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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 25.3.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 15111/2020 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
CA Pizzuto
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
CA Pizzuto, ha emesso – ex art. 127 ter cpc - la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G.A.C. n. 15111/2020
Tra
, , , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi legittimi della sig.ra elettivamente domiciliati Persona_1
in Palermo, via Ventura n. 5 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Romeo che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
Attori
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Criscuoli giusta procura generale in Notaio
alle liti rep. n. 62787 del 31.5.2001 e Persona_2
2 determinazione dirigenziale ex art. 107 D. lgs. 267 del 18.8.2000 e art. 82 Statuto del;
Controparte_1
Convenuto
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Geltrude Bonura del
Foro di Gela ed elettivamente domiciliata in Gela presso il suo studio corso Vittorio Emanuele n. 161;
Convenuta
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento della domanda proposta dagli attori, n.q.:
Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori n.q. della somma di € 37.792,25 oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dagli attori, n.q., che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva
3 e Cpa nella misura legalmente dovuta che vengono distratte ex art. 93 cpc in favore del procuratore degli attori Avv. Salvatore Romeo;
Rigetta la domanda spiegata dal nei riguardi di Controparte_1
CP_2
Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi euro
6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Pone definitivamente a carico del le spese della Controparte_1
espletata ctu liquidate come da decreto in atti;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice sig.ra conveniva in giudizio il Persona_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 11.1.2017, alle ore 9,00 circa.
Allegava l'attrice che nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “in compagnia di altre persone, percorreva il marciapiedi
4 di via Maqueda quando, in prossimità del Civico n. 14, accadeva che il piano di calpestio, tra l'altro reso più instabile dalla pioggia, costituito da basole in marmo, improvvisamente, al transito dell'attrice, aveva un brusco, imprevisto ed imprevedibile, movimento basculante che determinava la perdita di equilibrio della stessa e la conseguente caduta al suolo senza nulla poter fare per evitare l'accaduto………….La sig.ra nella immediatezza del Per_1
fatto è stata quindi soccorsa dalle persone ivi presenti, che hanno assistito ai fatti, e tra essi, in particolare, si segnalavano i sigg.ri
[...]
e e di ciò si dava pronta Controparte_3 Parte_4
comunicazione al convenuto………….Prontamente veniva CP_1
richiesto l'intervento del 118 che inviava sui luoghi una ambulanza il cui personale, dopo i primi soccorsi, ha trasportato la malcapitata al Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo ove è stata curata, refertata ed infine dimessa con rinvio al curante per proseguire cure e terapie in forma domiciliare ed ambulatoriale…..”: concludeva chiedendo la condanna del quale proprietario e Controparte_1
custode della strada, per sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attrice.
5 Il convenuto chiedeva, inoltre, di essere manlevato dalla CP_1
(giusto contratto di servizio del 6.8.2014) rispetto alle CP_2
domande risarcitorie proposte dall'attrice.
Costituita in giudizio la deduceva preliminarmente il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'assoluta assenza di responsabilità nell'occorso, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, vinte le spese del giudizio.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso dell'attrice, il giudizio veniva riassunto dagli eredi legittimi.
Espletata la prova per testimoni ed una ctu, la causa è stata posta in decisione.
La domanda di condanna del al risarcimento Controparte_1
del danno per cui è causa, va accolta.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria orale espletata, deve anzitutto ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia.
Depongono, invero, in tal senso, le deposizioni dal teste Pt_4
il quale, premesso di non essere parente dell'attrice e di
[...]
essere indifferente all'esito della lite, ha dichiarato (per quel che qui più rileva) di avere assistito al sinistro occorso alla sig.ra Per_1
secondo le modalità così come descritte in citazione.
Depongono, altresì, in tal senso anche le foto dello stato dei luoghi
(di cui al fascicolo di parte), le quali raffigurano il punto in cui è avvenuta la caduta.
6 Orbene, tale deposizione consente di ritenere provato che la caduta si è verificata a causa di un (non segnalato) dissesto parziale del marciapiede percorso dall'attrice e detta circostanza di fatto appare più che sufficiente per imputare la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al , quale custode della rete Controparte_1
viaria cittadina e, dunque, quale soggetto cui incombe l'onere di garantirne la normale manutenzione.
Ed invero, “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt.
16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del
1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia…” (Cass. 18325/2018).
In particolare, con riferimento al “titolo” della responsabilità dell'ente proprietario, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la stessa va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
E' stato, infatti, in diverse occasioni precisato dalla Suprema Corte, che “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze…” (Cass. 2481/2018).
In particolare, si è precisato in giurisprudenza che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
7 dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 27724/2018).
Deduce, ciò nondimeno, il che, proprio in ragione del CP_1
principio di diritto che precede, la responsabilità del fatto andrebbe ascritta in via esclusiva a colpa (per distrazione) della stessa attrice, la cui condotta disattenta avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso occorsogli.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Ritiene, invero, il Tribunale che la presenza del dissesto di cui s'è detto non fosse in concreto “prevedibile”.
