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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR NZ – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3879/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Maria Pirozzi (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in OR NZ (NA) alla Via AR Poerio n. 11
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Anna OR (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._4 in OR DE EC (NA) alla Via Delle Forze Armate n. 2
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR NZ
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 30.09.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste chiedendo riservarsi la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.07.2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario dallo stesso contratto con in OR DE EC Controparte_1
(NA) il 12.03.1990 e dal quale erano nati tre figli: il 02.09.1990, AR il Per_1
28.1.1992, e nata il [...], tutti oramai maggiorenni. Per_2
A sostegno DEla domanda deduceva che il Tribunale di OR NZ, con sentenza n. 1825/2019 DE 16.07.2019 aveva disposto la separazione giudiziale dei coniugi e che da quel momento gli stessi non si erano più riconciliati. Con tale pronuncia era stato previsto l'obbligo di di corrispondere ad Parte_1
un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 per i figli Controparte_1
(euro 100,00) e (euro 200,00). Nel ricorso introduttivo DE Per_1 Per_2 presente giudizio il evidenziava che, dopo la separazione, era Pt_1 Per_1 divenuto pienamente autosufficiente in quanto stabilmente impegnato nell'attività commerciale DEla madre ed anche , ormai maggiorenne, aveva iniziato a Per_2 collaborare nell'azienda di famiglia. Il ricorrente concludeva dunque chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, di nulla disporre per il mantenimento DE figlio e di ridurre l'assegno di mantenimento previsto Per_1 in favore DEla figlia ad euro 100,00, tenuto conto altresì DEle difficoltà Per_2 economiche riscontrate nello svolgimento DEla propria attività di venditore ambulante. Si costituiva ritualmente in giudizio in data 04.01.2022 Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ed in particolare chiedendo una sentenza parziale sul solo status. Quanto alle statuizioni di carattere economico, la resistente affermava che la figlia , Per_2 lungi dall'essere economicamente autosufficiente, aveva cominciato un percorso di studi all'Università Vanvitelli presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – Chirurgiche e odontoiatriche – Fisioterapia con corsi pratici all'Asl di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), ove la ragazza aveva preso un alloggio pagato dalla madre e che dunque il contributo economico DE ricorrente, il quale in realtà godeva di un tenore di vita elevato, era necessario. La Lavoro concludeva dunque chiedendo una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ed in sede di sentenza definitiva, di porre a carico DE ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia di euro 600,00 al mese, oltre al Per_2 contributo DE 50% DEle spese straordinarie a lei relative. All'udienza DE 13.01.2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione e attesa la pacifica autosufficienza economica DE figlio , per come riconosciuto Per_1 dalla stessa resistente, il Presidente confermava le statuizioni di cui alla separazione ordinando il versamento DEl'intero importo DEl'assegno di mantenimento (euro 300,00) in favore DEla figlia , prendendo atto DEla Per_2 disponibilità in tal senso manifestata dallo stesso ricorrente in sede di udienza. Quindi, nominava il G.I. e fissava l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a quest'ultimo. Con memoria integrativa DE 22.02.2022 il ricorrente chiedeva la conferma DEle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, mentre la resistente nella comparsa di costituzione insisteva nelle richieste in precedenza formulate, chiedendo disporsi accertamenti DEla Guardia di Finanza circa le reali condizioni economico reddituali DE Pt_1
Con ordinanza DE 01.06.2022, rilevata la volontà di entrambe le parti di pronunciare sentenza sul solo status, il G.I. rimetteva la decisione al Collegio, previo parere DE PM e assegnazione termini di legge. Dunque, con sentenza parziale e non definitiva n. 2743 DE 24.10.2022 pubblicata in data 05.12.2022, questo Tribunale pronunciava la sola cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da e essendosi realizzata la Parte_1 Controparte_1 ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, e dunque essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di OR NZ, avvenuta in data 23.06.2016, nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza n.1825/2019, pubblicata il 16.7.2019 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria DE 16.5.2022, ed essendo da quel momento perdurato ininterrotto lo stato di separazione. Il Collegio ordinava altresì all'ufficiale di stato civile DE Comune di OR DE EC di procedere all'annotazione DEla predetta sentenza sull'atto di matrimonio e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione DE giudizio per le statuizioni sulle questioni accessorie non ancora mature per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con provvedimento DE 03.06.2023, il giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti stante la loro irrilevanza, genericità ed inammissibilità ed invitava le stesse a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi o gli statini paga relative agli ultimi due anni. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 30.09.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste e dunque il giudice istruttore riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti - con decorrenza dal 7.10.2024 - giorni 30 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito DEle memorie di replica. Osserva preliminarmente il Tribunale che, in questa sede, essendo stata già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto dai coniugi con sentenza non definitiva n. 2743 DE 24.10.2022 pubblicata in data 05.12.2022 nonché essendo pacifico il raggiungimento DEl'indipendenza economica da parte DE figlio , è chiamato a statuire Per_1 esclusivamente sulle questioni di carattere accessorio inerenti l'obbligo posto a carico di di concorrere al mantenimento DEla figlia , Parte_1 Per_2 in quanto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Sul punto preme sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole DEl'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento DEla loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia DEla cessazione DEl'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Inoltre, secondo la Suprema Corte, ai fini DE riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto DE figlio si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto DEle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). In ordine alla determinazione DE quantum dovuto, va altresì precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tanto premesso in diritto, appare necessario rilevare che nessuna DEle parti, nonostante l'espresso invito contenuto nell'ordinanza DE 03.06.2023, ha provveduto al deposito DEle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni così precludendo la completa e feDEe ricostruzione DEle rispettive posizioni economico-patrimoniali. In verità il solo ricorrente, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 4.11.2024 ha allegato la dichiarazione dei redditi 2023 ( relativa ai redditi DEl'anno 2022); di tale deposito evidentemente tardivo e quindi inammissibile, questo collegio quindi non potrà tenere conto. Va, tuttavia, considerato ai fini DEla determinazione DEla condizione economica DE ricorrente, che pacificamente – siccome incontestato fra le parti – è che egli abbia una stabile relazione con , soggetto dotato di sicura capacità Parte_2 economica, tanto da avere nel tempo concesso prestiti agli allora coniugi Pt_1
– Lavoro, per il complessivo importo di € 28.673,85 e DE solo per Pt_1 ulteriori € 52.000,00, come accertato dalla sentenza n. 2718(2019 di questo Tribunale, pubblicata in data 9.12.2019. La stessa, quindi, senz'altro contribuisce al menage familiare, non comprendendosi diversamente come il ricorrente possa corrispondere con l'esiguo reddito dichiarato un canone di locazione di € 400,00 mensili, l'assegno di mantenimento di € 300,00 per la figlia ( somma che lo stesso si è volontariamente dichiarato disposto a corrispondere) e sopperire alle proprie esigenze di vita. D'altro canto, per quanto concerne la resistente, ai fini DEla capacità economica DEla stessa, in mancanza di qualsivoglia documentazione al riguardo ( pur richiesta dal giudice istruttore), deve tenersi in debita considerazione la circostanza che la stessa sia riuscita a corrispondere integralmente le rate di mutuo gravanti sull'immobile ove vive, ad adempiere all'obbligo restitutorio imposto dalla richiamata sentenza n. 2718/2019 ed a mantenere la figlia Per_2 agli studi fuori sede, corrispondendo le relative spese non solo universitarie, ma anche di vitto ed alloggio;
circostanze tutte che denotano una buona capacità reddituale DEla Lavoro ed una sicura redditività DEl'attività commerciale svolta. Orbene, tanto premesso in ordine alla capacità economica DEle parti, va osservato che nella fattispecie oggetto di causa ci si trova al cospetto di una ragazza di 24 anni che non ha ancora completato il proprio percorso di studi e dunque soddisfatto le proprie ambizioni ed aspirazioni professionali. , Per_2 infatti, è iscritta all'Università Vanvitelli e frequenta corsi pratici presso l'Asl di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) e dunque, data la considerevole distanza dall'abitazione ove risiede con la madre in OR DE EC, è sorta la necessità di condurre in locazione un immobile nelle immediate vicinanze. Pertanto, considerato che è una giovane studentessa fuori sede con crescenti Per_2 necessità determinate dal fatto che la stessa studia lontano da casa e, più in generale, dalla sua giovane età, ed allo stesso tempo prendendo atto DE fatto che non ha fornito alcuna prova di un'eventuale contrazione Parte_1 reddituale subita rispetto al tempo DEla separazione pronunciata nel 2019, essendosi limitato a produrre la sola dichiarazione dei redditi 2020 (da cui emerge un imponibile di euro 3.990,00 e quella DE 2023 da cui emerge lo stesso reddito) così impedendo qualsivoglia valutazione comparativa, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo già posto a carico di in sede di udienza Parte_1 presidenziale di contribuire al mantenimento DEla figlia versando Per_2 mensilmente in favore di la somma di euro 300,00. Controparte_1
Vanno poi posto a carico DE padre il pagamento DE 50% DEle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente Per_2 documentate. Nello specifico a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo
Infine, avuto riguardo alla natura DEla lite ed all'esito complessivo DEla stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di OR NZ, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro CP_2
300,00 per il mantenimento DEla figlia , con adeguamento annuale Per_2 secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
