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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1831 R.G.A.C., anno 2023 avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisione all'udienza del 11.10.2024 e vertente
TRA
e , el.te dom.ti Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. Paola di Biase, che li rapp.ta e difende, giusto mandato a margine dell'atto di citazione unitamente all'avv. Dioniso Lombardi
Opponenti
E
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_1
LO EL TO, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SS AR e UI ZO giusta mandato a margine della comparsa di costituzione.
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del
5.11.25, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 9 Svolgimento del processo e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.324/2023, con il quale, su istanza di veniva loro ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 8.884, 70, oltre interessi e spese,
a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 19037075 del
20.4.2018, rispetto al quale era Parte_2
coobbligata.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché il difetto di legittimazione passiva di . Pt_2 Parte_2
Nel merito, deducevano la non debenza delle somme ingiunte da parte del coobbligato per scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.
Con riferimento al contratto di finanziamento n.19037075, del
20.04.2018, deducevano la difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al TAEG applicato e l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, con conseguente necessità di ricalcolo mediante tassi BOT, con conseguente domanda di compensazione del controcredito risultante.
Eccepivano il superamento del tasso soglia e mettevano in evidenza l'esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria.
Sulla base di tale premesse, chiedevano la restituzione di tutto quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito.
In via riconvenzionale, domandavano la restituzione della somma di € 6.242,02, risultante da un diverso contratto di finanziamento, del 23.06.2015, per effetto dell'illegittima pagina 2 di 9 applicazione di interessi anatocistici e conseguente applicazione dei tassi BOT. Infine, chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dello stato di ansia conseguente allo stalking telefonico subito dagli operatori di CP_1
[...]
Si costituiva parte opposta, contestando i motivi di opposizione.
Svolta l'istruttoria, disposti accertamenti tecnici, all'udienza del
5.11.25, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione risulta superata. Parte opposta ha prodotto il verbale del 02.08.2023 con esito negativo.
Sempre in via preliminare, la parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva di , qualificata Parte_2
nel contratto di finanziamento quale “coobbligato”, figura che va sicuramente ricondotta all'art. 1292 c.c. delineando, nella fattispecie, una solidarietà passiva in capo agli odierni opponenti. Invero, dall'analisi del contratto di finanziamento appare evidente l'assunzione di un'obbligazione solidale da parte dei clienti, che determina dunque l'esperimento della pretesa creditoria nei confronti di entrambi. A nulla rileva l'eccepita indicazione della quale sola “coobbligata” Pt_2
trattandosi evidentemente di una debitrice solidale con responsabilità congiunta. In tal senso, va rigettata l'eccezione di decadenza dal beneficio del termine della garanzia fideiussoria formulata dagli opponenti. Come evidenziato, e come emerge chiaramente dalla lettura del contratto di finanziamento, la sottoscriveva il contratto in qualità di coobbligata, e non Pt_2 pagina 3 di 9 quale fideiussore, seppure figura quale ulteriore garanzia di solvenza del debitore. La contitolarità del debito contraddistingue l'obbligazione solidale dalla fideiussione, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957
c.c.
Fatte tali premesse, venendo dunque alle eccezioni di merito, sono stati disposti accertamenti tecnici per verificare la fondatezza delle doglianze formulate.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che la S.C. è recentemente intervenuta in ordine alla presunta invalidità del sistema di ammortamento alla francese, ritenendolo adottabile, per cui tutte le argomentazioni addotte sul punto devono ritenersi superate dalla citata pronuncia. Da ultimo, deve evidenziarsi, con riferimento all'illegittimo addebito degli interessi anatocistici, che, come da più recente orientamento della Corte di Cassazione, il piano di ammortamento alla francese non determina capitalizzazione di interessi, trattandosi di un meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi sarà decrescente (v. Cass. n. 34677/2022).
Nel merito, gli opponenti hanno censurato il contratto oggetto della procedura monitoria, rilevando il mancato calcolo, nel
TAEG, del costo del premio assicurativo, evidenziandone una pratica commerciale scorretta nella predisposizione di una polizza assicurativa obbligatoria.
pagina 4 di 9 In proposito, in tema di calcolo del TAEG, si osserva come, laddove il contratto assicurativo sia stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il relativo costo del prodotto assicurativo vada ricompreso nel calcolo del
TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. Il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere fornita attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa (v. Tribunale Benevento sez. II,
04/10/2022, n.2144).
