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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/12/2024, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1724 dell'anno 2018, del ruolo generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2022 e vertente
TRA
1. nato ad [...] l'[...] (c.f. ), CP_1 C.F._1
residente in [...] -67041 Aielli (AQ);
2. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._2
residente in [...] – 67053 Capistrello (AQ);
3. n. a Popoli il 12.6.1979 (c.f. ), residente CP_3 C.F._3
in Via Colle n. 7 – 67020 Molina Aterno (AQ);
4. nato ad [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_4 C.F._4
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
5. nato ad [...] il [...] (c.f. ) CP_5 C.F._5
residente in [...] Avezzano (AQ);
6. nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_6 C.F._6
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
7. nato ad [...] l'[...] (c.f. Controparte_7
, residente in [...] – 67051 Avezzano (AQ); C.F._7
1 8. nata ad [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._8
residente in [...] – 67051 Avezzano (AQ);
9. nata ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_8 C.F._9
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
10. nato ad [...] il [...] (c.f. ) Controparte_9 C.F._10
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ); 11. CP_10
nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]
Nino Bixio – 67051 Avezzano (AQ);
12. nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_11 C.F._12
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
13. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_12
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._13
14. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_13
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._14
15. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_14
, residente in [...]- 67041 Aielli (AQ); C.F._15
16. nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_15 C.F._16
residente in [...]- 67041 Aielli (AQ); 17. Controparte_16
nata a [...] il [...] ( ), residente in [...]
n. 42 - 67041 Aielli (AQ); 18. nato ad [...] il [...] CP_17
(c.f. ), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._18
19. nato ad [...] il [...] (c.f. , CP_18 C.F._19
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
20. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_19
), residente in [...] - 67041 Aielli (AQ); 21. C.F._20
nato ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_20 C.F._21
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
22. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_21
), residente in [...] Aielli (AQ); C.F._22
2 23. nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_22 C.F._23
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
24. nata a [...] il [...] ( ), CP_23 CodiceFiscale_24
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
25. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_24
), residente in [...] Civitella C.F._25
Roveto (AQ);
26. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_25
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._26
27. nata ad [...] il [...] (c.f. CP_26
), residente in [...] - 67041 Aielli (AQ); 28. C.F._27
n. ad Aielli il 9.12.1962 (c.f. Controparte_27
), residente in [...]n. 6 - 67041 Aielli (AQ); C.F._28
29. nato ad [...] il [...] (c.f Controparte_28
), residente in [...]n. 6 - 67041 Aielli (AQ); C.F._29
30. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_29
, residente in [...] Civitella Roveto C.F._30
(AQ);
31. nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_30 C.F._31
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
32. nato ad [...] il [...] CP_31
( ), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); CodiceFiscale_32
33. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_32
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._33
34. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_33
), residente in [...]- 67041 Aielli (AQ); C.F._34
35. nata a [...] il [...] , CP_34 CodiceFiscale_35
residente in [...] – 67053 Capistrello (AQ);
3 36. nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._36
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
37. nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._37
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
38. nato ad [...] il [...] (c.f. CP_35
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._38
39. nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_36 C.F._39
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
40. nato ad [...] il [...] (c.f. , Controparte_37 C.F._40
residente in [...]n. 55 – 67041 Aielli (AQ);
41. nata ad [...] il [...] (c.f. CP_38
), residente in [...]n. 55 – 67041 Aielli (AQ); C.F._41
42. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_39
, residente in [...] – 67053 Capistrello (AQ); C.F._42
43. nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_40 C.F._43
residente in [...] – 67053 Capistrello (AQ);
44. nata a [...] il [...] ), CP_41 CodiceFiscale_44
residente in [...] - 67041 Aielli (AQ);
45. nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_42
), residente in [...] – 67051 Avezzano (AQ); 46. C.F._45
nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_43 C.F._46
residente in [...] Aielli (AQ);
47. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_44
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._47
48. nato ad [...] l'[...] (c.f. Controparte_45
), residente in [...] – 67041 Aielli (AQ); C.F._48
49. nata in [...] l'[...] (c.f. ), CP_46 C.F._49
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ);
4 50. nato ad [...] l'[...] (c.f. ), Parte_4 C.F._50
residente in [...] – 67041 Aielli (AQ), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Bruno
Capponi, Domenico Di Falco ed Alessandro Giffi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, Piazza Torlonia n. 48, come da procure in atti.