2) pone a carico di ciascun genitore il 50% DEle spese straordinarie per la figlia purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in OR NZ, li 14.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di OR NZ – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3879/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Maria Pirozzi (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in OR NZ (NA) alla Via AR Poerio n. 11
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Anna OR (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._4 in OR DE EC (NA) alla Via Delle Forze Armate n. 2
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR NZ
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 30.09.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste chiedendo riservarsi la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.07.2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario dallo stesso contratto con in OR DE EC Controparte_1
(NA) il 12.03.1990 e dal quale erano nati tre figli: il 02.09.1990, AR il Per_1
28.1.1992, e nata il [...], tutti oramai maggiorenni. Per_2
A sostegno DEla domanda deduceva che il Tribunale di OR NZ, con sentenza n. 1825/2019 DE 16.07.2019 aveva disposto la separazione giudiziale dei coniugi e che da quel momento gli stessi non si erano più riconciliati. Con tale pronuncia era stato previsto l'obbligo di di corrispondere ad Parte_1
un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 per i figli Controparte_1
(euro 100,00) e (euro 200,00). Nel ricorso introduttivo DE Per_1 Per_2 presente giudizio il evidenziava che, dopo la separazione, era Pt_1 Per_1 divenuto pienamente autosufficiente in quanto stabilmente impegnato nell'attività commerciale DEla madre ed anche , ormai maggiorenne, aveva iniziato a Per_2 collaborare nell'azienda di famiglia. Il ricorrente concludeva dunque chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, di nulla disporre per il mantenimento DE figlio e di ridurre l'assegno di mantenimento previsto Per_1 in favore DEla figlia ad euro 100,00, tenuto conto altresì DEle difficoltà Per_2 economiche riscontrate nello svolgimento DEla propria attività di venditore ambulante. Si costituiva ritualmente in giudizio in data 04.01.2022 Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ed in particolare chiedendo una sentenza parziale sul solo status. Quanto alle statuizioni di carattere economico, la resistente affermava che la figlia , Per_2 lungi dall'essere economicamente autosufficiente, aveva cominciato un percorso di studi all'Università Vanvitelli presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – Chirurgiche e odontoiatriche – Fisioterapia con corsi pratici all'Asl di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), ove la ragazza aveva preso un alloggio pagato dalla madre e che dunque il contributo economico DE ricorrente, il quale in realtà godeva di un tenore di vita elevato, era necessario. La Lavoro concludeva dunque chiedendo una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ed in sede di sentenza definitiva, di porre a carico DE ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia di euro 600,00 al mese, oltre al Per_2 contributo DE 50% DEle spese straordinarie a lei relative. All'udienza DE 13.01.2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione e attesa la pacifica autosufficienza economica DE figlio , per come riconosciuto Per_1 dalla stessa resistente, il Presidente confermava le statuizioni di cui alla separazione ordinando il versamento DEl'intero importo DEl'assegno di mantenimento (euro 300,00) in favore DEla figlia , prendendo atto DEla Per_2 disponibilità in tal senso manifestata dallo stesso ricorrente in sede di udienza. Quindi, nominava il G.I. e fissava l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a quest'ultimo. Con memoria integrativa DE 22.02.2022 il ricorrente chiedeva la conferma DEle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, mentre la resistente nella comparsa di costituzione insisteva nelle richieste in precedenza formulate, chiedendo disporsi accertamenti DEla Guardia di Finanza circa le reali condizioni economico reddituali DE Pt_1
Con ordinanza DE 01.06.2022, rilevata la volontà di entrambe le parti di pronunciare sentenza sul solo status, il G.I. rimetteva la decisione al Collegio, previo parere DE PM e assegnazione termini di legge. Dunque, con sentenza parziale e non definitiva n. 2743 DE 24.10.2022 pubblicata in data 05.12.2022, questo Tribunale pronunciava la sola cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da e essendosi realizzata la Parte_1 Controparte_1 ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, e dunque essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di OR NZ, avvenuta in data 23.06.2016, nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza n.1825/2019, pubblicata il 16.7.2019 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria DE 16.5.2022, ed essendo da quel momento perdurato ininterrotto lo stato di separazione. Il Collegio ordinava altresì all'ufficiale di stato civile DE Comune di OR DE EC di procedere all'annotazione DEla predetta sentenza sull'atto di matrimonio e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione DE giudizio per le statuizioni sulle questioni accessorie non ancora mature per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con provvedimento DE 03.06.2023, il giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti stante la loro irrilevanza, genericità ed inammissibilità ed invitava le stesse a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi o gli statini paga relative agli ultimi due anni. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 30.09.