CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 546 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di PAte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Roberta Perna e Albino Domanico, presso il cui studio, sito in Cosenza, Piazza G. Impastato n. 15, è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. ), in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici siti in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliato appellato e
(C.F. – P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_3
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Servizio pre- ruolo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Decreto di ricostruzione di carriera è inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, 1) Ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo CP_4 prestato dalla ricorrente alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo.- 2) Conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della CP_4 anzianità di servizio, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale la esatta ricostruzione del TFR dovuto. - 3) Conseguentemente, condannarlo a inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale maturata ed a corrispondere tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 2) oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo - 4) Condannarlo, altresì a corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti, quantificande in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali da CP_ versarsi direttamente 11 all' (ex Gestione , oltre agli interessi legali ed alla CP_5 rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA e CPA. del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art 93.c.p.c. >>; per il : <respingere il gravame avversario in controparte_1 quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. con vittoria spese ed onorari i due gradi giudizio>>;
CP_ per l' < CP_ datore di lavoro al pagamento nei confronti dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti, con vittoria di spese. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 9.5.24, ha convenuto in giudizio il PAte_1 Controparte_1 CP_
, nonché l' deducendo quanto segue:
[...]
- È docente nella Scuola pubblica per la classe di concorso – A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado -, dopo molti anni di lavoro prestato in virtù di contratti a tempo determinato, succedutisi senza soluzione di continuità, è attualmente assunta in
Pag. 2 di 12 ruolo dal convenuto e presta servizio, in qualità di titolare di cattedra, presso CP_1
l'Istituto Comprensivo “Valentini ” di Carolei-Dipignano” (DOC.
1- stato matricolare):
- più in dettaglio, è stata assunta dal convenuto con rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato nell'area professionale del NA docente della Scuola secondaria di primo grado, con decorrenza economica al 01.09.2014, e conferma, dopo l'anno di prova, al 01.09.2015 (cfr. ricostruzione di carriera – DOC.2);
- prima della nomina in ruolo, ha prestato 13 anni di servizio nella Scuola validi ai fini della ricostruzione di carriera, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, oltre a diversi periodi di supplenze brevi;
- nel decreto prot. N. 163 del 17.06.2017 (DOC.2) recante, per l'appunto, la ricostruzione di carriera, l'anzianità effettivamente calcolata dal convenuto non corrisponde CP_1 affatto al servizio effettivamente prestato, in quanto, salvo che con riferimento ai primi 4 anni, sono stati esclusi dal computo dell'anzianità 1/3 dei servizi svolti da lei;
- dalla lettura del cedolino (DOC.3), si evince che ella percepisce lo stipendio relativo alla fascia III stipendiale (15/20 anni di servizio), nonostante abbia già svolto 22 anni di servizio annuale, sicché dovrebbe aver già maturato, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, il diritto a percepire lo stipendio relativo alla 4 fascia (da 21 a 27 anni di servizio) (DOC.3);
- sussistono tutti i presupposti indicati dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lav. (cfr. Sentenza nr. 31149 del 28.11.2019) affinché le venga riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai colleghi ab origine assunti in ruolo, posto che, proprio in virtù di quanto chiarito dalla Cassazione nell'indicata pronuncia, comparando il trattamento a lei riservato con riferimento al periodo antecedente l'assunzione in ruolo (cfr. decreto di ricostruzione di carriera), con quello dei docenti ab origine a tempo indeterminato, emerge una evidente discriminazione, non giustificata da motivi concreti e oggettivi e che deve essere rimediata in sede giudiziaria, attraverso la disapplicazione delle disposizione interne che tale discriminazione hanno determinato, in favore della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del Decreto legislativo nr. 368 del 2001. Ha lamentato, quindi, il mancato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo e ha chiesto che venisse accertato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento, a parità di condizioni con i colleghi assunti ab origine in ruolo, di tutto il servizio effettivamente prestato, sia a fini giuridici che economici, con conseguente condanna del a collocarla nella posizione stipendiale maturata, CP_4 calcolando l'intero servizio pregresso, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, spettante, al netto delle ritenute previdenziali, da CP_ versarsi direttamente all' (ex Gestione . CP_5
§3 CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con il e l' CP_1 ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL e condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 CP_ differenze retributive ed al versamento all' dei relativi contributi nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti>>.