ATTORI e in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via G.V. Controparte_47
Bona, 105, Via Saragat, s.n.c., Località Campo di Pile (c.f. e p.i. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.ti Fabrizio Criscuolo e Sara Di Cunzolo, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Di Cosimo, in Avezzano, Via Molise, 31;
CONVENUTA
in Controparte_48
persona del Ministro p.t., tappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
CONVENUTO
Oggetto: Clausole relative alla validità o inefficacia del contratto,
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2018 gli attori convenivano, in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società e, a mero fine di Controparte_47
denuntiatio litis, il rassegnando le seguenti Controparte_48
conclusioni: “Accerti e dichiari l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni dedotte nella
5 citazione e negli scritti difensivi, l'inadempimento di , all'obbligo di garantire Controparte_47
agli utenti le condizioni di sicurezza della circolazione alle velocità consentite sui tratti autostradali dalla stessa gestiti o, comunque, condizioni adeguate in relazione alla tipologia del servizio offerto
e dei pedaggi imposti e, conseguentemente, previa eventuale chiusura al traffico di singoli tratti interessati da maggior degrado nelle more dell'esecuzione di tutti gli interventi ritenuti indifferibili, disponga la sospensione dell'incremento del pedaggio (nella misura del 12,89%) sino alla realizzazione degli indifferibili interventi di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25; ovvero disponga la sospensione, riduzione del pedaggio sino a tale momento, nella misura ritenuta di giustizia o equa sino alla realizzazione dei predetti interventi;
ovvero condanni Controparte_47
a risarcire agli attori tutti i danni ingiustamente subiti o subendi nella misura ritenuta di
[...]
giustizia o determinata in via equitativa […..]Condanni, in conseguenza, Controparte_47
al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con attribuzione diretta ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Deducevano a riguardo di essere abituali utenti delle tratte autostradali gestite dalla società convenuta;
di essere, in quanto tali, parte del rapporto contrattuale in base a cui a fronte dell'obbligazione posta a carico dell'utente di pagare il pedaggio e, a carico della concessionaria, si rinverrebbe, a carico di quest'ultima, l'obbligazione di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite;
che si rilevavano, a tale ultimo proposito evidenti inadempienze, accertate dai competenti organi del
MIT e pure riportate dalla stampa e dai mezzi informativi in genere, in relazione alle quali sarebbe stata messa in pericolo la sicurezza di importanti porzioni dell'infrastruttura e l'incolumità degli stessi utenti.
Si costituiva, tardivamente, la convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario, l'incompetenza territoriale del giudice adito, e chiedendo la sospensione ex art. 295, c.p.c., del presente giudizio.
Nel merito concludeva per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
6 Il G.I., dapprima, rilevata la nullità della notifica della citazione nei confronti del evovcato dagli attori, espressamente, Controparte_48
ai soli fini di litis denuntiatio e senza spiegare alcuna domanda, assegnava termine per il rinnovo della stessa.
Si costituiva, comunque, il , senza spiegare alcuna domanda e rimettendosi CP_48
alle decisioni del tribunale, deducendo una serie di circostanze attinenti al rapporto concessorio e sostanzialmente di scarsa rilevanza ai fini del decidere.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I., rigettava la prova per interpello richiesta dalla convenuta ed avviava la causa a Controparte_47
decisione.
All'udienza del 25.11.2021, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa era trattenuta a decisione, con concessione del doppio termine di cui all'art. 190, c.p.c.
Con atto depositato il 20.12.2023, in applicazione del disposto di cui 14-bis del decreto-legge n. 145 del 18.10.2023, inserito dalla legge di conversione 15 dicembre
2023, n. 191, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023, n. 244, in vigore dal 17 dicembre 2023, la società convenuta dichiarava di rinunciare ad ogni domanda svolta nei confronti del M.I.T.
La dichiarazione, tuttavia, nel presente giudizio, si appalesa priva di rilevanza, non essendo stata proposta dalla convenuta alcuna domanda nei riguardi del ministero.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale adito, osservandosi che, alla luce di quanto dedotto e dell'oggetto della domanda, la presente causa non attiene al rapporto concessorio, quanto al preteso rapporto contrattuale esistente fra l'utente dell'infrastruttura e il suo concessionario.
Parimenti, richiamando le valutazioni già svolte dal G.I. in sede di ordinanza emessa in data 11.3.2019, correttamente non si è accolta l'istanza di sospensione ex art. 295,
c.p.c., non sussistendo rapporto di pregiudizialità fra il giudizio pendente dinanzi al
TAR del Lazio e la presente causa.
7 Va ribadita, inoltre, la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Avezzano, prima ancora che la sua infondatezza nel merito, essendo stata la comparsa di risposta depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Tanto chiarito in via preliminare, passando al merito, la domanda deve ritenersi infondata.
In primo luogo, non può tralasciarsi il fatto che la maggior parte degli attori non ha fornito prova della sussistenza del rapporto contrattuale.
La stessa, infatti, integrata dal pagamento del pedaggio, ai fini della percorrenza della tratta autostradale, non può essere meramente allegata (rilevando ciò ai soli fini della legittimazione) ma, per la verifica della fondatezza della pretesa deve riscontrarsi attraverso elementi di prova che, invero, non sono stati forniti (come pure rilevato dalla convenuta in sede di terza memoria istruttoria).
Non basta, infatti, a tal fine (non trattandosi di azione di classe o di domanda rispetto alla quale sia legittimato il quisque de populo) qualificarsi quali meri potenziali utenti della strada, ma occorre dar prova certa dell'affermata qualità.
Quanto, inoltre, all'oggetto della domanda, deve osservarsi che, invero, gli attori, a sostegno delle loro richieste, hanno dedotto, peraltro in forma vaga e senza alcuno specifico e puntuale riferimento alle singole porzioni di autostrada ed alcuna correlata valutazione tecnica approfondita, una serie di pretesi inadempimenti
(integrati sostanzialmente nella allegata omessa adozione di attività manutentive volte a garantire la sicurezza dei trasporti all'interno dell'infrastruttura), di carattere sostanzialmente generico.
La documentazione allegata attiene, infatti, anzitutto a notizie di stampa o, in generale di organi di informazione, peraltro pubblicate sotto l'onda mediatica relativa al grave disastro avvenuto nell'anno 2018 a Genova, che, ovviamente, anche a
8 riscontro delle difese della convenuta, non può fornire valido compendio probatorio rispetto alle richieste formulate.
Quanto ai documenti provenienti dagli organi ministeriali, peraltro non tutti di carattere tecnico, ma, anzi, in parte costituiti da comunicazioni ufficiali a favore della stampa, non può che rilevarsene la parzialità e la genericità, essendo il frutto di rilievi effettuati, in via di urgenza e soltanto su parte dell'infrastruttura, non oggetto di analisi approfondita e non compiuti in contraddittorio.
Trattasi, peraltro, e ciò appare rilevante, di accertamenti, poi, come noto, non seguiti da alcun provvedimento di chiusura di tratte autostradali o di interdizione anche solo parziale al traffico.
Inoltre, ed anche ciò non va sottaciuto, dette evenienze sono risultate smentite da successivi accertamenti effettuati in sede giudiziale, sia ordinaria che amministrativa
(e trattasi, nella specie, non di scienza privata del giudice, ma di circostanze, allo stato, di dominio pubblico).
Non coglie nel segno, peraltro, la tesi attorea secondo cui l'ordinario riparto dell'onere probatorio ricorrente nei casi di inadempimento contrattuale, sarebbe stato puntualmente adempiuto da essi attori.
In primo luogo perché, salvo eccezioni limitate, non è stata provata, per le ragioni sopra spiegate, la posizione di parte contrattuale degli attori.
In secondo luogo, perché dalle risultanze dell'istruttoria documentale esperita, il detto inadempimento, come sopra osservato, deve ritenersi escluso.
Suscita, inoltre, fondate perplessità l'affermata applicazione, al caso di specie, delle ordinarie regole del riparto probatorio per le ipotesi di inadempimento contrattuale.
Deve, anzi, osservarsi che, al netto di quanto sinora affermato, la natura contrattuale del rapporto dedotto, suscita più di un ragionevole dubbio.
9 Infatti, l'inadempimento allegato non riguarda obbligazioni rientranti nel tipico sinallagma contrattuale, dovendo ritenersi che la prestazione principale che il concessionario debba eseguire, in favore dell'utilizzatore della strada, sia quella di consentire il pacifico utilizzo dell'infrastruttura agli utenti, prestazione che nel caso di specie non risulta essere rimasta ineseguita rispetto ad alcuno dei pretesi utilizzatori della tratta autostradale.
L'inadeguata esecuzione di attività manutentive, con l'asserita conseguenza della riduzione (si badi bene non del venir meno) dei parametri minimi di sicurezza dell'infrastruttura (che, infatti, non risulta mai essere stata chiusa al traffico o preclusa all'uso, anche solo parziale, dell'utenza), costituisce, si ritiene, inadempimento dell'obbligazione principale del concessionario nei confronti del concedente e non nei riguardi dell'utenza.
Carenze manutentive, infatti, ove pure riscontrabili, non risultano aver concretamente impedito, messo in pericolo, limitato, o, comunque condizionato in qualsiasi modo, negativamente, il normale utilizzo delle tratte in concessione (né ciò risulta essere stato oggetto di allegazione).
L'inadempimento degli obblighi manutentivi, invero, avrebbe potuto rilevare per l'utenza soltanto, in via indiretta, laddove avesse messo seriamente in pericolo l'incolumità o la sicurezza del traffico e dei trasporti.
Tale evenienza, tuttavia, per quanto riguarda le tratte gestite dalla dei Parchi, CP_47
non risulta essersi mai verificata.
La domanda va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, solo in favore di non essendo state spiegate domande nei riguardi Controparte_47
del convenuto . CP_48
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sulla domanda proposta dagli attori elencati in epigrafe contro Controparte_47
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori Controparte_47
come per legge;
Così deciso in Avezzano il 30.11.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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