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste e dunque il giudice istruttore riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti - con decorrenza dal 7.10.2024 - giorni 30 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito DEle memorie di replica. Osserva preliminarmente il Tribunale che, in questa sede, essendo stata già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto dai coniugi con sentenza non definitiva n. 2743 DE 24.10.2022 pubblicata in data 05.12.2022 nonché essendo pacifico il raggiungimento DEl'indipendenza economica da parte DE figlio , è chiamato a statuire Per_1 esclusivamente sulle questioni di carattere accessorio inerenti l'obbligo posto a carico di di concorrere al mantenimento DEla figlia , Parte_1 Per_2 in quanto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Sul punto preme sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole DEl'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento DEla loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia DEla cessazione DEl'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Inoltre, secondo la Suprema Corte, ai fini DE riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto DE figlio si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto DEle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). In ordine alla determinazione DE quantum dovuto, va altresì precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tanto premesso in diritto, appare necessario rilevare che nessuna DEle parti, nonostante l'espresso invito contenuto nell'ordinanza DE 03.06.2023, ha provveduto al deposito DEle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni così precludendo la completa e feDEe ricostruzione DEle rispettive posizioni economico-patrimoniali. In verità il solo ricorrente, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 4.11.2024 ha allegato la dichiarazione dei redditi 2023 ( relativa ai redditi DEl'anno 2022); di tale deposito evidentemente tardivo e quindi inammissibile, questo collegio quindi non potrà tenere conto. Va, tuttavia, considerato ai fini DEla determinazione DEla condizione economica DE ricorrente, che pacificamente – siccome incontestato fra le parti – è che egli abbia una stabile relazione con , soggetto dotato di sicura capacità Parte_2 economica, tanto da avere nel tempo concesso prestiti agli allora coniugi Pt_1
– Lavoro, per il complessivo importo di € 28.673,85 e DE solo per Pt_1 ulteriori € 52.000,00, come accertato dalla sentenza n. 2718(2019 di questo Tribunale, pubblicata in data 9.12.2019. La stessa, quindi, senz'altro contribuisce al menage familiare, non comprendendosi diversamente come il ricorrente possa corrispondere con l'esiguo reddito dichiarato un canone di locazione di € 400,00 mensili, l'assegno di mantenimento di € 300,00 per la figlia ( somma che lo stesso si è volontariamente dichiarato disposto a corrispondere) e sopperire alle proprie esigenze di vita. D'altro canto, per quanto concerne la resistente, ai fini DEla capacità economica DEla stessa, in mancanza di qualsivoglia documentazione al riguardo ( pur richiesta dal giudice istruttore), deve tenersi in debita considerazione la circostanza che la stessa sia riuscita a corrispondere integralmente le rate di mutuo gravanti sull'immobile ove vive, ad adempiere all'obbligo restitutorio imposto dalla richiamata sentenza n. 2718/2019 ed a mantenere la figlia Per_2 agli studi fuori sede, corrispondendo le relative spese non solo universitarie, ma anche di vitto ed alloggio;
circostanze tutte che denotano una buona capacità reddituale DEla Lavoro ed una sicura redditività DEl'attività commerciale svolta. Orbene, tanto premesso in ordine alla capacità economica DEle parti, va osservato che nella fattispecie oggetto di causa ci si trova al cospetto di una ragazza di 24 anni che non ha ancora completato il proprio percorso di studi e dunque soddisfatto le proprie ambizioni ed aspirazioni professionali. , Per_2 infatti, è iscritta all'Università Vanvitelli e frequenta corsi pratici presso l'Asl di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) e dunque, data la considerevole distanza dall'abitazione ove risiede con la madre in OR DE EC, è sorta la necessità di condurre in locazione un immobile nelle immediate vicinanze. Pertanto, considerato che è una giovane studentessa fuori sede con crescenti Per_2 necessità determinate dal fatto che la stessa studia lontano da casa e, più in generale, dalla sua giovane età, ed allo stesso tempo prendendo atto DE fatto che non ha fornito alcuna prova di un'eventuale contrazione Parte_1 reddituale subita rispetto al tempo DEla separazione pronunciata nel 2019, essendosi limitato a produrre la sola dichiarazione dei redditi 2020 (da cui emerge un imponibile di euro 3.990,00 e quella DE 2023 da cui emerge lo stesso reddito) così impedendo qualsivoglia valutazione comparativa, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo già posto a carico di in sede di udienza Parte_1 presidenziale di contribuire al mantenimento DEla figlia versando Per_2 mensilmente in favore di la somma di euro 300,00. Controparte_1
Vanno poi posto a carico DE padre il pagamento DE 50% DEle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente Per_2 documentate. Nello specifico a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo
Infine, avuto riguardo alla natura DEla lite ed all'esito complessivo DEla stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di OR NZ, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro CP_2
300,00 per il mantenimento DEla figlia , con adeguamento annuale Per_2 secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
2) pone a carico di ciascun genitore il 50% DEle spese straordinarie per la figlia purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in OR NZ, li 14.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano