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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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- 1. Procura sostanziale in mediazione: la Corte d’Appello di Milano esclude l’obbligo di forma notarileAccesso limitatoGiorgio Cesare Amerio · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2660/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Cristina RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2660/23 R.G. promossa in grado d'appello da
.F. e per essa Parte_1 P.IVA_1 [...]
.F. Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COLLETTA N. 7, MILANO presso lo studio degli avv. ALDO BISSI e MONICA GIACOMETTI, che la rappresentano e difendono, come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CADORNA N. 47, SARONNO (VA) presso lo studio dell'avv. GIOVANNI PAPP, che la rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
e
contro
Controparte_2
C.F. P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COLLETTA N. 7, MILANO presso lo studio dell'avv. ALDO BISSI, che la rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE pagina 1 di 19
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5596/2023 pubblicata in data 6/7/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa A
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per 'Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, così decidere: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: 1) Annullare la sentenza impugnata n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020, e notificata il 31.08.2023;
2) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dalla sig.ra dinanzi il Tribunale per tutti i motivi Controparte_1 meglio esposti nel presente atto.
3) Confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del primo grado.
per 'Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione I Civile Controparte_1
Specializzata in materie di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: respingere l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c., del tutto infondata in punto
“gravi motivi” e rinunciata dall'appellante all'udienza del 12.06.2024. Nel merito in via principale:
- respingere l'appello ex adverso proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati ai paragrafi 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa “A”, n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023; pagina 2 di 19 - respingere come inammissibili, tardive, e comunque infondate le difese e domande tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello 20.05.2024 di
[...]
(incorporante , confermando la sentenza del Tribunale Controparte_3 Controparte_4 di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa “A”, n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023; In ogni caso, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di cui all'appello avversario ed alla comparsa di costituzione e risposta di (incorporante con Controparte_3 Controparte_4 annullamento della sentenza impugnata e decisione nel merito, ribadite le eccezioni, difese e domande tutte già formulate nel giudizio di primo grado, nessuna rinunciata, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni ivi già rassegnate e che di seguito si ripropongono: nel merito
- in via preliminare: per i motivi illustrati ai paragrafi 4.1. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva (titolarità del credito) di e per essa della mandataria Parte_1 [...]
all'intervento del terzo in causa dispiegato ex art. 111 c.p.c. con Parte_2 atto telematicamente depositato in data 26.09.2022, contestandosi, a tutti gli effetti di legge, la titolarità in capo ad essa del credito per cui è causa, per non esser incluso ed incorporato nella asserita cessione da parte di neppure provato, peraltro, CP_5
l'acquisto da parte di quest'ultima del ramo d'azienda e dunque non CP_4 legittimata a proporre l'appello per cui è causa;
Parte_1
- in via principale: per i motivi illustrati ai paragrafi 4.2., 4.3., 4.4. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, previa ogni declaratoria del caso, anche di nullità e/o intervenuta risoluzione per grave inadempimento dei contratti intercorsi con per Controparte_4 cui è causa, nonché mancata prova dell'entità del credito, accertata e dichiarata, in ogni caso, la nullità assoluta della fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra CP_1
in data 12.07.2018, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, dedotte
[...] dall'opponente sig.ra , accertare e dichiarare quale non dovuta la Controparte_1 somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra
per i fatti ed i titoli per cui è causa;
Controparte_1
- in via di ulteriore subordine: giusti i motivi di cui ai paragrafi 4.5. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande preliminare e principale che precedono, accertata e dichiarata in ogni caso la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 7 della pagina 3 di 19 fideiussione 12.07.2018, equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003 sanzionato dal Provvedimento B.I. 55/05, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e la liberazione del fideiussore per non aver ad oggi Controparte_1 agito in alcun modo nei confronti del debitore principale CP_4 Controparte_6 nei termini di cui all'art. 1957 c.c. comma 3, o in subordine comma 1, nonostante
[...] la presentazione da parte di in data 07.11.2018, del ricorso per Controparte_6 concordato preventivo in bianco ex art. 161 comma 6 L.F., evidenziante lo stato di insolvenza, al quale è succeduto il in data 21.03.2019, accertando e Parte_3 dichiarando quale non dovuta la somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra per i fatti ed i titoli per cui è Controparte_1 causa;
- in via di estremo subordine: sempre in denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, accertando e dichiarando quale sia la minor somma dovuta dalla sig.ra in relazione ai fatti ed ai titoli per cui è causa. Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali del doppio grado di giudizio.
- in via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie tutte già formulate in primo grado in memoria istruttoria ed ivi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, quindi reiterate in appello con la comparsa di costituzione e risposta, ovvero: A) ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”: 1) Nel maggio 2016 il sig. , socio per la quota del 50% nella società Parte_4
CO AS s.r.l. (ora , comunicava all'altra socia, CP_6 CP_6 titolare del residuo 50% di partecipazione sociale, sig.ra , di non Controparte_1 aver più interesse a mantenere in vita la predetta società, contrariamente alla volontà espressa in punto dalla sorella;
CP_1
2) a far data dal 01.11.2016 il sig. , in conseguenza delle divergenze Parte_4 insorte con la sorella in merito al capitolo che precede, pur Controparte_1 mantenendo la qualità di socio, ha cessato ogni prestazione personale in azienda;
3) in conseguenza di quanto precede, il socio non approvava i bilanci Parte_4
d'esercizio degli anni 2016 e 2017; 4) seguivano negli anni 2017 e 2018, numerosi incontri tra i soci al fine di dirimere le questioni societarie, in tale contesto il sig. assistito dal Parte_4 commercialista dott. che già aveva ricoperto incarichi nel Collegio Controparte_7
pagina 4 di 19 Sindacale di e la sig.ra dal commercialista dott. CP_4 Controparte_1
Persona_1
5) l'approvazione dei bilanci d'esercizio degli anni 2016 e 2017 da parte del sig.
avveniva solamente in data 04.04.2018, doc. 034. appellata che si Parte_4 rammostra al teste), a seguito dell'impegno da parte della sig.ra a Controparte_1 ripianare le perdite;
Testi su tutti i capitoli che precedono da 1) a 5): 1) dott.
domiciliato in SA (MB), via Prealpi n. 8; 6) la copertura delle Persona_1 perdite, ammontanti ad € 849.839 di cui € 785.469 per il 2016 ed € 64.370 per il 2017, con ricostituzione del capitale sociale, da parte della sig.ra , Controparte_1 avveniva in data 22.05.2018, doc. 039. appellata che si rammostra al teste, anche mediante il conferimento in società della propria quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via Luigi Cadorna n. 47, come in pari data comunicato al dott. funzionario di doc. 037. appellata che si rammostra Persona_2 CP_4 al teste;
Testi sul capitolo che precede: 1) dott. domiciliato in Persona_1
SA (MB), via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia Persona_2
(ora ), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29; CP_4 CP_3
7) nel corso delle trattative con il fratello , negli anni 2017 e 2018, la Parte_4 sig.ra aveva dichiarato a quest'ultimo di esser disponibile ad Controparte_1 attivarsi per liberarlo dagli impegni di firma nei confronti delle banche, appena acquisita la relativa capacità finanziaria, solamente a fronte del conferimento in società da parte sua della residua quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via Luigi Cadorna n. 47, oltre alla cessione del suo 50 % di capitale sociale al prezzo simbolico di € 1: ipotesi sulla quale anche il sig. si dichiarava a sua Parte_4 Contr volta disponibile;
circostanza di cui eniva messa a conoscenza in un incontro ad inizio 2017 presente l'avv. Giulio Rossetti, che all'epoca assisteva la sig.ra ; CP_1
Testi sul capitolo che precede: 1) dott. domiciliato in SA (MB), Persona_1 via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia (ora Persona_2 CP_4
), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29. 3) avv. Giulio Rossetti, CP_3 domiciliato in Milano, c.so Monforte n. 15, presso studio associato GLR;
8) La sig.ra , per le questioni riguardanti la società CO Controparte_1
AS s.r.l. (ora con sin dall'inizio circa CP_6 CP_6 CP_4 dell'anno 2016, si rapportava, unitamente al fratello e dal novembre Parte_4
2017 al professionista di quest'ultimo dott. direttamente con il dott. Controparte_7
tenendolo aggiornato mensilmente sulla situazione finanziaria Persona_2 societaria, l'esposizione nei confronti delle banche e sui rapporti tra i soci;
Testi sul capitolo che precede: 1) dott. domiciliato in SA (MB), Persona_1 via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia (ora Persona_2 CP_4
), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29; CP_3
9) dall'aprile 2017, nell'ambito di un piano di rilancio, CO AS ha cominciato a estendere la propria attività nei confronti di clienti della grande pagina 5 di 19 distribuzione, con un nuovo reparto di produzione e confezionamento di macedonie fresche che determinava un incremento di fatturato di circa € 300.000.= mensili, di cui
€ 250.000.= con la sola Maxi Di;
10) in conseguenza di quanto precede, nel mese di giugno 2018 la sig.ra CP_1 aveva chiesto ad un ampliamento di € 50.000.= sulla Linea di Credito CP_4
Promiscua Commerciale in essere in linea capitale di € 150.000.= ed una aggiuntiva Linea di Credito per Anticipo Fatture e documenti riferita al solo cliente della grande distribuzione Maxi Di dell'importo di € 50.000.=; Testi sui capitoli 9) e 10) che precedono: 1) dott. domiciliato in Persona_1
SA (MB), via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia Persona_2
(ora CP_4
), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29; CP_3
11) ricevuto il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, emesso nei suoi soli confronti e riferito alla fideiussione omnibus 12.07.2018, in data 17.01.2020, verso le ore 15:00, la sig.ra si recava, accompagnata in auto dal dott. CP_1 Per_3
, presso l'agenzia di in NO MA, via Conciliazione n. 29, per
[...] CP_4 un colloquio diretto ad ottenere chiarimenti dal dott. sulle operazioni Persona_2 che avevano portato all'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi soli confronti;
situazione che anche i consulenti dell'attrice opponente, dott. e dott. Persona_1
, avevano difficoltà a comprendere e spiegare;
Testi sul capitolo che Persona_3 precede: 1) dott. , domiciliato in Milano, via privata Cesare Battisti, Persona_3 presso studio legale Paolo Bobbio Pallavicini;
2) dott. domiciliato Persona_2 presso agenzia (ora ), in NO MA (MB), via Conciliazione CP_4 CP_3
n. 29; 3) dott. domiciliato in SA (MB), via Prealpi n. 8; Persona_1
12) Nel corso del suddetto colloquio, avvenuto in presenza tra la sig.ra ed il CP_1 dott. presso una sala riunioni dell'agenzia il dott. Per_2 CP_4 Persona_2
(pagg. 9 e 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) riferiva alla sig.ra che nel caso della fideiussione omnibus 12.07.2018, doc. 8 appellata, CP_1
DOC. 3 appellante) che si rammostra al teste, non si trattava di fideiussione in aggiunta alla prima ma di una integrazione, un raccordo;
13) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 11 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. riferiva alla sig.ra che la banca Persona_2 CP_1 non era tenuta ad informarla della richiesta formulata dal fratello di liberarlo dalla fideiussione 30.06.2016, doc. 4 attrice, né della sua avvenuta liberazione;
14) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. a domanda, confermava alla sig.ra Persona_2
di non averla avvisata che anche lei, in conseguenza della sottoscrizione del CP_1 complesso di atti del luglio/agosto 2018 (L.C. Promiscua Globale 12.07.2018; L.C. Anticipo Documenti TA 12.07.2018 dedicata cliente Maxi Di;
Fideiussione Omnibus 12.07.2018; Dichiarazione di Variazione Pegno 12.07.2018; Garanzia Confidi - pagina 6 di 19 Sviluppo Artigiano;
Autorizzazione 27.08.2018 a ridurre l'Apertura di Credito in c/c; Autorizzazione 27.08.2018 ad abbandonare la L.C. Promiscua Commerciale 30.06.2015, come da documenti 007., 008., 009., 012. e 011. appellata, che si rimostrano al teste) sarebbe stata, ed era stata, liberata dalla fideiussione 30.06.2016, senza restituzione del predetto documento;
15) nel corso del suddetto colloquio (pagg. 12/13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. riferiva alla sig.ra che la banca Persona_2 CP_1 avrebbe liberato il sig. perché altrimenti quest'ultimo non firmava i Parte_4 bilanci degli esercizi sociali 2016/2017;
16) nel corso del suddetto colloquio (pag. 13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. riferiva alla sig.ra che la nuova Persona_2 CP_1
Linea di Credito Promiscua Globale è stata concessa quando il fratello non c'entrava più in società; Testi su tutti i capitoli che precedono da 12) a 16): 1) dott. Per_2
domiciliato presso agenzia (ora ), in NO MA
[...] CP_4 CP_3
(MB), via Conciliazione n. 29; 2) dott. domiciliato in SA (MB), Persona_1 via Prealpi n. 8; 17) Terminato il colloquio ed uscita dalla sede dell'agenzia la sig.ra CP_4
risaliva nell'auto del dott. , che l'attendeva Controparte_1 Persona_3 all'esterno, il quale constatava che la sig.ra aveva registrato la CP_1 conversazione con il dott. con il proprio apparecchio cellulare iphone Persona_2
7. Testi sul capitolo che precede: 1) dott. , domiciliato in Milano, via Persona_3 privata Cesare Battisti, presso studio legale Paolo Bobbio Pallavicini;
B) già effettuato (sia in primo grado che in grado d'appello), previa autorizzazione del Giudice, il deposito fisico del CD-R contenete il file formato .m4a della registrazione della conversazione 17.01.2020 tra e registrata in Controparte_1 Persona_2 presenza presso l'Agenzia UBI di CE MA con telefono cellulare di proprietà dell'attrice opponente, allegato alla Consulenza Trascrittiva a firma del perito trascrittore doc. 41, autorizzarsi il deposito fisico in Cancelleria del Persona_4 telefono cellulare i-phone 7 di proprietà della sig.ra , contenente il Controparte_1 file audio formato .m4a della conversazione, disponendo CTU informatica e fonica forense al fine di accertare la genuinità della prova (perizia trascrittiva, autenticazione dati, datazione, riconoscimento vocale del parlante ecc…); C) all'esito dell'assolvimento da parte di controparte dell'onere di produzione degli estratti conto integrali dei rapporti per cui è stato azionato in monitorio il credito, disporsi CTU contabile finalizzata all'accertamento dell'esposizione debitoria della sig.ra nei confronti di in qualità di garante della Controparte_1 CP_4
CO AS (ora ) e della Controparte_8 congruità delle somme richieste con il D.I. n. 25571/2019.
pagina 7 di 19 D) disporsi inoltre CTU tecnico-contabile finalizzata a verificare la liceità delle linee di credito concesse ad CO AS s.r.l., sotto il profilo dei tassi di interesse complessivamente applicati ed alla modalità di calcolo dei medesimi. E) Per le ragioni indicate al paragrafo 4 della memoria istruttoria di primo grado, atteso quanto già fornito dall'opponente con la cospicua documentazione di cui ai docc. 004., 024., da 024. A 026., 046a., 046b. e 046c., si chiede altresì al Sig. Giudice di formulare ordine di esibizione ad ex art. 210 c.p.c., dei libri delle CP_4 fideiussioni e delle singole fideiussioni omnibus ricevute dalla banca da parte delle piccole e medie imprese dal 03.05.2005 ad oggi. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale per testi tardivamente formulati da controparte solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in quanto generici, in parte negativi, da provarsi documentalmente, su circostanze irrilevanti e/o non demandabili a teste, contrario alle risultanze di cui ai documenti 041. e 048. (art. 2712 c.c., non adeguatamente disconosciuti da controparte se non in modo del tutto generico) acquisiti in causa con deposito telematico 31.05.2021 e successivo deposito fisico di cui al precedente punto B), in denegata ipotesi di ammissione si chiede a propria volta ammissione a prova contraria con i testi 1) dott. Persona_1 domiciliato in SA (MB), via Prealpi n. 8 e 2) sig. (già Testimone_1 dipendente CO AS s.r.l. ora , residente in 15033 Controparte_6
Casale Monferrato (AL), via L.go dei Minatori n. 13.
per 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_3
Nel merito:
- Annullare la sentenza n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo.
- Riformare la sentenza n. 5596/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 06.07.2023 nel capo relativo alla condanna di al pagamento in Controparte_4 favore di delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condannare alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_3
(incorporante della complessiva somma di euro 20.577,97 Controparte_4 corrispostale per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge e per l'effetto dichiarare tenuta la sig.ra
a rifondere le spese di lite relative al primo grado ed al secondo Controparte_1 grado di giudizio'.
pagina 8 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25571 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 4/12/2019, con il quale le è stato ingiunto, in qualità di fideiussore della società CO il pagamento Parte_5 dell'importo capitale di € 224.095,372, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di CP_4
L'opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, deducendo:
- la violazione, nell'ambito del rapporto pre contrattuale e contrattuale, degli obblighi di correttezza e buona fede posti in capo alla banca dagli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ., dal Testo Unico Bancario e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'TA, tale da determinare la risoluzione del contratto di fideiussione e dei contratti a esso collegati, nonché la nullità dei medesimi in base al parametro di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ.;
- la nullità totale della fideiussione omnibus sottoscritta in data 12/7/2018 per contrarietà alla normativa antitrust ( l n. 287/1990) e, in ogni caso, la sua nullità quantomeno parziale, in relazione alla clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., comportante l'estinzione della fideiussione e la liberazione del garante per non avere la banca agito nei confronti del debitore principale nei termini di legge;
- la violazione del principio di trasparenza, con conseguente illiceità delle condizioni applicate con i contratti di “apertura di credito”, di “anticipazioni su Controp ordini di incasso” e di “anticipazioni su contributi, documenti, contratti, fatture”, tutti recanti data 12/7/2018.
si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto CP_4 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto. Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza ex art. 649 cpc e ha rilevato la necessità di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione, essendo comparso un «mero difensore».