Pag. 3 di 12 §3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
< Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi esposti. La questione concernente la valutabilità per intero, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo ha trovato soluzione favorevole alla parte ricorrente in precedenti di merito (cfr., tra le altre, Trib. Trieste n. 503/2010; Trib. Padova n. 758/2011 Corte di Appello Trieste n. 374 del 17 settembre 2014) tutte incentrate sull'applicazione del principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. art. 4 punto 1 accordo quadro contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio del 28.6.99, 1999/70/Ce) secondo cui: “[…] per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive […]” nei termini di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità Europee 13.09.07 C 307/05 (Alonso). In tali pronunce si è evidenziato che la Corte di Giustizia citata, (così come nella successiva pronuncia Gaviero del 22.12.2010), prendendo posizione sulla normativa comunitaria, ha affermato che: “[…] tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che 3 forniscono prestazioni retribuite nell'ambito del rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro […]” (cfr. punti 27 e 28 sentenza cit.). La Corte quindi, dopo aver ritenuto applicabile il principio a tutti i lavoratori a termine sia di ruolo che non di ruolo, ha concluso nel senso che “[…] la nozione ragioni oggettive deve essere intesa nel senso che essa non giustifica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o contratto collettivo. Tale nozione richiede al contrario che la disparità di trattamento in causa sia giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base ai criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria […] la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del NA ed
Pag. 4 di 12 il datore di lavoro interessato […]”. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22558/2016 ha affermato i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al NA del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il NA non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del NA del comparto scuola ed è stato 4 richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Più di recente è nuovamente intervenuta la Corte di Giustizia, il 20.9.2018, con la sentenza secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Per_2 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. In particolare la Corte ha statuito che l'esclusione di parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti in forza di servizi prestati a tempo determinato, può, in certe circostanze, essere considerata rispondente all'obiettivo legittimo di “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti
[…]”. A giudizio della Corte, invero, tali elementi possono costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” in quanto utili a
“giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” (v. punti da 49-54), precisando, tuttavia, che sono sempre “fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio” dirette ad accertare se tali fattori di giustificazione effettivamente sussistano nel caso concreto;
Come è stato affermato nelle pronunce registratesi all'indomani del recente intervento della CGUE, “la disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso 5 dal giudice nazionale – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, la quale, quanto meno in
Pag. 5 di 12 linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una “qualità” NA, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diverso rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue” (in tal senso Corte di Appello L'Aquila n. 148 del 14.3.2019; Tribunale Torre Annunziata n. 29/2019; Tribunale Roma n. 1139 del 6.2.2019; Tribunale Milano n. 2648/2018; Tribunale Cassino n. 707/2018; Tribunale Potenza 18.10.2018; Tribunale Novara 11.11.2018; Tribunale Padova n. 705/2018). Nondimeno, con sentenza n. 31149/2019 (le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente trascritte e richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. La disparità di trattamento e la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 6 tempo determinato va, dunque, apprezzata in termini concreti e non in termini astratti. I giudici di legittimità hanno in particolare, evidenziato che “[…] L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che […] è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento
Pag. 6 di 12 discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato [..] Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, 7 né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. [..] Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione […]”. Tanto premesso, osserva il giudice che nella specie è del tutto omessa l'allegazione specifica (e la prova) della ricorrenza di un'ipotesi concreta di effettiva disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in violazione del diritto euro-unitario. Ed invero, parte ricorrente non ha in alcun modo quantificato la eventuale differenza di calcolo in termini di maggior servizio effettivo svolto nel periodo pre-ruolo rispetto a quello poi riconosciuto sulla scorta dei criteri di cui all'art. 489 D. Lgs. N. 297/1994 e detta differenza – in punto di fatto – non può essere apprezzata in re ipsa soltanto sulla base del decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo, dovendosi, piuttosto, verificare in dettaglio i periodi di servizio effettivamente svolti secondo i criteri analiticamente indicati dalla Suprema Corte prima richiamata. Quanto appena detto impone alla parte ricorrente – che lamenti l'avvenuta violazione del principio di discriminazione – l'onere allegatorio (oltre che di prova) degli elementi fattuali idonei a disvelare, in concreto, la dedotta violazione. Ciò, nella specie, non è avvenuto, poiché la parte ricorrente – lungi dall'eseguire una valutazione comparativa critica, anno per anno, tra servizio (periodo di lavoro) effettivamente reso e servizio (periodo di lavoro) valutato e riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera – si è limitata ad allegare la mera discriminazione rispetto al NA di ruolo. È, conseguentemente, preclusa ogni possibilità di verifica
Pag. 7 di 12 della sussistenza di una oggettiva situazione di disparità di trattamento che imponga la disapplicazione dell'art. 485 D L.gs. n. 297/1994. Ciò detto, merita invece accoglimento, sia pure nei limiti che si diranno, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e dei c.d. gradoni stipendiali, per le motivazioni esposte anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al PA NA . Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del CP_1 convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_1 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione. Per il NA docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del D. Lgs. N. 297/1994. Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L. 14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il NA scolastico che “il NA già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il NA già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il NA immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2010 nella CP_1 fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che
Pag. 8 di 12 quella superiore della fascia 3/8. Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il NA stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il NA assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il NA”. Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione. Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL e, per l'effetto, al pagamento delle correlate differenze retributive, rilevandosi, tuttavia, che il primo atto interruttivo del termine (quinquennale) di prescrizione del diritto è costituito dalla notifica all'Amministrazione scolastica del CP_ presente ricorso, avvenuta il 24.7.2023 (cfr. fasc. , sicché per il periodo antecedente al 24.7.2018 è intervenuta la prescrizione. In considerazione di quanto precede il CP_
convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in favore dell' CP_1 dei contributi correlati alle differenze retributive riconosciute in questa sede. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dalla docente, che ne lamenta l'erroneità laddove il giudicante ha trascurato di considerare che <<… è allegato in atti, unitamente al decreto di ricostruzione di carriera, lo stato matricolare della docente (cfr. DOC.1), al quale si rinvia espressamente, a più riprese, nel ricorso introduttivo di lite, che illustra l'intera gestione giuridica e retributiva della dipendente e contiene tutte le informazioni sui rapporti di lavoro che il docente ha avuto con l'Amministrazione scolastica (inclusi gli anni non computati ai fini della ricostruzione di carriera perché di durata inferiore a 180) tale da consentire al Giudicante la verifica della sussistenza di un'ipotesi concreta di effettiva disparità di trattamento tra la ricorrente e i colleghi assunti ab origine a tempo indeterminato… comparando il trattamento riservato alla ricorrente con quello del docente assunto sin da subito in ruolo, emerge una evidente discriminazione, non giustificata da motivi oggettivi, di tal ché la ricorrente (pur escludendo dal computo dell'anzianità il periodo lavorato nell'anno 2013) avrebbe avuto diritto al riconoscimento di ulteriori anni 2 mesi 8 di anzianità utile sia ai fini giuridici che economici ed a
Pag. 9 di 12 transitare nelle successive fasce stipendiali anticipatamente rispetto a quanto accaduto.
->. CP_ Costituitisi in giudizio, l' e il hanno formulato Controparte_1 le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, l'odierna appellante allega al ricorso lo stato matricolare (cfr. all. 1), dalla quale, emergono i seguenti periodi lavorativi:
- a. s. 2001/2002: dal 14 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;
- a. s. 2002/2003: dal 3 ottobre 2002 al 7 giugno 2003;
- a. s. 2003/2004: dal 21.10.2003 al 30 giugno 2004;
- a. s. 2004/2005: dal 23 settembre 2004 al 30 giugno 2005;
- a. s. 2005/2006: dal 24 ottobre 2005 al 4 novembre 2005, dall'11 novembre 2005 al 20 dicembre 2005, dall'11 gennaio 2006 al 29 gennaio 2006, dal 14 giugno 2006 al 23 giugno 2006, dal 28 giugno 2006 al 29 giugno 2006;
- a. s. 2006/2007: dal 20 settembre 2006 al 30 giugno 2007;
-a. s. 2007/2008: dal 19 settembre 2007 al 30 giugno 2008;
- a. s. 2008/2009: dal 24 settembre 2008 al 30 giugno 2009, dal 9 al 28 ottobre 2008, dal 10 al 19 dicembre 2008, dal 9 gennaio al 25 giugno 2009;
- a. s. 2009/2010: dal 12 settembre 2009 al 30 giugno 2010;
- a. s. 2010/2011: dall'01.10.2010 al 30.06.2011;
- a. s. 2011/2012: dal 30 settembre 2011 al 30.06.2012;
- a. s. 2012/2013: dal 27.09.2012 al 30.06.2013.
