Ordinanza collegiale 1 marzo 2019
Ordinanza cautelare 13 maggio 2019
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 30/11/2023, n. 18000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18000 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 18000/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2019, proposto da
MA PU, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IU AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del DDG n. 1208 del 17 maggio 2018 nella parte in cui prevede che non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione dopo la chiusura della graduatoria e non dispone, invece, ulteriore scorrimento dei candidati effettuato sulla base di punteggio e posizione in graduatoria;
- del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato “regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” nella parte in cui dispone la chiusura della graduatoria senza prevedere lo scorrimento dei posti vacanti ai candidati secondo la posizione e l'ordine di punteggio;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 23 luglio 2018 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2017-18 esclusivamente nella parte in cui consente l'esistenza di posti liberi rimasti vacanti come poi effettivamente appurati esistenti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- di tutti gli atti ulteriori e nella parte in cui consentono la presenza di posti disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e senza assegnarli a soggetti come parte ricorrente;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente a ricoprire una delle sedi rimaste vacanti all'esito della chiusura della graduatoria avvenuta in data 30 ottobre 2018 e, per l'effetto, ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018 presso le scuole eventualmente non optate (e quindi mai assegnate) nonché quelle che, ancorchè assegnate, risultano essere state oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari prima dell'avvio delle attività didattiche”
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che la ricorrente, con atto del 27 settembre 2023, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione;
- che, stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO