dei periodi con ciascun genitore. Prevedere inoltre che i genitori potranno concordare che Per_1
trascorra con il padre, anche senza il fratello periodi aggiuntivi (ad es. cene infrasettimanali, Per_2
gite giornaliere in città d'arte, ecc.) tenendo conto dei suoi impegni di studio ed extra scolastici.
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di Parte_2 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1000,00 rivalutabili Per_1 Per_2
annualmente sulla base degli indici ISTAT;
-pone a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% alla madre secondo le linee guida del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito integralmente dalla IG.ra CP_1
[...]
-rigetta l'istanza della IG.ra di porre a carico del IG. l'obbligo di CP_1 Persona_1
corrisponderle un assegno a titolo di mantenimento;
-compensa le spese di lite nella misura della metà;
-condanna la sig. a rifondere al sig. la restante metà delle spese che CP_1 Persona_1
liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA se e come dovuti per legge e rinborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
-pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna;
-liquida con separato provvedimento le spese del curatore speciale che verranno poste a carico dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai Servizi Sociali incaricati .
Pavia, camera di consiglio del 9 aprile 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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