. Controparte_10 2 Di cui di € 215.845,37, oltre interessi legali dal 11//2019, quale esposizione del contratto di conto corrente ordinario denominato “Utilio Speciale PMI Plus” ed € 8.250,00, oltre interessi legali dal 22/5/2019, quale esposizione del contratto di conto corrente per anticipo fatture e documenti. pagina 9 di 19 Nelle more del giudizio, ha dato atto di essersi fusa per incorporazione CP_4 in . Controparte_2
In data 26/9/2022, per il tramite della sua mandataria Parte_1 Parte_2
(di seguito , si è costituita con atto di intervento ex art. 111
[...] Parte_1 cpc, quale cessionaria del credito oggetto del contendere. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, da determinarsi in via equitativa.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa A, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, regolamentando le spese di lite. Il Giudice di primo grado ha rilevato che la procura rilasciata all'avvocato Giulia Giavenni, per partecipare all'incontro di mediazione in data 11/1/2021, era priva dell'autentica da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale e, pertanto, non idonea a conferirle un effettivo potere di rappresentanza sostanziale da parte della banca. Nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, il Tribunale di Milano ha ritenuto assorbite tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla . CP_1
La società ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi. Parte_1
In sintesi:
1. ha prospettato l'erroneità della decisione per aver ritenuto improcedibile la domanda per l'invalidità della procura speciale, prospettando, altresì, che la questione non era stata sottoposta al dibattito tra le parti, con violazione degli artt. 83, 101 cpc e artt. 24 e 111 Cost.; 2. ha censurato la decisione nella parte in cui ha stabilito che il giudizio fosse improcedibile per non essere stata la procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale, con violazione degli artt. 83 e 1392 cod. civ. in relazione agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 inammissibile e infondato. L'appellata ha formulato, in via subordinata e condizionata, appello in via incidentale fondato sulle eccezioni e le contestazioni già svolte in primo grado. Si è costituita in giudizio , aderendo all'appello proposto da Controparte_3 [...]
Pt_1
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio dalla Corte nella composizione in epigrafe trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 10 di 19 La Corte preliminarmente osserva che le istanze istruttorie, così come reiterate dalla garante non richiedono l'apertura della fase istruttoria, in quanto: CP_1
- con l'atto di opposizione ex art. 645 cpc l'appellata ha formulato istanza di prova orale richiamando genericamente i fatti dedotti in narrativa, senza provvedere ad una specifica capitolazione ex art. 244 cpc delle circostanze da sottoporre ai testi e/o in sede di interrogatorio formale;
- con la comparsa di costituzione del nuovo difensore si è provveduto ad un mero richiamo di tale istanza;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc la ha essenzialmente CP_1 contestato la mancata realizzazione della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc sono stati dedotte circostanze in parte irrilevanti (capitoli da 1 a 8 poiché relative ai rapporti interni alla società tra la con il fratello , alle problematiche legate all'approvazione dei bilanci CP_1 Pt_4 di esercizio 2016 e 2017, alla copertura delle perdite della società e ai rapporti tra il professionista incaricato e la banca, all'allegata liberazione del fratello dagli Pt_4 obblighi derivanti da una diversa fideiussione sottoscritta nel 2015 a fronte della concessione di nuove linee di credito), in parte superate dalla documentazione in atti ( capitoli da 9 a 10) e in parte poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (capitoli da n. 11 a 17);
- la richiesta CTU contabile è stata dedotta genericamente, a fini meramente esplorativi, avendo la stessa garante riconosciuto di non essere in possesso della necessaria documentazione bancaria a causa dell'intervenuto fallimento della società obbligata in via principale.
La Corte, nel merito, ritiene l'appello proposto in via principale da - alle Parte_1 cui conclusioni ha aderito - meritevole di accoglimento, per le Controparte_2 ragioni che seguono. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi. Sono volti ad affermare che la procura speciale - con cui l'avv. Giulia Giavenni, unitamente ad altri avvocati, è stata delegata a rappresentare e difendere CP_4 nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo Controparte_11 di Roma - era idonea a conferire ai professionisti i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione, con conseguente ritualità del tentativo di mediazione espletato in data 11/1/2021 e procedibilità delle domande proposte. Non sembra potersi dubitare del fatto che le parti abbiano la facoltà di farsi sostituire da altri soggetti all'incontro di mediazione, come affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui «deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di pagina 11 di 19 mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore”3. La giurisprudenza di legittimità4, e quella di merito maggioritaria, non ha mai affermato che la procura sostanziale conferita per la partecipazione alla mediazione debba rivestire la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale né nella normativa di riferimento è rinvenibile una tale previsione. Si è affermata la sufficienza, sulla base degli artt. 1392 cod. civ. e 3, comma 3, del D. lgs n. 28/2010, di una libera procura sostanziale, che attribuisca al rappresentante poteri decisionali tali da consentirgli di disporre dei diritti oggetto della mediazione e di percorrere soluzioni conciliative. La recente riforma introdotta dal D. lgs n. 149/2022, novellando l'art. 8 D. Lgs n. 28/2010, in tema di mediazione ha cristallizzato - recependo le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata - il principio affermando che “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”. Nel giudizio di primo grado, ha prodotto (doc. n. 8) la procura speciale CP_4 con cui l'avv. Giulia Giavenni, insieme ad altri professionisti, è stata delegata a «rappresentare e difendere la nel procedimento di mediazione Controparte_4 avanti all'Organismo di Roma, conferendo loro ogni Controparte_12 più ampia facoltà e potere, ivi compresa quella di partecipare al procedimento di mediazione, conciliare, farsi sostituire, transigere, rinunciare agli atti ed alla domanda formulata e accettare rinuncia, incassare, quietanzare, chiamare terzi affinché partecipino al procedimento instaurato, anche al fine di svolgere nei loro confronti nuove e autonome domande, eleggendo domicilio presso il loro studio in Milano, via Pietro Colletta 7, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato5». Il chiaro tenore dell'atto consente di affermare che ai professionisti delegati la banca ha conferito ampi poteri per transigere la controversia nell'ambito della procedura di mediazione. Dal verbale dell'incontro prodotto emerge che per la banca ha presenziato l'avv. Giulia Giavenni e che è stata identificata con la carta di identità6, come richiesto dalla normativa di riferimento. Per tali ragioni, la procura sostanziale rilasciata dalla banca cedente deve considerarsi valida, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, e successive modifiche, e correttamente espletata la procedura di mediazione.
La procedibilità della domanda proposta dalla banca cedente impone alla Corte di esaminare le ulteriori questioni sollevate dall'appellata e non Controparte_1 esaminate in primo grado, poiché ritenute assorbite dall'accoglimento della questione pregiudiziale.
Con il primo motivo in via incidentale la ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione attiva in capo a sul rilievo che quest'ultima non aveva Parte_1 dimostrato la titolarità sostanziale del credito. Il motivo è infondato. In forza del contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28/7/2021, l'appellante ha acquistato da crediti (derivanti da contratti di Parte_1 CP_13 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 1/1/1950 e il 31/5/.2021, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”; Nel giudizio di primo grado, la cessionaria ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale7. La Corte rinvia alla chiara descrizione riportata alla pag. 10 del documento, ove si legge che «la società comunica che, nell'ambito di Controparte_14 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 28 luglio 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione ha acquistato pro-soluto da
[...]