Nella specie, sussistendo gli elementi presuntivi sopra evidenziati, e in assenza di prova contraria, ai fini della rideterminazione del TAEG, occorre tener conto anche delle spese assicurative, perchè la polizza deve ritenersi obbligatoria
(nel senso che il finanziamento non sarebbe stato concesso pagina 5 di 9 senza la presenza di questi costi), mentre i relativi importi non sono inclusi nel TAEG.
Il CTU ha verificato quindi l'effettiva mancata corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato, con riferimento al contratto nr. 19037075, con conseguente violazione del comma 6 dell'art. 125 T.U.B. Ha chiarito, dunque, che “nel caso in esame, il tasso nominale minimo dei B.O.T. vigente nei 12 mesi antecedenti la stipula del contratto è pari a -
0,250%, pertanto, l'ammontare degli interessi passivi è pari a zero. Per quanto sopra rappresentato, preso atto che il mutuatario ha corrisposto alla società la somma di € 29.900,90; il capitale mutuato è pari ad € 30.000,00; nessun interesse passivo è dovuto in quanto il tasso sostitutivo TUB è negativo;
risulta un debito residuo del nei confronti della società Pt_1
pari ad € 99,10 (30.000,00 - 29.900,90). Controparte_1
In conclusione, con riferimento al contratto di finanziamento n.
19037075, il TAEG elaborato è pari a 14,06%, maggiore del
TAEG pattuito in contratto. Per cui, in adesione alla tesi di rideterminazione del TUB, rielaborato il piano di ammortamento, “considerando ripetibili tutte le somme corrisposte “..dal consumatore a titolo di commissioni o altre spese..” ex art. 125bis T.U.B., lettera a), risulta un credito del sig. pari a € 1.398,22 (da cui va sottratto il Parte_1
debito di € 99.10).
Invero, quanto alla conseguenza della differenza del TAEG, secondo un primo orientamento, l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, sesto comma, TUB, per cui sono da ritenersi nulle pagina 6 di 9 quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, nonché necessità di applicare (in sostituzione del tasso dichiarato nullo) il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi dell'art. 117, settimo comma, TUB.
Secondo un più recente indirizzo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, sesto comma,
TUB. La sanzione della nullità risulta prevista solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli pagina 7 di 9 effettivamente computati nell'ISC) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB.
Con riferimento al contratto del 23.06.2015, deve premettersi che l'opponente non ha specificamente contestato, nell'atto di opposizione, la incidenza dei costi assicurativi.
In ogni caso, rilevato che, dall'esame del contratto emerge che, in caso di inclusione degli stessi, il Taeg sarebbe pari al 13,77%, il CTU ha rilevato uno scostamento dal TAEG pattuito dello
0,01%, cioè per un decimale (rispetto al TAEG pattuito in contratto pari a 13,77%).
In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali scostamenti irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non denotano una violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, nè violazione delle regole di trasparenza (Trib. Roma 5.4.2017;
Trib. Napoli 9.1.2018; Trib. Milano 28.7.2017).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancari, non apparendo idonea a influire sulle scelte del soggetto finanziato.
Ne consegue che la clausola è valida e alcuna ripetizione può dunque essere disposta. La domanda di risarcimento danni non patrimoniali per lo stalking è stata oggetto di rinuncia. pagina 8 di 9 In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, il Decreto Ingiuntivo opposto va revocato;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, operando una compensazione, gli opponenti sono tenuti al pagamento della somma di € 1.299.12.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla opposizione proposta da e , con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato nei confronti di Controparte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 324/2023, e sulla spiegata riconvenzionale, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto
Ingiuntivo n. 324/2023 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, Controparte_1
in favore degli opponenti, della somma di € 1.299.12, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2)Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.500,00 per la fase istruttoria;
€ 1.430,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, spese
CTU, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. Dioniso Lombardi e Paola Di Biase, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Benevento 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1831 R.G.A.C., anno 2023 avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisione all'udienza del 11.10.2024 e vertente
TRA
e , el.te dom.ti Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. Paola di Biase, che li rapp.ta e difende, giusto mandato a margine dell'atto di citazione unitamente all'avv. Dioniso Lombardi
Opponenti
E
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_1
LO EL TO, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SS AR e UI ZO giusta mandato a margine della comparsa di costituzione.
