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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 15987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15987 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15292/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in data 10.06.2025, con concessione dei termini ex art. 190 cpc aventi scadenza in data
29.9.2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. RO AD Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Sabato e Matteo Mungari CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
, n.q. di capogruppo del con il patrocinio dell'Avv. Marcello NTroparte_2 CP_3
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TE AT
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, con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Carnevali NTroparte_4
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, dichiarare quale unica responsabile del sinistro in oggetto in persona del CP_1 sindaco pro tempore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento delle lesioni fisiche subite dalla
Sig.ra che si quantificano in € 19.783,63 oltre interessi dalla maturazione Parte_1 all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dell' Avv.
RO AD che si dichiara fin d'ora antistatario”.
1 Roma Capitale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell'impresa (codice fiscale/P. Iva ) (già NTroparte_2 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t., nella sua qualità di Capogruppo del NTroparte_5 CP_6
con sede in legale in 20145 Milano (MI), Via Mascheroni n. 31, quale Società
[...] contrattualmente obbligata a garantire nonché a manlevarla e disporre quindi il CP_1 differimento della prima udienza di comparizione per consentire la rituale chiamata del terzo;
-) in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'assenza, fra gli elementi dell'atto di citazione, del requisito di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4), c.p.c., per i motivi esposti in narrativa, disponendo ogni conseguenziale provvedimento di legge;
-) nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda attrice, legittimata CP_1 essendo invece la (già , in persona del l.r.p.t., nella sua NTroparte_2 NTroparte_5 qualità di Capogruppo del R.T.I. con per i motivi dedotti in narrativa;
in via Parte_2 principale, rigettare la domanda avanzata dalla signora in quanto infondata in Parte_1 fatto, in diritto e non provata in ogni sua parte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, individuare nella (già NTroparte_2 NTroparte_5
, in persona del l.r.p.t., nella sua qualità di Capogruppo del R.T.I. con l'unica
[...] Parte_2 responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di tutte le somme che venissero ritenute dovute in favore dell'attrice; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare gli obblighi contrattuali di garanzia e manleva della (già , NTroparte_2 NTroparte_5 in persona del l.r.p.t., nella sua qualità di Capogruppo del R.T.I. con in virtù Parte_2 dell'appalto indicato in premessa e, per l'effetto, condannare la (già NTroparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., nella sua qualità di Capogruppo del NTroparte_5 CP_6 Parte_2
alla rifusione in favore di di tutte le somme che verranno ritenute dovute da
[...] CP_1 detta Amministrazione locale all'attrice, ivi comprese le spese di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
NUOVE INIZIATIVE SPA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, 1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della In persona del Rappresentante generale per l'Italia con sede NTroparte_4 legale in Corso Garibaldi n. 86 Milano NEL MERITO: 1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa
capogruppo dell'Ati con non è tenuta a manlevare e/o rimborsare NTroparte_2 Parte_2
2 3) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche CP_1 parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di
[...]
, condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la CP_1 NTroparte_4
a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata”.
[...]
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: sul rapporto assicurativo NTroparte_4 accertare e dichiarare la pendenza di franchigia contrattuale pari ad €2.500,00 in capo alla società
e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare NTroparte_2 che tale somma rimarrà in ogni caso a carico dell'assicurata. Sempre sul rapporto assicurativo accertare e dichiarare la violazione del patto di gestione alla lite da parte della società
[...]
e, per l'effetto, dichiarare inoperante l'eventuale manleva in relazione alle spese di NTroparte_2 lite, legali e tecniche, sostenute per resistere nel presente giudizio;
nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla società e, per l'effetto, rigettare NTroparte_2 tutte le domande spiegate nei suoi confronti. sempre nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare una corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. In via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento di tutti i danni – quantificati in complessivi Euro 19.783,63 – subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 10 maggio 2022.
A fondamento della domanda l'attrice ha esposto che:
- in data 10/05/22, alle ore 10.45 circa, stava percorrendo a piedi Via Giuseppe Pianell quando, giunta all'intersezione con Via Antonio Baldisserra, aveva iniziato l'attraversamento sulle strisce pedonali ivi presenti, inciampando su una barriera metallica di delimitazione dell'attraversamento pedonale che era caduta in terra e che non era visibile a causa dei veicoli che vi si erano parcheggiati sopra, lasciandone sporgere solo una parte;
- sul posto era intervenuto il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Roma S. Lorenzo che aveva redatto il rapporto di incidente;
3 - a causa dell'evento la sig.ra era stata trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Madre G. Parte_1
Vannini ove le era stata diagnosticata una “Frattura di rotula e del polso. Prognosi: gg. clinici;
CP_7
- su incarico della danneggiata il Dr. aveva redatto la propria relazione medico Persona_1
– legale, quantificando le lesioni riportate come segue: ITA 100% gg. 20, ITP 50% gg. 30, ITP 25% gg. 30, IP 9%;
- il danno subito dall'attrice, inclusi il danno morale soggettivo e le spese mediche sostenute, ammontava ad Euro 19.783,63;
- con comunicazione a mezzo pec del 23/05/22, l'attrice aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro a la quale, però, aveva informato la danneggiata che la CP_1 responsabilità dell'evento era da ascriversi all'ATI formata da (Capogruppo) e NTroparte_2
(mandante), nella qualità di addetta alla manutenzione ordinaria ed alla sorveglianza Parte_2 dell'area interessata;
aveva informato, altresì, la danneggiata che l'Ente ritenuto CP_1 responsabile era assicurato per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di impresa dalla compagnia;
NTroparte_4
- nessuno dei soggetti suindicati aveva fornito riscontro alla sig.ra al fine di concordare Parte_1 la liquidazione del danno subito.
1.2 si è costituita, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per CP_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 4 e contestando integralmente la domanda attorea, escludendo la propria responsabilità nella determinazione del sinistro.
In particolare, ha dedotto che:
- la difesa attorea non aveva fornito riscontro probatorio circa la ricostruzione della dinamica del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto ed i danni lamentati;
- non poteva applicarsi alla PA la norma di cui all'art. 2051 c.c., potendosi al più invocare la disposizione contenuta nell'art. 2043 c.c. i cui presupposti, però, non erano integrati nella fattispecie in esame, in assenza dei requisiti che caratterizzano l'insidia stradale, costituiti dalla non visibilità del pericolo e dalla imprevedibilità dell'evento lesivo;
- dalle circostanze del caso concreto si desumeva che il pedone avrebbe potuto evitare il sinistro adottando una condotta più accorta ed impiegando l'ordinaria diligenza richiesta all'utente medio della strada;
- alla data del sinistro, la manutenzione e la sorveglianza del tratto di strada oggetto di causa erano stati affidati in appalto al costituito da (Capogruppo) e CP_3 NTroparte_2 Parte_2
(Mandante), tenuto a manlevare da qualunque pretesa riferibile ad eventi come quello CP_1 per cui è causa.
La PA convenuta ha, quindi, chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il RTI sopra menzionato.
4 1.3 La si è costituita in giudizio e – premessa l'infondatezza della domanda NTroparte_2 attorea – ha dedotto di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, evidenziando come non aveva allegato alcun fatto specifico di inadempimento, CP_1 limitandosi a citare le norme del capitolato speciale d'appalto.
Ha, poi, contestato la quantificazione del danno per come effettuata da parte attrice nell'atto introduttivo e chiesto di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni,
[...]
. NTroparte_4
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda NTroparte_8 attorea, sia in punto di an che di quantum debeatur, e deducendo che:
- il contratto assicurativo prevedeva una franchigia pari ad Euro 2.500,00 per ciascun sinistro;
- aveva violato il patto di gestione alla lite di cui all'art. 13 delle CGA, avendo NTroparte_2 provveduto unilateralmente alla nomina di un proprio legale senza consultazione alcuna con la compagnia assicuratrice.
1.5 La causa, istruita mediante espletamento di CTU medico legale e prova per testi, è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Sulle eccezioni preliminari ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. CP_1
163 co. 3 n.4 cpc, non avendo la controparte chiaramente indicato gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda indispensabili per la individuazione della situazione giuridica dedotta.
L'eccezione è priva di fondamento e deve essere respinta, atteso che nell'atto introduttivo erano compiutamente descritti petitum e causa petendi.
3. Sulla domanda ex art. 2051 c.c.
Preliminarmente, la difesa della PA convenuta ha dedotto che la fattispecie oggetto del presente giudizio debba essere sussunta sotto il paradigma della norma di cui all'art. 2043 c.c. e non già dell'art. 2051 c.c.
Orbene, l'attrice ha avanzato richiesta di risarcimento del danno, deducendo di essere inciampata su una barriera in ferro, non segnalata, posta in prossimità delle strisce pedonali, così evidenziando che il danno era da porsi in rapporto causale con la res. Tale azione è, dunque, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., assumendosi la derivazione causale del danno dalla res (barriera metallica) che era in custodia del convenuto (da considerarsi passivamente legittimato).
Prima dell'esame dei fatti posti all'attenzione dell'organo giudicante, in diritto deve premettersi che:
a) la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali. La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade
5 comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove
l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/10/2019, n. 25925)
b) la circostanza che abbia affidato la manutenzione e sorveglianza del manto stradale CP_1 ad un'impresa terza (RTI tra VE IV SP e La IC SR ) non è idonea a trasferire il bene nella disponibilità dell'impresa appaltatrice (che quindi non diviene custode della res), e non esonera pertanto l'ente proprietario dalla sua responsabilità.
Al riguardo deve rilevarsi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto costituisce esclusivamente lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, per le quali quindi continua a rispondere ex art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2009, n.1691: “In tema di responsabilità dell'ente per i danni cagionati CP_9 dalle strade comunali deve escludersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese private sottragga la sorveglianza e il controllo di tali strade al per CP_9 assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale - infatti - costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto a escludere la responsabilità del CP_9 committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.”);
c) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso
6 causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;
d) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere, sicché solo una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti può integrare l'ipotesi di caso fortuito;
e) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
f) più recentemente, la Suprema Corta ha poi evidenziato (cfr. Cass. Sent. n. 13729/2022) che “Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (nella specie, relativa ai danni occorsi ad un ciclista caduto a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, la Corte ha cassato la decisione del giudice di merito secondo cui la condotta del danneggiato integrava di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro, atteso che l'Ente gestore avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato)”.
Orbene, in punto di fatto, deve rilevarsi che:
- l'attrice ha assunto che, in data 10/5/2022 alle ore 10,45 circa, mentre stava effettuando l'attraversamento delle “strisce zebrate”, era inciampata su una barriera metallica che occupava parzialmente la sede stradale;
- è intervenuta, a 30 minuti di distanza circa (h 11:20), una pattuglia della Polizia di Stato la quale, oltre ad effettuare un rilievo sullo stato dei luoghi, ha acquisito le dichiarazioni del sig. , Tes_1 il quale ha riferito che, pochi istanti prima, transitando lungo la via teatro dell'evento, aveva notato la presenza di una donna in età avanzata distesa sul marciapiede, con del sangue sul volto. I verbalizzanti hanno, altresì, acquisito informazioni dal sig. il quale ha riferito di avere Testimone_2 assistito all'incidente, specificando di avere visto una donna inciampare su una barriera metallizzata ed arrugginita presente sulla sede stradale;
7 - nel corso del giudizio è stato escusso come teste il signor il quale ha dichiarato Testimone_3 che: “…ho assistito alla caduta;
la sig.ra camminava davanti a me a circa due metri Parte_1 di distanza. Ho visto questa signora, davanti a me, che stava attraversando sulle strisce ed è caduta.
Sono andato a soccorrerla, non vi erano buche. Poi ho visto che c'era un paletto, di quelli degli scivoli per disabili, che usciva fuori nello spazio tra due macchine parcheggiate. ADR: il paletto usciva fuori dalle macchine per circa 20 cm, e si trovava a terra. Al teste vengono mostrate le foto allegate alla citazione, ed egli dichiara: io ho visto solo un pezzo di ferro tubolare;
il resto della struttura di ferro era interamente nascosto dalle auto. ADR: la signora aveva quasi ultimato
l'attraversamento di via Odero sulle strisce;
il paletto si trovava sulla destra della signora rispetto al senso di marcia. Alcune automobili erano parcheggiate in parte sopra le strisce pedonali, sulle quali era possibile comunque camminare senza passare tra le auto. Ricordo che era maggio, verso le 11 o 11,30 del mattino...”.
Parte attrice ha, inoltre, depositato agli atti di causa alcune fotografie ritraenti il luogo dell'evento ed in particolare la barriera di metallo giacente sul manto stradale;
sebbene le foto depositate non rechino la data in cui sono state scattate, purtuttavia le stesse, anche in considerazione dei riscontri forniti dalle persone informate sui fatti, possono essere debitamente apprezzate ai fini della presente decisione.
Orbene, tale materiale istruttorio è sufficiente a far ritenere raggiunta la prova che il danno lamentato sia stato determinato in ragione della presenza sulla sede stradale di una barriera metallica riversa in prossimità dell'attraversamento pedonale;
a ben vedere, infatti, tanto i rilievi effettuati dai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, tanto le dichiarazioni rese in corso di causa dal signor
(il quale, peraltro, ha potuto confermare la conformazione della barriera dalle foto Tes_3 mostrategli in udienza, rimanendo di scarsa rilevanza l'essere incorso in errore sulla denominazione della strada) hanno palesato l'eziologia del sinistro, siccome determinata dall'ingombro dell'attraversamento pedonale.
In particolare, dall'esame delle prove acquisite risulta accertato come la barriera metallica non solo fosse presente sulla sede stradale ma fosse quasi totalmente occultata dalle autovetture che vi avevano parcheggiato sopra, rendendone, quindi, difficile se non impossibile il preventivo avvistamento.
Può, dunque, ritenersi provato che la sig.ra non abbia avuto alcuna possibilità di Parte_1 avvistare tempestivamente la barriera che occupava parzialmente l'attraversamento pedonale, inciampandoci e rovinando a terra, dove è stata, peraltro, rinvenuta anche dai sigg.ri e Tes_1
sentiti dalle Autorità intervenute. Testimone_2
8 La accertata autenticità del fatto storico unitamente alla non prevedibilità ed evitabilità dell'evento, quindi, consentono di dichiarare che la responsabilità dell'incidente vada ascritta in via totale ed esclusiva a CP_1
Di contro, nessun addebito può essere mosso alla condotta della sig.ra la quale, in Parte_1 ragione delle circostanze di fatto in cui l'evento si è verificato, e verosimilmente anche per ragioni di età, non ha potuto oggettivamente evitare di inciampare sulla barriera presente inopportunamente sulla sede stradale. Peraltro, nessuna prova contraria è stata fornita dalle parti convenute circa la evitabilità o prevedibilità dell'evento da parte della danneggiata né tantomeno circa la sussistenza del caso fortuito atto ad elidere il nesso causale tra il bene in custodia ed i danni lamentati.
4. Sulla liquidazione del danno
In ordine alle lesioni personali subite il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto che la sig.ra ha riportato lesioni causalmente ricollegabili al sinistro Parte_1
e da cui sono derivati: “esiti di trauma contusivo della piramide nasale con ferita lacero-contusa, consistenti in residua dinestesia cicatriziale locale, esiti algo-disfunzionali di frattura epifisi distale del radio destro, esiti algo-disfunzionali di frattura composta bifocale rotula sinistra”.
Ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 20 di I.T.A, di gg. 40 di I.T.P al 50%, nonché per una IP in termini di danno biologico nella misura del 7%. Il CTU ha, inoltre, riconosciuto congrue le spese mediche documentate per Euro 1.136,40 e non ritenuto necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso
9 del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (74 anni) può essere così valutato:
- euro 9.285,57 per invalidità permanente (7%);
- euro 5.209,80 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 2.605,00 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x20 gg.)
- euro 2.604,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x40 gg.)
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo nella misura di Euro 1.200,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n.
26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad Euro
1.136,40. Considerata, però, la domanda formulata da parte attrice per una minor somma nonché la documentazione allegata agli atti del giudizio (cfr. doc. 4 atto di cit.), l'importo liquidabile a titolo di spese mediche deve essere ridotto ad euro 736,40.
Tanto premesso, il danno complessivamente risarcibile in favore dell'attrice ammonta ad Euro
16.431,77.
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dalla data del fatto illecito fino alla presente sentenza;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla pronuncia della presente sentenza;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
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5. Sulla domanda di garanzia impropria avanzata da nei confronti del ra CP_1
e NTroparte_2 Parte_2
10 NT Nel periodo oggetto di causa, al ostituito da e erano stati NTroparte_2 Parte_2 affidati in appalto i lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza sulla strada teatro del sinistro (cfr. doc. da 1, 2 ,3 ,4, 6 comparsa cost. . CP_1
NT Più in particolare, il era obbligato, oltre alla manutenzione ordinaria ed al servizio di pronto intervento, a svolgere attività di sorveglianza sulle strade (per poi riferire con rapporti periodici) e tale sorveglianza (da leggersi congiuntamente alla successiva attività di manutenzione ordinaria, la cui necessità sarebbe stata rilevata proprio attraverso i rapporti settimanali di sorveglianza) doveva ritenersi estesa alla verifica della sussistenza di eventuali dissesti presenti sul manto stradale. NT Sotto tale profilo quindi, nel corretto adempimento degli obblighi di sorveglianza, il avrebbe dovuto segnalare la presenza della barriera metallica sulla sede stradale, così consentendo la tempestava rimozione.
Premesso che, ove il committente agisca per il risarcimento del danno da inadempimento, è suo onere fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo, costituito dall'esatto adempimento, nel caso di specie la avrebbe dovuto provare NTroparte_2 in che date, ed a quali orari, aveva, nell'adempimento dell'obbligazione di sorveglianza, ispezionato la strada. Dello svolgimento di tale attività manca l'allegazione ancor prima della prova.
La domanda di garanzia impropria, siccome proposta da è quindi fondata, sicché il CP_1
NT ovrà essere condannato a rimborsare alla PA le somme che questa, in esecuzione della presente sentenza, dovrà versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno.
6. Sulla domanda di manleva avanzata da nei confroti NTroparte_2 NTroparte_10
[...]
NT Il costituito da e era assicurato, in occasione dell'evento, NTroparte_2 Parte_2 dalla compagnia assicuratrice per i rischi connessi allo svolgimento NTroparte_4 dell'attività appaltata da CP_1
Costituendosi in giudizio, la compagnia assicuratrice ha eccepito la violazione del patto di gestione della lite di cui all'art. 13 delle CGA (cfr. doc.2 comparsa , avendo la CP_4 CP_2 CP_2 provveduto unilateralmente alla nomina di un proprio legale senza consultazione alcuna con la compagnia. Ha dedotto, quindi, che dalla circostanza discenderebbe la perdita del diritto alla eventuale manleva in relazione alle spese di lite e, più in generale, a qualsivoglia esborso sostenuto per resistere nel presente giudizio che non sia stato preventivamente concordato con la Compagnia.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Al riguardo, infatti, il citato art. 13 delle CGA prevede “…il diritto di gestire i sinistri in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria
11 fiducia. L'assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l'esito della vertenza. Nel caso in cui gli assicuratori si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma,
C.C., di un importo equivalente al massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura…”.
Orbene, la clausola in questione potrebbe avere, al più, ricadute sulle cd. spese di resistenza (in ciò peraltro trovando ragione il richiamo all'art, 1917 comma 3 .c.), che non sono state richieste, e non già sulle spese di soccombenza (per la distinzione tra tipologie di spese, cfr. Cass.
Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma
3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art.
1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale
l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)”. NT Tanto premesso, la compagnia sarà tenuta a manlevare al e somme NTroparte_4 che questa, in esecuzione della presente sentenza, dovrà versare a (sia a titolo CP_1 risarcitorio che in relazione alle spese legali, quali spese di soccombenza), detratti euro 2.500,00 a titolo di franchigia contrattuale che resteranno a carico esclusivo della società assicurata (cfr. pag. 7
CGA all. alla comparsa di costituzione . CP_4
7. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese della CTU vengono poste a carico dell'impresa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro;
CP_1
12 2) condanna a pagare in favore di a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1 danno la somma di € 16.431,77, oltre il lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna la , n.q. di delegata del RTI costituito con a rimborsare NTroparte_2 Parte_2
a tutti gli importi da questa versati in esecuzione del punto 1) della presente sentenza;
CP_1
4) condanna a tenere indenne da tutti gli NTroparte_4 NTroparte_2 importi di cui ai punti 3), 6) e 8) della presente sentenza, al netto della franchigia contrattuale;
5) condanna a rimborsare al procuratore di parte attrice, avv. RO AD, CP_1 dichiaratosi antistatario, le spese legali che si liquidano in Euro 5.077,00, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo;
6) condanna la , n.q. a rimborsare a le spese legali che si NTroparte_2 CP_1 liquidano in Euro 5.077,00, oltre rimborso forfetario ed accessori, oltre spese di chiamata in causa;
7) condanna la a rimborsare alla , le spese legali NTroparte_4 NTroparte_2 che si liquidano in Euro 5.077,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, oltre spese di chiamata in causa;
8) pone definitivamente a carico della , n.q. le spese di CTU. NTroparte_2
Roma, 5.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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