(…) taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, CP_13 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
“Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 139/1991 (i
“Crediti”)». La produzione si pone in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte8. Quanto all'ulteriore contestazione sollevata dalla , la Corte richiama il CP_1 documento prodotto nel giudizio di primo grado (atto n. 16046/8617 rep./racc. Notaio di Milano, in data 19.02.2021) da cui si evince che Unione di Banche Persona_5 ha ceduto a la piena proprietà del ramo d'azienda Parte_6 CP_13 bancaria denominato “Ramo d'Azienda UBI”, riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali e Punti Operativi meglio descritti nell'Allegato 13 del citato atto. E' documentato che il ramo aziendale oggetto di conferimento è comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive già di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti Operativi trasferiti. Dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Parte Seconda n. 35 del 3/3/2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal d.lgs. n. 385/93. è succeduta all che, successivamente, CP_13 Controparte_15 si è fusa per incorporazione in con relativa legittimazione Controparte_3 sostanziale attiva e passiva. L'intervenuta cessione del credito in contestazione ha trovato riscontro nella posizione processuale assunta dalla banca che, a seguito dell'intervento ex art. 111 cpc di
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ha aderito alle conclusioni rassegnate con l'appello in via principale. Pt_1
Ragioni di logica giuridica impongono di affrontare preliminarmente il quarto ed il quinto motivo proposti in via incidentale dall'appellata . CP_1
L'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus del 12/7/2018, allegando che le clausole n. 2.1, 1.4 e 7 riprodurrebbero il medesimo contenuto delle clausole n. 2, 8 e 6, dello schema di fideiussione omnibus ABI 2003, ritenute contrarie all'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge Antitrust n. 287/90. In subordine, l'appellata ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. e di cui all'art. 7 della garanzia in contestazione (equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003). In tesi, la banca cedente non avrebbe agito nei confronti del debitore principale nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ. essendosi limitata a notificare il decreto ingiuntivo, emesso unicamente nei confronti della garante, solo in data 14/1/2020. I motivi, così come formulati, sono infondati. Come già evidenziato da questa Corte9, Banca d'TA con il provvedimento n. 55/2005 ha provveduto alla verifica della compatibilità dello schema predisposto dall'ABI del 2003 con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus), contengono 9 Corte App. Milano, sentenza n. 1441/24. pagina 14 di 19 disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della legge n. 287/90. La pacifica corrispondenza tra le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'TA e quelle inserite nella fideiussione omnibus, sottoscritta dalla , in data 12/7/2018, pone CP_1 la questione se tale coincidenza sia sufficiente ai fini della dimostrazione delle condotte anticoncorrenziali ed, in particolare, se possa affermarsi una perdurante idoneità del provvedimento amministrativo n. 55/2005 a fungere da prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, a distanza, come nel caso oggetto di esame, di alcuni anni dal completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Corte di Cassazione ha ritenuto coperte dall'accertamento le condotte degli intermediari antecedenti al maggio 2005 poiché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni di Banca d'TA hanno riguardato l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55/200510. Quanto alle garanzie sottoscritte successivamente al maggio 2005, di rilievo è la pronuncia n. 41994/2021 delle sezioni unite che - in relazione ad un contenzioso che ha riguardato una fideiussione rilasciata nel giugno 2016 - hanno ritenuto che la presunzione, circa la sussistenza del persistere dell'intesa anticoncorrenziale, operasse anche per condotte successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza. Significativi sono i passaggi della motivazione, riportati ai punti 2.16.1, 2.16.2, 2.19.1, con cui si è dato rilievo al collegamento funzionale tra l'intesa anti concorrenziale a monte e i contratti a valle. Le regole dell'onere della prova nei giudizi per violazione della disciplina antitrust, portano questa Corte a ritenere che anche nei giudizi relativi alle fideiussioni concesse dopo il maggio 2005, laddove si accerti la riproduzione di clausole vietate, il provvedimento della Banca d'TA possa fornire una presunzione iuris tantum dell'attualità dell'intesa restrittiva. Presunzione che l'istituto di credito può vincere fornendo la prova contraria mediante la produzione di analoghe garanzie emesse nel medesimo arco temporale, ma prive delle 10 Cass. sez. I civ. n. 29810/2017 punto 11.5;”Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca d'TA e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio 2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor . 11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in fatto, alla luce Pt_7 dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust)”. pagina 15 di 19 clausole accertate come nulle, e chiarendo, se del caso, le ragioni dell'inserimento, a distanza di anni, di siffatte clausole negli schemi contrattuali adottati. Nel caso oggetto di esame, l'istituto di credito non ha fornito tale prova contraria. In merito alle conseguenze relative all'accertata nullità delle clausole fideiussorie coincidenti con quelle del modello ABI del 2003, questa Corte ha già affermato che, con la pronuncia n. 41994/2021, la Suprema Corte ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole. L'estensione della nullità all'intero contratto ha, dunque, portata eccezionale. È a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero schema contrattuale fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla.
Nel caso oggetto di esame, la , legale rappresentante della società correntista CP_1 obbligata principale nonché garante, non ha assolto a siffatto onere della prova, essendosi limitata ad invocare la sua avvenuta liberazione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. ed affermando che non avrebbe agito nei confronti del debitore CP_4 principale. La deroga pattuita con la clausola n. 7 riguarda esclusivamente i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ.. Il tenore della clausola, espressamente approvata dalla garante appellata ex art. 1341, comma 2, cod. civ., è chiara e non vi è alcuna previsione di espressa rinuncia, da parte della , a sollevare contestazioni relativamente al rapporto garantito11. CP_1
Con tale pattuizione il fideiussore ha preventivamente rinunciato alla decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ.. La pattuizione, come confermato da recente pronuncia della Suprema Corte12, rientra nella disponibilità delle parti e non contravviene a principi di ordine pubblico. Per mera completezza, la Corte rileva che con lettera datata 3/12/2018 la
[...]
dal 25/10/2018, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_8
Milano in data 21/3/2019, ha comunicato alla banca cedente l'intervenuto deposito del ricorso per concordato preventivo. Con la successiva lettera datata 16/4/2019 ha invitato la , CP_4 CP_1 che era anche legale rappresentante della società obbligata in via principale, a provvedere alla copertura delle esposizioni debitorie della Controparte_8
, indicando i saldi negativi dei singoli conti correnti e finanziamenti (cfr.
[...] lettera del 16/04/2019 – doc. n. 13).
Parte appellata ha lamentato, con il secondo motivo in via incidentale, la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede derivanti dalle norme codicistiche e dal Testo Unico Bancario, tale da determinare l'intervenuta risoluzione del contratto fideiussorio. Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle allegazioni della , non sono CP_1 tuttavia emersi elementi idonei a dimostrare la presunta violazione degli obblighi informativi da parte della banca. Tutti i documenti contrattuali risultano regolarmente sottoscritti dalla , la CP_1 quale, in virtù di tali sottoscrizioni, ha dichiarato di aver ricevuto, compreso e accettato le condizioni contrattuali e le informazioni rese.
L'appellata, infine, ha lamentato che la banca cedente non avrebbe provato il credito azionato in sede monitoria, non ritenendo sufficiente a tal fine la produzione della certificazione ex art. 50 TUB. Anche tale doglianza è infondata e deve essere disattesa. L'art. 50 TUB prevede espressamente che: «La Banca d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido». Il saldaconto certificato ex art 50 TUB è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito13. La , con gli atti difensivi depositati, non ha contestato in modo specifico la CP_1 conformità alle scritture contabili della banca degli estratti ex art. 50 TUB dei due conti correnti14.
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria e, più precisamente, della somma pari a € 215.845,37, quale saldo negativo del conto corrente denominato Utilio Speciale PMI Plus, oltre interessi legali dal 11/7/20129 sino al saldo, e della somma pari a € 8.250,00 quale saldo negativo del conto corrente per anticipi e per fatture, oltre interessi legali dal 22/5/2019 sino al saldo, Sia la banca cedente che la cessionaria hanno concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, per la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma come sopra accertata. La prima richiesta non può trovare accoglimento poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità15, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio. Le concordi conclusioni, con rinvio al provvedimento monitorio e in difetto di specifiche indicazioni, fanno ritenere che la richiesta di condanna del fideiussore sia da intendere in favore della banca cedente, fermo restando gli effetti previsti dall' u.c. dell'art. 111 cpc.
L'esito dell'appello comporta la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado, poiché in base al principio di cui all'art. 336 cpc la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese16. Secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata a Controparte_1 rimborsare a e a le spese di lite relative ad entrambi i Parte_1 Controparte_3 gradi di giudizio e della fase monitoria, come espressamente richiesto. Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione, di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, dato dal valore della controversia (€ 52.001,00 - € 260.000,00), considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività difensiva concretamente prestata, per tutte le fasi, con esclusione per il presente grado di quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello in via principale proposto da , per essa, Parte_1 in qualità di mandataria e in accoglimento Parte_2 dell'appello proposto in via incidentale da riforma la Controparte_3 sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma complessiva di € 224.095,37, oltre Controparte_3 interessi come in motivazione indicati;
2) rigetta l'appello proposto in via incidentale da;
Controparte_1
3) condanna a rifondere a e, per essa, in qualità di Controparte_1 Parte_1 mandataria, a e ad , le spese dei Parte_2 Controparte_3 due gradi di giudizio, che liquida complessivamente per entrambe le posizioni, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge), quanto al secondo grado in € 9.991,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge) e, quanto alla fase monitoria, in € 2.800,00 per compensi e € 406,50 per esborsi (oltre al rimborso elle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge); 4) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_3 di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/6/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. civ. sentenza n. 18106/2024. 4 Cfr. anche Cass. n. . 8437/2019. 5 Doc. n. 8, fasc. primo grado;
Controparte_4 6 Doc. n. 9, fasc. primo grado;
Controparte_4 pagina 12 di 19 7 Doc. n. 4, fasc. primo grado Parte_1 8 Cass. civ. 31188/2017. pagina 13 di 19 11 Cass. civ. sez. III civ. ord. n. 30181/2018; Cass. sez. III civ. n. 22233/2014; Cass. ss.uu. n. n. 3947/2010. 12 Cass. sez. III civ. ord. 27558/2023. pagina 16 di 19 13 Corte d' Appello di Milano sentenza n. 1031/23. 14 Cass. sez. III civ. ord. n. 12818/2024. pagina 17 di 19 15 Cass. sez. VI civ. ord. n. 20868/2017. 16 Cass. sez. VI civ. sottosezione seconda ord. n. 8400/2018. pagina 18 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Cristina RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2660/23 R.G. promossa in grado d'appello da
.F. e per essa Parte_1 P.IVA_1 [...]
.F. Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COLLETTA N. 7, MILANO presso lo studio degli avv. ALDO BISSI e MONICA GIACOMETTI, che la rappresentano e difendono, come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CADORNA N. 47, SARONNO (VA) presso lo studio dell'avv. GIOVANNI PAPP, che la rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
e
contro
Controparte_2
C.F. P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COLLETTA N. 7, MILANO presso lo studio dell'avv. ALDO BISSI, che la rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE pagina 1 di 19
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5596/2023 pubblicata in data 6/7/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa A
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per 'Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, così decidere: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: 1) Annullare la sentenza impugnata n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020, e notificata il 31.08.2023;
2) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dalla sig.ra dinanzi il Tribunale per tutti i motivi Controparte_1 meglio esposti nel presente atto.
3) Confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del primo grado.
per 'Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione I Civile Controparte_1
Specializzata in materie di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: respingere l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c., del tutto infondata in punto
“gravi motivi” e rinunciata dall'appellante all'udienza del 12.06.2024. Nel merito in via principale:
- respingere l'appello ex adverso proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati ai paragrafi 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa “A”, n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023; pagina 2 di 19 - respingere come inammissibili, tardive, e comunque infondate le difese e domande tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello 20.05.2024 di
[...]
(incorporante , confermando la sentenza del Tribunale Controparte_3 Controparte_4 di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa “A”, n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023; In ogni caso, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di cui all'appello avversario ed alla comparsa di costituzione e risposta di (incorporante con Controparte_3 Controparte_4 annullamento della sentenza impugnata e decisione nel merito, ribadite le eccezioni, difese e domande tutte già formulate nel giudizio di primo grado, nessuna rinunciata, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni ivi già rassegnate e che di seguito si ripropongono: nel merito
- in via preliminare: per i motivi illustrati ai paragrafi 4.1. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva (titolarità del credito) di e per essa della mandataria Parte_1 [...]
all'intervento del terzo in causa dispiegato ex art. 111 c.p.c. con Parte_2 atto telematicamente depositato in data 26.09.2022, contestandosi, a tutti gli effetti di legge, la titolarità in capo ad essa del credito per cui è causa, per non esser incluso ed incorporato nella asserita cessione da parte di neppure provato, peraltro, CP_5
l'acquisto da parte di quest'ultima del ramo d'azienda e dunque non CP_4 legittimata a proporre l'appello per cui è causa;
Parte_1
- in via principale: per i motivi illustrati ai paragrafi 4.2., 4.3., 4.4. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, previa ogni declaratoria del caso, anche di nullità e/o intervenuta risoluzione per grave inadempimento dei contratti intercorsi con per Controparte_4 cui è causa, nonché mancata prova dell'entità del credito, accertata e dichiarata, in ogni caso, la nullità assoluta della fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra CP_1
in data 12.07.2018, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, dedotte
[...] dall'opponente sig.ra , accertare e dichiarare quale non dovuta la Controparte_1 somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra
per i fatti ed i titoli per cui è causa;
Controparte_1
- in via di ulteriore subordine: giusti i motivi di cui ai paragrafi 4.5. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande preliminare e principale che precedono, accertata e dichiarata in ogni caso la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 7 della pagina 3 di 19 fideiussione 12.07.2018, equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003 sanzionato dal Provvedimento B.I. 55/05, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e la liberazione del fideiussore per non aver ad oggi Controparte_1 agito in alcun modo nei confronti del debitore principale CP_4 Controparte_6 nei termini di cui all'art. 1957 c.c. comma 3, o in subordine comma 1, nonostante
[...] la presentazione da parte di in data 07.11.2018, del ricorso per Controparte_6 concordato preventivo in bianco ex art. 161 comma 6 L.F., evidenziante lo stato di insolvenza, al quale è succeduto il in data 21.03.2019, accertando e Parte_3 dichiarando quale non dovuta la somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra per i fatti ed i titoli per cui è Controparte_1 causa;
- in via di estremo subordine: sempre in denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, accertando e dichiarando quale sia la minor somma dovuta dalla sig.ra in relazione ai fatti ed ai titoli per cui è causa. Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali del doppio grado di giudizio.
- in via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie tutte già formulate in primo grado in memoria istruttoria ed ivi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, quindi reiterate in appello con la comparsa di costituzione e risposta, ovvero: A) ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”: 1) Nel maggio 2016 il sig. , socio per la quota del 50% nella società Parte_4
CO AS s.r.l. (ora , comunicava all'altra socia, CP_6 CP_6 titolare del residuo 50% di partecipazione sociale, sig.ra , di non Controparte_1 aver più interesse a mantenere in vita la predetta società, contrariamente alla volontà espressa in punto dalla sorella;
CP_1
2) a far data dal 01.11.2016 il sig. , in conseguenza delle divergenze Parte_4 insorte con la sorella in merito al capitolo che precede, pur Controparte_1 mantenendo la qualità di socio, ha cessato ogni prestazione personale in azienda;
3) in conseguenza di quanto precede, il socio non approvava i bilanci Parte_4
d'esercizio degli anni 2016 e 2017; 4) seguivano negli anni 2017 e 2018, numerosi incontri tra i soci al fine di dirimere le questioni societarie, in tale contesto il sig. assistito dal Parte_4 commercialista dott. che già aveva ricoperto incarichi nel Collegio Controparte_7
pagina 4 di 19 Sindacale di e la sig.ra dal commercialista dott. CP_4 Controparte_1
Persona_1
5) l'approvazione dei bilanci d'esercizio degli anni 2016 e 2017 da parte del sig.
avveniva solamente in data 04.04.2018, doc. 034. appellata che si Parte_4 rammostra al teste), a seguito dell'impegno da parte della sig.ra a Controparte_1 ripianare le perdite;
Testi su tutti i capitoli che precedono da 1) a 5): 1) dott.
domiciliato in SA (MB), via Prealpi n. 8; 6) la copertura delle Persona_1 perdite, ammontanti ad € 849.839 di cui € 785.469 per il 2016 ed € 64.370 per il 2017, con ricostituzione del capitale sociale, da parte della sig.ra , Controparte_1 avveniva in data 22.05.2018, doc. 039. appellata che si rammostra al teste, anche mediante il conferimento in società della propria quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via Luigi Cadorna n. 47, come in pari data comunicato al dott. funzionario di doc. 037. appellata che si rammostra Persona_2 CP_4 al teste;
Testi sul capitolo che precede: 1) dott. domiciliato in Persona_1
SA (MB), via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia Persona_2
(ora ), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29; CP_4 CP_3
7) nel corso delle trattative con il fratello , negli anni 2017 e 2018, la Parte_4 sig.ra aveva dichiarato a quest'ultimo di esser disponibile ad Controparte_1 attivarsi per liberarlo dagli impegni di firma nei confronti delle banche, appena acquisita la relativa capacità finanziaria, solamente a fronte del conferimento in società da parte sua della residua quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via Luigi Cadorna n. 47, oltre alla cessione del suo 50 % di capitale sociale al prezzo simbolico di € 1: ipotesi sulla quale anche il sig. si dichiarava a sua Parte_4 Contr volta disponibile;
circostanza di cui eniva messa a conoscenza in un incontro ad inizio 2017 presente l'avv. Giulio Rossetti, che all'epoca assisteva la sig.ra ; CP_1
Testi sul capitolo che precede: 1) dott. domiciliato in SA (MB), Persona_1 via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia (ora Persona_2 CP_4
), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29. 3) avv. Giulio Rossetti, CP_3 domiciliato in Milano, c.so Monforte n. 15, presso studio associato GLR;
8) La sig.ra , per le questioni riguardanti la società CO Controparte_1
AS s.r.l. (ora con sin dall'inizio circa CP_6 CP_6 CP_4 dell'anno 2016, si rapportava, unitamente al fratello e dal novembre Parte_4
2017 al professionista di quest'ultimo dott. direttamente con il dott. Controparte_7
tenendolo aggiornato mensilmente sulla situazione finanziaria Persona_2 societaria, l'esposizione nei confronti delle banche e sui rapporti tra i soci;
Testi sul capitolo che precede: 1) dott. domiciliato in SA (MB), Persona_1 via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia (ora Persona_2 CP_4
), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29; CP_3
9) dall'aprile 2017, nell'ambito di un piano di rilancio, CO AS ha cominciato a estendere la propria attività nei confronti di clienti della grande pagina 5 di 19 distribuzione, con un nuovo reparto di produzione e confezionamento di macedonie fresche che determinava un incremento di fatturato di circa € 300.000.= mensili, di cui
€ 250.000.= con la sola Maxi Di;
10) in conseguenza di quanto precede, nel mese di giugno 2018 la sig.ra CP_1 aveva chiesto ad un ampliamento di € 50.000.= sulla Linea di Credito CP_4
Promiscua Commerciale in essere in linea capitale di € 150.000.= ed una aggiuntiva Linea di Credito per Anticipo Fatture e documenti riferita al solo cliente della grande distribuzione Maxi Di dell'importo di € 50.000.=; Testi sui capitoli 9) e 10) che precedono: 1) dott. domiciliato in Persona_1
SA (MB), via Prealpi n. 8; 2) dott. domiciliato presso agenzia Persona_2
(ora CP_4
), in NO MA (MB), via Conciliazione n. 29; CP_3
11) ricevuto il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, emesso nei suoi soli confronti e riferito alla fideiussione omnibus 12.07.2018, in data 17.01.2020, verso le ore 15:00, la sig.ra si recava, accompagnata in auto dal dott. CP_1 Per_3
, presso l'agenzia di in NO MA, via Conciliazione n. 29, per
[...] CP_4 un colloquio diretto ad ottenere chiarimenti dal dott. sulle operazioni Persona_2 che avevano portato all'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi soli confronti;
situazione che anche i consulenti dell'attrice opponente, dott. e dott. Persona_1
, avevano difficoltà a comprendere e spiegare;
Testi sul capitolo che Persona_3 precede: 1) dott. , domiciliato in Milano, via privata Cesare Battisti, Persona_3 presso studio legale Paolo Bobbio Pallavicini;
2) dott. domiciliato Persona_2 presso agenzia (ora ), in NO MA (MB), via Conciliazione CP_4 CP_3
n. 29; 3) dott. domiciliato in SA (MB), via Prealpi n. 8; Persona_1
12) Nel corso del suddetto colloquio, avvenuto in presenza tra la sig.ra ed il CP_1 dott. presso una sala riunioni dell'agenzia il dott. Per_2 CP_4 Persona_2
(pagg. 9 e 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) riferiva alla sig.ra che nel caso della fideiussione omnibus 12.07.2018, doc. 8 appellata, CP_1
DOC. 3 appellante) che si rammostra al teste, non si trattava di fideiussione in aggiunta alla prima ma di una integrazione, un raccordo;
13) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 11 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. riferiva alla sig.ra che la banca Persona_2 CP_1 non era tenuta ad informarla della richiesta formulata dal fratello di liberarlo dalla fideiussione 30.06.2016, doc. 4 attrice, né della sua avvenuta liberazione;
14) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. a domanda, confermava alla sig.ra Persona_2
di non averla avvisata che anche lei, in conseguenza della sottoscrizione del CP_1 complesso di atti del luglio/agosto 2018 (L.C. Promiscua Globale 12.07.2018; L.C. Anticipo Documenti TA 12.07.2018 dedicata cliente Maxi Di;
Fideiussione Omnibus 12.07.2018; Dichiarazione di Variazione Pegno 12.07.2018; Garanzia Confidi - pagina 6 di 19 Sviluppo Artigiano;
Autorizzazione 27.08.2018 a ridurre l'Apertura di Credito in c/c; Autorizzazione 27.08.2018 ad abbandonare la L.C. Promiscua Commerciale 30.06.2015, come da documenti 007., 008., 009., 012. e 011. appellata, che si rimostrano al teste) sarebbe stata, ed era stata, liberata dalla fideiussione 30.06.2016, senza restituzione del predetto documento;
15) nel corso del suddetto colloquio (pagg. 12/13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. riferiva alla sig.ra che la banca Persona_2 CP_1 avrebbe liberato il sig. perché altrimenti quest'ultimo non firmava i Parte_4 bilanci degli esercizi sociali 2016/2017;
16) nel corso del suddetto colloquio (pag. 13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. riferiva alla sig.ra che la nuova Persona_2 CP_1
Linea di Credito Promiscua Globale è stata concessa quando il fratello non c'entrava più in società; Testi su tutti i capitoli che precedono da 12) a 16): 1) dott. Per_2
domiciliato presso agenzia (ora ), in NO MA
[...] CP_4 CP_3
(MB), via Conciliazione n. 29; 2) dott. domiciliato in SA (MB), Persona_1 via Prealpi n. 8; 17) Terminato il colloquio ed uscita dalla sede dell'agenzia la sig.ra CP_4
risaliva nell'auto del dott. , che l'attendeva Controparte_1 Persona_3 all'esterno, il quale constatava che la sig.ra aveva registrato la CP_1 conversazione con il dott. con il proprio apparecchio cellulare iphone Persona_2
7. Testi sul capitolo che precede: 1) dott. , domiciliato in Milano, via Persona_3 privata Cesare Battisti, presso studio legale Paolo Bobbio Pallavicini;
B) già effettuato (sia in primo grado che in grado d'appello), previa autorizzazione del Giudice, il deposito fisico del CD-R contenete il file formato .m4a della registrazione della conversazione 17.01.2020 tra e registrata in Controparte_1 Persona_2 presenza presso l'Agenzia UBI di CE MA con telefono cellulare di proprietà dell'attrice opponente, allegato alla Consulenza Trascrittiva a firma del perito trascrittore doc. 41, autorizzarsi il deposito fisico in Cancelleria del Persona_4 telefono cellulare i-phone 7 di proprietà della sig.ra , contenente il Controparte_1 file audio formato .m4a della conversazione, disponendo CTU informatica e fonica forense al fine di accertare la genuinità della prova (perizia trascrittiva, autenticazione dati, datazione, riconoscimento vocale del parlante ecc…); C) all'esito dell'assolvimento da parte di controparte dell'onere di produzione degli estratti conto integrali dei rapporti per cui è stato azionato in monitorio il credito, disporsi CTU contabile finalizzata all'accertamento dell'esposizione debitoria della sig.ra nei confronti di in qualità di garante della Controparte_1 CP_4
CO AS (ora ) e della Controparte_8 congruità delle somme richieste con il D.I. n. 25571/2019.
pagina 7 di 19 D) disporsi inoltre CTU tecnico-contabile finalizzata a verificare la liceità delle linee di credito concesse ad CO AS s.r.l., sotto il profilo dei tassi di interesse complessivamente applicati ed alla modalità di calcolo dei medesimi. E) Per le ragioni indicate al paragrafo 4 della memoria istruttoria di primo grado, atteso quanto già fornito dall'opponente con la cospicua documentazione di cui ai docc. 004., 024., da 024. A 026., 046a., 046b. e 046c., si chiede altresì al Sig. Giudice di formulare ordine di esibizione ad ex art. 210 c.p.c., dei libri delle CP_4 fideiussioni e delle singole fideiussioni omnibus ricevute dalla banca da parte delle piccole e medie imprese dal 03.05.2005 ad oggi. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale per testi tardivamente formulati da controparte solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in quanto generici, in parte negativi, da provarsi documentalmente, su circostanze irrilevanti e/o non demandabili a teste, contrario alle risultanze di cui ai documenti 041. e 048. (art. 2712 c.c., non adeguatamente disconosciuti da controparte se non in modo del tutto generico) acquisiti in causa con deposito telematico 31.05.2021 e successivo deposito fisico di cui al precedente punto B), in denegata ipotesi di ammissione si chiede a propria volta ammissione a prova contraria con i testi 1) dott. Persona_1 domiciliato in SA (MB), via Prealpi n. 8 e 2) sig. (già Testimone_1 dipendente CO AS s.r.l. ora , residente in 15033 Controparte_6
Casale Monferrato (AL), via L.go dei Minatori n. 13.
per 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_3
Nel merito:
- Annullare la sentenza n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo.
- Riformare la sentenza n. 5596/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 06.07.2023 nel capo relativo alla condanna di al pagamento in Controparte_4 favore di delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condannare alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_3
(incorporante della complessiva somma di euro 20.577,97 Controparte_4 corrispostale per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge e per l'effetto dichiarare tenuta la sig.ra
a rifondere le spese di lite relative al primo grado ed al secondo Controparte_1 grado di giudizio'.
pagina 8 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25571 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 4/12/2019, con il quale le è stato ingiunto, in qualità di fideiussore della società CO il pagamento Parte_5 dell'importo capitale di € 224.095,372, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di CP_4
L'opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, deducendo:
- la violazione, nell'ambito del rapporto pre contrattuale e contrattuale, degli obblighi di correttezza e buona fede posti in capo alla banca dagli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ., dal Testo Unico Bancario e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'TA, tale da determinare la risoluzione del contratto di fideiussione e dei contratti a esso collegati, nonché la nullità dei medesimi in base al parametro di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ.;
- la nullità totale della fideiussione omnibus sottoscritta in data 12/7/2018 per contrarietà alla normativa antitrust ( l n. 287/1990) e, in ogni caso, la sua nullità quantomeno parziale, in relazione alla clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., comportante l'estinzione della fideiussione e la liberazione del garante per non avere la banca agito nei confronti del debitore principale nei termini di legge;
- la violazione del principio di trasparenza, con conseguente illiceità delle condizioni applicate con i contratti di “apertura di credito”, di “anticipazioni su Controp ordini di incasso” e di “anticipazioni su contributi, documenti, contratti, fatture”, tutti recanti data 12/7/2018.
si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto CP_4 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto. Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza ex art. 649 cpc e ha rilevato la necessità di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione, essendo comparso un «mero difensore».