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del
5.11.25, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 9 Svolgimento del processo e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.324/2023, con il quale, su istanza di veniva loro ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 8.884, 70, oltre interessi e spese,
a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 19037075 del
20.4.2018, rispetto al quale era Parte_2
coobbligata.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché il difetto di legittimazione passiva di . Pt_2 Parte_2
Nel merito, deducevano la non debenza delle somme ingiunte da parte del coobbligato per scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.
Con riferimento al contratto di finanziamento n.19037075, del
20.04.2018, deducevano la difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al TAEG applicato e l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, con conseguente necessità di ricalcolo mediante tassi BOT, con conseguente domanda di compensazione del controcredito risultante.
Eccepivano il superamento del tasso soglia e mettevano in evidenza l'esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria.
Sulla base di tale premesse, chiedevano la restituzione di tutto quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito.
In via riconvenzionale, domandavano la restituzione della somma di € 6.242,02, risultante da un diverso contratto di finanziamento, del 23.06.2015, per effetto dell'illegittima pagina 2 di 9 applicazione di interessi anatocistici e conseguente applicazione dei tassi BOT. Infine, chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dello stato di ansia conseguente allo stalking telefonico subito dagli operatori di CP_1
[...]
Si costituiva parte opposta, contestando i motivi di opposizione.
Svolta l'istruttoria, disposti accertamenti tecnici, all'udienza del
5.11.25, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione risulta superata. Parte opposta ha prodotto il verbale del 02.08.2023 con esito negativo.
Sempre in via preliminare, la parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva di , qualificata Parte_2
nel contratto di finanziamento quale “coobbligato”, figura che va sicuramente ricondotta all'art. 1292 c.c. delineando, nella fattispecie, una solidarietà passiva in capo agli odierni opponenti. Invero, dall'analisi del contratto di finanziamento appare evidente l'assunzione di un'obbligazione solidale da parte dei clienti, che determina dunque l'esperimento della pretesa creditoria nei confronti di entrambi. A nulla rileva l'eccepita indicazione della quale sola “coobbligata” Pt_2
trattandosi evidentemente di una debitrice solidale con responsabilità congiunta. In tal senso, va rigettata l'eccezione di decadenza dal beneficio del termine della garanzia fideiussoria formulata dagli opponenti. Come evidenziato, e come emerge chiaramente dalla lettura del contratto di finanziamento, la sottoscriveva il contratto in qualità di coobbligata, e non Pt_2 pagina 3 di 9 quale fideiussore, seppure figura quale ulteriore garanzia di solvenza del debitore. La contitolarità del debito contraddistingue l'obbligazione solidale dalla fideiussione, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957
c.c.
Fatte tali premesse, venendo dunque alle eccezioni di merito, sono stati disposti accertamenti tecnici per verificare la fondatezza delle doglianze formulate.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che la S.C. è recentemente intervenuta in ordine alla presunta invalidità del sistema di ammortamento alla francese, ritenendolo adottabile, per cui tutte le argomentazioni addotte sul punto devono ritenersi superate dalla citata pronuncia. Da ultimo, deve evidenziarsi, con riferimento all'illegittimo addebito degli interessi anatocistici, che, come da più recente orientamento della Corte di Cassazione, il piano di ammortamento alla francese non determina capitalizzazione di interessi, trattandosi di un meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi sarà decrescente (v. Cass. n. 34677/2022).
Nel merito, gli opponenti hanno censurato il contratto oggetto della procedura monitoria, rilevando il mancato calcolo, nel
TAEG, del costo del premio assicurativo, evidenziandone una pratica commerciale scorretta nella predisposizione di una polizza assicurativa obbligatoria.
pagina 4 di 9 In proposito, in tema di calcolo del TAEG, si osserva come, laddove il contratto assicurativo sia stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il relativo costo del prodotto assicurativo vada ricompreso nel calcolo del
TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. Il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere fornita attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa (v. Tribunale Benevento sez. II,
04/10/2022, n.2144).
Nella specie, sussistendo gli elementi presuntivi sopra evidenziati, e in assenza di prova contraria, ai fini della rideterminazione del TAEG, occorre tener conto anche delle spese assicurative, perchè la polizza deve ritenersi obbligatoria
(nel senso che il finanziamento non sarebbe stato concesso pagina 5 di 9 senza la presenza di questi costi), mentre i relativi importi non sono inclusi nel TAEG.
Il CTU ha verificato quindi l'effettiva mancata corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato, con riferimento al contratto nr. 19037075, con conseguente violazione del comma 6 dell'art. 125 T.U.B. Ha chiarito, dunque, che “nel caso in esame, il tasso nominale minimo dei B.O.T. vigente nei 12 mesi antecedenti la stipula del contratto è pari a -
0,250%, pertanto, l'ammontare degli interessi passivi è pari a zero. Per quanto sopra rappresentato, preso atto che il mutuatario ha corrisposto alla società la somma di € 29.900,90; il capitale mutuato è pari ad € 30.000,00; nessun interesse passivo è dovuto in quanto il tasso sostitutivo TUB è negativo;
risulta un debito residuo del nei confronti della società Pt_1
pari ad € 99,10 (30.000,00 - 29.900,90). Controparte_1
In conclusione, con riferimento al contratto di finanziamento n.
19037075, il TAEG elaborato è pari a 14,06%, maggiore del
TAEG pattuito in contratto. Per cui, in adesione alla tesi di rideterminazione del TUB, rielaborato il piano di ammortamento, “considerando ripetibili tutte le somme corrisposte “..dal consumatore a titolo di commissioni o altre spese..” ex art. 125bis T.U.B., lettera a), risulta un credito del sig. pari a € 1.398,22 (da cui va sottratto il Parte_1
debito di € 99.10).
Invero, quanto alla conseguenza della differenza del TAEG, secondo un primo orientamento, l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, sesto comma, TUB, per cui sono da ritenersi nulle pagina 6 di 9 quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, nonché necessità di applicare (in sostituzione del tasso dichiarato nullo) il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi dell'art. 117, settimo comma, TUB.
Secondo un più recente indirizzo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, sesto comma,
TUB. La sanzione della nullità risulta prevista solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli pagina 7 di 9 effettivamente computati nell'ISC) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB.
Con riferimento al contratto del 23.06.2015, deve premettersi che l'opponente non ha specificamente contestato, nell'atto di opposizione, la incidenza dei costi assicurativi.
In ogni caso, rilevato che, dall'esame del contratto emerge che, in caso di inclusione degli stessi, il Taeg sarebbe pari al 13,77%, il CTU ha rilevato uno scostamento dal TAEG pattuito dello
0,01%, cioè per un decimale (rispetto al TAEG pattuito in contratto pari a 13,77%).
In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali scostamenti irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non denotano una violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, nè violazione delle regole di trasparenza (Trib. Roma 5.4.2017;
Trib. Napoli 9.1.2018; Trib. Milano 28.7.2017).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancari, non apparendo idonea a influire sulle scelte del soggetto finanziato.
Ne consegue che la clausola è valida e alcuna ripetizione può dunque essere disposta. La domanda di risarcimento danni non patrimoniali per lo stalking è stata oggetto di rinuncia. pagina 8 di 9 In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, il Decreto Ingiuntivo opposto va revocato;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, operando una compensazione, gli opponenti sono tenuti al pagamento della somma di € 1.299.12.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla opposizione proposta da e , con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato nei confronti di Controparte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 324/2023, e sulla spiegata riconvenzionale, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto
Ingiuntivo n. 324/2023 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, Controparte_1
in favore degli opponenti, della somma di € 1.299.12, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2)Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.500,00 per la fase istruttoria;
€ 1.430,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, spese
CTU, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. Dioniso Lombardi e Paola Di Biase, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Benevento 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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