Per tale ragione, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione spiegata dal ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_1
Deduce, ancora, il che, in ogni caso, lo stesso difetta di CP_1
legittimazione passiva, per essere la Controparte_4
” custode ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c.,
[...]
8 delle strade e marciapiedi pubblici della , giusta Controparte_5
contratto di servizio del 6 agosto 2014.
L'eccezione va disattesa. Contro E' stato, invero, condivisibilmente osservato in contrario da che la medesima può essere chiamata a manlevare il in CP_1
ordine agli infortuni legati ai dissesti della sede stradale cittadina solo limitatamente a quelli in cui lo stato dissesto (causa dell'infortunio) è imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni contrattuali relative all'espletamento di tale servizio.
Occorre, dunque, verificare quali siano tali obbligazioni onde poterne configurare l'inadempimento imputabile.
In altre parole - contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1
Contro (secondo cui l'obbligo di vigilanza e di custodia di si estenderebbe indiscriminatamente a tutte le strade comunali) - da un attento esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, l'art.11 del Contratto di
Servizio) emerge che l'obbligo di RAP di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione deve intendersi assunto solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi 2° 3° e 4° dello stesso articolo, che qui di seguito si riportano: “Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”.
9 “ ...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle CP_2
sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle superiori clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di Contro manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale della , quanto piuttosto a Controparte_5
quelle aree oggetto di apposita attività annuale di manutenzione programmata della rete viaria e pedonale.
Del resto, che così stiano le cose, è ulteriormente confermato anche da quanto si legge ai successivi periodi di cui ai nn 6 e 7, ove è detto che: “La società costituita custode ai sensi e per gli CP_6
effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato”; Contro
“La società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli
10 obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”.
Né, infine, a diverse conclusioni può condurre il tenore dell'ottavo periodo dell'art.11, ove è detto che “L'Amministrazione Comunale Contro rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'autorità giudiziaria…”, tenuto conto di quanto si legge nel prosieguo del medesimo ottavo periodo: “in ogni caso verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili a CP_1
Contro nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”.
Ed invero, l'espressione “inadempimenti contrattuali ascrivibili a
Contro
Contro
induce chiaramente a ritenere che un obbligo di di rivalere il delle somme dovute a terzi in virtù di CP_1
provvedimenti giudiziari di condanna del è configurabile CP_1
solo in presenza di un inadempimento contrattuale ascrivibile a Contro nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale e, secondo quanto si è sopra detto, l'obbligo di sorveglianza Contro e di custodia assunto da con il contratto in esame non si estende indiscriminatamente su tutto il tessuto viario cittadino ma
11 solo sulle strade preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato.
Così circoscritto l'esatto ambito di operatività del contratto di Contro servizio intercorso tra il e - e, in Controparte_1
particolare, una volta delineate le condizioni in presenza delle quali Contro è configurabile un obbligo di custodia a carico di - quel che adesso mette conto rilevare è che, pur avendone l'onere il
[...]
non ha neppure dedotto, ancor prima che provato, che CP_1
via Maqueda sia mai stata inserita all'interno dell'elenco di cui s'è Contro detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato disposizioni a di provvedere alla sua manutenzione, né infine (considerato che, nel caso di specie, più che di omessa manutenzione, deve parlarsi di manutenzione inadeguata) che l'intervento di riparazione sia stato
(malamente) eseguito da CP_2
Per tale ragione, la domanda spiegata dall'ente territoriale nei confronti di quest'ultima non può essere accolta.
Una volta individuato il soggetto tenuto a rispondere dei danni lamentati dall'attrice, può adesso passarsi alla determinazione del
“quantum” allo stesso spettante.
Per l'esatta determinazione dei danni riportati dall'attrice va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU Dott.
nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono Persona_3
essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni
12 addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Il consulente ha infine quantificato nel 14% il danno biologico patito dall'attrice calcolando il danno biologico temporaneo come segue: e ITP al 75% di giorni 27; al 50% di giorni 10 e al 25% di giorni 10.
Non risultano documentate spese mediche sostenute.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico- fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo
Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n°
12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011).
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 78 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 34.601,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato della percentuale di circa il 30% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla “sofferenza interiore”.
13 Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 3.191,25 in valori attuali per l'inabilità parziale.
Nulla si liquida per le spese mediche stante il mancato deposito della relativa documentazione.
Nulla potrà invece essere liquidato a titolo di “personalizzazione” del danno potendosi riconoscere questa voce – distinta ed aggiuntiva rispetto al danno morale già considerato - soltanto al ricorrere di (comprovate) circostanze eccezionali e specifiche che nel caso di specie sono del tutto assenti.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice è, dunque, pari ad euro 37.792,25.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie
14 indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto agli attori, n.q., va corrisposta la somma di € 37.792,25 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l'integrale accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese di lite sostenute dall'attrice (distratte in favore del procuratore
Avv. Salvatore Romeo) e dalla vanno poste a carico del CP_2
15 e liquidate come in dispositivo ex DM n. Controparte_1
55/2014.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 25.3.2025
Il Got
CA Pizzuto
16