. Controparte_10 2 Di cui di € 215.845,37, oltre interessi legali dal 11//2019, quale esposizione del contratto di conto corrente ordinario denominato “Utilio Speciale PMI Plus” ed € 8.250,00, oltre interessi legali dal 22/5/2019, quale esposizione del contratto di conto corrente per anticipo fatture e documenti. pagina 9 di 19 Nelle more del giudizio, ha dato atto di essersi fusa per incorporazione CP_4 in . Controparte_2
In data 26/9/2022, per il tramite della sua mandataria Parte_1 Parte_2
(di seguito , si è costituita con atto di intervento ex art. 111
[...] Parte_1 cpc, quale cessionaria del credito oggetto del contendere. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, da determinarsi in via equitativa.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa A, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, regolamentando le spese di lite. Il Giudice di primo grado ha rilevato che la procura rilasciata all'avvocato Giulia Giavenni, per partecipare all'incontro di mediazione in data 11/1/2021, era priva dell'autentica da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale e, pertanto, non idonea a conferirle un effettivo potere di rappresentanza sostanziale da parte della banca. Nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, il Tribunale di Milano ha ritenuto assorbite tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla . CP_1
La società ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi. Parte_1
In sintesi:
1. ha prospettato l'erroneità della decisione per aver ritenuto improcedibile la domanda per l'invalidità della procura speciale, prospettando, altresì, che la questione non era stata sottoposta al dibattito tra le parti, con violazione degli artt. 83, 101 cpc e artt. 24 e 111 Cost.; 2. ha censurato la decisione nella parte in cui ha stabilito che il giudizio fosse improcedibile per non essere stata la procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale, con violazione degli artt. 83 e 1392 cod. civ. in relazione agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 inammissibile e infondato. L'appellata ha formulato, in via subordinata e condizionata, appello in via incidentale fondato sulle eccezioni e le contestazioni già svolte in primo grado. Si è costituita in giudizio , aderendo all'appello proposto da Controparte_3 [...]
Pt_1
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio dalla Corte nella composizione in epigrafe trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 10 di 19 La Corte preliminarmente osserva che le istanze istruttorie, così come reiterate dalla garante non richiedono l'apertura della fase istruttoria, in quanto: CP_1
- con l'atto di opposizione ex art. 645 cpc l'appellata ha formulato istanza di prova orale richiamando genericamente i fatti dedotti in narrativa, senza provvedere ad una specifica capitolazione ex art. 244 cpc delle circostanze da sottoporre ai testi e/o in sede di interrogatorio formale;
- con la comparsa di costituzione del nuovo difensore si è provveduto ad un mero richiamo di tale istanza;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc la ha essenzialmente CP_1 contestato la mancata realizzazione della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc sono stati dedotte circostanze in parte irrilevanti (capitoli da 1 a 8 poiché relative ai rapporti interni alla società tra la con il fratello , alle problematiche legate all'approvazione dei bilanci CP_1 Pt_4 di esercizio 2016 e 2017, alla copertura delle perdite della società e ai rapporti tra il professionista incaricato e la banca, all'allegata liberazione del fratello dagli Pt_4 obblighi derivanti da una diversa fideiussione sottoscritta nel 2015 a fronte della concessione di nuove linee di credito), in parte superate dalla documentazione in atti ( capitoli da 9 a 10) e in parte poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (capitoli da n. 11 a 17);
- la richiesta CTU contabile è stata dedotta genericamente, a fini meramente esplorativi, avendo la stessa garante riconosciuto di non essere in possesso della necessaria documentazione bancaria a causa dell'intervenuto fallimento della società obbligata in via principale.
La Corte, nel merito, ritiene l'appello proposto in via principale da - alle Parte_1 cui conclusioni ha aderito - meritevole di accoglimento, per le Controparte_2 ragioni che seguono. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi. Sono volti ad affermare che la procura speciale - con cui l'avv. Giulia Giavenni, unitamente ad altri avvocati, è stata delegata a rappresentare e difendere CP_4 nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo Controparte_11 di Roma - era idonea a conferire ai professionisti i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione, con conseguente ritualità del tentativo di mediazione espletato in data 11/1/2021 e procedibilità delle domande proposte. Non sembra potersi dubitare del fatto che le parti abbiano la facoltà di farsi sostituire da altri soggetti all'incontro di mediazione, come affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui «deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di pagina 11 di 19 mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore”3. La giurisprudenza di legittimità4, e quella di merito maggioritaria, non ha mai affermato che la procura sostanziale conferita per la partecipazione alla mediazione debba rivestire la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale né nella normativa di riferimento è rinvenibile una tale previsione. Si è affermata la sufficienza, sulla base degli artt. 1392 cod. civ. e 3, comma 3, del D. lgs n. 28/2010, di una libera procura sostanziale, che attribuisca al rappresentante poteri decisionali tali da consentirgli di disporre dei diritti oggetto della mediazione e di percorrere soluzioni conciliative. La recente riforma introdotta dal D. lgs n. 149/2022, novellando l'art. 8 D. Lgs n. 28/2010, in tema di mediazione ha cristallizzato - recependo le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata - il principio affermando che “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”. Nel giudizio di primo grado, ha prodotto (doc. n. 8) la procura speciale CP_4 con cui l'avv. Giulia Giavenni, insieme ad altri professionisti, è stata delegata a «rappresentare e difendere la nel procedimento di mediazione Controparte_4 avanti all'Organismo di Roma, conferendo loro ogni Controparte_12 più ampia facoltà e potere, ivi compresa quella di partecipare al procedimento di mediazione, conciliare, farsi sostituire, transigere, rinunciare agli atti ed alla domanda formulata e accettare rinuncia, incassare, quietanzare, chiamare terzi affinché partecipino al procedimento instaurato, anche al fine di svolgere nei loro confronti nuove e autonome domande, eleggendo domicilio presso il loro studio in Milano, via Pietro Colletta 7, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato5». Il chiaro tenore dell'atto consente di affermare che ai professionisti delegati la banca ha conferito ampi poteri per transigere la controversia nell'ambito della procedura di mediazione. Dal verbale dell'incontro prodotto emerge che per la banca ha presenziato l'avv. Giulia Giavenni e che è stata identificata con la carta di identità6, come richiesto dalla normativa di riferimento. Per tali ragioni, la procura sostanziale rilasciata dalla banca cedente deve considerarsi valida, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, e successive modifiche, e correttamente espletata la procedura di mediazione.
La procedibilità della domanda proposta dalla banca cedente impone alla Corte di esaminare le ulteriori questioni sollevate dall'appellata e non Controparte_1 esaminate in primo grado, poiché ritenute assorbite dall'accoglimento della questione pregiudiziale.
Con il primo motivo in via incidentale la ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione attiva in capo a sul rilievo che quest'ultima non aveva Parte_1 dimostrato la titolarità sostanziale del credito. Il motivo è infondato. In forza del contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28/7/2021, l'appellante ha acquistato da crediti (derivanti da contratti di Parte_1 CP_13 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 1/1/1950 e il 31/5/.2021, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”; Nel giudizio di primo grado, la cessionaria ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale7. La Corte rinvia alla chiara descrizione riportata alla pag. 10 del documento, ove si legge che «la società comunica che, nell'ambito di Controparte_14 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 28 luglio 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione ha acquistato pro-soluto da
[...]
(…) taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, CP_13 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
“Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 139/1991 (i
“Crediti”)». La produzione si pone in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte8. Quanto all'ulteriore contestazione sollevata dalla , la Corte richiama il CP_1 documento prodotto nel giudizio di primo grado (atto n. 16046/8617 rep./racc. Notaio di Milano, in data 19.02.2021) da cui si evince che Unione di Banche Persona_5 ha ceduto a la piena proprietà del ramo d'azienda Parte_6 CP_13 bancaria denominato “Ramo d'Azienda UBI”, riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali e Punti Operativi meglio descritti nell'Allegato 13 del citato atto. E' documentato che il ramo aziendale oggetto di conferimento è comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive già di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti Operativi trasferiti. Dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Parte Seconda n. 35 del 3/3/2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal d.lgs. n. 385/93. è succeduta all che, successivamente, CP_13 Controparte_15 si è fusa per incorporazione in con relativa legittimazione Controparte_3 sostanziale attiva e passiva. L'intervenuta cessione del credito in contestazione ha trovato riscontro nella posizione processuale assunta dalla banca che, a seguito dell'intervento ex art. 111 cpc di
[...]