Nella ricostruzione della carriera l'amministrazione scolastica ha computato solo gli anni scolastici in cui erano stati totalizzati 180 giorni di insegnamento, sul presupposto che gli altri non fossero computabili, trattandosi di periodi relativi a supplenze brevi.
Analogamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che solo per gli anni scolastici in cui sono stati totalizzati 180 giorni di docenza ricorrono i presupposti per il computo dell'anno scolastico ai fini dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 489, comma 1, D. lgs. 279/1994.
Pag. 10 di 12 § 5.1
Ritiene tuttavia la Corte che l'interpretazione del Tribunale contrasti con i consolidati e condivisibili principi espressi, nella materia in considerazione, dalla Corte di Cassazione: <in tema di riconoscimento dell'anzianità servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 1970, conv. dalla l. 576 confluito nell'art. 485 d.lgs. 297 1994, va disapplicato - in quanto contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999 70 ce tutte le volte cui l'anzianità riconoscibile, seguito calcolo eseguito applicazione dei criteri previsti citati artt. e 485, unitamente quello fissato dall'art. 489 dello stesso come integrato 11, comma 14, della 124 1999, è inferiore quella spettante al docente comparabile assunto ab origine indeterminato;
fini tale accertamento, il giudice merito deve raffrontare trattamento riservato all'assunto immesso ruolo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, interruzioni fra un rapporto l'altro, né applicare regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, caso disapplicazione, tenuto computare da riconoscere ad ogni effetto determinato, ruolo, sulla base medesimi che valgono per l'assunto indeterminato>> (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 32576 del 23. 11. 2023).
§ 5.2
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, devono annoverarsi anche i periodi lavorativi pre-ruolo nel contesto di supplenze brevi.
Nel caso di specie, computando i giorni di servizio prestati come supplenze brevi, escludendo il 2013 ai soli fini economici (per come correttamente fatto dalla medesima appellante) si hanno gli ulteriori anni 2 mesi 8, che la lavoratrice lamenta non essere stati calcolati dall'amministrazione datoriale ai fini dell'anzianità lavorativa.
§ 5.3
L'appello va dunque accolto nel senso del riconoscimento integrale a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati, nei limiti indicati sub § 5.2.
§5.4
Tuttavia, le differenze stipendiali che il è tenuto a corrispondere alla CP_1 lavoratrice per effetto del riconoscimento del periodo pre-ruolo nei termini che precedono, vanno contenute nei limiti della prescrizione, per come già evidenziato dal Tribunale, nel capo di sentenza che non è stato censurato e dunque passato in giudicato.
§ 6
Pag. 11 di 12 In virtù della parziale reciproca soccombenza (conseguente all'accertamento della parziale prescrizione delle connesse differenze stipendiali), le spese del doppio grado di lite vanno compensate nella misura di ½; il soccombente va condannato alla CP_1 rifusione della restante metà, nella misura indicata in dispositivo.
Vanno invece compensate tra l'appellante e l'ente previdenziale, stante il carattere adesivo dell' rispetto alle pretese azionate dalla lavoratrice CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , PAte_1 con ricorso in data 9 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 1839/23, resa in data 14 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di al riconoscimento integrale a fini economici e giuridici PAte_1 dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e condanna il
[...]
a riconoscere l'ulteriore detta anzianità di servizio, pari a Controparte_1 anni due e mesi otto, e a collocare la medesima nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrisponderle le conseguenti differenze stipendiali maturate dal 24.7.2018, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento sulle stesse della relativa contribuzione previdenziale;
2. condanna il appellato alla rifusione a di ½ delle spese CP_1 PAte_1 del doppio grado di lite, che nell'intero liquida in euro 2695,00 quanto al primo grado e in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc, compensandole nella restante metà;
3. compensa tra le altre parti le spese del doppio grado di lite;
4. conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 12 di 12
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 546 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di PAte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Roberta Perna e Albino Domanico, presso il cui studio, sito in Cosenza, Piazza G. Impastato n. 15, è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. ), in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici siti in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliato appellato e
(C.F. – P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_3
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Servizio pre- ruolo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Decreto di ricostruzione di carriera è inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, 1) Ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo CP_4 prestato dalla ricorrente alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo.- 2) Conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della CP_4 anzianità di servizio, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale la esatta ricostruzione del TFR dovuto. - 3) Conseguentemente, condannarlo a inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale maturata ed a corrispondere tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 2) oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo - 4) Condannarlo, altresì a corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti, quantificande in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali da CP_ versarsi direttamente 11 all' (ex Gestione , oltre agli interessi legali ed alla CP_5 rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA e CPA. del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art 93.c.p.c. >>; per il : <respingere il gravame avversario in controparte_1 quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. con vittoria spese ed onorari i due gradi giudizio>>;
CP_ per l' < CP_ datore di lavoro al pagamento nei confronti dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti, con vittoria di spese. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 9.5.24, ha convenuto in giudizio il PAte_1 Controparte_1 CP_
, nonché l' deducendo quanto segue:
[...]
- È docente nella Scuola pubblica per la classe di concorso – A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado -, dopo molti anni di lavoro prestato in virtù di contratti a tempo determinato, succedutisi senza soluzione di continuità, è attualmente assunta in
Pag. 2 di 12 ruolo dal convenuto e presta servizio, in qualità di titolare di cattedra, presso CP_1
l'Istituto Comprensivo “Valentini ” di Carolei-Dipignano” (DOC.
1- stato matricolare):
- più in dettaglio, è stata assunta dal convenuto con rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato nell'area professionale del NA docente della Scuola secondaria di primo grado, con decorrenza economica al 01.09.2014, e conferma, dopo l'anno di prova, al 01.09.2015 (cfr. ricostruzione di carriera – DOC.2);
- prima della nomina in ruolo, ha prestato 13 anni di servizio nella Scuola validi ai fini della ricostruzione di carriera, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, oltre a diversi periodi di supplenze brevi;
- nel decreto prot. N. 163 del 17.06.2017 (DOC.2) recante, per l'appunto, la ricostruzione di carriera, l'anzianità effettivamente calcolata dal convenuto non corrisponde CP_1 affatto al servizio effettivamente prestato, in quanto, salvo che con riferimento ai primi 4 anni, sono stati esclusi dal computo dell'anzianità 1/3 dei servizi svolti da lei;
- dalla lettura del cedolino (DOC.3), si evince che ella percepisce lo stipendio relativo alla fascia III stipendiale (15/20 anni di servizio), nonostante abbia già svolto 22 anni di servizio annuale, sicché dovrebbe aver già maturato, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, il diritto a percepire lo stipendio relativo alla 4 fascia (da 21 a 27 anni di servizio) (DOC.3);
- sussistono tutti i presupposti indicati dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lav. (cfr. Sentenza nr. 31149 del 28.11.2019) affinché le venga riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai colleghi ab origine assunti in ruolo, posto che, proprio in virtù di quanto chiarito dalla Cassazione nell'indicata pronuncia, comparando il trattamento a lei riservato con riferimento al periodo antecedente l'assunzione in ruolo (cfr. decreto di ricostruzione di carriera), con quello dei docenti ab origine a tempo indeterminato, emerge una evidente discriminazione, non giustificata da motivi concreti e oggettivi e che deve essere rimediata in sede giudiziaria, attraverso la disapplicazione delle disposizione interne che tale discriminazione hanno determinato, in favore della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del Decreto legislativo nr. 368 del 2001. Ha lamentato, quindi, il mancato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo e ha chiesto che venisse accertato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento, a parità di condizioni con i colleghi assunti ab origine in ruolo, di tutto il servizio effettivamente prestato, sia a fini giuridici che economici, con conseguente condanna del a collocarla nella posizione stipendiale maturata, CP_4 calcolando l'intero servizio pregresso, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, spettante, al netto delle ritenute previdenziali, da CP_ versarsi direttamente all' (ex Gestione . CP_5
§3 CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con il e l' CP_1 ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL e condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 CP_ differenze retributive ed al versamento all' dei relativi contributi nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti>>.
Pag. 3 di 12 §3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
< Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi esposti. La questione concernente la valutabilità per intero, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo ha trovato soluzione favorevole alla parte ricorrente in precedenti di merito (cfr., tra le altre, Trib. Trieste n. 503/2010; Trib. Padova n. 758/2011 Corte di Appello Trieste n. 374 del 17 settembre 2014) tutte incentrate sull'applicazione del principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. art. 4 punto 1 accordo quadro contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio del 28.6.99, 1999/70/Ce) secondo cui: “[…] per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive […]” nei termini di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità Europee 13.09.07 C 307/05 (Alonso). In tali pronunce si è evidenziato che la Corte di Giustizia citata, (così come nella successiva pronuncia Gaviero del 22.12.2010), prendendo posizione sulla normativa comunitaria, ha affermato che: “[…] tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che 3 forniscono prestazioni retribuite nell'ambito del rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro […]” (cfr. punti 27 e 28 sentenza cit.). La Corte quindi, dopo aver ritenuto applicabile il principio a tutti i lavoratori a termine sia di ruolo che non di ruolo, ha concluso nel senso che “[…] la nozione ragioni oggettive deve essere intesa nel senso che essa non giustifica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o contratto collettivo. Tale nozione richiede al contrario che la disparità di trattamento in causa sia giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base ai criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria […] la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del NA ed
Pag. 4 di 12 il datore di lavoro interessato […]”. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22558/2016 ha affermato i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al NA del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il NA non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del NA del comparto scuola ed è stato 4 richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Più di recente è nuovamente intervenuta la Corte di Giustizia, il 20.9.2018, con la sentenza secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Per_2 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. In particolare la Corte ha statuito che l'esclusione di parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti in forza di servizi prestati a tempo determinato, può, in certe circostanze, essere considerata rispondente all'obiettivo legittimo di “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti
[…]”. A giudizio della Corte, invero, tali elementi possono costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” in quanto utili a
“giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” (v. punti da 49-54), precisando, tuttavia, che sono sempre “fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio” dirette ad accertare se tali fattori di giustificazione effettivamente sussistano nel caso concreto;
Come è stato affermato nelle pronunce registratesi all'indomani del recente intervento della CGUE, “la disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso 5 dal giudice nazionale – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, la quale, quanto meno in
Pag. 5 di 12 linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una “qualità” NA, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diverso rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue” (in tal senso Corte di Appello L'Aquila n. 148 del 14.3.2019; Tribunale Torre Annunziata n. 29/2019; Tribunale Roma n. 1139 del 6.2.2019; Tribunale Milano n. 2648/2018; Tribunale Cassino n. 707/2018; Tribunale Potenza 18.10.2018; Tribunale Novara 11.11.2018; Tribunale Padova n. 705/2018). Nondimeno, con sentenza n. 31149/2019 (le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente trascritte e richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. La disparità di trattamento e la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 6 tempo determinato va, dunque, apprezzata in termini concreti e non in termini astratti. I giudici di legittimità hanno in particolare, evidenziato che “[…] L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che […] è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento
Pag. 6 di 12 discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato [..] Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, 7 né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. [..] Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione […]”. Tanto premesso, osserva il giudice che nella specie è del tutto omessa l'allegazione specifica (e la prova) della ricorrenza di un'ipotesi concreta di effettiva disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in violazione del diritto euro-unitario. Ed invero, parte ricorrente non ha in alcun modo quantificato la eventuale differenza di calcolo in termini di maggior servizio effettivo svolto nel periodo pre-ruolo rispetto a quello poi riconosciuto sulla scorta dei criteri di cui all'art. 489 D. Lgs. N. 297/1994 e detta differenza – in punto di fatto – non può essere apprezzata in re ipsa soltanto sulla base del decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo, dovendosi, piuttosto, verificare in dettaglio i periodi di servizio effettivamente svolti secondo i criteri analiticamente indicati dalla Suprema Corte prima richiamata. Quanto appena detto impone alla parte ricorrente – che lamenti l'avvenuta violazione del principio di discriminazione – l'onere allegatorio (oltre che di prova) degli elementi fattuali idonei a disvelare, in concreto, la dedotta violazione. Ciò, nella specie, non è avvenuto, poiché la parte ricorrente – lungi dall'eseguire una valutazione comparativa critica, anno per anno, tra servizio (periodo di lavoro) effettivamente reso e servizio (periodo di lavoro) valutato e riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera – si è limitata ad allegare la mera discriminazione rispetto al NA di ruolo. È, conseguentemente, preclusa ogni possibilità di verifica
Pag. 7 di 12 della sussistenza di una oggettiva situazione di disparità di trattamento che imponga la disapplicazione dell'art. 485 D L.gs. n. 297/1994. Ciò detto, merita invece accoglimento, sia pure nei limiti che si diranno, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e dei c.d. gradoni stipendiali, per le motivazioni esposte anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al PA NA . Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del CP_1 convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_1 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione. Per il NA docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del D. Lgs. N. 297/1994. Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L. 14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il NA scolastico che “il NA già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il NA già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il NA immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2010 nella CP_1 fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che
Pag. 8 di 12 quella superiore della fascia 3/8. Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il NA stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il NA assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il NA”. Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione. Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL e, per l'effetto, al pagamento delle correlate differenze retributive, rilevandosi, tuttavia, che il primo atto interruttivo del termine (quinquennale) di prescrizione del diritto è costituito dalla notifica all'Amministrazione scolastica del CP_ presente ricorso, avvenuta il 24.7.2023 (cfr. fasc. , sicché per il periodo antecedente al 24.7.2018 è intervenuta la prescrizione. In considerazione di quanto precede il CP_
convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in favore dell' CP_1 dei contributi correlati alle differenze retributive riconosciute in questa sede. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dalla docente, che ne lamenta l'erroneità laddove il giudicante ha trascurato di considerare che <<… è allegato in atti, unitamente al decreto di ricostruzione di carriera, lo stato matricolare della docente (cfr. DOC.1), al quale si rinvia espressamente, a più riprese, nel ricorso introduttivo di lite, che illustra l'intera gestione giuridica e retributiva della dipendente e contiene tutte le informazioni sui rapporti di lavoro che il docente ha avuto con l'Amministrazione scolastica (inclusi gli anni non computati ai fini della ricostruzione di carriera perché di durata inferiore a 180) tale da consentire al Giudicante la verifica della sussistenza di un'ipotesi concreta di effettiva disparità di trattamento tra la ricorrente e i colleghi assunti ab origine a tempo indeterminato… comparando il trattamento riservato alla ricorrente con quello del docente assunto sin da subito in ruolo, emerge una evidente discriminazione, non giustificata da motivi oggettivi, di tal ché la ricorrente (pur escludendo dal computo dell'anzianità il periodo lavorato nell'anno 2013) avrebbe avuto diritto al riconoscimento di ulteriori anni 2 mesi 8 di anzianità utile sia ai fini giuridici che economici ed a
Pag. 9 di 12 transitare nelle successive fasce stipendiali anticipatamente rispetto a quanto accaduto.
->. CP_ Costituitisi in giudizio, l' e il hanno formulato Controparte_1 le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, l'odierna appellante allega al ricorso lo stato matricolare (cfr. all. 1), dalla quale, emergono i seguenti periodi lavorativi:
- a. s. 2001/2002: dal 14 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;
- a. s. 2002/2003: dal 3 ottobre 2002 al 7 giugno 2003;
- a. s. 2003/2004: dal 21.10.2003 al 30 giugno 2004;
- a. s. 2004/2005: dal 23 settembre 2004 al 30 giugno 2005;
- a. s. 2005/2006: dal 24 ottobre 2005 al 4 novembre 2005, dall'11 novembre 2005 al 20 dicembre 2005, dall'11 gennaio 2006 al 29 gennaio 2006, dal 14 giugno 2006 al 23 giugno 2006, dal 28 giugno 2006 al 29 giugno 2006;
- a. s. 2006/2007: dal 20 settembre 2006 al 30 giugno 2007;
-a. s. 2007/2008: dal 19 settembre 2007 al 30 giugno 2008;
- a. s. 2008/2009: dal 24 settembre 2008 al 30 giugno 2009, dal 9 al 28 ottobre 2008, dal 10 al 19 dicembre 2008, dal 9 gennaio al 25 giugno 2009;
- a. s. 2009/2010: dal 12 settembre 2009 al 30 giugno 2010;
- a. s. 2010/2011: dall'01.10.2010 al 30.06.2011;
- a. s. 2011/2012: dal 30 settembre 2011 al 30.06.2012;
- a. s. 2012/2013: dal 27.09.2012 al 30.06.2013.
Nella ricostruzione della carriera l'amministrazione scolastica ha computato solo gli anni scolastici in cui erano stati totalizzati 180 giorni di insegnamento, sul presupposto che gli altri non fossero computabili, trattandosi di periodi relativi a supplenze brevi.
Analogamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che solo per gli anni scolastici in cui sono stati totalizzati 180 giorni di docenza ricorrono i presupposti per il computo dell'anno scolastico ai fini dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 489, comma 1, D. lgs. 279/1994.
Pag. 10 di 12 § 5.1
Ritiene tuttavia la Corte che l'interpretazione del Tribunale contrasti con i consolidati e condivisibili principi espressi, nella materia in considerazione, dalla Corte di Cassazione: <in tema di riconoscimento dell'anzianità servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 1970, conv. dalla l. 576 confluito nell'art. 485 d.lgs. 297 1994, va disapplicato - in quanto contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999 70 ce tutte le volte cui l'anzianità riconoscibile, seguito calcolo eseguito applicazione dei criteri previsti citati artt. e 485, unitamente quello fissato dall'art. 489 dello stesso come integrato 11, comma 14, della 124 1999, è inferiore quella spettante al docente comparabile assunto ab origine indeterminato;
fini tale accertamento, il giudice merito deve raffrontare trattamento riservato all'assunto immesso ruolo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, interruzioni fra un rapporto l'altro, né applicare regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, caso disapplicazione, tenuto computare da riconoscere ad ogni effetto determinato, ruolo, sulla base medesimi che valgono per l'assunto indeterminato>> (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 32576 del 23. 11. 2023).
§ 5.2
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, devono annoverarsi anche i periodi lavorativi pre-ruolo nel contesto di supplenze brevi.
Nel caso di specie, computando i giorni di servizio prestati come supplenze brevi, escludendo il 2013 ai soli fini economici (per come correttamente fatto dalla medesima appellante) si hanno gli ulteriori anni 2 mesi 8, che la lavoratrice lamenta non essere stati calcolati dall'amministrazione datoriale ai fini dell'anzianità lavorativa.
§ 5.3
L'appello va dunque accolto nel senso del riconoscimento integrale a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati, nei limiti indicati sub § 5.2.
§5.4
Tuttavia, le differenze stipendiali che il è tenuto a corrispondere alla CP_1 lavoratrice per effetto del riconoscimento del periodo pre-ruolo nei termini che precedono, vanno contenute nei limiti della prescrizione, per come già evidenziato dal Tribunale, nel capo di sentenza che non è stato censurato e dunque passato in giudicato.
§ 6
Pag. 11 di 12 In virtù della parziale reciproca soccombenza (conseguente all'accertamento della parziale prescrizione delle connesse differenze stipendiali), le spese del doppio grado di lite vanno compensate nella misura di ½; il soccombente va condannato alla CP_1 rifusione della restante metà, nella misura indicata in dispositivo.
Vanno invece compensate tra l'appellante e l'ente previdenziale, stante il carattere adesivo dell' rispetto alle pretese azionate dalla lavoratrice CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , PAte_1 con ricorso in data 9 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 1839/23, resa in data 14 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di al riconoscimento integrale a fini economici e giuridici PAte_1 dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e condanna il
[...]
a riconoscere l'ulteriore detta anzianità di servizio, pari a Controparte_1 anni due e mesi otto, e a collocare la medesima nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrisponderle le conseguenti differenze stipendiali maturate dal 24.7.2018, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento sulle stesse della relativa contribuzione previdenziale;
2. condanna il appellato alla rifusione a di ½ delle spese CP_1 PAte_1 del doppio grado di lite, che nell'intero liquida in euro 2695,00 quanto al primo grado e in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc, compensandole nella restante metà;
3. compensa tra le altre parti le spese del doppio grado di lite;
4. conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 12 di 12