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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549 /2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 549 /2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZUNINO SERSE FEDERICO Parte_1 ricorrente contro
rappresentato e difeso dai funzionari VICENTINI LAURA e Controparte_1
D'ALOI GIULIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1 provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 29.5.2025, come risulta dal verbale della visita di revisione del 29.5.2025 prodotto dall' e parte ricorrente all'odierna udienza ha CP_1 riconosciuto la correttezza di detto accertamento, così riducendo la domanda e rinunciando alla provvidenza per il periodo intercorrente tra la data della domanda amministrativa e il 28.5.2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a compensare le spese di lite in quanto la decorrenza del presupposto del diritto fatto valere nel presente giudizio è successiva al deposito del ricorso e la presente domanda giudiziale può essere direttamente accolta
- in deroga alle regole generali che ne determinerebbero il rigetto con necessità di successiva riproposizione della domanda amministrativa – soltanto grazie alla previsione dell'art. 149 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
Il giudice
Elisabetta Antoci
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 549 /2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZUNINO SERSE FEDERICO Parte_1 ricorrente contro
rappresentato e difeso dai funzionari VICENTINI LAURA e Controparte_1
D'ALOI GIULIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1 provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 29.5.2025, come risulta dal verbale della visita di revisione del 29.5.2025 prodotto dall' e parte ricorrente all'odierna udienza ha CP_1 riconosciuto la correttezza di detto accertamento, così riducendo la domanda e rinunciando alla provvidenza per il periodo intercorrente tra la data della domanda amministrativa e il 28.5.2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a compensare le spese di lite in quanto la decorrenza del presupposto del diritto fatto valere nel presente giudizio è successiva al deposito del ricorso e la presente domanda giudiziale può essere direttamente accolta
- in deroga alle regole generali che ne determinerebbero il rigetto con necessità di successiva riproposizione della domanda amministrativa – soltanto grazie alla previsione dell'art. 149 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
Il giudice
Elisabetta Antoci