ha aderito alle conclusioni rassegnate con l'appello in via principale. Pt_1
Ragioni di logica giuridica impongono di affrontare preliminarmente il quarto ed il quinto motivo proposti in via incidentale dall'appellata . CP_1
L'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus del 12/7/2018, allegando che le clausole n. 2.1, 1.4 e 7 riprodurrebbero il medesimo contenuto delle clausole n. 2, 8 e 6, dello schema di fideiussione omnibus ABI 2003, ritenute contrarie all'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge Antitrust n. 287/90. In subordine, l'appellata ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. e di cui all'art. 7 della garanzia in contestazione (equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003). In tesi, la banca cedente non avrebbe agito nei confronti del debitore principale nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ. essendosi limitata a notificare il decreto ingiuntivo, emesso unicamente nei confronti della garante, solo in data 14/1/2020. I motivi, così come formulati, sono infondati. Come già evidenziato da questa Corte9, Banca d'TA con il provvedimento n. 55/2005 ha provveduto alla verifica della compatibilità dello schema predisposto dall'ABI del 2003 con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus), contengono 9 Corte App. Milano, sentenza n. 1441/24. pagina 14 di 19 disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della legge n. 287/90. La pacifica corrispondenza tra le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'TA e quelle inserite nella fideiussione omnibus, sottoscritta dalla , in data 12/7/2018, pone CP_1 la questione se tale coincidenza sia sufficiente ai fini della dimostrazione delle condotte anticoncorrenziali ed, in particolare, se possa affermarsi una perdurante idoneità del provvedimento amministrativo n. 55/2005 a fungere da prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, a distanza, come nel caso oggetto di esame, di alcuni anni dal completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Corte di Cassazione ha ritenuto coperte dall'accertamento le condotte degli intermediari antecedenti al maggio 2005 poiché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni di Banca d'TA hanno riguardato l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55/200510. Quanto alle garanzie sottoscritte successivamente al maggio 2005, di rilievo è la pronuncia n. 41994/2021 delle sezioni unite che - in relazione ad un contenzioso che ha riguardato una fideiussione rilasciata nel giugno 2016 - hanno ritenuto che la presunzione, circa la sussistenza del persistere dell'intesa anticoncorrenziale, operasse anche per condotte successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza. Significativi sono i passaggi della motivazione, riportati ai punti 2.16.1, 2.16.2, 2.19.1, con cui si è dato rilievo al collegamento funzionale tra l'intesa anti concorrenziale a monte e i contratti a valle. Le regole dell'onere della prova nei giudizi per violazione della disciplina antitrust, portano questa Corte a ritenere che anche nei giudizi relativi alle fideiussioni concesse dopo il maggio 2005, laddove si accerti la riproduzione di clausole vietate, il provvedimento della Banca d'TA possa fornire una presunzione iuris tantum dell'attualità dell'intesa restrittiva. Presunzione che l'istituto di credito può vincere fornendo la prova contraria mediante la produzione di analoghe garanzie emesse nel medesimo arco temporale, ma prive delle 10 Cass. sez. I civ. n. 29810/2017 punto 11.5;”Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca d'TA e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio 2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor . 11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in fatto, alla luce Pt_7 dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust)”. pagina 15 di 19 clausole accertate come nulle, e chiarendo, se del caso, le ragioni dell'inserimento, a distanza di anni, di siffatte clausole negli schemi contrattuali adottati. Nel caso oggetto di esame, l'istituto di credito non ha fornito tale prova contraria. In merito alle conseguenze relative all'accertata nullità delle clausole fideiussorie coincidenti con quelle del modello ABI del 2003, questa Corte ha già affermato che, con la pronuncia n. 41994/2021, la Suprema Corte ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole. L'estensione della nullità all'intero contratto ha, dunque, portata eccezionale. È a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero schema contrattuale fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla.
Nel caso oggetto di esame, la , legale rappresentante della società correntista CP_1 obbligata principale nonché garante, non ha assolto a siffatto onere della prova, essendosi limitata ad invocare la sua avvenuta liberazione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. ed affermando che non avrebbe agito nei confronti del debitore CP_4 principale. La deroga pattuita con la clausola n. 7 riguarda esclusivamente i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ.. Il tenore della clausola, espressamente approvata dalla garante appellata ex art. 1341, comma 2, cod. civ., è chiara e non vi è alcuna previsione di espressa rinuncia, da parte della , a sollevare contestazioni relativamente al rapporto garantito11. CP_1
Con tale pattuizione il fideiussore ha preventivamente rinunciato alla decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ.. La pattuizione, come confermato da recente pronuncia della Suprema Corte12, rientra nella disponibilità delle parti e non contravviene a principi di ordine pubblico. Per mera completezza, la Corte rileva che con lettera datata 3/12/2018 la
[...]
dal 25/10/2018, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_8
Milano in data 21/3/2019, ha comunicato alla banca cedente l'intervenuto deposito del ricorso per concordato preventivo. Con la successiva lettera datata 16/4/2019 ha invitato la , CP_4 CP_1 che era anche legale rappresentante della società obbligata in via principale, a provvedere alla copertura delle esposizioni debitorie della Controparte_8
, indicando i saldi negativi dei singoli conti correnti e finanziamenti (cfr.
[...] lettera del 16/04/2019 – doc. n. 13).
Parte appellata ha lamentato, con il secondo motivo in via incidentale, la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede derivanti dalle norme codicistiche e dal Testo Unico Bancario, tale da determinare l'intervenuta risoluzione del contratto fideiussorio. Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle allegazioni della , non sono CP_1 tuttavia emersi elementi idonei a dimostrare la presunta violazione degli obblighi informativi da parte della banca. Tutti i documenti contrattuali risultano regolarmente sottoscritti dalla , la CP_1 quale, in virtù di tali sottoscrizioni, ha dichiarato di aver ricevuto, compreso e accettato le condizioni contrattuali e le informazioni rese.
L'appellata, infine, ha lamentato che la banca cedente non avrebbe provato il credito azionato in sede monitoria, non ritenendo sufficiente a tal fine la produzione della certificazione ex art. 50 TUB. Anche tale doglianza è infondata e deve essere disattesa. L'art. 50 TUB prevede espressamente che: «La Banca d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido». Il saldaconto certificato ex art 50 TUB è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito13. La , con gli atti difensivi depositati, non ha contestato in modo specifico la CP_1 conformità alle scritture contabili della banca degli estratti ex art. 50 TUB dei due conti correnti14.
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria e, più precisamente, della somma pari a € 215.845,37, quale saldo negativo del conto corrente denominato Utilio Speciale PMI Plus, oltre interessi legali dal 11/7/20129 sino al saldo, e della somma pari a € 8.250,00 quale saldo negativo del conto corrente per anticipi e per fatture, oltre interessi legali dal 22/5/2019 sino al saldo, Sia la banca cedente che la cessionaria hanno concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, per la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma come sopra accertata. La prima richiesta non può trovare accoglimento poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità15, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio. Le concordi conclusioni, con rinvio al provvedimento monitorio e in difetto di specifiche indicazioni, fanno ritenere che la richiesta di condanna del fideiussore sia da intendere in favore della banca cedente, fermo restando gli effetti previsti dall' u.c. dell'art. 111 cpc.
L'esito dell'appello comporta la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado, poiché in base al principio di cui all'art. 336 cpc la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese16. Secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata a Controparte_1 rimborsare a e a le spese di lite relative ad entrambi i Parte_1 Controparte_3 gradi di giudizio e della fase monitoria, come espressamente richiesto. Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione, di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, dato dal valore della controversia (€ 52.001,00 - € 260.000,00), considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività difensiva concretamente prestata, per tutte le fasi, con esclusione per il presente grado di quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello in via principale proposto da , per essa, Parte_1 in qualità di mandataria e in accoglimento Parte_2 dell'appello proposto in via incidentale da riforma la Controparte_3 sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma complessiva di € 224.095,37, oltre Controparte_3 interessi come in motivazione indicati;
2) rigetta l'appello proposto in via incidentale da;
Controparte_1
3) condanna a rifondere a e, per essa, in qualità di Controparte_1 Parte_1 mandataria, a e ad , le spese dei Parte_2 Controparte_3 due gradi di giudizio, che liquida complessivamente per entrambe le posizioni, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge), quanto al secondo grado in € 9.991,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge) e, quanto alla fase monitoria, in € 2.800,00 per compensi e € 406,50 per esborsi (oltre al rimborso elle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge); 4) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_3 di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/6/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. civ. sentenza n. 18106/2024. 4 Cfr. anche Cass. n. . 8437/2019. 5 Doc. n. 8, fasc. primo grado;
Controparte_4 6 Doc. n. 9, fasc. primo grado;
Controparte_4 pagina 12 di 19 7 Doc. n. 4, fasc. primo grado Parte_1 8 Cass. civ. 31188/2017. pagina 13 di 19 11 Cass. civ. sez. III civ. ord. n. 30181/2018; Cass. sez. III civ. n. 22233/2014; Cass. ss.uu. n. n. 3947/2010. 12 Cass. sez. III civ. ord. 27558/2023. pagina 16 di 19 13 Corte d' Appello di Milano sentenza n. 1031/23. 14 Cass. sez. III civ. ord. n. 12818/2024. pagina 17 di 19 15 Cass. sez. VI civ. ord. n. 20868/2017. 16 Cass. sez. VI civ. sottosezione seconda ord. n. 8400/2018. pagina 18 di 19